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Tribunale penale federale 26.01.2009 SK.2008.5

26. Januar 2009·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,542 Wörter·~1h 18min·1

Zusammenfassung

Truffa, subordinatamente amministrazione infedele, e riciclaggio di denaro (art. 146, 158 e 305bis CP);;Truffa, subordinatamente amministrazione infedele, e riciclaggio di denaro (art. 146, 158 e 305bis CP);;Truffa, subordinatamente amministrazione infedele, e riciclaggio di denaro (art. 146, 158 e 305bis CP);;Truffa, subordinatamente amministrazione infedele, e riciclaggio di denaro (art. 146, 158 e 305bis CP)

Volltext

Sentenza del 26 gennaio 2009 Corte penale Composizione Giudice penale federale Roy Garré, Presidente, Alex Staub e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, rappresentata dal Procuratore federale Pierluigi Pasi, e in qualità di parti civili: 1. ELIAIR S.r.l., in amministrazione straordinaria, nella persona del commissario straordinario Enrico Bondi, Italia, 2. PARMALAT S.p.a., Italia, entrambe rappresentate dagli avv. Henry Peter e Ivan Paparelli,

contro Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: SK.2008.5

- 2 -

1. A., domiciliato in Italia, difeso dall'avv. John Noseda, 2. Stefano TANZI, domiciliato in Italia, difeso dall'avv. Mario Postizzi.

Oggetto

Truffa, subordinatamente amministrazione infedele, e riciclaggio di denaro (art. 146, 158 e 305bis CP)

- 3 - Fatti: A. Eliair S.r.l (in seguito Eliair) è una società di aeronavigazione costituitasi in Italia nel 1980 (cl. 15 p. 18.1.268). All'epoca dei fatti oggetto della presente causa, essa era controllata dalla Parmalat S.p.a. (in seguito Parmalat; cl. 11 p. 15.1.399), società alla quale forniva i suoi servizi di trasporto. Il 19 settembre 1997 Eliair ha concluso un contratto con la Bombardier Inc. (in seguito Bombardier), società canadese produttrice di aeroplani, avente quale oggetto la compravendita di un aeromobile Global Express Aircraft modello BD-700-1 A10 per un valore di USD 41'542'568.-, velivolo che avrebbe dovuto permettere di percorrere senza sosta la tratta Parma – Buenos Aires (cl. 26 p. 18.3.100-122 e 246). Il finanziamento dell'operazione è stato garantito da LeasingRoma S.p.a., società affiliata al gruppo Banca di Roma S.p.a. (cl. 26 p. 18.3.124). Tra il 14 gennaio 1998 ed il 16 maggio 2000 il contratto in questione ha subito cinque modifiche convenzionali. Nell'ultima è stata in particolare fissata la data definitiva di consegna dell'aereo, ossia il 30 marzo 2001, nonché le penalità in caso di ritardo (cl. 26 p. 18.3.139). Incaricato di verificare gli aspetti tecnici del velivolo, il 16 febbraio 2001, A., in quel momento pilota comandante nonché direttore della Eliair, ha informato Bombardier che i parametri tecnici dell'aereo non erano conformi a quanto stipulato nel contratto, scontrandosi con il parere della venditrice (cl. 26 p. 18.3.143- 144, 146-154). Il primo volo di prova eseguito il 27 aprile 2001 da A. ha confermato la sua tesi: il velivolo presentava effettivamente dei parametri di consumo contrari a quanto convenuto, ciò che avrebbe potuto permettere a Eliair di rifiutare l'aereo. Il 17 maggio 2001, le parti hanno tuttavia sottoscritto un accordo mediante il quale Bombardier si è impegnata a versare all'acquirente, dopo il pagamento del velivolo, un importo di USD 1'500'000.- a titolo di risarcimento a causa della ridotta autonomia di volo dell'apparecchio. A ciò si è aggiunto il noleggio dell'aereo da parte di Bombardier, senza limitazione di tempo, per un massimo di 100 ore di volo, al prezzo di USD 10'000.- all'ora, oltre alla corresponsione ad Eliair di un importo giornaliero di USD 12'000.-, per una durata massima di 21 giorni, a titolo d'indennizzo per il periodo d'inattività dell'aereo dovuto all'eliminazione di eventuali problemi costatati al momento della consegna, clausola che si è poi concretizzata in un importo di USD 252'000.- (v. cl. 26 p. 18.3.214-215). Infine, sempre in virtù dell'accordo in questione, Bombardier si è impegnata a risarcire ad Eliair i danni causati dal ritardo nella consegna, fissati il giorno della consegna a USD 952'000.- (v. cl. 26 p. 18.3.139). Il 23 maggio 2001, a Tucson (Stati Uniti), A. ha preso in consegna il velivolo (v. cl. 26 p. 18.3.188 e segg.). B. Il 30 maggio 2001 A. si è recato a Lugano presso la BNP Paribas al fine di aprire un conto bancario dove far pervenire gli importi dovuti ad Eliair in virtù dell'accordo risarcitorio del 17 maggio 2001. Intestato il conto a suo nome, egli ha subito dichiarato alla banca che l'avente diritto economico del conto era Stefano Tanzi,

- 4 il quale è stato messo al beneficio di una procura (cl. 4 p. 7.2.186 e segg.). Il medesimo giorno, A. ha invitato Bombardier a versare l'importo di USD 1'500'000.sul conto n. 1 "Eliair" appena aperto (cl. 26 p. 18.3.211). Avendo la banca accettato solo provvisoriamente l'apertura di una relazione con un avente diritto economico diverso dal titolare, il 26 giugno 2001 A. e Stefano Tanzi si sono recati assieme alla BNP Paribas per regolarizzare la situazione del conto. Stefano Tanzi ha quindi chiesto alla banca di aprire uno nuovo conto a lui intestato, attestando di esserne il solo avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.), e di chiudere quello vecchio. Nel contempo, egli ha fatto trasferire sul nuovo conto n. 2 "Eliair" l'importo di USD 1'500'000.- di cui sopra (cl. 4 p. 7.2.241). Il 23 aprile 2002 A. ha invitato Bombardier a versare su quest'ultimo conto un importo di USD 252'000.- dovuto ad Eliair per il ritardo nella consegna dell'aereo (cl. 27 p. 18.3.375). Tra luglio 2001 ed aprile 2003 detto conto è stato toccato da diverse operazioni bancarie di cui si dirà più precisamente in seguito. C. Il 14 gennaio 2004 la BNP Paribas a Lugano, venuta a conoscenza del crac Parmalat attraverso i media italiani e cominciando a nutrire dubbi sul carattere lecito del versamento di USD 1'500'000.- summenzionato, ha inoltrato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) una segnalazione (cl. 1 p. 4.1.3) conformemente all'art. 9 della legge relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD; RS 955.0). Il 20 gennaio seguente l'Ufficio federale di polizia ha dato comunicazione di tale segnalazione al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) conformemente all'art. 23 cpv. 4 LRD (cl. 1 p. 4.1.1). D. Con decisione del 21 gennaio 2004 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A., Stefano Tanzi ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP (cl. 1 p. 1.1.1). Il 1° giugno seguente l'inchiesta è stata estesa contro i medesimi per titolo di truffa ai sensi dell'art. 146 CP. All'elenco degli indagati, con decisione del 22 giugno 2005, si sono poi aggiunti, per titolo di truffa, B. e C. (cl. 1 p. 1.1.3 e seg.). Infine, il 28 giugno 2005 ai reati contestati a A. e Stefano Tanzi si è aggiunto quello di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP (cl. 1 p. 1.1.5 e seg.). Con decisioni del 22 gennaio, 4 e 18 febbraio 2004 il MPC ha ordinato la perquisizione ed il sequestro dei conti n. 1 Eliair (relazione chiusa il 2 luglio 2001), 2 Eliair e 3 Alan Poe (cl. 4 p. 7.1.1 e segg.). Con rogatoria dell'11 maggio 2004, l'autorità inquirente elvetica ha chiesto al Lussemburgo di procedere alla perquisizione ed al sequestro del conto n. 4 presso la Banca Intesa, con il blocco dei fondi ivi depositati sino ad un importo di USD 700'000.-, ciò che è avvenuto in data 20 gennaio 2005 (cl. 23 p. 18.2.79, 84-85). Infine, il conto n. 5 presso la banca Raiffeisen di Balerna è pure stato colpito da un ordine di perquisizione e sequestro del 18 febbraio 2004, misura in seguito revocata dall'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) il 2 marzo 2006 (cl. 6

- 5 p. 7.3.1-4 e 25). Il 13 maggio 2005 Eliair e Parmalat, entrambe allora in amministrazione straordinaria (cl. 12 p. 15.1.767 e cl. 10 p. 15.1.3; da notare che Parmalat S.p.a. non è più in amministrazione straordinaria dal 1° ottobre 2005, data d'inizio attività della nuova società), si sono costituite parti civili (cl. 10 p. 15.1.1 e segg. e cl. 30 p. 602.001 e segg.). E. Il 27 dicembre 2005 il MPC ha richiesto all'UGI l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti di A., Stefano Tanzi, B., C. ed ignoti. L'istruzione è stata aperta il 17 gennaio 2006 e conclusa il 1° novembre 2007. F. In data 11 marzo 2008 il MPC, ritenuti gli elementi raccolti insufficienti per stabilire una loro responsabilità penale, ha emesso due decisioni di desistenza dal procedimento, una concernente B. e l'altra riguardante C.. Per contro, con atto d'accusa inoltrato al Tribunale penale federale l'11 aprile 2008, il MPC chiede che A. e Stefano Tanzi siano riconosciuti colpevoli di truffa ai danni di Eliair e riciclaggio di denaro ripetuti, ai sensi degli articoli 146 e 305bis CP. G. Il 15 luglio 2008 il Presidente del collegio giudicante invitava il MPC, in applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 133 IV 93, a verificare se non ritenesse necessario completare o modificare l’atto d’accusa, onde permettere alla Corte di valutare anche l’ipotesi dell’amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP, nonché della truffa ai danni di Bombardier. In seguito a questa comunicazione, il 26 agosto 2008, l'autorità requirente ha completato l'atto d'accusa chiedendo che gli accusati siano subordinatamente riconosciuti colpevoli di ripetuta truffa ai danni di Bombardier, e ancora più subordinatamente di ripetuta amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 2 CP. H. Con lettere del 6 e 13 novembre 2008 il difensore di Stefano Tanzi comunicava a questo Tribunale che il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, responsabile dell’esecuzione di una pena alternativa alla detenzione, attualmente sofferta dal suo assistito, negava il permesso di espatrio per presentarsi al dibattimento nella presente procedura. I. In risposta a tali lettere il 18 novembre 2008 il Presidente del collegio giudicante domandava a Stefano Tanzi, per il tramite del suo difensore, se acconsentiva a presenziare al dibattimento tramite videoconferenza come esplicitamente reso possibile in base all’articolo VI paragrafo 9 dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza in materia penale (CEAG) e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41). A fronte delle riserve tecniche e giuridiche manifestate dallo stesso difensore in una lettera del 19 novembre 2008 in relazione a questa eventualità, il Presidente rilevava come in base al citato articolo dell’Accordo italo-svizzero è assicurata la presen-

