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Tribunale penale federale 31.10.2012 SK.2011.26

31. Oktober 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·14,800 Wörter·~1h 14min·1

Zusammenfassung

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).;;Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

Volltext

Sentenza del 31 ottobre 2012 Corte penale Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente, Roy Garré e Giuseppe Muschietti, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentato dal Procuratore federale capo Pierluigi Pasi,

contro 1. A., rappresentato dall’avv. Michele Rusca,

2. B., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,

Oggetto Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: SK.2011.26

- 2 - Fatti: A. Nel gennaio 2003 la Procura della Repubblica Italiana presso il Tribunale ordinario di Milano ha avviato un’inchiesta penale nei confronti di B., A., C., D. ed E., tutte persone ricoprenti ruoli direttivi in seno ad alcune società del gruppo italiano Enel, in quanto sospettati di corruzione aggravata, riciclaggio di denaro, partecipazione ad associazione per delinquere, appropriazione indebita aggravata ed altri delitti ai danni del suddetto gruppo. Gli indagati erano in particolare sospettati di essersi appropriati illecitamente, tra il 1999 ed il 2002, di parte del patrimonio sociale di Enelpower S.p.A., Milano (in seguito: EPW) mediante la stipulazione di contratti di consulenza e di fornitura di manodopera specializzata con società di comodo – tra cui F. Ltd., Balzan, Malta, G. LLP, Londra e la società H., Opatjia, Croazia – da loro controllate e/o messe a disposizione da persone compiacenti, come sarebbe il caso di I., per attività in tutto o in parte inesistenti. Avrebbero inoltre corrotto funzionari di Stato italiani e stranieri per l’aggiudicazione di appalti nel settore dell’impiantistica per energia elettrica e per opere di desalinizzazione, facendosi poi retrocedere parte delle somme illecitamente pagate. Il denaro provento dell’attività illecita sarebbe quindi stato trasferito su conti presso banche in Svizzera riferibili agli stessi o a loro familiari, oppure su relazioni messe a disposizione da terze persone, in particolare da J. (incartamento SK.2009.10, cl. 81 p. 1.1.1 e segg., p. 1.1.207 e segg., p. 1.1.231 e segg.). B. Per quanto concerne il versante elvetico della procedura, con decisione del 13 marzo 2003, a seguito di una segnalazione datata 7 marzo 2003 presentata dalla società K. SA di Lugano all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di I. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.1 e segg.; cl. 2 p. 4.1.2 e segg.). Il giorno seguente il MPC ha disposto la perquisizione ed il sequestro, presso la K. SA, della documentazione relativa alla G. LLP, rispettivamente dei documenti riconducibili a I., nonché il blocco dei beni, dei valori patrimoniali e di qualsiasi relazione aperta presso la K. SA o da essa gestita a qualsiasi titolo, riconducibili a I. (incartamento SK.2009.10, cl. 8 p. 7.1.1 e seg.). C. Il 19 giugno 2003, il MPC ha ordinato la perquisizione e il sequestro del conto n. 1 di cui B. era beneficiario economico, intestato alla fondazione L. presso la banca M. SA di Lugano, nonché della relazione cifrata n. 2, cointestata ad A. e a

- 3 sua moglie N., presso la banca O. di Chiasso, nonché, in data 24 giugno 2003, della relazione n. 3 presso la banca O. di Chiasso, intestata a P. Inc., Panama, società detenuta dal trust Q., Guernsey, di cui sono beneficiari economici N. ed il figlio R. (incartamento SK.2009.10, cl. 82 p. 3.1.1 e segg.; cl. 9 p. 7.2.1 e segg.). D. Il 24 giugno 2003, il MPC ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro nei confronti di N., A., R. ed ignoti (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.3), indagine poi congiunta a quella relativa a I. E. Il 10 giugno 2005, l'inchiesta svizzera è stata estesa, per la medesima ipotesi di reato, nei confronti di B., C., S., D., T., E., AA. ed ignoti e, il 29 novembre successivo, nei confronti di BB.; il 6 dicembre 2005, l'inchiesta è stata estesa anche nei confronti di CC. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter CP (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.5 e seg.; cl. 1 p. 1.1.7 e seg.; cl. 1 p. 1.1.9 e seg.). F. Il 23 dicembre 2005, il MPC ha sospeso le indagini preliminari relative a R. ed a T. (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.11 e segg.; cl. 1 p. 1.1.14 e segg.). G. Il 27 dicembre 2005, il MPC ha quindi ordinato l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di I., A., N., B., C., S., D., E., AA., BB. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP e nei confronti di CC. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter CP (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.17 e segg.). Il 28 marzo 2006, il Giudice istruttore federale ha aperto l’istruzione preparatoria (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.47 e segg.). H. Il 1° maggio 2006, il Giudice istruttore federale ha richiesto alle autorità di Singapore di sequestrare il conto n. 4 intestato a B., presso la banca DD. Ltd. di Singapore – allora banca EE. (Singapore) Ltd. –, sequestro la cui esecuzione è stata confermata il 2 febbraio 2007 (incartamento SK.2009.10, cl. 71 p. 18.3.11 e segg.; cl. 71 p. 18.3.120 e seg.). I. Nel contempo, il 4 ottobre 2006, l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano (in appresso: GIP) ha emanato una sentenza col rito speciale del "patteggiamento" (applicazione della pena su richiesta delle parti

- 4 giusta gli art. 444 e seg. CPP italiano), condannando J. alla pena di un anno e quattro mesi sospesa condizionalmente, in particolare per essersi associato, tra gli altri, con C., B., A. e I., al fine di appropriarsi indebitamente di fondi di EPW, come pure per avere partecipato ad un disegno criminoso volto a favorire le società Siemens AG, D-Offenbach (in appresso: Siemens), e Alstom Power Group, F-Vélizy (in appresso: Alstom), nell’aggiudicazione di commesse, concordando compensi illeciti con i dirigenti delle stesse (incartamento SK.2009.10, cl. 65 p. 18.1.2460 e segg.). J. In data 27 luglio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha decretato il rinvio a giudizio, tra gli altri, di I., B., A., C., D. e E. (incartamento SK.2009.10, cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.). Il 27 aprile 2009 il GIP ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti, fra gli altri, di B., A. e C. (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 910.232 e segg.). Con sentenza di patteggiamento di medesima data, il GIP ha condannato I., per i fatti di cui al succitato decreto che dispone il giudizio, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e ha disposto la confisca di EUR 5'000.-- (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 910.376 e segg.). K. Sul versante elvetico, il 30 dicembre 2008 il Giudice istruttore federale ha rassegnato il rapporto finale ed ordinato la chiusura dell'istruzione preparatoria (incartamento SK.2009.10, cl. 1 p. 1.1.76 e segg., p. 1.1.163 e segg.). L. Con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale il 15 giugno 2009, il MPC ha posto in stato di accusa dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) I., A., N., B., C. e S. per titolo di riciclaggio di denaro sia semplice che aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 1 e n. 2 lett. b e c CP, nonché CC. per riciclaggio di denaro semplice ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP. In sostanza, il MPC rimprovera loro di avere compiuto in Svizzera, agendo in banda e per mestiere (fatto salvo il caso di CC.), atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali provento dell’attività criminale che sarebbe stata commessa, anche in Italia, ai danni di società del gruppo Enel, e segnatamente a seguito di diversi contratti stipulati con la controllata EPW, per i quali era stata concordata con alcuni degli organi di EPW e di Enel Produzione S.p.A., Roma (in seguito: Enel Produzione) – indagati in Italia – l’erogazione di importi da corrispondere perlopiù estero su estero, come pure a seguito della stipulazione di contratti fittizi di consulenza e di outsourcing. L’attività di riciclaggio si estende temporalmente, stando all’impianto accusatorio, dall’estate 2000 alla primavera 2003. In tale periodo, I. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di

- 5 fr. 234'297.62 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di fr. 1'967'753.43; A. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 6'336'787.58 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di fr. 6'548'722.40; N. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 6'336'787.58 ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di fr. 6'548'722.40; B. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 9'569'406.-- ed avrebbe dissimulato somme per un controvalore di fr. 11'875'953.--; C. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 1'769'810.50 ed avrebbe dissimulato somme per egual controvalore; S. avrebbe tratto un guadagno pari ad un controvalore di fr. 1'769'810.50 ed avrebbe dissimulato somme per egual controvalore; CC. avrebbe riciclato somme per un controvalore di fr. 13’905’205.90 (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 100.3 e segg.). M. Con sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 (in appresso: sentenza SK.2009.10), la Corte penale del TPF ha riconosciuto I. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato limitatamente a determinati capi di accusa, per complessivi USD 840'404.59, e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 10.-- ciascuna, a valere quale pena complementare a quella di due anni e sei mesi di reclusione inflittagli mediante la sentenza 27 aprile 2009 del giudice italiano. Ha inoltre riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato per i fatti di cui ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14, nonché di ripetuto riciclaggio di denaro limitatamente ai capi di accusa 2.5 e 2.17, con gli accorpati 2.7 e 2.16 (v. sentenza SK.2009.10 consid. 10.4.4), per complessivi USD 840'404.59, condannandolo alla pena detentiva di 14 mesi e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La Corte penale del TPF ha pure riconosciuto B. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro limitatamente ai capi di accusa 4.10 (limitatamente all'operazione dell' 8 maggio 2003), 4.11, 4.12, 4.20 e 4.21 con l'accorpato 4.22 (v. sentenza SK.2009.10 consid. 12.5.3), per complessivi EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.--, e lo ha condannato alla pena detentiva di 17 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Per i restanti capi d'accusa, gli imputati summenzionati sono stati prosciolti. La Corte penale del TPF ha per contro prosciolto da tutte le imputazioni N., C., S., nonché CC. ed ha dichiarato irricevibili per incompetenza giurisdizionale le pretese delle parti civili Enel S.p.A., Roma (di seguito: Enel), EPW ed Enel Produzione. Ha inoltre ordinato la confisca di USD 840'404.59 depositati sulla relazione n. 3 e di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.-- depositati sulla relazione n. 4, già oggetto di sequestro. Per i restanti beni e valori è stato ordinato il dissequestro (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 950.1 e segg., 950.7 e segg.).

- 6 - N. Il MPC ha impugnato la sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di dichiarare B. autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato per tutti i capi d'imputazione, per un ammontare complessivo corrispondente a fr. 9'569'406.--, e di condannarlo a una pena detentiva di due anni e due mesi e, cumulativamente, a una pena pecuniaria di 27 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna; di dichiarare I. autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato per tutti i capi di accusa, per un ammontare complessivo corrispondente a fr. 1'967'753.--, e di condannarlo a una pena detentiva di tre mesi e, cumulativamente, a una pena pecuniaria di quattro aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, a valere quale pena complementare alla pena inflitta dal giudice italiano, non opponendosi alla sospensione condizionale; di riconoscere A. autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato per tutti i capi d'imputazione, per un importo complessivo corrispondente a fr. 6'166'403.58, e di condannarlo alla pena di due anni di detenzione e, cumulativamente, a una pena pecuniaria di 26 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, non opponendosi alla sospensione condizionale; di dichiarare N. autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per un importo pari a fr. 6'166'403.58 e di condannarla a una pena detentiva di un anno e tre mesi e, cumulativamente, a una pena pecuniaria di 14 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, non opponendosi alla sospensione condizionale; di riconoscere CC. colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per un importo non inferiore a fr. 5'000'000.-- e di condannarlo a una pena detentiva di un anno e due mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale; di ordinare la confisca dei valori depositati sulla relazione n. 3 per un ammontare pari a fr. 6'166'403.58 e dei valori depositati sulla relazione n. 4, intestata a B., per corrispondenti fr. 9'569'406.--. In via subordinata, il MPC ha postulato il rinvio della causa alla precedente istanza per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.71 e segg.). O. La sentenza della Corte penale del TPF è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorsi in materia penale anche da B. (causa 6B_718/2010; incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.3 e segg.), da A. (causa 6B_727/2010; incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.44 e segg.) e dalle parti civili Enel, EPW ed Enel Produzione (causa 6B_732/2010; incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.133 e segg.). Nella misura della loro ammissibilità, tutti questi ricorsi sono stati respinti (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 960.245 e segg., p. 960.255 e segg., p. 960.267 e segg.). P. Nel frattempo, in Italia, la Sezione 4a penale del Tribunale ordinario di Milano ha reso due decisioni con cui, il 20 aprile 2010 ed il 20 settembre 2011, i reati imputati ad A. ed a B. sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione. Le

- 7 motivazioni di dette decisioni, nel mentre passate in giudicato per quanto attiene ai qui imputati, sono state depositate il 30 aprile 2010, rispettivamente il 19 dicembre 2011 (cl. 94 p. 441.11 e segg., 601.28 e segg.). Q. Con sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso in materia penale presentato dal MPC, annullando la decisione impugnata con riguardo al proscioglimento di B., A. e CC. dal reato di riciclaggio di denaro e rinviando la causa alla prima istanza per nuova decisione (cl. 94 p. 100.1 e segg.). R. Con ordinanza del 3 aprile 2012, la Corte penale del TPF ha respinto l'istanza presentata il 16 dicembre 2011 da Enel, EPW ed Enel Produzione, con cui esse chiedevano di essere ammesse al procedimento SK.2011.26 (SN.2012.10; cl. 94 p. 950.7 e segg.). Il reclamo presentato avverso tale ordinanza è stato rigettato dalla Corte dei reclami penali del TPF con decisione del 29 maggio 2012 (decisione del Tribunale penale federale BB.2012.48-58 del 29 maggio 2012, cl. 94 p. 960.33 e segg.), sentenza in seguito alla quale Enel, EPW ed Enel Produzione hanno pure ritirato il ricorso che era stato da loro contemporaneamente presentato al Tribunale federale contro la medesima ordinanza (cl. 94 p. 960.41 e segg.). S. Con decisione del 29 maggio 2012 (SK.2012.24; cl. 94 p. 970.1 e segg.), la Corte penale del TPF ha ordinato la disgiunzione della posizione di CC. dalla causa SK.2011.26, dovendo il procedimento a carico di quest'ultimo essere abbandonato a seguito di intervenuta prescrizione dell'azione penale. T. Con ordinanza del 30 luglio 2012, la direzione del procedimento ha stabilito le prove da assumersi prima e durante il dibattimento, che ha avuto luogo dal 9 al 10 ottobre 2012. Gli imputati si sono regolarmente presentati in aula. U. In merito all’interpretazione dei fatti suscettibili di determinare il crimine a monte in capo agli imputati, all'inizio del dibattimento, la direzione del procedimento ha informato le parti che, in merito ai capi d'accusa 2.13, riguardante l'imputato A., e 4.18, relativo all'imputato B., la Corte si sarebbe riservata la possibilità di apprezzare la provenienza dei valori descritti in tali passaggi dell'atto d'accusa anche alla luce delle elargizioni di J. (cl. 94 p. 920.3).

- 8 - V. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni: V.1 Il MPC ha chiesto alla Corte penale del Tribunale penale federale di dichiarare: 1. con riguardo ad A.: - che sia riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato (art. 305bis n. 2 lett. b, c ed eventualmente con l'aggravante generica) anche per i capi d'accusa 2.1, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16 per il complessivo controvalore di fr. 6'166'403.58 oltre interessi; - che sia condannato ad una pena di 2 anni di detenzione e cumulativamente una pena pecuniaria di fr. 39'000.--, corrispondenti a 26 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- cadauna; l’Accusa non si oppone alla sospensione condizionale per il periodo di prova minimo prescritto dall’art. 42 CP; - che sia condannato a pagare equitativamente le spese del procedimento; - che siano confiscati valori patrimoniali, oltre gli interessi, che si trovano attualmente depositati sulla relazione n. 3 intestata a P. Inc., Panama, presso la banca O. di Chiasso, sino a concorrenza dell’importo sequestrato del controvalore di fr. 6'166'403.5, più interessi e frutti come dall’ultima valutazione patrimoniale. Laddove la confisca non dovesse essere possibile, poiché i valori patrimoniali non risultano più reperibili in Svizzera, chiede venga ordinato un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP, in favore dello Stato. 2. con riguardo a B.: - che sia riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato (art. 305bis n. 2 lett. b, c ed eventualmente con l'aggravante generica) per i capi d'accusa da 4.1 a 4.9, da 4.13 a 4.19, 4.22 per avere realizzato una cifra d'affari pari a fr. 11'875'953.-- ed un guadagno personale pari a fr. 9'569'406.--; - che sia condannato ad una pena di 2 anni e 2 mesi di detenzione e cumulativamente una pena pecuniaria di fr. 40'500.--, corrispondenti a 27 aliquote giornaliere di 1'500.-- cadauna, da computarsi il carcere preventivo già sofferto in Italia; - che sia condannato a pagare equitativamente le spese del procedimento; - che siano confiscati valori patrimoniali, oltre gli interessi, che si trovano attualmente depositati sulla relazione n. 4 intestata a B. presso la banca DD. Ltd. di Singapore, sino a concorrenza dell’importo sequestrato del controvalore di fr. 9'569'406.--, più interessi e frutti come dall’ultima valutazione patrimoniale. Laddove la confisca non dovesse essere

- 9 possibile, poiché i valori patrimoniali non risultano più reperibili in Svizzera, chiede venga ordinato un risarcimento equivalente ex art. 71 cpv. 1 CP, in favore dello Stato. V.2 A. ha chiesto quanto segue: - in via principale, di essere assolto dall'accusa di riciclaggio in relazione alle commesse del Golfo. Di conseguenza, i relativi beni, provento delle elargizioni di J., devono essere dissequestrati. In sostanza, il conto a lui riconducibile deve essere dissequestrato ad eccezione di quanto sequestrato, confiscato e cresciuto in giudicato con la prima sentenza relativa ai pensionati; - subordinatamente, la confisca va semmai limitata quanto ricevuto da J. con i relativi interessi; - la pena richiesta dalla pubblica accusa di due anni, che ripete quanto detto due anni fa, deve tenere conto che nel frattempo sono passati due anni in più. V.3 B. ha chiesto: 1. che gli venga comminata unicamente una pena non superiore alla pena comminata con la sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 (SK.2009.10), mantenendo la sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di due anni; 2. che non venga disposta alcuna misura di confisca supplementare oltre a quanto disposto nella sentenza del 22 febbraio e 18 marzo 2010 (SK.2009.10); 3. che ogni spesa sia assunta dallo Stato, con assegnazione di un risarcimento delle spese da lui incorse per la sua difesa. W. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 31 ottobre 2012. Con scritto del 5 novembre 2012, il MPC ha chiesto la notifica della motivazione scritta in virtù dell'art. 82 cpv. 2 lett. a CPP in merito ad entrambi gli imputati (cl. 94 p. 510.23). X. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

- 10 - La Corte considera in diritto:

1. Sulle questioni procedurali 1.1 Diritto applicabile L'atto d'accusa è datato 15 giugno 2009, data antecedente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; SR 312.0). Con sentenza del 25 ottobre 2011 (sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011), l'Alta Corte ha rinviato il procedimento alla scrivente istanza; il rinvio è pertanto avvenuto dopo il 1° gennaio 2011. A norma dell'art. 453 cpv. 2 CPP, se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto (v. anche NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/S. Gallo 2010, n. 310 e segg.); il diritto processuale applicabile al presente procedimento è pertanto il CPP e non più, come in occasione del primo dibattimento, la legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP).