- 6 za di un difensore, il quale può essere presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta a procedimento penale, oppure avanti l’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, nel qual caso può colloquiare riservatamente con il suo assistito mediante strumenti tecnici idonei. Anticipava inoltre il suo accordo di massima alla possibilità di affiancare all’accusato un ulteriore legale di fiducia nella sede prevista in Italia per la videoconferenza in virtù dell’art. 35 cpv. 2 PP e con richiamo alla relativa giurisprudenza pubblicata in TPF 2007 52. J. Il 26 novembre 2008 il difensore di Stefano Tanzi comunicava di non acconsentire alla proposta di dibattimento pubblico mediante videoconferenza, adducendo che il principio dell’immediatezza e l’esercizio efficace del diritto di difesa verrebbero pregiudicati con il sistema proposto. K. Mediante commissione rogatoria del 1° dicembre 2008 il Presidente del collegio giudicante domandava alle autorità italiane la consegna temporanea di Stefano Tanzi dal 20 al 22 gennaio 2009 al fine di permettergli di partecipare al dibattimento in qualità di accusato, fondando la propria richiesta su un’interpretazione analogica degli articoli 11 CEAG e XV dell’Accordo italo-svizzero. Il 13 gennaio 2009 la competente autorità italiana accoglieva la richiesta, autorizzando Stefano Tanzi a recarsi in Svizzera per partecipare al processo, con contestuale fissazione di talune prescrizioni relative alla sua presenza e ai suoi spostamenti. L. Il dibattimento ha avuto luogo dal 20 al 22 gennaio 2009. Entrambi gli accusati si sono regolarmente presentati in aula e durante la permanenza in Svizzera Stefano Tanzi ha rispettato le prescrizioni a lui imposte dalle autorità italiane. M. Dopo la lettura dell’atto d’accusa con relativo complemento da parte del Cancelliere, il Presidente, visto il contenuto dell’art. 170 PP, ha comunicato che per quanto riguarda le operazioni di riciclaggio rimproverate ad entrambi gli accusati il Tribunale avrebbe valutato anche l’ipotesi del riciclaggio semplice ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP e che per quanto riguarda la partecipazione di Stefano Tanzi alla presunta amministrazione infedele essa sarebbe stata esaminata sotto il profilo della complicità giusta gli art. 25 e seg. CP. Infine, preso atto delle condanne pronunciate in Italia contro Stefano Tanzi e constatato che i fatti qui rimproverati allo stesso si riferiscono ad un periodo precedente alle stesse pronunce di condanna italiane, il Presidente ha rammentato l’eventuale necessità di esaminare il concorso retrospettivo giusta l’art. 49 cpv. 2 CP. N. Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni: N.1 Il MPC chiede che A. sia riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa ai sensi dell'art. 146 CP commessa il 7 giugno 2001 ed il 30 aprile 2002, sussidiariamente

- 7 di ripetuta amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 n. 2 CP commessa il 7 giugno 2001 ed il 30 aprile 2002, e di riciclaggio di denaro con l'aggravante del mestiere ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP, commesso fra il 3 luglio ed il 30 novembre 2001, e che sia pertanto condannato ad una pena detentiva di 28 mesi e ad una multa di fr. 30'000.-, non opponendosi ad una parziale sospensione della pena detentiva. Per quanto riguarda Stefano Tanzi, esso chiede che sia riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa ai sensi dell'art. 146 CP commessa il 7 giugno 2001 ed il 30 aprile 2002, sussidiariamente di ripetuta amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 n. 2 CP commessa il 7 giugno 2001 ed il 30 aprile 2002, e di riciclaggio di denaro con l'aggravante del mestiere ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP, commesso fra il 3 luglio 2001 ed il 30 aprile 2003, e che sia pertanto condannato ad una pena detentiva di 16 mesi e ad una multa di fr. 40'000.-, opponendosi alla sospensione condizionale della pena. Il MPC chiede inoltre la confisca, alternativamente la restituzione alla parte civile qualora questa ne faccia richiesta, degli averi attualmente posti sotto sequestro penale in Svizzera per EUR 774'459.- e in Lussemburgo per USD 364'662.-. Viene infine postulata la messa a carico degli accusati delle spese del procedimento, ammontanti, per le indagini e l'istruzione preparatoria, a fr. 140'395.45. N.2 Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria chiede che Stefano Tanzi e A. vengano condannati a rifonderle in solido i seguenti importi: - USD 1.5 milioni oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2001; - USD 252'000.- oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2002, nonché a risarcirle le spese quantificate in fr. 49'882.60 calcolate in conformità del Regolamento sulle ripetibili davanti al Tribunale penale federale sulla base della nota d'onorario del 21 gennaio 2009 che viene versata agli atti. Nel contempo Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria chiede la confisca e l'assegnazione a suo beneficio e a decurtazione del danno subito avuto proporzionalmente riguardo dell'eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Parmalat S.p.a. degli averi posti sotto sequestro penale in Svizzera per un valore di EUR 774'459.- e in Lussemburgo di USD 364'662.-. N.3 Parmalat S.p.a. chiede che Stefano Tanzi venga condannato a rifonderle EUR 155'000.- oltre interessi al 5% a partire dal 17 aprile 2003 nonché a risarcir-

- 8 le le spese quantificate in fr. 9'050.- calcolate in conformità del Regolamento sulle ripetibili davanti al Tribunale penale federale sulla base della nota d'onorario del 21 gennaio 2009 che viene versata agli atti. Nel contempo Parmalat S.p.a. chiede la confisca e l'assegnazione a suo beneficio e a decurtazione del danno subito avuto proporzionalmente riguardo dell'eventuali pretese risarcitorie concomitanti riconosciute a Eliair S.r.l. in amministrazione straordinaria degli averi posti sotto sequestro penale in Svizzera per un valore di EUR 774'459.- e in Lussemburgo di USD 364'662.-. N.4 A. chiede di essere prosciolto da tutte le accuse mossegli dal MPC, con spese e ripetibili a carico della Confederazione. N.5 Stefano Tanzi chiede di essere prosciolto da tutte le accuse mossegli dal MPC, con spese e ripetibili a carico della Confederazione. O. Il dispositivo della presente sentenza è stato letto in udienza pubblica il 26 gennaio 2009. P. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate in quanto necessarie nei considerandi che seguono.

La Corte considera in diritto: Sulle questioni pregiudiziali ed incidentali 1. Le parti non hanno sollevato nessuna questione pregiudiziale né evocato eccezioni che ostacolerebbero il giudizio nel merito della causa. Ciononostante, la Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1). Secondo l'art. 26 lett. a LTPF e 337 cpv. 1 lett. a CP, la Corte penale è competente per statuire sull'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP, se gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all'estero. In materia di riciclaggio di denaro, non sono i crimini pregressi, ma gli atti di riciclaggio medesimi che devono essere stati commessi prevalentemente all'estero (sentenza del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004, consid. 2.4 non pubblicato in DTF 130 IV 68 ma tradotto in SJ 2004 I pag. 381 e seg.; TPF 2007 165 consid. 1.1). Nella fattispecie, le operazioni bancarie incriminate, susseguenti al versamento da parte di Bombardier degli indennizzi in parola sono state effettuate in Italia, in Lussemburgo e in Svizzera. In assenza di contestazione del foro, la questione di sapere se gli atti sono stati prevalentemente com-

- 9 messi all'estero non necessita di essere approfondita, ritenuto che lo stato dell'incarto, unitamente ad esigenze d'efficacia e di celerità non permetterebbero comunque un eventuale rinvio ad un'autorità cantonale (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Non vi è comunque ragione di dubitare che, tenuto conto del fatto che secondo la giurisprudenza occorre esaminare la questione in base a criteri qualitativi e non quantitativi, la componente estera degli atti in questione raggiunge una massa critica tale da giustificare l’attivazione delle autorità federali di perseguimento penale (v. DTF 130 IV 68 consid. 2.2). A tale conclusione è possibile giungere ugualmente per quanto attiene ai reati di truffa e di amministrazione infedele, puniti sulla base degli art. 146 risp. 158 CP, nella misura in cui, da una parte, gli atti oggetto d'inchiesta toccano più Paesi, ossia gli Stati Uniti, il Canada, l'Italia e la Svizzera (v. art. 337 cpv. 2 CP), e dall'altra, il Cantone Ticino ha espressamente comunicato di non essere intenzionato ad assumere il caso (v. cl. 28 p. 24.7.35). Le parti non hanno d'altronde contestato il foro federale nemmeno per il giudizio del presunto reato di truffa o amministrazione infedele. La competenza del Tribunale penale federale è pertanto data. Sui reati contestati a A. 2. A. è accusato in primo luogo di truffa commessa in correità con Stefano Tanzi per avere indotto Bombardier, sfruttando la sua veste di dipendente di Eliair, ad effettuare due pagamenti a titolo di risarcimento, uno di USD 1'500'000.- e l'altro di USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto ad Eliair, anziché a quest'ultima, a Stefano Tanzi, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi, facendo credere che tali conti fossero intestati ad Eliair (v. punto 1.1 dell'atto d'accusa). 2.1 È stato appurato che il 30 maggio 2001, dall'indirizzo di posta elettronica di A. (A.@tin.it) è stato inviato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica di D. presso Bombardier, il cui tenore è il seguente (cl. 26 p. 18.3.211): "Dear D., here the instructions for the transfer of the money related to the agreements between ELIAIR and Bombardier. Amendment n°5, estimated 952'000 USD: To: Eliair Bank: Banca di Roma – Parma Italy Account number: 6 Agreement 17 May 2001, 1.5 milion USD: mailto:A.@tin.it

- 10 - To: Eliair Bank: BNP Paribas – Lugano Switzerland Attention to Mr E. If you need more informations please replay at these email or call on my cellular (…). Best regards, A.".