1.2 Procedura a seguito del rinvio da parte del Tribunale federale

1.2.1 Secondo l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. L'Alta Corte può esaminare unicamente i punti della sentenza impugnata espressamente contestati dal ricorrente (v. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4284 ad art. 107 LTF). In questo senso, l'eventuale annullamento può concernere unicamente quelle parti della sentenza per le quali il ricorso è stato accolto. Per tali parti, l'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (v. DTF 135 III 334 consid. 2.1; HANSJÖRG SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 9 ad art. 107 LTF). Per questa ragione, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o addirittura non riportate nei considerandi (v. sentenza del Tribunale federale 4C.46/2007 del 17 aprile 2007, consid. 3.1 con rinvii; ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Commentario basilese, Bundesgerichtsgesetz, 2° ediz., Basilea 2011, n. 18 ad art. 107 LTF). Fatti nuovi possono essere presi in

- 11 considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 1.2, con rinvii). Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.1.2). In concreto, il Tribunale federale ha dapprima rilevato l'arbitrio nel quale era incorsa la prima istanza nell'omettere di pronunciarsi sulla sentenza di patteggiamento del 4 ottobre 2006 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano (mediante la quale J. era stato definitivamente condannato anche per le "retrocessioni mediorientali"), un tale apprezzamento essendo necessario al fine di determinare il crimine a monte e, se del caso, l'ipotesi conseguente di riciclaggio di denaro rimproverato a B. e ad A. In secondo luogo, l'Alta Corte ha rilevato che, parimenti in modo manifestamente insostenibile, la scrivente Corte aveva accertato che agli imputati viene, in sostanza, rimproverato dalla pubblica accusa di avere trattenuto per sé, invece di riversarle ad EPW, le riduzioni sulle commissioni di cui l'intermediario J. intendeva fare beneficiare direttamente EPW. In terzo luogo, il Tribunale federale ha stabilito che, dovendosi la precedente istanza pronunciarsi sui capi d'imputazione relativi alle cosiddette retrocessioni mediorientali, per cui gli imputati sono stati a torto prosciolti, essa era altresì tenuta a determinarsi sulle aggravanti della banda e del mestiere di cui all'art. 305bis cpv. 2 lett. b e c CP, sulla scorta dell'insieme delle condotte che sarebbero state ritenute punibili. Infine, in merito ai capi d'accusa n. 2.4 e 2.6 relativi ad A., la massima istanza ha sentenziato che la Corte penale del TPF, negando per i suddetti due atti incriminati – per cui dovranno anche essere valutate le eventuali circostanze aggravanti – la ricorrenza del riciclaggio, ha violato l'art. 305bis CP. Per quanto concerne gli imputati B. ed A., l'Alta Corte ha conseguentemente annullato la sentenza SK.2009.10 del Tribunale penale federale, rinviando la causa al TPF per nuova decisione. Questa Corte deve dunque, sanate le violazioni di cui sopra, pronunciarsi nuovamente, nei limiti imposti dal Tribunale federale, su tutte le contestazioni rivolte ad A. ed a B. La posizione di CC., come riferito (cfr. supra fatti punto S.), è invece stata disgiunta dalla presente procedura, ed il relativo procedimento è stato abbandonato per intervenuta prescrizione (decisione del Tribunale penale federale SK.2012.24 del 29 maggio 2012).

- 12 - 1.2.2 L'ordinamento procedurale non contempla alcuna disposizione sulla maniera di procedere, da parte della Corte penale del TPF, nel caso in cui una sua sentenza sia annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dal Tribunale federale, neppure a livello di diritto transitorio susseguente all'entrata in vigore del CPP. In particolare, non vi è disposizione alcuna che imponga la tenuta di un nuovo dibattimento. Secondo la giurisprudenza, l'imputato ha di regola diritto ad una sola udienza pubblica. Se il rinvio della causa da parte dell'Alta Corte non è dovuto ad un'amministrazione delle prove lacunosa, ma concerne motivi puramente giuridici o connessi a prove che possono essere raccolte per iscritto, e se la sentenza del Tribunale federale contempla direttive chiare che non lasciano più alcun margine di manovra all'autorità inferiore relativamente alla questione della colpevolezza dell'imputato, la rinuncia ad un nuovo dibattimento risulta giustificata (sentenza del Tribunale federale 6B_450/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 e rinvii; TPF 2011 155 consid. 5.2). Un nuovo dibattimento deve per contro essere indetto quando ciò appaia necessario alla completazione della fattispecie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2005.5 del 19 ottobre 2005, consid. 1.3) o al rispetto del diritto di essere sentito delle parti (TPF 2007 60 consid. 1.4).

Nel caso concreto, il Tribunale federale ha espressamente indicato che, tra i vari aspetti oggetto di scandaglio, quello dell'aggravante, sia riferito a B. che ad A., dovrà essere oggetto di nuovo giudizio da parte della Corte penale del TPF, così come per l'intera fattispecie delle "retrocessioni mediorientali" dovrà essere debitamente tenuto conto, nel nuovo giudizio, della sentenza del 4 ottobre 2006 del GIP presso il Tribunale di Milano relativa a J. (v. sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2 e 6.3). Successivamente, dando seguito ad un invito del Presidente del collegio ad esprimersi in merito, sia A. che B. hanno chiesto al TPF l'indizione di un nuovo dibattimento proponendo pure l'assunzione di prove, mentre il MPC ha comunicato il suo accordo ad una rinuncia alla nuova udienza pubblica, non notificando nuove offerte di prove. Alla luce di quanto sopra, ritenuta segnatamente la necessità di effettuare una seppur breve istruttoria, la Corte, nel rispetto dei diritti delle parti, ha nuovamente indetto un pubblico dibattimento.

2. Sul principio accusatorio Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli elementi di fatto e

- 13 le prove rilevanti ed ha in seguito sottoposto al giudizio di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto di accusa assolve dunque una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa (DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I 19 consid. 2a pag. 21 e rinvii). In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere anche dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non esplicano tuttavia portata distinta. Questo principio implica che il prevenuto sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati ed a quali pene e misure rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid. 2c). Se l'imputato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica dei fatti: in caso affermativo, non sussiste alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).

In concreto, la Corte ha avuto modo di accertare che il complesso fattuale ingenerante, nell’impianto accusatorio, il crimine a monte è adeguatamente e chiaramente circoscritto e delimitato, assortito da una formulazione che non dà spazio alcuno – che sia compatibile coi dettami del principio accusatorio – ad interpretazioni alternative quanto alla natura del reato a monte, con pur tuttavia la seguente precisazione.

Per quanto attiene al capo d'accusa 2.13 imputato ad A. (4.18 per B.) – che la pubblica accusa riconduce a una retrocessione a B. a seguito del contratto con la F. Ltd. –, questo Collegio ha valutato che le risultanze sia predibattimentali che dibattimentali non permettono di concludere che la causale di tale bonifico di USD 320'000.--, valuta 11 gennaio 2002 (incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.500, 8.3.3.497; cl. 26 p. 8.7.7.108), sia una retrocessione a favore di B., da parte di A., per la partecipazione del primo ai reati a monte connessi con le consulenze esterne, come prospettato dall'accusa. A fronte non solo dell’assenza di elementi probatori quanto alla riconduzione organica di tale operazione a dette consulenze esterne, vi sono per contro dei riscontri probatori di segno totalmente diverso, supportati dalle dichiarazioni dibattimentali delle parti coinvolte (incartamento SK.2009.10: verbale dibattimentale A., cl. 93

- 14 p. 910.1667 e segg. e verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1710 e segg.; verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.1 e segg.; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.10 e segg.), che fanno stato di come tale bonifico costituisse in realtà un conguaglio nel quadro della ripartizione delle dazioni mediorientali, e che nulla avesse a che vedere con le consulenze esterne. Tale interpretazione è stata prospettata dalla Corte alle parti all'apertura del pubblico dibattimento (v. verbale principale del dibattimento, cl. 94 pag. 920.3), senza che vi sia stata obiezione alcuna, nel rispetto del principio accusatorio (v. sentenza del Tribunale federale 6B_222/2010 del 31 gennaio 2011, consid. 2.2, con rinvii).

3. Sul riciclaggio di denaro 3.1. In base ai capi 2 e 4 dell'atto d'accusa, A. e B. sono accusati di avere, intenzionalmente e ripetutamente, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine. Si tratta di atti che sarebbero stati commessi nel periodo novembre 2000 – maggio 2003 per A. e luglio 2000 – maggio 2003 per B.

3.2 Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (art. 305bis n. 1 CP). Il reato di riciclaggio può configurarsi sia nella forma semplice che nella forma aggravata. Vi è caso grave, ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP).

3.3 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CP (risp. art. 9 vCP) costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati a vanificare una confisca https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59

- 15 - (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento, come, ad esempio, l'immissione di capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un'assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 6.2 con rinvii), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, n. 38 ad art. 305bis CP), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da o per l'estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 e segg. ad art. 305bis CP; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., Basilea 2007, n. 41 ad art. 305bis CP; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEIN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/san Gallo 2013, n. 18 ad art. 305bis CP), negozi fiduciari, l'impiego di trusts (ACKERMANN, op. cit., n. 298 e segg. ad art. 305bis CP), l'interposizione di intermediari, uomini di paglia, tra cui società di sede o paravento e detentori del segreto professionale, trasferimenti su conti di società off-shore o anche fondazioni (PIETH, op. cit., n. 40 ad art. 305bis CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 25 ad art. 305bis CP), le operazioni di cambio in contante (DTF 122 IV 211 consid. 2c; TPF 2009 25 consid. 7.2.3 pag. 29), così come le attività di spallonaggio (TPF 2009 25 consid. 7.2.4). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale usuale (DTF 124 IV 274 consid. 4, in cui si specifica che la qualifica di riciclaggio in merito al versamento su un conto personale dipende dalle circostanze del caso concreto; PIETH, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP), la mera presa in consegna, il solo possesso o la custodia di valori (DTF 128 IV 117 consid. 7a; sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), la semplice apertura di un conto, che costituisce tutt'al più un tentativo di riciclaggio (v. DTF 120 IV 329 consid. 4; ACKERMANN, op. cit., n. 443) o un atto preparatorio non punibile (v. art. 260bis CP e contrario), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il paper trail (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). In punto ai trasferimenti di fondi da un conto svizzero ad un altro conto svizzero – i trasferimenti verso o da un conto estero essendo per contro sempre costitutivi del reato di riciclaggio di denaro – atti a lasciare una traccia documentale, essi non sono ritenuti costitutivi, dalla dottrina, del reato di riciclaggio di denaro se entrambi i conti indicano il medesimo avente diritto economico (MARIA https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-IV-211%3Ait&number_of_ranks=0#page211 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-20%3Ait&number_of_ranks=0#page20 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-59%3Ait&number_of_ranks=0#page59 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-242%3Ait&number_of_ranks=0#page242 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0#page274

- 16 - GALLIANI/LUCA MARCELLINI, Il riciclaggio di denaro nel codice penale, in Compliance management, a cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciutti, Vezia/Basilea 2010, pag. 235; v. PIETH, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP, secondo cui alcuni autori tendono ad escludere la punibilità in presenza di trasferimenti da un conto svizzero ad un altro conto personale svizzero – o sul conto intestato ad un terzo – dove l'avente diritto economico è il medesimo; e v. CASSANI, op. cit., n. 41 ad art. 305bis CP, secondo cui il versamento su un conto presso un altro istituto bancario sito in Svizzera non costituisce un atto di riciclaggio, se il conto di accredito è stato aperto dal medesimo titolare che ne è pure avente diritto economico, o aperto dal medesimo avente diritto economico la cui vera identità è stata comunicata alla banca; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 18 ad art. 305bis CP, secondo cui non vi è riciclaggio unicamente se il beneficiario economico dei due conti è il medesimo). Secondo il Tribunale federale ed una parte della dottrina, il reato di cui all'art. 305bis CP può essere commesso anche da colui che ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (cdt. autoriciclaggio; DTF 126 IV 255 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 305bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 43; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, a cura di Joachim Schulz/Thomas Vormbaum, Baden-Baden 1997, pag. 432- 435; d’altra opinione ACKERMANN, op. cit., n. 117 ad art. 305bis CP; GUNTHER ARZT, Geldwäscherei: komplexe Fragen, in; Recht 13 (1995), pag. 131; CASSANI, op. cit., n. 47 e segg. ad art. 305bis CP; CHRISTOPH GRABER, Der Vortäter als Geldwäscher, AJP/PJA 1995, pag. 517; PIETH, op. cit., n. 2 e seg. ad art. 305bis CP; HANS SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1994, in ZBJV 131 (1995) pag. 846; per un riassunto del dibattito dottrinale v. DTF 122 IV 211 consid. 3a, nonché ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 476 e JÜRG-BEAT ACKERMANN, forumpoenale 2009, n. 31, pag. 160 e seg.). L’Alta Corte ha avuto modo di precisare che, nell’ottica dell’art. 305bis CP, è determinante valutare se l’atto in questione è teso a – ed è suscettibile di – vanificare il blocco da parte delle autorità di perseguimento penale dei valori patrimoniali originanti da un crimine: tal è il caso in presenza di distruzione rispettivamente impiego di valori patrimoniali (sentenza del Tribunale federale 6B_209/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 6.4). Il riciclaggio di denaro può altresì essere commesso per omissione (DTF 136 IV 188 consid. 6). Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa), https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-IV-274%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page274 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=str&query_words=%22art.+305bis%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-323%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page323

- 17 mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (v. art. 305bis n. 3 CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che il giudice raggiunga la certezza dell’origine criminosa dei fondi, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del Tribunale federale 6B_729/2010 dell'8 dicembre 2011, consid. 4.1.3). In altre parole, sotto il profilo del riciclaggio non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D'altra parte, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3).

3.4 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (v. art. 12 CP). L’intenzione non deve riferirsi solo all’atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l’operazione in questione sia idonea a rompere la traccia documentaria, ma anche all’origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori: basta ch'egli sappia oppure, date le circostanze, non possa ragionevolmente ignorare che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consista precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; sentenza del Tribunale penale federale SK.2007.24 del 10 ottobre 2008, consid. 3.2.4; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 21 ad art. 305bis CP; ROSA CAPPA, La norma penale sul riciclaggio di denaro, in Bollettino OATi n. 40/2010, pag. 45; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 42 ad art. 305bis CP; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., pag. 482; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; PIETH, op. cit., n. 46 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/ BOMMER, op. cit., § 55 n. 32). “Deve presumere” l’origine criminale, ed è quindi in malafede, chi è consapevole degli elementi di sospetto esistenti e in questo senso ritiene possibile il nesso con un grave reato a monte, ma ciò nonostante decide di agire, accettando così il rischio di riciclare valori di origine criminale; chi invece, seppur per imprevidenza colpevole, non si accorge degli elementi di sospetto esistenti, agisce per negligenza e non si rende quindi colpevole del reato di cui all’art. 305bis CP (v. sentenza del Tribunale federale 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 6.1 con rinvii).

- 18 - 3.5 Secondo costante giurisprudenza, è correo di un'infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3). Affinché sussista correità non occorre tuttavia che il reato sia eseguito materialmente da tutti i correi; basta invece che il singolo correo abbia prestato il proprio concorso alla decisione o alla pianificazione, in occasione della quale erano stati accettati consapevolmente e volontariamente, perlomeno nel senso del dolo eventuale, anche gli elementi risultanti dagli ulteriori atti commessi (DTF 120 IV 17 consid. 2d; 115 IV 161 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_890/2008 del 6 aprile 2009, consid. 3.1). Alla luce di ciò, dato che il reato appare come l’espressione di una volontà comune, ogni singolo correo è penalmente responsabile per il tutto (DTF 109 IV 161 consid. 4b e rinvii). Non è comunque necessario che il correo partecipi sin dall’inizio alla decisione di delinquere, ma è sufficiente che aderisca al piano (anche già in corso di esecuzione), facendo così sua l’intenzionalità altrui (cosiddetta correità successiva; v. DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 265 2c/aa pag. 272; sentenze del Tribunale federale 6B_911/2009 del 15 marzo 2010, consid. 2.3.3 e 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010, consid. 3.3).

3.6 Nei casi gravi di riciclaggio di denaro, di cui all’art. 305bis n. 2 CP, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Come rilevato, vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c).

3.6.1 Per quanto attiene alla possibile ricorrenza di una o più aggravanti nei casi di cosiddetto autoriciclaggio, vale a dire nelle fattispecie per cui l’autore del crimine a monte è indicato quale autore di riciclaggio di denaro qualificato, è anzitutto d’uopo rilevare che il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica, almeno per quanto riguarda l’aggravante del mestiere. Nelle sue pronunce 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, l’Alta Corte, prendendo posizione sulla puntuale censura sollevata dalla parte ricorrente, secondo cui la qualifica del mestiere sarebbe risultata inapplicabile per l’autore del riciclaggio di denaro interessante fondi originanti dal crimine a monte da lui stesso perpetrato, ha statuito che il fatto che i fondi ripetutamente riciclati http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-397%3Afr&number_of_ranks=0#page397 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IV-17%3Afr&number_of_ranks=0#page17 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22%E8+correo%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IV-161%3Afr&number_of_ranks=0#page161

- 19 provengano da un unico atto criminale, indipendentemente dal suo autore, non esclude a priori la qualifica del mestiere, che è data se ricorrono gli usuali requisiti giurisprudenziali che contraddistinguono tale aggravante (sentenze del Tribunale federale 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006, consid. 4.2 e 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, consid. 4.2). Ciò posto, è d’uopo rilevare che le considerazioni espresse dall’Alta Corte per l’aggravante del mestiere ben si prestano ad un apprezzamento e ad una portata più ampi, che vanno oltre la specifica qualifica analizzata nelle suddette pronunce. In altre parole, tali considerazioni possono essere estese anche alle restanti aggravanti, nella misura in cui siano beninteso ravvisabili i presupposti che la giurisprudenza ha sviluppato per le nozioni di appartenenza ad un’organizzazione criminale, rispettivamente ad una banda o della variante generica. Ne segue che, alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale, l’autoriciclatore può rendersi colpevole di riciclaggio di denaro aggravato.

3.6.2 Nel contesto del reato di riciclaggio di denaro, la realizzazione della qualifica di banda presuppone che le condizioni sviluppate dalla giurisprudenza per la nozione di banda siano riunite (PIETH, op. cit., n. 49 ad art. 305bis CP; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 25 ad art. 305bis CP e n. 16 e segg. ad art. 139 CP; STRATENWERTH/ WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 3a ediz., Berna 2013, n. 8 ad art. 305bis CP). Secondo costante giurisprudenza, l’affiliazione ad una banda è realizzata allorquando due o più autori manifestano espressamente, o per atti concludenti, la volontà di associarsi in vista di commettere insieme diverse (più di due) infrazioni indipendenti, anche se non dispongono di alcun piano e se le infrazioni future non sono ancora determinate (sentenze del Tribunale federale 6B_12/2012 del 5 luglio 2012, consid. 1.3; 6B_861/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 3.1; 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1; DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; DTF 135 IV 158 parzialmente pubblicata in: forumpoenale 3/2010 con il commento di JUANA SCHMIDT). L’associazione si caratterizza nell’opera di rinsaldare fisicamente e psichicamente ciascun componente, circostanza che la rende particolarmente pericolosa e lascia intravvedere la commissione futura di altre infrazioni della medesima tipologia (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente che l’autore conosca e voglia le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 124 IV 286 consid. 2a). Tale qualificazione presuppone nondimeno un minimo di organizzazione (per esempio una ripartizione delle mansioni o dei ruoli) e implica nel contempo che la cooperazione degli interessati sia sufficientemente intensa per intravvedervi un gruppo stabile quantunque effimero (DTF 132 IV 132 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1047/2008 del 20 marzo 2009, consid. 4.1). Il particolare grado di pericolosità non va tanto intravisto nella disponibilità a commettere

- 20 crimini gravi quanto nel particolare potenziale di dissimulazione insito in un gruppo di specialisti che opera ripartendosi i compiti (FF 1989 II 862). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che, allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio “in dubio pro reo” ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (DTF 124 IV 86 consid. 2c). Ovviamente, per ciò che attiene al riciclaggio di denaro, la nozione di banda deve interessare una banda di riciclatori, ovvero di persone dedite assieme a questo tipo di attività, e non solo ad altre attività seppur di natura illecita (v. FF 1989 II 862).