Il 1° giugno 2001 il messaggio elettronico summenzionato è stato inoltrato all'indirizzo di posta elettronica di F., attivo presso Bombardier (cl. 26 p. 18.3.223). Lo stesso giorno quest'ultima ha compilato due ordini interni di versamento "WIRE TRASFERT", uno per un importo complessivo di USD 1'047'817.- (USD 95'817.per "Credit for change orders" e USD 952'000.- per "Late delivery") destinato a Eliair, da accreditare sul conto n. 6 presso la Banca di Roma a Parma (cl. 26 p. 18.3.221), e l'altro per un importo di USD 1'500'000.- (per "Performance deficiency") destinato anch'esso ad Eliair, ma sul conto n. 1 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano (cl. 26 p. 18.3.209). Il 4 giugno 2001 dall'indirizzo di posta elettronica di F. è stato inviato all'indirizzo di posta elettronica di A. il seguente messaggio (cl. 26 p. 18.3.210):

"Dear A., Further to our discussion, please be so kind and provide me with Eliair's account number for its account at bank BNP Paribas and the necessary SWIFT and ABA numbers for both accounts. I anticipate to be able and generate the wire transfer by tomorrow afternoon (14:00 to 16:00) Montreal time. Sincerly, F." In data 7 giugno 2001 Bombardier ha ordinato alla propria banca di versare USD 1'500'000.- sul conto n. 1 Eliair presso la BNP Paribas, a Lugano, "swift code => BNPACHBB", "Bénéficiaire: Eliair", nonché USD 1'047'817.- sul conto n. 6 presso la Banca di Roma, a Parma, a beneficio di Eliair (cl. 26 p. 18.3.221 e 234). Il 26 giugno 2001 Stefano Tanzi ha compilato a Lugano i formulari per l'apertura di un conto bancario a suo nome presso la BNP Paribas. Tale conto, n. 2, è stato anch'esso denominato "Eliair" (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.). Mediante il formulario A, egli ha dichiarato di esserne l'avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.250). Stefano Tanzi ha pure sottoscritto il formulario relativo all'utilizzo di firme in codice, adottando la firma di riconoscimento "Eliair" (cl. 4 p. 7.2.257) nonché quello di richiesta di deposito della corrispondenza fermo banca (cl. 4 p. 7.2.255). È stato inoltre appurato che, con fax del 21 aprile 2002 A. ha invitato G. di Bombardier a versare l'importo di USD 252'000.-, dovuto per il ritardo nella consegna dell'aereo, sul conto Eliair Switzerland, le cui coordinate erano già in suo possesso (cl. 27 p. 18.3.375). Il giorno dopo G., per posta elettronica, ha chiesto a A. di confermarle le istruzioni per effettuare il pagamento (cl. 27 p. 18.3.377). Il 23 aprile 2002 A. ha trasmesso a Bombardier le coordinate bancarie per il bonifi-

- 11 co, ossia "to ELIAIR Switzerland, PBS Lugano, Account number 2, Swift number UEBGCHGG, in favour of BPPBCGG" (cl. 27 p. 18.3.380 e segg.). Il versamento ha avuto luogo il 30 aprile 2002 sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, tramite banca (cl. 5 p. 7.2.353 e 412). 2.2 Secondo l'art. 146 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. 2.2.1 La truffa presuppone un inganno, che può manifestarsi sotto forma di affermazioni menzognere o di dissimulazione di fatti veri ma può anche consistere nel contribuire a mantenere in errore la persona ingannata. La legge penale non protegge tuttavia chi avrebbe potuto evitare di venire ingannato semplicemente facendo uso di un minimo di attenzione. Per questo motivo viene richiesta la presenza di un inganno astuto. L'astuzia è data se l'autore ricorre ad un edificio di menzogne, a manovre fraudolente o a una messa in scena. Essa è pure realizzata allorquando l'autore fornisce informazioni false, se la verifica delle stesse risulta impossibile, è difficile o non può essere ragionevolmente pretesa, o ancora se l'autore dissuade la persona ingannata dal verificare oppure se egli prevede che, in funzione delle circostanze, la medesima rinuncerà a tale verifica. Ciò è segnatamente il caso laddove esiste un rapporto di fiducia che la dissuade dal procedere ad una verifica (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 122 II 422 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 6B_94/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3 e 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; TPF 2007 45 consid. 5.2.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP). Per la realizzazione della truffa non è necessario che la persona ingannata abbia dato prova della più grande diligenza adottando tutte le misure di prudenza possibili; la questione non è dunque di sapere se ella ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata (DTF 128 IV 18 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.740/1997 del 18 febbraio 1998, riprodotta in SJ 1998 pag. 457 consid. 2). L'astuzia è unicamente esclusa quando la persona ingannata è corresponsabile del danno per non aver adottato le misure di prudenza elementari che s'imponevano (DTF 126 IV 165 consid. 2a; 119 IV 28 consid. 3f). Il principio della corresponsabilità deve condurre le potenziali vittime a dare prova di un minimo di prudenza, ma non deve essere utilizzato per negare troppo facilmente il carattere astuto dell'inganno (sentenza del Tribunale federale 6S.438/1999 del 24 febbraio 2000, consid. 3). Per determinare se l'autore ha agito con astuzia e se la vittima ha omesso di adottare elementari misure di prudenza, non ci si deve domandare come una persona ragionevole ed esperta avrebbe reagito all'inganno, bensì occorre prendere in considerazione la situazione con-

- 12 creta della vittima, così come l'autore la conosce e la sfrutta (DTF 128 IV 18 consid. 3a e rinvii; sentenza 6B_94/2007 consid. 3). L'autore deve agire nell'intento di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. In generale, l'arricchimento dell'autore (o di altri) corrisponde all'impoverimento della vittima (DTF 134 IV 210 consid. 5.3; 119 IV 214 consid. 4b). La persona ingannata deve essere stata indotta a disporre del proprio patrimonio conseguentemente all'errore. Un nesso di causalità deve dunque essere stabilito tra l'errore e l'atto di disposizione del patrimonio. L'atto di disposizione è costituito da ogni atto od omissione che implica "direttamente" un pregiudizio del patrimonio. L'esigenza di una tale immediatezza risulta dalla definizione stessa di truffa, la quale presuppone che il danno sia causato da un atto di disposizione da parte della persona danneggiata (DTF 126 IV 113 consid. 3a). In materia di truffa, la persona ingannata e colui che dispone devono essere identici, ma non colui che dispone e il danneggiato. Qualora la persona ingannata compia atti pregiudizievoli non al proprio patrimonio, bensì a quello di un terzo (truffa triangolare), l'adempimento del reato di truffa richiede che ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto. Solo a tale condizione il comportamento della persona ingannata può essere imputato al danneggiato come fosse il proprio ed il fondamento della truffa quale reato di autolesione considerarsi realizzato (DTF 133 IV 171 consid. 4.3; 126 IV 113 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2; v. HANS VEST, Dreiecksbetrug durch Einlösung eines gekreuzten Checks, Bemerkungen zu BGE 126 IV 113, in AJP/PJA 12/2001 pag. 1464 e segg.; GÜNTER STRATEN- WERTH/GUIDO JENNY, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6a ediz., Berna 2003, § 15 n. 33 e seg.; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, § 18 pag. 209 e seg.; CHRISTIAN FAVRE/MARC PELLET/PATRICK STOUDMANN, Code pénal annoté, 3a ediz., Losanna 2007, n. 1.31 ad art. 146 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n. 28 ad art. 146 CP; v. del resto già ERNST HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Erste Hälfte, Berlino 1937, pag. 271, come altresì comparativamente FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. I, 15a ediz., Milano 2008, pag. 371; KLAUS TIEDEMANN, Leipziger Kommentar, 11a ediz., Berlino 2005, n. 114 ad § 263 Codice penale tedesco). L'esatta delimitazione della relazione di prossimità richiesta tra la persona ingannata ed il patrimonio della persona danneggiata - nel senso dell'effettiva possibilità di disporre - non è evidente (cfr. STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 15 n. 34; VEST, op. cit., pag. 1465 e segg.). Determinante è che la persona ingannata si trovi "nel campo" della persona danneggiata (VEST, op. cit., pag. 1466).

- 13 - 2.2.2 La truffa è un reato intenzionale; l'intenzione deve rapportarsi a tutti gli elementi costitutivi dell'infrazione; il dolo eventuale risulta sufficiente (CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 146 CP, con rinvii). Il reo deve inoltre agire con lo scopo (dolo specifico) di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto (sentenza del Tribunale federale 6B_360/2008 del 12 novembre 2008, consid. 5.2 in fine). 2.3 Nella fattispecie, nell'atto d'accusa il MPC contesta a A., in correità con Stefano Tanzi, il reato di truffa "per avere intenzionalmente, al fine di procacciare a sé e a Stefano Tanzi un indebito profitto, ed in effetti procacciandoselo, ingannato con astuzia Bombardier affermando cose false ed inducendola in tal modo ad un atto pregiudizievole del patrimonio di Eliair". Secondo l'accusa, si configurerebbe l'ipotesi della truffa triangolare, dove la persona ingannata sarebbe Bombardier, la quale avrebbe compiuto atti di disposizione ai danni della Eliair. Sennonché, sulla base degli atti dell'incarto, risulta chiaro che Bombardier ed Eliair, entità ben distinte, sono legate tra loro unicamente da un contratto di compravendita di un aereo, e che la prima non si trova "nel campo" della seconda ai sensi delle sopraccitate giurisprudenza e dottrina. In realtà, Bombardier non aveva nessun potere di disposizione, né giuridico né fattuale, sul patrimonio della Eliair. Effettuando i due pagamenti di USD 1'500'000.- e USD 252'000.-, essa ha disposto esclusivamente del proprio patrimonio e non certamente di quello di Eliair, né il MPC ha del resto fornito spiegazioni che possano minimamente mettere in dubbio questo dato di fatto. Se truffa vi è stata, questa può tutt’al più inserirsi nello schema bilaterale classico, dove la persona ingannata coincide con quella danneggiata. Ipotesi questa compresa in subordine nell’atto di accusa complementare del 26 agosto 2008 (v. sopra Fatti lett. G). 2.4 Preliminarmente all'analisi della presunta truffa ai danni di Bombardier, occorre evidenziare i rapporti sino a quel momento intercorsi tra Bombardier, Eliair e Parmalat. Di particolare rilievo in proposito sono le dichiarazioni di H., agente per l'Italia di Bombardier, dalle quali si evince che Parmalat era da anni una cliente fissa di Bombardier. H. avrebbe venduto il primo aeroplano ad Eliair già nel 1992- 1993, ragione per cui conosceva bene la cliente. In quegli anni avrebbe conosciuto tutta la famiglia Tanzi, alla quale avrebbe venduto in totale quattro o cinque aeroplani. Per quanto attiene all'acquisto del Global Express Aircraft BD- 700-1 A10, H. dichiara di essersi recato in Canada con Calisto Tanzi nel 1996 per visitare la Bombardier. Dopo tale visita, Calisto Tanzi si sarebbe dichiarato interessato all'acquisto, avvenuto sei mesi dopo (cl. 8 p. 12.7.3). Da quanto precede emerge che l'interlocutore di H., e quindi di Bombardier, per la conclusione del contratto di compravendita era di fatto la famiglia Tanzi, ed in particolar modo Calisto Tanzi, e non Eliair. Il fatto che tutte le decisioni più importanti per Eliair fossero prese materialmente da Calisto Tanzi e non dagli organi competenti di detta società è d'altronde confermato, oltre che dall’accusato A. (cl. 9 p. 13.1.4-5, 7,