3.6.3 L’aggravante del mestiere nel quadro del riciclaggio di denaro è adempiuta allorquando l’autore realizza una cifra d’affari o un guadagno considerevoli esercitando il mestiere del riciclatore. L’autore agisce segnatamente per mestiere quando si evince dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, dalla frequenza degli atti in un determinato periodo, così come dal guadagno previsto o ottenuto, che esercita la sua attività criminale alla stregua di una professione, foss’anche accessoria. È necessario che l’autore aspiri ad ottenere dei guadagni relativamente regolari, che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo tenore di vita, di maniera che egli si sia, in qualche modo, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). L’autore deve aver agito a più riprese, aver avuto l’intenzione di ottenere un reddito ed essere pronto a reiterare il suo comportamento delittuoso (DTF 119 IV 129 consid. 3). Non è per contro necessario che tali comportamenti costituiscano per l’autore la sua principale attività professionale o che egli li abbia perpetrati nel quadro della sua professione o della sua attività commerciale lecita; è sufficiente al riguardo che l’attività illecita sia esercitata a titolo accessorio (DTF 116 IV 319 consid. 4b). La definizione astratta di mestiere abbisogna di una concretizzazione in ogni singolo caso, prendendo in considerazione l’insieme delle circostanze e il tipo d’infrazione, segnatamente l’importanza della pena edittale minima (DTF 116 IV 319 consid. 4a). Il fatto che i fondi riciclati attraverso atti ripetuti provengano da un solo atto criminale, indipendentemente da chi ne sia l’autore, non esclude il mestiere, che presuppone tuttavia degli atti di riciclaggio che procurino o dovrebbero comportare al loro autore un guadagno relativamente regolare (sentenza del Tribunale federale 6S.387/2006 dell’8 novembre 2006, consid. 4.2). Giova altresì rilevare che la nozione di mestiere, così come apprezzata nell’ambito del riciclaggio di denaro, non presuppone destrezza o finezza particolari (sentenza del Tribunale federale 6S.293/2005 del 24 febbraio 2006, consid. 5). Come risulta dal tenore stesso dell’art. 305bis n. 2 lett. c CP, la qualifica in parola risulta applicabile unicamente a chi esercita il mestiere del riciclatore, e non è

- 21 ovviamente influenzata da eventuali aggravanti adempiute in capo al crimine a monte (v. FF 1989 II 862). La qualifica del mestiere presuppone inoltre la ricorrenza di una grossa cifra d’affari oppure di un guadagno considerevole. L’esigenza della cifra d’affari o del guadagno importante riveste carattere alternativo: è pertanto sufficiente che uno dei due requisiti sia adempiuto. Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di indicare in fr. 100'000.-- la soglia inferiore affinché la cifra d’affari possa essere ritenuta importante ai sensi dell’art. 305bis n. 2 lett. c CP (DTF 129 IV 188 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006, consid. 4.1) oppure in fr. 10'000.-- il guadagno minimo affinché esso possa essere considerato considerevole (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell’attività delittuosa ingenerante la cifra d’affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2; PIETH, op. cit., n. 50 ad art. 305bis CP; CASSANI, op. cit., pag. 81 e seg. n. 60 e seg.; ACKERMANN, op. cit., n. 435 e segg. ad art. 305bis CP; GALLIANI/ MARCELLINI, op. cit., pag. 238; TRECHSEL/ AFFOLTER-EIJSTEN, op. cit., n. 26 ad art. 305bis CP; DONATSCH/ WOHLERS, op. cit., pag. 403 e seg.; CORBOZ, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 305bis CP; STRATENWERTH/ BOMMER, op. cit., § 55 n. 38 e seg.; STRATENWERTH/ WOHLERS, op. cit., n. 8 ad art. 305bis CP). La giurisprudenza ha altresì avuto modo di precisare che il requisito alternativo della grossa cifra d’affari è di per sé già adempiuto se si è in presenza di operazioni di riciclaggio portanti sul provento del crimine a monte nella misura in cui superi la soglia critica di fr. 100'000.-- (sentenze del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3.2, e 6S.225/2006 dell’8 agosto 2006, consid. 4.1).

3.6.4 La giurisprudenza ammette inoltre situazioni in cui, pur non realizzandosi la qualifica del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP, come neppure una delle due altre qualifiche specificamente elencate alla cifra due di detto articolo, le caratteristiche concrete della fattispecie sono tali da ammettere il caso grave nella sua variante generica (sentenza del Tribunale federale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011, consid. 6, con rinvio a DTF 114 IV 164 consid. 2b, in materia di LStup). L'elenco dell'art. 305bis n. 2 è infatti formulato in termini di esemplarità non di esclusività, come si evince dall'aggiunta dell'avverbio "segnatamente" ("insbesondere", "notamment"). Sono dunque ipotizzabili altre situazioni, oltre a quelle elencate alla cifra 2, in cui i fatti incriminati vanno considerati gravi, a condizione che essi raggiungano, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, un peso specifico tale da essere paragonabili alle situazioni esplicitamente codificate nella legge.

3.7 In merito alla prescrizione, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'art. 305bis CP presuppone che il reato a monte non fosse prescritto al momento in cui venne compiuto l'atto di riciclaggio; se il reato a monte è stato commesso

- 22 all'estero, l'azione penale non doveva essere prescritta secondo le disposizioni del diritto estero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb).

4. Nel caso concreto, come ordinato dal Tribunale federale con la sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, una parte delle condotte costituenti, secondo la pubblica accusa, riciclaggio di denaro dovrà essere nuovamente esaminata da questa Corte (v. supra consid. 1.2.1). Oltre a ciò, questa Corte dovrà nuovamente vagliare, nel suo complesso, la questione dell'esistenza delle aggravanti indicate nella sentenza di rinvio, e ciò sia in capo ai reati per cui gli imputati erano stati prosciolti – in parte in violazione del diritto federale – che relativamente ai capi d'accusa per cui essi già erano stati dichiarati autori colpevoli di riciclaggio di denaro, in parte aggravato.

4.1 In proposito, va precisato che il Tribunale federale, nella sua sentenza rescissoria, ha confermato alcune conclusioni a cui era giunta la scrivente Corte con sentenza SK.2009.10, e meglio l'adempimento, segnatamente in capo agli imputati A. e B., dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di riciclaggio di denaro, in parte aggravato, di cui ai capi d'accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11, 2.14, 2.5, 2.17, con gli accorpati 2.7 e 2.16 (cfr. supra fatti punto M.), 4.10 – limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003 –, 4.11, 4.20, 4.12 e 4.21 con l'accorpato 4.22 (cfr. supra fatti punto M.), e dunque indirettamente l'esistenza di un crimine a monte e di atti di riciclaggio di denaro, in parte aggravato, censurando per contro i proscioglimenti pronunciati nei loro confronti (capi d'accusa 2.1, 2.4, 2.6, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15, da 4.1 a 4.9, 4.10 limitatamente all'operazione del 14 febbraio 2003, da 4.13 a 4.19).

4.2. Questa Corte, in ossequio a quanto disposto dal Tribunale federale, ha pertanto dapprima ricordato alcune conclusioni cui era giunta col primo giudizio (v. infra consid. 5), ha poi elencato le condotte riconosciute come costitutive di riciclaggio di denaro, in parte aggravato, in prima istanza, e confermate dall'Alta Corte (v. infra consid. 6), per poi giungere all'analisi dei capi d'accusa per cui gli imputati erano stati a torto prosciolti (v. infra consid. 7.). Il Collegio ha di seguito suddiviso questi ultimi tra condotte ritenute costitutive di riciclaggio direttamente dall'Alta Corte (v. infra consid. 7.1), bonifico in entrata sulla relazione n. 2 di cui al capo d'accusa 2.9 (v. infra consid. 7.2), condotte relative alle commesse Siemens ed alla commessa Alstom (v. infra consid. 7.3) ed elargizioni connesse alle commesse mediorientali (v. infra consid. 7.4). Da ultimo, questa Corte ha analizzato la questione della prescrizione dei reati contestati agli imputati (v. infra consid. 8.1 e 8.2) e quella della ricorrenza di aggravanti (v. infra consid. 8.3).

- 23 -

5. Innanzitutto, va rilevato che l'Alta Corte ha confermato lo statuto di pubblico funzionario per le funzioni ricoperte presso EPW da A. e da B. (v. sentenza SK.2009.10, consid. 5.1.2 e 5.1.4; sentenza del Tribunale federale 6B_718/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 3), come pure la corretta interpretazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen (CAS) nell'ambito di tale accertamento, circostanze che vanno pertanto ritenute anche nel presente procedimento.

6. I capi d'accusa in merito ai quali è stato accertato in prima istanza, e confermato dall'Alta Corte, l'adempimento dei requisiti del reato di riciclaggio di denaro, in parte aggravato – capi d'accusa per i quali è dunque stata confermata anche l'esistenza di un crimine a monte –, sono riassunti qui di seguito.

6.1 La prima fattispecie riguarda le consulenze esterne a mezzo di F. Ltd., G. LLP e la società H. In merito a tale complesso fattuale (capi d’accusa 2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14), la Corte rinvia a quanto esposto nella sentenza SK.2009.10 ai consid. 5.3 e 10.2.1, dove è stato accertato l'adempimento del requisito del reato a monte, trattandosi, con mente ai bonifici in entrata sulla relazione n. 2, di valori patrimoniali originanti da contratti di outsourcing simulati, al solo scopo di dirottare illegalmente e quindi di appropriarsi indebitamente, a fini di lucro, ai sensi dell'art. 646 del Codice penale italiano (di seguito: CP italiano), di valori patrimoniali altrui, realizzando altresì, vista la posizione di A. in EPW, infedeltà patrimoniale giusta l'art. 2634 del Codice civile italiano (v. anche sentenza del Tribunale penale federale SK.2008.5 del 26 gennaio 2009, consid. 12.2 non pubblicato in TPF 2009 25). La Corte di prime cure aveva anche già stabilito che tali atti, se commessi in Svizzera, costituirebbero un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, adempirebbero ovverossia le condizioni del reato di amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 1 cpv. 3 CP, realizzandosi così il requisito della doppia punibilità astratta.

Sempre in merito a tali capi d’accusa (2.2, 2.3, 2.8, 2.11 e 2.14), il Tribunale federale ha pure confermato l'adempimento, in capo ad A., dei requisiti del reato di riciclaggio di denaro e dell'aggravante della banda con I., riscontrati dai giudici di prime cure (sentenza SK.2009.10, consid. 10.2.3).

6.2 Pure confermato è stato l'adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi per ripetuto riciclaggio di denaro a carico di A. relativamente ai capi d'accusa 2.5, 2.7, 2.16 e 2.17.

- 24 - I capi di accusa 2.7, 2.16 e 2.17 concernono undici prelievi a contanti e sei contestuali versamenti per cassa, aventi un unico scopo, vale a dire traslare i valori patrimoniali dalla relazione n. 2 al conto bancario intestato a P. Inc. Tale operazione si iscriveva nel nuovo assetto patrimoniale, che vede tutti gli averi riuniti sotto il cappello del trust Q., Guernsey, di cui N. e R. sono “Possible Beneficiaries” e N. “Real Settlor”. Il trust Q. controlla al 100% P. Inc., la quale è per l’appunto titolare della relazione destinataria dei fondi n. 3, e del relativo deposito n. 6, presso la banca O., Chiasso. Al riguardo di queste operazioni, i giudici di prime cure avevano dichiarato A. autore colpevole di riciclaggio di denaro limitatamente agli averi patrimoniali di provenienza criminale con cui era stata alimentata la relazione cifrata n. 2. La Corte aveva ritenuto che detta dinamica operazionale costituisse un atto che adempie le condizioni oggettive dell’articolo 305bis n. 1 CP. Quanto agli aspetti soggettivi, questa Corte aveva considerato che A., avveduto ed esperto uomo d’affari, oltre che autore del reato a monte che ha convogliato nella relazione cifrata n. 2 valori patrimoniali di origine criminale, non potesse non essere pienamente consapevole del fatto che, agendo in tal guisa, avrebbe reso potenzialmente più difficoltoso l’accertamento dell’origine, il ritrovamento rispettivamente la confisca del provento del reato a monte. Alla medesima conclusione, confermata dal Tribunale federale, era giunta la Corte di prime cure analizzando le fattispecie descritte al capo d'accusa 2.5, relative a due distinte operazioni di rientro di valori patrimoniali in Italia (la prima per EUR 100'000.--, il 21 marzo 2003, e la seconda per EUR 400'000.--, il 14 aprile 2003), importi prelevati in contanti dalla relazione cifrata n. 2 e, subito dopo, trasportati in Italia dalla Svizzera tramite "spallonaggio" ad opera di FF., facente capo alla società GG. SA, specializzata in trasporti transfrontalieri.

6.3 Per quanto attiene a B., la sentenza SK.2009.10, confermata sotto quest'aspetto dall'Alta Corte, aveva ritenuto adempiuti i presupposti del reato di riciclaggio di denaro relativamente ai capi di accusa 4.10 (limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003), 4.11, 4.20, 4.12 e 4.21 con l'accorpato 4.22, operazioni che originano tutte da un'unica istruzione avente lo scopo di traslare tutti i valori patrimoniali presenti sul conto n. 1 a favore della relazione n. 5 intestata a HH. SA, Lugano, presso la banca EE. – ora banca DD. SA, Lugano –, la quale doveva fungere da schermo, anche in vista del successivo trasferimento del patrimonio dal conto clienti della fiduciaria in parola al conto n. 4 presso la banca DD. Ltd. – allora banca EE. (Singapore) Ltd. –, di spettanza dello stesso B.

6.4 I capi d'accusa summenzionati (n. 2.2, 2.3, 2.8, 2.11, 2.14, 2.5, 2.7, 2.16, 2.17, 4.10 limitatamente all'operazione dell'8 maggio 2003, 4.11, 4.20, 4.12 e 4.21 con l'accorpato 4.22) dovranno nondimeno nuovamente essere valutati, così come

- 25 ordinato dal Tribunale federale nella sua sentenza di rinvio, ancorché nel solo ambito dell'esame della ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti (v. infra consid. 8.3).

7. Per le restanti ipotesi di reato, gli imputati erano stati prosciolti. Per tali capi d'accusa (2.13, 2.9, 2.1, 2.10, 2.12, 2.15, 2.4 e 2.6 per A. e 4.1, 4.2, 4.3, 4.4., 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 [limitatamente all'operazione del 14 febbraio 2003), 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19 per B.], ripresi qui di seguito, il Tribunale federale, con sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, ha annullato la decisione di prima istanza e rinviato la causa a quest'ultima affinché essa si pronunci segnatamente sull'eventuale esistenza del reato di riciclaggio di denaro – e conseguentemente del crimine a monte – per il complesso fattuale dipendente dalle cosiddette dazioni mediorientali (capi d'accusa 2.12, 2.15, 2.1, 2.10, 2.13, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 4.13, 4.15, 4.18, v. infra consid. 7.4), rispettivamente delle aggravanti della banda e del mestiere relativamente a tutti i capi d'accusa (v. infra consid. 8.3).

7.1 Nella citata sentenza, il Tribunale federale ha inoltre già statuito sulla natura di atti di riciclaggio dei capi d'accusa 2.4 e 2.6, relativi a due bonifici in uscita dalla relazione n. 2, e a favore di un conto intestato all'assicurazione II. presso la banca JJ., il primo pari a EUR 12'092.30, valuta 17 gennaio 2003, ed il secondo pari a EUR 224'896.70, valuta 3 aprile 2003, entrambi versati a favore del conto premi relativo alla polizza sulla vita n. 7 conclusa sulla testa di R., per i quali la prima istanza non aveva, a torto, intravvisto un atto idoneo a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento, rispettivamente la confisca degli oggetti patrimoniali oggetto dei bonifici. In merito a tali atti, il Tribunale federale ha constatato l'esistenza di atti idonei ad adempiere la fattispecie del reato di riciclaggio di denaro, puntualizzando che "[…] i trasferimenti comportano quindi un allontanamento degli averi patrimoniali dalla sfera personale dell'accusato, per spostarli a favore di un terzo, immettendoli nel campo assicurativo […] Le operazioni finanziarie in questione costituiscono un investimento di capitali che eccede il caso di un semplice versamento su di un conto intestato all'accusato, rendendo più difficile l'identificazione dei valori patrimoniali originari […]". Ciò posto, il Tribunale federale ingiungeva allo scrivente tribunale di primo grado, vincolato dai rilievi dell'Alta Corte, di esaminare la ricorrenza delle eventuali aggravanti anche per tutti i capi di accusa (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 6.1-6.3).

7.2 In merito al capo d'accusa 2.9, non si intravvede nei considerandi della decisione dell'Alta Corte (che ha annullato la sentenza di prima istanza relativamente al proscioglimento di A.) alcuna specifica disposizione. Dopo attenta valutazione degli atti e delle risultanze istruttorie emerse nel mentre, questo Collegio è giunto

- 26 alla conclusione che il bonifico in entrata sulla relazione n. 2, di USD 100'000.--, valuta 24 aprile 2001, in provenienza dal conto n. 8 intestato a E. presso la banca KK., Lugano, non sia il provento di un crimine ai sensi dell’art. 305bis CP. La Corte ritiene in effetti plausibili le spiegazioni fornite da E., che ha indicato la causale del bonifico in questione nell’adempimento, da parte sua e nei confronti di A., di un preciso impegno scaturente da un’operazione immobiliare da lui condotta in Bolivia, e nel quadro della quale A. – che godeva della fiducia degli stipulanti – era intervenuto in qualità di avallante di una serie di cambiali, e ciò a titolo esclusivamente personale. Ciò posto, qualora l’affare fosse andato in porto, A. avrebbe potuto beneficiare, sempre secondo E., di un importo di USD 100'000.-- a valere quale contropartita per l’onere assunto con gli avalli. E. ha prodotto copia del relativo contratto (incartamento SK.2009.10, cl. 60 p. 18.1.24 e segg.) e ha ribadito la sua versione dei fatti anche nel corso del suo interrogatorio del 7 luglio 2006 (incartamento SK.2009.10, cl. 65 p. 18.1.2217 e seg.). Lettura del complesso fattuale che è stata, nella sostanza, pure confermata dallo stesso A. (incartamento SK.2009.10, cl. 49 p. 13.7.14). A sostegno di queste versioni, sul fronte documentale vi sono copia del relativo contratto (incartamento SK.2009.10, cl. 60 p. 18.1.27), che fa stato di tale operazione immobiliare e del coinvolgimento, quale garante, di A., ed i riscontri bancari che attestano come il bonifico in questione, di USD 100'000.--, valuta 24 aprile 2001, sia giunto sulla relazione n. 2 direttamente da un conto bancario boliviano, e meglio d’ordine di E., Santa Cruz, Bolivia, a debito di una relazione presso la banca LL. S.A., La Paz, Bolivia (incartamento SK.2009.10, cl. 32 p. 8.10.1.42 e seg.).

La Corte non ha neppure ravvisato nella fattispecie in questione elementi che possano militare per una sua connotazione penale, tantomeno nell’ottica che il principio accusatorio impone per il capo di accusa in esame. In effetti, alla Corte non è dato intravvedere elementi probatori che possano ricondurre il complesso fattuale in questione – e segnatamente il bonifico in parola – ad un’ipotesi di appropriazione indebita, che sarebbe stata commessa da A. ai danni di EPW trattenendo per sé i valori patrimoniali in questione allorquando di essi avrebbe invece dovuto beneficiare la datrice di lavoro.

7.3 Ciò posto, anche le fattispecie per cui la prima istanza aveva ritenuto che B. avrebbe potuto avere commesso degli atti costitutivi il reato di riciclaggio di denaro nella forma semplice, reati tuttavia giudicati prescritti in virtù del termine più breve di prescrizione in vigore per detta variante, dovranno ora nondimeno essere prese in considerazione nella valutazione complessiva della ricorrenza di un'eventuale aggravante (v. infra consid. 8.3), visto che in tal caso entrerebbe in considerazione un termine di prescrizione più lungo.

- 27 - Si tratta inizialmente delle dazioni relative alle commesse Siemens (capi d'accusa 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.17 e 4.7) ed alla commessa Alstom (capi d'accusa 4.8 e 4.9). In merito a tali imputazioni, va tuttavia precisato che solo i capi d'accusa 4.2, 4.3 e 4.9 potranno essere presi in considerazione per l'esame dell'esistenza di eventuali aggravanti, i bonifici di cui ai capi d'accusa 4.1, 4.5, 4.17, 4.7 e 4.8 provenendo da conti riconducibili a J., pertanto atti rientranti nell'ambito del crimine a monte e non del successivo reato di riciclaggio di denaro. Dovranno pure essere considerati nell'ambito della verifica delle aggravanti il trasporto transfrontaliero di ITL 243'600'000.-- posto in essere da B. il 25 settembre 2002 (capo d'accusa 4.6) e l'operazione di "spallonaggio" transfrontaliero portante su EUR 80'000.-- effettuato il 14 febbraio 2003 (parte del capo d'accusa 4.10).