- 14 - 32, 48-50; cl. 30 p. 30.910.151-152, 154), da I., presidente di Eliair (cl. 22 p. 18.1.2682 e 2693). Ragioni per dubitare di queste affermazioni non ve ne sono. H. ha poi aggiunto che sia Stefano Tanzi che A. gli avrebbero chiesto se poteva indicare una banca a tale scopo (cl. 8 p. 12.7.4-5 e 10). Rispondendo affermativamente a tale richiesta, H. ha proposto a Stefano Tanzi la propria banca in Svizzera, ossia la BNP Paribas. Stefano Tanzi ha quindi chiesto a H. di prendere contatto con A. per le procedure amministrative inerenti all'apertura del conto. A. e H. si sono infine recati a Lugano per incontrare E. della BNP Paribas al fine di aprire detto conto (cl. 8 p. 12.7.10). Ebbene, la descrizione di tale incontro effettuata da E. è proprio da interpretare alla luce di tutto quanto precede. Relativamente al versamento di USD 1'500'000.- sul conto n. 1 Eliair, egli ha dichiarato: "A. mi disse che Stefano Tanzi aveva acquistato un aereo e che questo aereo aveva dei difetti. Quindi il venditore dell'aereo doveva restituire dei soldi a Stefano Tanzi. Specifico che quando Testa mi disse ciò era presente anche il signor H., il quale si presentò a me come rappresentante della Canadair- Bombardier, venditrice dell'aereo. Il denaro in questione, cioè 1,5 mio US$, mi si disse espressamente essere di proprietà di Stefano Tanzi: questo fatto mi venne ribadito da A. e H., non ricordo esattamente da chi dei due, in quell'occasione. A riprova di ciò vi è il fatto che indicai nel formulario A, quale avente diritto economico, Tanzi Stefano" (cl. 8 p. 12.1.47). Tali affermazioni, ribadite anche nell’interrogatorio dibattimentale (cl. 30 p. 30.910.207-213) sono credibili e ben si inseriscono nella descrizione effettuata da H. circa i suoi rapporti d'affari con Eliair, rapporti che in realtà avevano come punto di riferimento il vero "padrone" di Eliair, ossia Calisto Tanzi. Questa situazione ha fatto sì che, al momento del versamento degli importi dovuti ad Eliair, Bombardier non ha verificato le coordinate bancarie fornitegli da A. per i pagamenti, ritenendo che in ogni caso il denaro sarebbe finito nelle mani della famiglia Tanzi, proprietaria, attraverso Parmalat, di Eliair, ciò che è effettivamente stato. In sostanza, che il denaro fosse finito nelle mani di un organo di Eliair, di Calisto Tanzi o di Stefano Tanzi era per essa indifferente, e del resto non si è mai esposta a particolare danno da questo fatto, visto che Eliair stessa non ha mai nemmeno tentato di rifarsi su Bombardier per aver pagato sui conti sbagliati e quindi, in linea teorica, per non aver correttamente adempiuto le sue obbligazioni. A queste condizioni non si può ragionevolmente affermare che Bombardier sia stata ingannata, né tanto meno si può parlare di inganno astuto, condizione irrinunciabile alla realizzazione del reato di truffa. 3. A. è accusato, a titolo ulteriormente sussidiario secondo il citato atto di accusa complementare del 26 agosto 2008, di amministrazione infedele commessa con la partecipazione di Stefano Tanzi per avere nell'ambito del negozio giuridico stipulato in nome di Eliair con Bombardier, relativo al risarcimento di USD

- 15 - 1'500'000.- e USD 252'000 per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto da Bombardier ad Eliair, approfittando della sua qualità di rappresentante di quest'ultima società, fatto effettuare i pagamenti dovuti da Bombardier anziché ad Eliair, a favore di Stefano Tanzi, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi (v. punto 1.1B dell'atto d'accusa complementare). 3.1 I fatti appurati relativamente all'applicazione dell'art. 146 CP, ai quali per brevità si rinvia, risultano ugualmente pertinenti per l'analisi del reato di amministrazione infedele contestata a A. (v. consid. 2.1). 3.2 L’amministrazione infedele, non diversamente dalla truffa (FJS 1975 N. 1035, p. 7), è un reato di evento, per cui la giurisdizione penale della Svizzera è adempiuta tanto nel luogo in cui l’autore la compie quanto in quello in cui si verifica l’evento (art. 8 CP, rispettivamente art. 7 vCP), ovvero il danno patrimoniale, risp. l'indebito profitto. Nella presente causa, pur avendo l’accusato agito in più Paesi (Italia, Canada, USA), è pacifico che egli ha, almeno in parte, agito anche in Svizzera segnatamente aprendo relazioni bancarie a Lugano allo scopo di ricevere il denaro incriminato (v. DTF 109 IV 1 consid. 3 c., per analogia) e impartendo istruzioni all’istituto di credito per operare trasferimenti di denaro. L'indebito profitto, speculare al danno patrimoniale di Eliair, è inoltre intervenuto nel nostro Paese. In tal senso la competenza giurisdizionale svizzera, rispettivamente l'applicabilità del diritto penale svizzero, peraltro non contestate, sono assodate (art. 3 cpv. 1 CP, risp. art. 3 cpv. 1 vCP). 3.3 Secondo l'art. 158 n. 1 CP, chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). È punito con la medesima pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui (cpv. 2). Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (cpv. 3). Secondo l'art. 158 n. 2 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 3.3.1 L'art. 158 CP distingue due forme di amministrazione infedele: la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (n. 1; in tedesco "Treubruchstatbestand") e l'abuso della facoltà di rappresentanza (n. 2; in tedesco "Missbrauchtatbestand"). Se nel

- 16 primo caso oggetto della repressione è la violazione dell'obbligo di gestire fedelmente il patrimonio altrui, nel secondo caso viene sanzionato l'abuso della facoltà di rappresentanza con pedissequo danno al patrimonio del rappresentato. Per quanto attiene all’art. 158 n. 1 CP, l'autore deve essere tenuto ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione. È dunque necessario ch'egli abbia un dovere di gestione o di sorveglianza. I due doveri sono trattati nella medesima maniera (CORBOZ, op. cit., n. 2 ad art. 158 CP). Secondo la giurisprudenza, la posizione di gestore può essere assunta unicamente da colui che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disporre autonomo sui beni che gli sono stati consegnati (DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b e giurisprudenza citata; DTF 118 IV 244 consid. 2a). Tale potere può manifestarsi non solamente mediante la conclusione di atti giuridici, ma ugualmente attraverso la difesa, sul piano interno, d'interessi patrimoniali o con atti materiali; è ciò nondimeno necessario che il gestore abbia un'autonomia sufficiente su tutta o parte della fortuna altrui, sui mezzi di produzione o sul personale dell'impresa (DTF 118 IV 244 consid. 2a). Il gestore deve violare un obbligo che gli appartiene in tale qualità. La disposizione non sanziona la violazione di un qualsiasi obbligo di diligenza nei confronti del patrimonio altrui, ma unicamente quella garantita in qualità di gestore, secondo la definizione di cui sopra (DTF 120 IV 190). Il dirigente di una società che sottrae a suo favore parte degli averi e dei benefici della società lede gli interessi della stessa ai sensi dell'art. 158 n. 1 CP (sentenza del Tribunale federale 1A.32/2000 del 19 giugno 2000, consid. 6d/aa, non pubblicato in DTF 126 II 258). Il dovere di gestione o di sorveglianza implica l'obbligo di compiere atti materiali o giuridici, in particolare atti tendenti alla difesa degli interessi patrimoniali altrui (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2a). Il comportamento penalmente represso consiste nel violare tale dovere di gestione o di sorveglianza (DTF 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244 consid. 2b). Per quanto attiene all'art. 158 n. 2 CP, il comportamento criminoso consiste nell'abuso del potere di rappresentanza, ossia il fatto di utilizzare tale potere sul piano esterno nei rapporti con terze persone violando le regole interne che fissano i limiti e gli scopi del potere conferito (v. CORBOZ, op. cit. n. 15 ad art. 158 CP; FF 1991 II pag. 860; da notare che una parte della dottrina ha operato alcune sfumature, non rilevanti nel caso di specie, circa l'interpretazione del concetto di abuso: STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 19 n. 23; DONATSCH, op. cit., § 30 pag. 283 e seg.; MARCEL NIGGLI, Commentario basilese, 2a ediz., n. 138 ad art. 158 CP; BERNHARD ISENRING, Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, tesi zurighese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 214 e seg.). Ad esempio, l'autore conclude un contratto in virtù del potere di rappresentanza che gli è stato accordato, violando tuttavia, conseguentemente ad atti collusivi con il partner contrattuale, le istruzioni esplicite o tacite ricevute; oppure

- 17 l'autore abusa di una procura bancaria per pagare suoi propri debiti (CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 158 CP). Il cassiere di un'associazione, che paga le proprie imposte servendosi della cassa sociale, è altrettanto passibile di pena di chi, autorizzato a concludere un negozio giuridico a nome e per conto altrui, approfitta della situazione per arricchirsi a spese del mandante (FF 1991 II pag. 859). Il potere di rappresentanza può spesso parimenti contemplare potere gestionale sul patrimonio del rappresentato; il primo non presuppone tuttavia il requisito dell’autonomia, per cui abuso di rappresentanza può essere dato anche in presenza di un singolo mandato relativo ad un unico negozio giuridico (DONATSCH, op. cit., pag. 282 e seg.; STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 19 n. 22; CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 158 CP). Quando una fattispecie integra entrambe le ipotesi di amministrazione infedele, l'abuso della facoltà di rappresentanza è sussidiario rispetto alla violazione dell'obbligo di gestire fedelmente (STEFAN TRECHSEL/DEAN CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 25 ad art. 158 CP; CORBOZ, op. cit., n. 25 ad art. 158 CP; DONATSCH, op. cit., § 30 pag. 287; NIGGLI, op. cit., n. 153 ad art. 158 CP; ISENRING, op. cit., pag. 237 e segg.). Necessaria in entrambe le varianti (art. 158 n. 1 e 2 CP) è la sopravvenienza di un pregiudizio patrimoniale a danno della vittima (DTF 120 IV 190 consid. 2b), ossia una vera lesione del patrimonio, sia una diminuzione dell'attivo o aumento del passivo, sia un non aumento dell'attivo o non diminuzione del passivo (DTF 121 IV 104 consid. 2c). Una semplice messa in pericolo del patrimonio non è sufficiente per ritenere il reato consumato (v. FF 1991 II pag. 861). 3.3.2 L'autore deve aver agito intenzionalmente. Il dolo eventuale è sufficiente, ma esso deve essere nettamente e rigorosamente caratterizzato, data l'imprecisione degli elementi oggettivi di tale infrazione (DTF 120 IV 190 consid. 2b e referenze citate). La coscienza dell'autore deve portare sui mezzi per agire, sul risultato e sul nesso di causalità tra questi elementi. Le capacità professionali e personali dell'autore sono degli indizi utili per ammettere o negare tale coscienza (BJP 1990 N. 707). Sussiste dolo eventuale laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce, accettando il rischio del suo realizzarsi; pur non mirando a questo in maniera diretta, prevede e accetta l’eventualità che esso si avveri (v. art. 12 cpv. 2 seconda frase CP nonché DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2; 119 IV 1 consid. 5a; con rispettivi rinvii). 3.4 3.4.1 Nella fattispecie, A. aveva in virtù della sua posizione all’interno di Eliair uno speciale obbligo di fedeltà nei confronti di quest’ultima, obbligo che Stefano Tanzi

- 18 non aveva (v. infra consid. 6.3). A. è entrato alle dipendenze di Eliair nel 1997 in qualità di pilota, periodo in cui il comandante della società era J.. Nel novembre 2000, con la partenza di quest'ultimo, A. è stato nominato nuovo comandante nonché responsabile tecnico degli aerei e dell'equipaggio, con superiore diretto il presidente di Eliair, I. (v. cl. 22 p. 18.1.2681; cl. 16 p. 18.1.535; cl. 15 p. 18.1.213; cl. 9 p. 13.1.48; cl. 30 p. 910.150; cl. 30 p. 910.226). In questa veste, egli è stato incaricato, tra le altre cose, di seguire tutti gli sviluppi legati all'esecuzione del contratto d'acquisto del Global Express. La sua funzione in tale ambito era di carattere in primis tecnico, ossia seguire da vicino la parte finale del completamento dell'aereo e verificare che i requisiti tecnici fissati contrattualmente fossero rispettati (cl. 15 p. 18.1.214; cl. 22 p. 18.1.2681; cl. 30 p. 910.150; cl. 30 p. 910.225). Il 17 luglio 2001 il Consiglio di amministrazione di Eliair ha deciso di confermare a A. la direzione operativa dell'attività sociale e di conferirgli nuovi poteri (cl. 9 p. 13.1.96-98). Tra questi figuravano in particolare: "intrattenere costanti rapporti con le autorità aeronautiche italiane; curare l'addestramento del personale di terra e di volo; regolare l'attività di manutenzione degli aeromobili, mantenendo regolari rapporti con le società di manutenzione, i fornitori di parti di ricambio e le case costruttrici degli aeromobili; effettuare il controllo delle polizze assicurative per il corpo aeromobili, il personale aeronavigante e tecnico, nonché i passeggeri trasportati; intrattenere rapporti con organismi doganali; svolgere le funzioni ed assumere le conseguenti responsabilità – anche di spesa – di "Dirigente Responsabile dell'Impresa" in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia con facoltà di rappresentare la società, con firma libera e disgiunta, in relazione alla trattazione di tutti gli aspetti della Certificazione, onde mantenere valido il Disciplinare di Trasporto Pubblico Passeggeri e la Certificazione quale Impresa di Manutenzione (JAR 145), con potere decisionale in merito ai connessi impegni economici della società; svolgere le funzioni ed assumere le conseguenti responsabilità di "Accountable Manager" (gestore delle risorse) in conformità a quanto previsto dalla JAR 145; gestire e verificare le trasferte del personale." La conclusione dell’accordo risarcitorio in parola rientra in questo insieme di competenze e si può ritenere che la decisione 17 luglio 2001 abbia semplicemente formalizzato ex post per iscritto l’esistenza di poteri di rappresentanza già pienamente esercitati, con il perlomeno tacito consenso di Eliair (v. cl. 30 p. 910.153). Tali poteri erano d'altronde già esercitati e riconoscibili dall'esterno per quanto riguarda altri contratti normalmente firmati da A. in qualità di "Accountable manager" (v. cl. 30 p. 910.231-232). Fatto sta che A. in tutta l’operazione agiva senza dubbio in nome di Eliair e la sua controparte Bombardier lo considerava come tale (cl. 8 p. 12.7.4). In occasione della riunione del 10 maggio 2001, avvenuta a Collecchio, I. e Calisto Tanzi hanno in effetti informato il vicepresidente di Bombardier, K., così come H. che della conclusione dell'accordo risarcitorio, intervenuto il 17 maggio seguente, si sarebbe occupato A. (v. cl. 30 p. 910.153). Sia nella conclusione dell’accordo risarcitorio che nella fase di adempimento di detto accordo, di cui per altro nessuno dei partner contrattuali ha

- 19 mai messo in discussione la validità formale, egli ha agito in tutto e per tutto quale rappresentante di Eliair, per cui vista la sua funzione egli era tenuto ad agire nell’interesse della società da lui rappresentata. Questo però non è avvenuto. Invece di far versare gli importi di USD 1.5 milioni e USD 252'000.- su di un conto appartenente ad Eliair, come era d'altronde già stato fatto con l'importo di USD 1'047'081.- confluito sul conto n. 6 presso la Banca di Roma (v. cl. 30 p. 910.155), egli ha infatti dato indicazioni per versarli su conti di pertinenza sua, rispettivamente di Stefano Tanzi (cl. 26 p. 18.3.211; cl. 27 p. 18.3.380 e segg.). Obiettivamente egli ha pertanto commesso degli atti contrari ai suoi doveri di rappresentante e lesivi degli interessi patrimoniali della società da lui rappresentata. Sotto il profilo oggettivo la fattispecie dell'art. 158 n. 2 CP è pertanto pacificamente perfezionata. 3.4.2 La Corte si è quindi domandata se nel fare dette operazioni A. potesse essere o meno in buona fede, valutando accuratamente l’attendibilità della ricostruzione alternativa proposta dall’avv. John Noseda nella sua arringa, il quale, appoggiandosi su considerazioni dottrinali di JEAN-MARC VERNIORY (La libre appréciation de la preuve pénale et ses limites. In dubio pro reo: une affaire classé?, in RPS 2000/118 pag. 378 e segg., in particolare pag. 393 e seg.), ha proposto di esaminare i fatti essenziali della vicenda alla luce del principio secondo il quale il giudice, in ossequio alle regole della logica, non deve ammettere una conclusione unica derivante da un complesso di fatti allorquando, di fatto, altre conclusioni sono possibili. L'autorità giudicante non deve parimenti escludere una soluzione definendola impossibile se questa avrebbe potuto essere presa in considerazione. In altre parole, se diverse interpretazioni di una fattispecie sono possibili, il Tribunale deve optare per quella più favorevole all'accusato, risultando quindi chiaro il riferimento al principio "in dubio pro reo". A tal proposito giova rilevare che il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1P.324/2004 del 30 giugno 2005, consid. 5.3). Orbene, dagli atti e dalle risultanze dibattimentali è certo emersa una forma, più o meno spiccata, di sudditanza di A. nei confronti di Calisto Tanzi (v. cl. 30 p. 910.151 e 154). Tendenzialmente il primo eseguiva pedissequamente gli ordini di quello che è

- 20 emerso essere, e non vi è ragione di dubitarne, il padre padrone di tutta la galassia Parmalat e quindi anche di Eliair, anche se di quest’ultima né Calisto Tanzi né Stefano Tanzi erano organi societari. La Corte ha potuto riscontrare che A. è una persona molto intelligente, capace ed avveduta, con un curriculum professionale certamente superiore alla media (v. cl. 30 p. 910.150). Questa immagine mal si concilia con la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui lo stesso, in pratica, risulterebbe sprovvisto delle più elementari conoscenze in ambito bancario. Se per quanto riguarda la nozione di fermo banca o la specializzazione bancaria della filiale della BNP Paribas, alla luce del principio "in dubio pro reo", si può al limite ancora ammettere che A. non fosse pienamente consapevole delle conseguenze del suo agire, lo stesso non si può certamente dire per termini quali titolare del conto, avente diritto economico e nome in codice (o pseudonimo) dato a questo conto. La discussione avuta con E. al momento dell'apertura del conto n. 3, con la scelta dello pseudonimo "Alan Poe", dimostra che A. era ben cosciente della differenza tra titolare del conto e pseudonimo (v. cl. 30 p. 910.213). Che A. non fosse in grado di comprendere i termini summenzionati, quando ha firmato la documentazione bancaria, non è ragionevolmente sostenibile. Egli è stato incaricato da Calisto Tanzi, padrone di fatto di Eliair, di aprire il primo conto a Lugano sul quale sarebbero stati versati USD 1.5 milioni, denaro di chiara spettanza di Eliair. Ciononostante, egli ha aperto il conto n. 1 indicando, contro ogni logica, se stesso come titolare, Eliair come pseudonimo e Stefano Tanzi quale avente diritto economico. Non si vede perché titolare del conto non sia stata indicata la società. In quel momento due erano le varianti possibili: o il conto doveva essere legato all'attività commerciale di Eliair, come poteva essere il caso con la costituzione della società in Svizzera, in tale evenienza però E. avrebbe indirizzato A. altrove, visto che la sede di Lugano della banca si occupava esclusivamente di gestione patrimoniale (v. cl. 30 p. 910.212), ciò che non è avvenuto, oppure la necessità di Eliair era unicamente di effettuare degli investimenti per far fruttare al meglio il denaro. In questo secondo caso, se veramente il conto fosse stato aperto per Eliair, E. sarebbe stato tenuto a chiedere documentazione concernente la società atta ad identificarla, come ad esempio gli statuti o un estratto del registro di commercio, se non altro per capire chi rappresentava correttamente la società e chi poteva disporre del conto (v. n. 12 e segg. della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche [CDB 08]; CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 1018). Di tutto ciò non v'è nulla nell'incarto, in quanto a E., che si occupava per l'appunto esclusivamente di gestione patrimoniale, è stato chiesto di aprire un conto in favore di una persona fisica, ossia, in definitiva, di Stefano Tanzi. Tutto quanto precede fa crollare tutta la logica della ricostruzione fornita dall’avv. John Noseda, secondo il quale il suo assistito, all'epoca dei fatti, non aveva nessun motivo di credere che vi fosse una distrazione di fondi appartenenti ad Eliair