7.4 Relativamente alle elargizioni connesse alle commesse mediorientali (capi d'accusa 2.12, 2.15, 2.1, 2.10, 2.13, 4.4, 4.14, 4.16, 4.19, 4.13, 4.15, 4.18), ossia alle cosiddette “dazioni mediorientali” ad opera di J. – e di società a lui riconducibili – e a vantaggio di A. e B., il Tribunale federale ha disposto l'esame non solo della ricorrenza di eventuali aggravanti (v. infra consid. 8.3), ma, avantutto, anche quella del crimine a monte, e ciò nel quadro della sussunzione ex art. 305bis CP. In merito al crimine pregresso, la pubblica accusa ritiene che gli imputati avrebbero accettato scientemente che i conti svizzeri a loro riconducibili – la relazione cifrata n. 2 per A. e il conto n. 1 per B. – fossero interessati da operazioni con valori patrimoniali provenienti da relazioni bancarie estere e svizzere riconducibili economicamente a J., e originanti da un'attività criminale a monte, ovverossia le "retrocessioni" illecite relative a contratti tra EPW e la società MM. per la costruzione di centrali termoelettriche a Jebel Alì, Barka e Ras Laffan; attività per la quale l'impianto accusatorio fa proprio il capo C della richiesta di rinvio a giudizio del 27 luglio 2007 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (incartamento SK.2009.10, cl. 69 p. 18.1.3577 e segg.), richiesta ritenuta nel decreto che dispone il giudizio datato 27 aprile 2009 del GIP (incartamento SK.2009.10, cl. 93 p. 683.6 e segg.). Secondo il capo C della summenzionata richiesta di rinvio a giudizio, il reato a monte sarebbe circoscritto e qualificato nell’appropriazione indebita giusta l’art. 646 CP italiano, perpetrata da A. e B., delle "retrocessioni" pattuite da questi ultimi con l’agente J. sulle fees corrisposte da EPW alla società sponsor MM.

7.4.1 La Corte si è pertanto innanzi tutto chinata sul quesito dell'esistenza del crimine a monte, così come descritto nell'impianto accusatorio. Va qui ricordato che, nell'ottica del riciclaggio di denaro, non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando al riguardo la certezza che i

- 28 valori patrimoniali provengono da un crimine (v. supra consid. 3.3). D'altra parte, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP, trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta, sicché non occorre che i fatti alla base del reato a monte – che devono comunque costituire reato anche nel luogo in cui l'atto è stato commesso – rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera (DTF 136 IV 179 consid. 2).

7.4.2 Al riguardo, le elargizioni conferite da J. costituiscono, nell'ottica accusatoria, l’antefatto criminale degli episodi di riciclaggio di denaro che A. è accusato di avere perfezionato, così come descritto ai capi d’accusa 2.12 e 2.15, nonché, in correità con B., con mente ai capi d’accusa 2.1 (e 4.13), 2.10 (e 4.15) e, come indicato supra al punto U. dei fatti, 2.13 (e 4.18). A B. è pure rimproverato di avere agito, singolarmente, nelle fattispecie di cui ai capi di accusa 4.4, 4.14, 4.16 e 4.19.

La Corte di prima istanza, nel vagliare l'estensione del complesso fattuale in cui la pubblica accusa intravvede il crimine a monte, aveva ritenuto che, per il pubblico ministero, "il reato a monte è nella sostanza da ricercare nel fatto che dette riduzioni sulle commissioni non siano state riversate a EPW bensì indebitamente trattenute dai suoi organi A. e B. a titolo personale, allorquando si trattava invece di riduzioni di cui la società MM. intendeva far beneficiare la società EPW". In seguito, sempre nella pronuncia cassata, i giudici di prime cure avevano considerato che l’accordo quadro di agenzia prevedesse una agency fee variante fra il 2 e il 3%, da stabilirsi per ogni singola commessa, che l’estensione territoriale inglobasse anche Oman e Qatar e che le singole fees fossero state pattuite al 2% per il progetto Jebel Alì (Emirati Arabi Uniti), al 3% per Barka (Oman) e al 2,5% per Ras Laffan (Qatar), raggiungendo pure, sempre in tale ambito procedurale, il convincimento che non vi fossero contratti artefatti e commissioni fittizie a fianco di agency fees realmente dovute, fees che sarebbero pertanto ricadute nell’esclusiva e legittima disponibilità di J., rispettivamente della società MM. Questa Corte aveva inoltre allora rilevato che le pattuizioni delle fees per ogni singola commessa precedevano, anche di parecchi mesi, le dazioni ad A. e B. Essa aveva pertanto, nella sentenza rescissa, accertato che le dazioni di denaro erano state disposte da J., e poste tecnicamente in esecuzione dalla società MM., a lui riconducibile, attraverso movimentazioni su conti bancari sempre di pertinenza economica dello stesso J., affinché i beneficiari finali fossero A. e B. e non EPW. Di conseguenza, la prima istanza era giunta alla conclusione che gli importi erogati a favore di B. ed A. (e meglio, commessa Jebel Alì: fee 2%, percentuale di retrocessione 0,9%; commessa Oman: fee 3%, di cui 0,5% retrocesso; commessa Barka: fee 2,5%, percentuale di retrocessione 0,5%) non fossero il frutto di contratti di sponsorship artatamente gonfiati e non http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_735%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-179%3Ait&number_of_ranks=0#page179

- 29 poggiassero su percentuali pattuite preventivamente, e neppure fossero l’oggetto di un affidamento che, nell’ottica del disponente e dei riceventi, non sarebbe affatto stato inteso nell’interesse di EPW. In altri termini, secondo l'annullato giudizio, dette dazioni non vennero affidate a B. e ad A. affinché essi le convogliassero alla loro datrice di lavoro. La Corte aveva parimenti raggiunto il convincimento che tali dazioni di denaro non fossero il frutto di riduzioni sulle fees che J. intendeva, né ex ante né ex post, concedere a EPW, bensì l’esito di accordi intervenuti fra quest’ultimo e A. nonché B., sulla scorta dei quali il primo destinava ai secondi, e a titolo personale, parte del suo lecito guadagno – cioè delle commissioni dovute contrattualmente alla sua società MM. –, su cui egli poteva già liberamente disporre. Nell’ottica forzosamente delimitata dell’analisi del reato a monte nel quadro di accuse mosse per riciclaggio di denaro, la Corte era, in altri termini, giunta alla conclusione che ad A. e a B. non fossero stati affidati valori patrimoniali destinati a EPW e che essi, di riflesso, non si fossero appropriati di denaro altrui. Di conseguenza, la Corte non aveva, nel primo giudizio, ravvisato la presenza di prove a sostegno dell’esistenza di un crimine a monte ed aveva pertanto escluso l'ipotesi del riciclaggio di denaro (sentenza SK.2009.10, consid. 5.4.3, 5.4.4 e 5.4.5). La pronuncia dell'Alta Corte impone una riconsiderazione delle conclusioni a cui era giunto allora questo Collegio.

7.4.3 Il Tribunale federale ha, da un lato, sentenziato che è in modo manifestamente insostenibile che la Corte di prima istanza ha "[…] accertato che a B. (e ad A.) in sostanza era rimproverato dalla pubblica accusa di avere trattenuto per sé, invece di riversarle ad Enelpower S.p.A., le riduzioni sulle commissioni (retrocessioni) di cui l'intermediario intendeva fare beneficiare direttamente la Enelpower S.p.A. In realtà, agli accusati è essenzialmente rimproverato di avere, nella loro qualità di organi della società, tenuti quindi ad amministrarne il patrimonio ed a sorvegliarne la gestione con diligenza e fedeltà, abusato della loro funzione, appropriandosi indebitamente, mediante il sistema delle retrocessioni, di importi ingenti e danneggiando così il patrimonio societario. Il fatto che il rinvio a giudizio disposto dall'autorità italiana richiami al proposito l'art. 646 del Codice penale italiano, che disciplina la fattispecie dell'appropriazione indebita, non è decisivo." Relativamente, poi, all'accertamento dell'esistenza del reato a monte, l'Alta Corte ha parimenti sancito che "[…] manifestamente la Corte di primo grado ha omesso di considerare la citata sentenza del 4 ottobre 2006, con la quale J. è stato definitivamente condannato anche per la fattispecie delle retrocessioni in discussione. Questo giudizio indica per ogni singola commessa le percentuali oggetto di retrocessione, rilevando che, in concorso con il condannato, B. e A. si

- 30 sono appropriati di un importo superiore a USD 5'000'000.--, abusando delle loro cariche in Enelpower S.p.A. e causando alla società un danno patrimoniale rilevante. Si tratta al riguardo di una sentenza definitiva su circostanze importanti, idonea a influire sull'esito del processo svizzero: omettendo, senza fondati motivi, di tenerne conto, la precedente istanza è incorsa nell'arbitrio" (sentenza 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3).

7.4.4 La sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, datata 4 ottobre 2006 – menzionata dal Tribunale federale e di cui la Corte di prima istanza ha omesso di tenere conto – ha ritenuto J. colpevole di associazione per delinquere (art. 416 CP italiano), appropriazione indebita aggravata (art. 646 CP italiano) e corruzione aggravata (art. 319, 319-bis e 321 CP italiano), per atti commessi nell'ambito del complesso fattuale a monte, in concorso, tra gli altri, con B. e con A. Per quanto concerne più precisamente il presente procedimento, J. è stato definitivamente condannato per appropriazione indebita giusta l'art. 646 CP italiano in merito alla fattispecie delle "retrocessioni mediorientali". A mente del giudice italiano, J. ha, in esecuzione di un unico disegno criminoso ed in concorso con B. (nella sua qualità di amministratore delegato di EPW) e A. (nella sua qualità di vicepresidente di EPW) – i quali, dopo aver stipulato diversi contratti di sponsorship con la società MM., e dopo aver concordato con J. la retrocessione delle percentuali dello 0.9% su una fee del 2% per la commessa Jebel Alì; dello 0.5% su una fee del 3% per la commessa Ras Laffan; dello 0.5% su una fee del 2.5% per la commessa Barka – commesso un'appropriazione pari ad un importo compreso tra USD 5'000'000.-- e USD 6'000'000.--, con l'aggravante di avere commesso il fatto con l'abuso, da parte dei qui imputati, delle loro cariche in EPW, e causando conseguentemente alla società un danno patrimoniale rilevante (v. incartamento SK.2009.10, cl. 59 p. 16.19.33 e segg.; sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3 p. 8).