- 21 ad opera della famiglia Tanzi. A. sapeva che i risarcimenti in questione avrebbero dovuto confluire nelle casse di Eliair e di sicuro non su conti di pertinenza di Stefano Tanzi, che con detta società non aveva nulla a che vedere. È stato poi Stefano Tanzi stesso ad affermare che in detta società non era destinato ad avere nessuna carica dirigenziale, nemmeno in un prossimo o lontano futuro (v. cl. 30 p. 910.172-173), come invece sostenuto contro ogni evidenza da A. (v. cl. 9 p. 13.1.31; cl. 9 p. 13.1.53 e 55). Ciò è confermato anche da L. (v. cl. 30 p. 910.227 e 233), segretaria in Eliair dal 1989 e persona normalmente al corrente di tutto quanto accadeva in ditta (cfr. cl. 30 p. 910.230-231). Priva di riscontri concreti risulta essere la tesi avanzata da A. circa la volontà di Eliair di creare una società in Svizzera con lo scopo di immatricolare in questo Paese il nuovo aereo, aereo che in realtà è poi stato immatricolato in Italia. Se progetti in tal senso esistevano nella mente di A., e se talune esplorazioni in tal senso le ha effettivamente effettuate, tali progetti sono rimasti ad uno stadio talmente embrionale da permettere di escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che egli potesse pensare che i fondi provenienti da Bombardier fossero semplicemente parcheggiati nei conti di Stefano Tanzi in vista della creazione di detta società in Svizzera. Di rilievo a tal proposito è ugualmente quanto affermato da L., secondo la quale, se un tale progetto fosse realmente esistito, ella ne sarebbe venuta a conoscenza al momento della realizzazione (v. cl. 30 p. 910.230). E. ha del resto dichiarato di non aver percepito urgenza nell'apertura dei conti da parte di A., urgenza che quest'ultimo ha invocato in relazione alla costituzione della società in Svizzera (v. cl. 30 p. 910.216). Va infine rilevato che i due budget relativi alla futura società indicati da A. attestanti, a suo dire, la veridicità delle sue dichiarazioni sono stati elaborati molto tempo dopo l'accordo risarcitorio: uno nel dicembre 2003 (v. cl. 3 p. 5.1.557-560) e l'altro il 26 maggio 2004 (cl. 3 p. 5.1.607-608), ossia addirittura dopo l'apertura dell'inchiesta (v. cl. 9 p. 13.1.106-107). In realtà, le operazioni incriminate erano unicamente destinate a distrarre il denaro di pertinenza di Eliair. Gli importi di USD 1.5 milioni e di USD 252'000.-, versati sui conti di Stefano Tanzi non sono infatti mai giunti ad Eliair, né A. si è mai interessato di verificare che tali soldi venissero effettivamente impiegati per una costituenda società in Svizzera. Una parte del denaro in questione, più precisamente USD 100'000.-, mai contabilizzati nei libri contabili di Eliair, è inoltre stata percepita da A. sul suo conto Alan Poe. A suo dire, tale somma gli sarebbe stata elargita a titolo di bonus per aver scoperto i difetti dell'aereo. Va tuttavia rilevato che tale modo di procedere non corrispondeva alla prassi vigente in Eliair (v. cl. 30 p. 910.231). Il fatto di percepire tali soldi all’estero, in diretta contiguità con l’accensione della seconda relazione Eliair, rende totalmente inverosimile la tesi di un’anodina gratifica per la sua mera attività, di per sé legale, di negoziazione. Non si vede difatti perché tali soldi non avrebbero dovuto essergli versati normalmente in Italia come il resto dello stipendio da lui percepito abitualmente. Se non ci fosse stato niente da nascondere perché procedere in tal modo? Perché

- 22 venir pagato con soldi da un conto di cui Stefano Tanzi era avente diritto economico per prestazioni svolte nell’interesse di una società in cui lo stesso Stefano Tanzi non aveva nessuna funzione né aveva intenzione di averne? Questi erano tutti campanelli di allarme che avrebbero dovuto scattare nella mente di A.. Campanelli di allarme che denotano quanto fosse inusuale e sospetto quanto Calisto Tanzi aveva domandato a A. di fare. Ma A. ha eseguito senza farsi troppe domande imbarazzanti. Da soldato che esegue gli ordini, certo, come da lui affermato a più riprese durante il dibattimento (v. cl. 30 p. 910.152 e 154). Ma da soldato che accetta di eseguire un ordine di cui sa benissimo le conseguenze per il patrimonio di Eliair. Da soldato che sa, rispettivamente deve sapere che quell’ordine è illegale. A. intuiva benissimo la commistione tra tasche private e tasche societarie dell’operato di Calisto Tanzi. Ma ciononostante tace e esegue. Esegue perché onorato dalla fiducia in lui riposta da Calisto Tanzi, ma anche perché ha il suo tornaconto finanziario diretto. Il fatto che all'origine dell'amministrazione infedele commessa da A. vi fosse la volontà di Calisto Tanzi di dirigere fondi di pertinenza di Eliair verso membri della sua famiglia e che egli abbia utilizzato A. per raggiungere il suo scopo, nulla toglie alle responsabilità di quest'ultimo. La giurisprudenza del Tribunale federale è del resto chiara in questo ambito. L'Alta Corte ha infatti già avuto modo di affermare che l'uomo di paglia non può invocare a sua discolpa la sua dipendenza nei confronti di altri responsabili, come ad esempio il suo datore di lavoro. Egli ha in effetti la scelta tra il rispetto della legge e le direttive impartite da persone alle quali si considera sottomesso (v. DTF 105 IV 106 consid. 2; 96 IV 76 consid. 3). Avendo A. optato per la seconda soluzione, egli deve sopportarne le conseguenze sul piano penale. Infine i versamenti in questione sono palesemente avvenuti allo scopo di procacciare sia a sé che a Stefano Tanzi un indebito profitto, profitto che è anche intervenuto, seppur in percentuali molto diverse tra gli attori coinvolti. Inducendo Bombardier a versare le somme in questione sui conti aperti presso la BNP Paribas, A. ha consapevolmente e volontariamente, per lo meno a livello di dolo eventuale, danneggiato Eliair abusando dei suoi poteri di rappresentanza allo scopo di arricchire se stesso e Stefano Tanzi. Tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie dell’art. 158 n. 2 CP sono dunque adempiuti. 4. A. è accusato in secondo luogo di ripetuti atti di riciclaggio di denaro commessi, in correità con Stefano Tanzi, tra il 3 luglio 2001 ed il 30 novembre 2001, per aver intenzionalmente compiuto diversi atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento della truffa di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa, risp. dell'amministrazione infedele, sapendo della provenienza criminale dei predetti (v. punto 1.2 dell'atto d'accusa).

- 23 - 4.1 Nella fattispecie, è stato appurato che il 26 giugno 2001 A. e Stefano Tanzi hanno ordinato a BNP Paribas di chiudere il conto n 1 Eliair e di trasferire i valori ivi depositati sul conto n. 2 Eliair (cl. 4 p. 7.2.241). Lo stesso giorno A. ha compilato a Lugano la documentazione per l'apertura del conto n. 3 denominato Alan Poe presso la BNP Paribas a lui intestato (cl. 4 p. 7.2.54), dichiarando di essere l'avente diritto economico dei valori patrimoniali ivi depositati (cl. 4 p. 7.2.59). Sempre lo stesso giorno Stefano Tanzi ha ordinato alla BNP Paribas il trasferimento di USD 100'000.- dal conto n. 2 Eliair al conto n. 3 Alan Poe (cl. 8 p. 12.1.38), ciò che si è concretizzato il 3 luglio seguente (cl. 4 p. 7.2.159). L'importo in questione è stato poi investito il 7 agosto 2001 da A. in un deposito fiduciario con preavviso di 48 ore prima della scadenza (cl. 4 p. 7.2.160), il quale è stato rimborsato il 30 novembre 2001 (cl. 4 p. 7.2.168). Il 27 novembre 2001 tale denaro è stato utilizzato dall'imputato per l'acquisto di titoli (cl. 4 p. 7.2.169; v. punti 1.2.1-1.2.4 dell'atto d'accusa) 4.2 Secondo l'art. 305bis CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (n. 1). Nei casi gravi (n. 2), è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Vi è caso grave segnatamente se l'autore: agisce come membro di un'organizzazione criminale (lett. a); agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio (lett. b); realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio (lett. c). L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (n. 3). 4.2.1 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l'occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l'occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l'identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il trasferimento di valori su conti all'estero di pertinenza di terzi (DTF 128 IV 117 consid. 7b; DTF 127 IV 24 consid. 2b/cc e 3b; URSULA CASSANI, Commen-

- 24 taire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, Berna 1996, pag. 75 n. 41; JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Schmid (editore), Einziehung Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, n. 315 ad art. 305bis CP). Non è viceversa stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del Tribunale federale 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa). Il reato di cui all'art. 305bis CP può essere adempiuto anche nei confronti di chi ricicla valori patrimoniali provenienti da un crimine da lui stesso perpetrato (DTF 124 IV 274 consid. 3; 120 IV 323 consid. 3; MARTIN SCHUBARTH, Geldwäscherei - Neuland für das traditionelle kontinentale Strafrechtsdenken, in Festschrift für Günter Bemmann, Joachim Schulz/Thomas Vormbaum ed., Baden-Baden 1997, pag. 430-435). La questione di sapere se l'infrazione all'origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa). Il fatto che l'infrazione principale sia stata commessa all'estero nulla cambia alla punibilità del riciclaggio in Svizzera (art. 305bis n. 3 CP), purché detta infrazione sia punibile anche all'estero (ACKERMANN, op. cit., n. 39 ad art. 305bis CP). L'art. 305bis n. 2 lett. c CP ha lo stesso tenore dell'art. 19 n. 2 lett. a LStup. e deve essere interpretato nella medesima maniera (DTF 122 IV 216). L'autore agisce per mestiere quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi sperati o conseguiti, risulti che egli esercita la propria attività delittuosa alla stessa stregua di una professione. È necessario che l'autore aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari, i quali devono costituire un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che si sia, in una certa maniera, installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). Una cifra d'affari è da ritenersi grossa se ammonta ad almeno fr. 100'000.- e il guadagno è considerevole se raggiunge almeno fr. 10'000.- (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). 4.2.2 L'infrazione prevista e punita dall'art. 305bis CP è un'infrazione intenzionale: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine. Non è necessario che l'autore conosca con precisione l'infrazione da cui provengono i valori. È sufficiente ch'egli sappia o dubiti che gli stessi sono il frutto di un comportamento illecito sanzionato da una pena severa, senza forzatamente sapere in cosa consiste precisamente tale reato (DTF 119 IV 242 consid. 2b; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 42 ad art. 305bis CP; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Strafrecht IV, Delikten gegen die Allgemeinheit, 3a ediz., Zurigo 2004, pag. 402; CASSANI, op. cit., n. 51 ad art. 305bis CP; MARK PIETH, Commentario basilese, 2a ediz., n. 46 ad art. 305bis CP; ACKERMANN, op. cit., n. 398 ad art. 305bis CP; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX

- 25 - BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6a ediz., Berna 2008, § 55 n. 32). 4.3 Nella fattispecie, gli atti rimproverati a A. non si possono ritenere commessi per mestiere. Con la distrazione di due soli importi, seppur ingenti, non si può di certo affermare che l'imputato si sia installato nella delinquenza e che l'attività criminosa gli abbia procurato entrate regolari. In realtà lo scopo di tali atti era semplicemente quello di mettere al sicuro il bottino di un proprio, certo grave, ma materialmente circoscritto reato. Solo il riciclaggio semplice, punito con una pena detentiva massima di 3 anni, può quindi entrare in considerazione. Tuttavia, in virtù dell’art. 97 cpv. 1 lett. c CP (rispettivamente art. 70 cpv. 1 lett. c vCP in vigore dal 1° ottobre 2002, RU 2002 pag. 2993 e 2996), applicabile per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in quanto concretamente costituisce diritto più favorevole all’accusato (v. art. 389 cpv. 1 CP), l’azione penale per questo tipo di reato si prescrive in sette anni. Di conseguenza, dato che gli atti di riciclaggio contestati all'imputato sarebbero stati commessi tra il 3 luglio 2001 ed il 30 novembre 2001, l'azione penale è prescritta per tutti gli atti in questione. Ne consegue che non può esser dato seguito alle accuse di riciclaggio contro A., dalle quali risulta pertanto prosciolto.

Sui reati contestati a Stefano Tanzi 5. Stefano Tanzi è accusato in primo luogo di truffa commessa in correità con A. per aver concordato con quest'ultimo di indurre, come poi avvenuto, Bombardier ad effettuare due pagamenti a titolo di risarcimento, uno di USD 1'500'000.- e l'altro di USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Express Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto ad Eliair, anziché a quest'ultima, a sé stesso, sul conto cifrato n. 1 Eliair intestato a A. ma nella sua titolarità economica presso BNP Paribas Lugano, a tal uopo da quest'ultimo aperto con lo pseudonimo Eliair grazie al suo contributo concreto, facendo quindi credere che il predetto conto fosse intestato ad Eliair (v. punto 2.1 dell'atto d'accusa). Sennonché per le medesime ragioni esposte in relazione a A. l’ipotesi accusatoria della truffa non regge né sotto il profilo della truffa triangolare, né sotto quello della truffa bilaterale (v. consid. 2.3 e 2.4). 6. Stefano Tanzi è accusato, a titolo ulteriormente sussidiario, di amministrazione infedele per aver concordato con A., nell'ambito del negozio giuridico stipulato da quest'ultimo in nome di Eliair con Bombardier, relativo al risarcimento di

- 26 - USD 1'500'000.- e USD 252'000.- per i difetti rispettivamente il fermo tecnico dell'aeromobile Global Espress Aircraft modello BD-700-1 A10 venduto da Bombardier ad Eliair, di approfittare della qualità di rappresentante conferita a A. da quest'ultima società, e di far effettuare i pagamenti dovuti da Bombardier anziché ad Eliair a suo favore, sui conti cifrati n. 1 Eliair e n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, entrambi riconducibili a Stefano Tanzi (v. punti 2.1B.1 e 2.1B.2 dell'atto d'accusa complementare) 6.1 Secondo l'accusa Stefano Tanzi avrebbe partecipato al reato agendo anche in Svizzera, segnatamente recandosi a Lugano con A. per aprire una relazione bancaria allo scopo di trasferirvi il denaro incriminato, rispettivamente provvedendo a far giungere in Svizzera la documentazione necessaria per l’apertura della prima relazione bancaria (v. art. 8 CP, rispettivamente art. 7 vCP). In tal senso la competenza giurisdizionale svizzera, rispettivamente l'applicabilità del diritto penale svizzero sono date anche nei confronti di Stefano Tanzi (art. 3 cpv. 1 CP, rispettivamente art. 3 cpv. 1 CP). 6.2 L'amministrazione infedele è un reato speciale in senso proprio (echtes Sonderdelikt, délit propre pur), in quanto può essere commessa unicamente da persone obbligate per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione (art. 158 n. 1 CP), oppure da persone alle quali la legge, un mandato ufficiale o un negozio giuridico conferisce la qualità di rappresentante (art. 158 n. 2 CP). Sono ad esempio gestori di beni gli impiegati aventi la responsabilità di vegliare sul patrimonio del loro datore di lavoro, gli amministratori di società, gli organi di persone giuridiche così come tutte le persone che assumono una funzione dirigenziale, comprese coloro che l'esercitano tramite un uomo di paglia (v. DTF 97 IV 10 consid. 2; 100 IV 108 consid. 4; 105 IV 106 consid. 2; cfr. anche JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale I, 3a ediz., Zurigo 1997, pag. 337 n. 1244; STRATENWERTH/JENNY, op. cit., § 19 n. 10; DONATSCH, op. cit., § 30 pag. 274 e segg.; NIGGLI, op. cit., n. 10 e segg. ad art. 158 CP). 6.3 Stefano Tanzi non ricopriva nessun ruolo in seno ad Eliair, tanto meno una funzione dirigenziale. Oltre a non godere della qualità di rappresentante, egli non aveva il compito né di amministrare il patrimonio di Eliair né quello di sorvegliarne la gestione. Egli non può dunque essere autore del reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP. Ipotizzabile resta una sua partecipazione giusta l’art. 26 CP in qualità di istigatore o complice degli atti commessi da A.. Per quanto riguarda l’ipotesi dell’istigazione essa non è esplicitamente contemplata nell’atto di accusa per cui alla luce del principio accusatorio non potrebbe venire comunque presa in considerazione. Gli atti dell'incarto e le risultanze dibattimentali non permettono del resto di affermare che Stefano Tanzi abbia istigato A. a

- 27 commettere il reato di amministrazione infedele. Istigatore sembrerebbe piuttosto essere stato Calisto Tanzi (v. cl. 30 p. 910.151 e 154-155; cl. 30 p. 910.173-174; cl. 30 p. 910.203), persona tuttavia non oggetto del presente procedimento per ragioni che questa Corte non si spiega. Nelle vicende susseguenti all'acquisto del nuovo aereo, A. ha più volte dichiarato di aver seguito le istruzioni ricevute da Calisto Tanzi (v. cl. 30 p. 910.151-152; cl. 9 p. 13.1.5). Questo è successo anche prima di firmare l'accordo risarcitorio. A metà maggio 2001, dopo aver provato in Canada il nuovo aereo e dopo che Bombardier ha riconosciuto la minor autonomia di volo dell'apparecchio rispetto ai parametri fissati nel contratto, A. ha chiamato Calisto Tanzi per domandargli se doveva accettare l'aereo o meno (v. cl. 30 p. 910.151; cl. 9 p. 13.1.5; cl. 9 p. 13.1.50-51). L'accordo di quest'ultimo era peraltro richiesto da Bombardier medesima, per la quale il vero interlocutore contrattuale era proprio Calisto Tanzi, suo cliente da anni (v. cl. 26 p. 18.3.174; cl. 30 p. 910.151). Ciò non toglie che in una riunione avvenuta nella seconda metà di maggio 2001 in presenza di Calisto Tanzi, I., Stefano Tanzi e A. sono state definite le modalità di apertura della relazione bancaria presso BNP Paribas su cui erano destinati a confluire i soldi provenienti da Bombardier, segnatamente l’apertura del primo conto n. 1 Eliair (v. cl. 30 p. 910.154). Apertura di cui Stefano Tanzi era chiaramente al corrente visto che solo per un impedimento professionale non ha potuto presentarsi alla sua apertura, ma ha comunque fornito a A., se personalmente o mediante intermediari poco importa, copia del suo documento d’identità (v. cl. 30 p. 910.210-211). Tale copia era necessaria all’apertura del conto in data 30 maggio 2001, data correttamente indicata nell’atto di accusa che come tale si può ritenere conforme al principio accusatorio (v. art. 126 PP; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b; sentenza TPF SK.2007.21 del 16 maggio 2008, consid. 1.4, destinata alla pubblicazione in TPF 2008 66; RO- BERT HAUSER/ERHARD SCHWERI/KARL HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, § 50 n. 6 e 8) atteso che la data precisa dell’atto di complicità di Stefano Tanzi non è ricostruibile con maggiore precisione. Stefano Tanzi ha inoltre proceduto di persona all'apertura del conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas, di cui egli era titolare nonché avente diritto economico, sapendo e accettando così di beneficiare economicamente dei due importi versati da Bombardier a titolo risarcitorio. Come già rilevato in precedenza (v. consid. 3.4.2), non si vede come mai anche in occasione dell'apertura del secondo conto non sia stata indicata Eliair quale titolare. Se il conto fosse stato veramente di pertinenza di quest'ultima, E. non avrebbe di certo potuto accettare che ad aprirlo, e ad esserne il titolare, fosse una persona estranea alla società. In realtà, Stefano Tanzi, conscio del fatto che all'origine di tutta l'operazione vi era probabilmente di nuovo la volontà del padre di trasferire valori dalle tasche di una delle società controllate da Parmalat a quelle della famiglia Tanzi (cfr. cl. 30 p. 910.176), non ha nemmeno tentato di mettere in discussione il fatto che quei soldi erano destinati a finire nelle sue tasche personali e non nelle casse di Eliair. Al contrario, egli ha chia-

- 28 ramente affermato che tale conto era un bene di famiglia (v. cl. 30 p. 910.175) e del resto in questo la deposizione dell'accusato converge con quella di E., il quale è sempre partito dall'idea che quei soldi fossero di Stefano Tanzi (v. cl. 30 p. 910.209). Il mantenimento dello pseudonimo Eliair non era di certo da ricondurre al titolare dei fondi; la scelta di tale pseudonimo rappresentava semplicemente una soluzione che assicurasse continuità (v. cl. 30 p. 910.215). La conoscenza dell'accordo risarcitorio e del suo contenuto da parte di Stefano Tanzi, e quindi il suo coinvolgimento nella vicenda, sono pure attestati dal fatto ch'egli sapeva che la somma di USD 252'000.- sarebbe dovuta giungere sul conto da lui aperto, informazione trasmessa alla sorella B., la quale, il 22 aprile 2002, si è poi recata a Lugano in compagnia di A. per informarne a sua volta E. (v. cl. 30 p. 910.177; cl. 30 p. 910.159). Stefano Tanzi sapeva che gli importi in questione non gli spettavano ma spettavano ad Eliair (v. cl. 30 p. 910.173). Forte di questa consapevolezza egli ha deciso di dare, seppur su indicazione del padre, un importante contributo in occasione dell’apertura di entrambi i conti, contributo necessario per la realizzazione dei reati commessi da A. (v. supra consid. 3.4.1 e 3.4.2). Se Stefano Tanzi non si può ritenere uno degli istigatori dei reati, si può per contro affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che egli ha intenzionalmente fornito dei contributi importanti alla realizzazione di entrambi gli atti di amministrazione infedele. Egli era infatti perfettamente a conoscenza di quanto A. faceva abusando del proprio potere di rappresentanza, allo scopo di arricchire indebitamente entrambi, e del pregiudizio che questi atti arrecavano al patrimonio di Eliair. Stefano Tanzi si è dunque reso colpevole di ripetuta complicità in amministrazione infedele giusta l'art. 158 n. 2 CP, in combinato disposto con gli art. 25 e seg. CP, ipotesi di sussunzione esplicitamente evocata da questa Corte all’inizio del dibattimento giusta l’art. 170 PP a fronte della descrizione dei fatti contenuta nel complemento dell’atto di accusa (v. Fatti lett. M). 7. Stefano Tanzi è accusato in secondo luogo di ripetuti atti di riciclaggio di denaro commessi tra il 3 luglio 2001 ed il 30 aprile 2003 (v. punti 2.2.1 a 2.2.14 dell’atto d’accusa), in un caso in correità con A., per aver intenzionalmente compiuto diversi atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento della truffa di cui al punto 2.1 dell'atto d'accusa, subordinatamente dell’amministrazione infedele di cui al punto 2.1B dell’atto di accusa complementare, sapendo della provenienza criminale dei predetti (punto 2.2 dell'atto d'accusa, rispettivamente del suo complemento). 7.1 Nella fattispecie, gli atti di riciclaggio rimproverati a Stefano Tanzi non si possono considerare commessi per mestiere (v. a questo proposito supra consid. 4.2.1). Con la distrazione di due soli importi, seppur ingenti, non si può di certo affermare che l'imputato si sia installato nella delinquenza e che l'attività criminosa gli