La decisione in oggetto è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti giusta l'art. 444 del Codice di procedura penale italiano: si tratta, in altre parole, di una cosiddetta sentenza di patteggiamento. L'art. 444 n. 2 CPP italiano prevede che il giudice del patteggiamento pronuncia la sentenza solo se vi è consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non debba essere pronunciata una sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 CPP italiano (ovvero, se il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità). Il compito del giudice è dunque di accertare, sulla base degli atti (ossia gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e di quello del pubblico ministero, rimanendo esclusa qualsiasi acquisizione o produzione probatoria), se esistono le condizioni per il http://www.brocardi.it/dizionario/5629.html

- 31 proscioglimento e, in caso negativo, se è esatto il quadro normativo (qualificazione giuridica, esistenza delle circostanze e comparazione delle stesse) nel cui ambito le parti hanno determinato la pena, se la pena indicata è congrua rispetto al fine rieducativo della pena, mentre non occorre un positivo accertamento della responsabilità penale (Codice di Procedura Penale esplicato, XVI ediz., Napoli 2011, note 5 e 6 ad art. 444 CPP italiano). Il giudice deve valutare autonomamente se sussistano o meno le condizioni formali e sostanziali per la concessione del beneficio. I poteri del giudice non hanno carattere notarile, né il controllo che egli deve effettuare è di semplice legittimità, tant'è che è incidente ai fini della quantificazione della pena. Il giudice non è tenuto ad accertare la concreta sussistenza degli estremi del reato in relazione al quale le parti negoziano la pena né ad affermare la responsabilità dell'indiziato, né ad accertare la consistenza probatoria dell'imputazione e della responsabilità dell'imputato, ma deve limitarsi a controllare la corretta qualificazione giuridica del fatto, delle circostanze prospettate dalle parti, la congruità della pena concordata e l'inesistenza di causa di non punibilità di cui all'art. 129 CPP italiano (GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di Procedura Penale, Complemento giurisprudenziale, 7a ediz., Padova 2011, n. X.2-3 ad art. 444 CPP italiano). La sentenza di patteggiamento non è utilizzabile in altro procedimento per reato collegato o probatoriamente connesso come prova di responsabilità penale dell'imputato che ha richiesto o consentito l'applicazione della pena ex art. 444 CPP italiano (CONSO/ GREVI, op. cit., n. IV.4 ad art. 444 CPP italiano).

Nella fattispecie, non v’è dubbio che le autorità italiane, nell'ambito della citata sentenza di patteggiamento, si siano pronunciate sui fatti inerenti ai versamenti effettuati da J. in favore di B. e di A. Tuttavia, la sentenza invocata è stata pronunciata unicamente nei confronti di J. e non di B. e/o di A., i quali non erano neppure parte al procedimento e non sono stati giudicati mediante la sentenza summenzionata. Inoltre, come visto più sopra, il giudice del patteggiamento, per emanare la sua sentenza, deve certo compiere un esame, ma solo limitato, dell’incarto processuale, esame che non concerne l'adempimento o meno del reato contestato all'imputato e da questo accettato. Per tali motivi, nell'ambito del presente procedimento, non è possibile trarre alcun accertamento di merito, segnatamente in capo ad A. e B., dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti datata 4 ottobre 2006.

7.4.5 Le sentenze del Tribunale ordinario di Milano del 20 aprile 2010 e del 20 settembre 2011, vertono, la prima, sull'ipotesi di appropriazione indebita e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché, la seconda, sull'ipotesi di associazione per delinquere. In entrambe tali pronunce, l'azione penale di cui alle predette procedure – relative al reato a monte imputato a B. e ad A. – è stata

- 32 dichiarata estinta per intervenuta prescrizione (cl. 94 p. 441.11 e segg., 601.28 e segg.). Trattandosi di decisioni che non vertono in alcun modo sul merito della causa, non è pertanto possibile dedurne un accertamento del mancato coinvolgimento degli imputati nell'ambito del reato a monte. Specularmente, non è neppure possibile evincere da dette pronunce l'accertamento di una commissione, da parte di B. e A., degli atti costituenti il reato a monte. Riassumendo, trattasi di pronunce attestanti unicamente l'estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione.

7.4.6 Il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio, ha rilevato che "[…] in tali circostanze, ove pure si consideri l'entità degli importi milionari incassati da due pubblici ufficiali, senza una plausibile giustificazione, e sulla base del solo motivo che l'intermediario poteva liberamente destinare loro, a titolo personale, parte del suo guadagno, la conclusione della precedente istanza, secondo cui non sarebbero ravvisabili prove a sostegno dell'esistenza di un crimine a monte, è manifestamente insostenibile" (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3). Lo scrivente Collegio si è pertanto parimenti chinato sulla cornice contrattuale che disciplinava i rapporti fra il local agent J. – direttamente o per il tramite di società da lui controllate, tra cui la società MM. –, da una parte, ed i qui imputati, dall’altra, specie per quanto attiene alle fattispecie relative alle commesse mediorientali, alle centrali di Jebel Alì (Emirati Arabi Uniti), di Barka (Oman) e di Ras Laffan (Qatar). Ciò, al fine di verificare l'esistenza di una giustificazione plausibile, da un punto di vista personale e/o professionale, delle elargizioni effettuate da J. ad A. e B.

7.4.7 Va innanzi tutto ritenuto che, nell'ambito dei rapporti con J., A. e B. agivano nella loro qualità di pubblici ufficiali nominati in seno ad EPW (v. supra consid. 5). In tale qualità, essi hanno ricevuto da J., nell'arco di meno di due anni, ossia tra l'ottobre 2000 ed il luglio 2002 (v. verbale dibattimentale A., cl. 94 p. 930.6; verbale dibattimentale B., cl. 94 p. 930.15), somme milionarie a titolo di "elargizioni", e meglio USD 2'679'614.40 B. e USD 2'680'356.10 A. Ritenuti, da un lato, la consistenza delle elargizioni e, dall'altro, il contenuto lasso temporale in cui esse sono avvenute, la Corte ha reputato di dover valutare più attentamente le modalità delle medesime, onde meglio apprezzare la loro plausibilità e giustificazione. I versamenti contestati sono stati effettuati da J. tramite i conti della società estera MM., a lui riconducibile, in favore dei seguenti conti personali degli imputati, siti in Svizzera: a) conto n. 1, riconducibile a B.:

- 33 - - USD 1'273'797.-- il 18 ottobre 2000 (per la centrale termoelettrica di Jebel Alì; capo d'accusa n. 4.4; incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.81), - USD 955'680.-- il 16 marzo 2001 (per la centrale termoelettrica di Jebel Alì; capo d'accusa 4.14; incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.91, p. 8.7.7.99; cl. 60 p. 18.1.249), - USD 494'862.50 tra il 2 agosto 2001 e l'11 settembre 2001 (per la centrale termoelettrica di Barka; capo d'accusa 4.16; incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.101-102; cl. 61 p. 18.1.469-470), - USD 750'000.-- tra il 12 giugno 2002 ed il 9 luglio 2002 (per la centrale termoelettrica di Ras Laffan; capo d'accusa 4.19; incartamento SK.2009.10, cl. 26 p. 8.7.7.109-111; cl. 35 p. 8.19.263; cl. 61 p. 18.1.462, 466, 468), per complessivi USD 3'473'339.50; b) conto n. 2, riconducibile ad A.: - USD 1'135'631.-- il 13 novembre 2001 (per le centrali termoelettriche di Jebel Alì e di Barka; capo d'accusa 2.12; incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.471; cl. 35 p. 8.19.123; cl. 61 p. 18.1.464) e - USD 750'000.-- il 9 luglio 2002 (per la centrale termoelettrica di Ras Laffan; capo d'accusa 2.15; incartamento SK.2009.10, cl. 17 p. 8.3.3.297; cl. 35 p. 8.19.124; cl. 61 p. 18.1.465), per complessivi USD 1'885'631.--. Tali modalità di bonifico, utilizzando segnatamente conti di una società estera (MM.), siti ad Abu Dhabi ed a Ginevra, e facendo pervenire il denaro su conti esteri (svizzeri) e personali degli imputati (conti cifrati e intestati a fondazioni di famiglia), appaiono assai singolari e non certo di primo acchito usuali per dei pubblici ufficiali italiani.

7.4.8 La Corte ha pertanto ritenuto necessario analizzare di seguito, sempre nell'ottica della loro plausibilità, se le medesime rientrassero nel contratto di lavoro stipulato da A. e da B. con la datrice di lavoro EPW. Dall'incartamento emerge che, a partire dal 2000, A. ricopriva la carica di Vice-Presidente di EPW, con diritto di firma fino a circa un centinaio di milioni di ITL; mentre B., dal 1° gennaio 2000, ricopriva quella di amministratore delegato di EPW, con facoltà di disporre fino a 4 o 5 milioni di EUR. La loro retribuzione annuale era, per A., di circa EUR 220'000.-- come trattamento di base, oltre a circa EUR 50'000.-- di bonus e stock option; per B., la retribuzione di base era di circa 850 milioni di ITL, più bonus e altro (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale A., cl. 93 p. 910.1661 e seg.; verbale dibattimentale B., cl. 93 p. 910.1710, p. 910.1731; cl. 51 p. 15.1 545 e segg., p. 15.1.187 e segg.; cl. 54 p. 15.1.1977, p. 15.1.1978 e segg.). Alla luce del regime retributivo in essere fra EPW e gli imputati, questo Collegio non ha pertanto rilevato alcuna possibilità di incassare, a titolo personale, su

- 34 conti personali italiani o esteri, e incamerare eventuali dazioni versate da contraenti della datrice di lavoro o, comunque, da sue controparti contrattuali. Va pure ricordato che, a quel tempo, J. era vincolato ad EPW da un rapporto di local agency (incartamento SK.2009.10, cl. 61 p. 18.1.471 e segg.) che inseriva l'agire dell'agente in una cornice professionale volta a favorire gli interessi, in senso lato, di EPW. Le dazioni di complessivi USD 5'358'970,50, transitate su conti personali esteri degli imputati senza poi confluire su conti societari di EPW, non trovano pertanto alcuna plausibile giustificazione o causa nel trattamento retributivo concesso da EPW agli imputati. In effetti, dagli accordi conclusi con la datrice di lavoro, confermati anche dalle dichiarazioni di A. e B., non si evince una qualsiasi autorizzazione a tale modus operandi.

7.4.9 La Corte ha di seguito vagliato, sempre con mente alla plausibilità delle dazioni, l'esistenza di un fondamento personale, a valere quale giustificazione dei bonifici in esame. B. ha sottolineato che i contatti con J. erano iniziati negli anni 1986/1987, quando egli lavorava ancora presso la società NN. quale general manager di una costituenda joint venture, che la sua datrice di lavoro intendeva costituire con la società OO. All'epoca, J. era l'agente della società OO. per un impianto importante (incartamento SK.2009.10, verbale dibattimentale B. cl. 93 p. 910.1708, p. 910.1711, p. 910.1725; cl. 52 p. 15.1.1089). Dopo una pausa, i contatti tra B.

SK.2011.26 — Tribunale penale federale 31.10.2012 SK.2011.26 — Swissrulings