- 29 abbia procurato entrate regolari. In realtà lo scopo di tali atti era semplicemente quello di mettere al sicuro il bottino dei propri, circoscritti reati e non si inserisce in una più globale attività di riciclaggio. Alla tesi dell’accusa non potrebbe nemmeno venire in soccorso l’insieme dei reati economico-finanziari commessi in Italia, visto che anche a volerli considerare espressione di un complessivo disegno criminoso al limite integrante i tipici caratteri del mestiere, essi non comprendono in alcun modo il reato di riciclaggio essendo tale ipotesi in Italia per definizione esclusa nell’eventualità, qui palesemente data, di concorso nel precedente reato (v. art. 648-bis comma 1 CP italiano; FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale I, 15. ediz., Milano 2008, pag. 464), per tacere del fatto che come ha recentemente avuto occasione di sottolineare il Wirtschaftsstrafgericht di Berna atti di riciclaggio commessi al di fuori della giurisdizione penale svizzera non possono in ogni caso venir presi in considerazione a sostegno della qualifica del mestiere (sentenza 2007/9 del 20 giugno 2008, consid. B3 parzialmente pubblicato in forumpoenale 1/2009, pag. 42 e seg.). Solo il riciclaggio semplice, punito con una pena detentiva massima di 3 anni, può quindi entrare in considerazione. Per gli atti di riciclaggio che l'imputato avrebbe commesso tra il 3 luglio 2001 ed il 23 ottobre 2001, l'azione penale è dunque prescritta. Di fatti, avendo il Tribunale federale abbandonato la figura giuridica di unità sotto il profilo della prescrizione (DTF 131 IV 83 consid. 2.4) e non essendo data una delle situazioni in cui, sotto il profilo della prescrizione, una pluralità di atti forma ancora una sola entità (v. a questo proposito DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5), la prescrizione decorre nei termini previsti all’art. 98 lett. a CP e non dal giorno in cui è stata compiuta l’ultima operazione di riciclaggio. Ogni atto di riciclaggio va infatti considerato singolarmente, nella misura in cui la singola operazione di riciclaggio atta di per sé a interrompere la “traccia documentaria” costituisce un reato autonomo, in sé conchiuso nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. Le varie operazioni sono frutto di distinte decisioni e anche se fra talune vi è vicinanza temporale ed una certa comunanza di disegno ciò non è sufficiente secondo la giurisprudenza più recente per applicare l’art. 98 lett. b CP (sentenze del Tribunale federale 6P.11/2005 del 12 novembre 2005, consid. 9.3.2 e 6S.397/2005 del 13 novembre 2005, consid. 2.3.2), tanto più che tra l’ultimo atto prescritto, quello commesso il 23 ottobre 2001 e la nuova serie di operazioni non prescritte, vi è un considerevole intervallo temporale, segnatamente di quasi sei mesi. Non sussiste altresì un reato permanente (sulla nozione v. DTF 135 IV 6 consid. 3.2 e rinvii), come ad esempio nel caso della trascuranza degli obblighi di mantenimento ai sensi dell’art. 217 CP (DTF 132 IV 49 consid. 3.1) o della carente diligenza in operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 305ter CP nell’ambito di una duratura relazione d’affari (DTF 134 IV 307 consid. 2.4), né la fattispecie è qualificata in termini di unità giuridica dell’azione come per esempio nel caso, qui escluso, di riciclaggio per mestiere (v. JOSÉ HUR-

- 30 - TADO POZO, Droit pénal. Partie générale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, n. 1450 pag. 464). Ne consegue che ai capi d’accusa da 2.2.1 a 2.2.7 non può essere dato seguito per intervenuta prescrizione per cui l’accusato risulta prosciolto da queste accuse. 7.2 Non sono invece prescritti i fatti di riciclaggio di cui alle cifre 2.2.8 a 2.2.14 dell’atto d’accusa in quanto avvenuti tra il 9 maggio 2002 ed il 30 aprile 2003. È appurato, e del resto non contestato, che sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas di Lugano del quale l’accusato è titolare ed avente diritto economico (cl. 4 p. 7.2.249 e segg.), sono confluiti gli importi di USD 1'500'000.- (cl. 4 p. 7.2.241) a saldo del conto n. 1 Eliair e di USD 252'000.- dovuto ad Eliair per il ritardo nella consegna dell'aereo (cl. 27 p. 18.3.375). In tal senso non v’è dubbio sull’origine criminale di codesti valori patrimoniali (cfr. art. 10 cpv. 2 CP) essendo gli stessi il provento diretto dell’amministrazione infedele commessa ai danni di Eliair. Tuttavia, come già rilevato al considerando 4.2.1, oltre alla provenienza criminale dei valori patrimoniali, occorre determinare se gli atti rimproverati all’accusato sono oggettivamente suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). In quanto all’elemento soggettivo del reato, l’accusato è punibile di riciclaggio se conosceva o doveva presumere l’origine criminale dei valori patrimoniali riciclati e se era consapevole che il suo atto poteva vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali, o quanto meno, in caso di dolo eventuale, egli doveva ipotizzarne le eventualità ed accettarne le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f, 122 IV 211 consid. 2e, CORBOZ, op.cit., vol. II, n. 39 ad art. 305bis CP). 7.2.1 Le operazioni enumerate alle cifre 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, e 2.2.14 dell’atto d’accusa riguardano operazioni di investimento intervenute nell’ambito del mandato permanente per depositi fiduciari all’estero stipulato dall’accusato titolare del conto n. 1 Eliair con la BNP Paribas (cl. 4 p. 7.2.251). Vista l’identica natura degli investimenti, per economia redazionale, gli stessi saranno analizzati globalmente. Risulta dai fatti descritti alla cifra 2.2.8 dell’atto d’accusa che in data 9 maggio 2002, gli averi patrimoniali sul conto n. 2 Eliair presso la BNP sono stati investiti a concorrenza di USD 255'000.- con riscatto a 48 ore in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas in Lussemburgo (cl. 5 p. 7.2.354). Emerge dai fatti di cui alla cifra 2.2.9 dell’atto d’accusa che in data 18 marzo 2003, a richiesta dell’accusato, l’importo di USD 320'000.- è stato disinvestito da un deposito effettuato presso la BNP Paribas in Lussemburgo ed accreditato sul conto n. 2 Eliair dell’accusato (cl. 5 p. 7.2.361). Scaturisce dai fatti illustrati alla cifra 2.2.11 dell’atto d’accusa che in data 18 marzo 2003, secondo i termini del contratto fiduciario, il conto dell’accusato è stato addebitato a concorrenza di EUR 305'000.per essere investito in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas SA a Guern-

- 31 sey (cl. 5 p. 7.2.367). Inoltre si evince dai fatti di cui dalla cifra 2.2.13 dell’atto d’accusa che in data 1° aprile 2003, secondo le istruzioni del cliente, il precedente deposito fiduciario è stato rimborsato e la somma di EUR 305'000.- nonché gli interessi di EUR 201.63 sono stati accreditati sul conto n. 2 Eliair dell’accusato (cl. 5 p. 7.2.370). Da ultimo scaturisce dai fatti descritti alla cifra 2.2.14 dell’atto d’accusa che in data 30 aprile 2003, sempre in ossequio al contratto di deposito, l’importo di EUR 150'000.- è stato addebitato dal conto dell’accusato per essere investito in un deposito fiduciario presso la BNP Paribas SA a Guernsey (cl. 5 p. 7.2.372). Dal punto di vista bancario non v’è dubbio che le operazioni descritte sono degli investimenti e come tali potrebbero essere suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori provento dell’amministrazione infedele. In tal senso la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare che il riciclaggio di denaro può essere commesso anche mediante investimenti (DTF 119 IV 242 consid. 1d). Tuttavia, nella presente fattispecie, contrariamente alla giurisprudenza precitata, appare dubbio che gli atti ascritti all’accusato abbiano vanificato l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca del provento del crimine. Nel caso in esame, i valori patrimoniali sono certo stati investiti all’estero ma gli investimenti non hanno allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto dell’accusato. A tal proposito va certo rilevato che, in virtù del mandato permanente conferito alla banca, l’accusato ha dato la facoltà a quest’ultima di effettuare a proprio nome e per suo conto piazzamenti sotto forma di depositi a termine presso banche o istituti finanziari all’estero ma comunque, sempre a norma di tale mandato, gli investimenti erano temporanei dato che alla loro scadenza i fondi investiti dovevano essere accreditati sul suo conto in Svizzera. Ciò che è effettivamente avvenuto segnatamente per le operazioni di cui alle cifre 2.2.11 e 2.2.13 dell’atto d’accusa. Alla luce di queste circostanze la Corte nutre dubbi in merito alla realizzazione dell’elemento vanificatorio degli investimenti in questione. Il quesito può comunque restare indeciso per le ragioni esposte qui di seguito. 7.2.2 Il presupposto soggettivo del reato è indubbiamente adempiuto per quanto riguarda la conoscenza dell’origine criminosa dei fondi. L’accusato avendo partecipato alla realizzazione dell’amministrazione infedele conosceva l’origine criminale dei fondi accreditati sul suo conto. Per quanto attiene invece al presupposto soggettivo della consapevolezza che gli investimenti di cui sopra potevano vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali la questione appare meno evidente. Risulta dalla deposizione del gestore del conto n. 2 Eliair che l’accusato non ha dimostrato un interesse particolare nell’investimento dei fondi. Egli ha dapprima preso tempo per riflettere sul tipo di investimento da effettuare (v. cl. 30 p. 910.213). Successivamente, a dire dell’accusato stesso, Stefano Tanzi ha delegato alla sorella B., più esperta in materia di investimenti, il compito di discutere, sia pur in termini generali dato che B.

- 32 non aveva procura sul conto, con il gestore del conto in merito a potenziali investimenti (v. cl. 30 p. 910.175). In ultima analisi, anche dopo l’interessamento della sorella, l’accusato ha continuato la gestione dei valori unicamente nell’ambito del mandato permanente per depositi fiduciari all’estero stipulato con la BNP Paribas (cl. 4 p. 7.2.251). In queste circostanze, anche volendo ammettere le condizioni oggettive del riciclaggio, difetterebbe comunque l’elemento soggettivo, visto che è palese che l’accusato non poteva ragionevolmente avere l’intenzione di compiere, nemmeno a livello di dolo eventuale, atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine il ritrovamento o la confisca dei valori. Se questa fosse stata la sua intenzione, egli non avrebbe certamente proceduto ad investimenti e disinvestimenti che, oltre a lasciare tracce scritturali ben percorribili, si concludevano o comunque dovevano necessariamente concludersi in ossequio del mandato per depositi conferito alla banca (cl. 4 p. 7.2.251), con l’accredito finale dei valori investiti sul suo conto in Svizzera. Visto quanto precede, l’accusato deve essere prosciolto dai capi d’accusa 2.2.8, 2.2.9, 2.2.11, 2.2.13, e 2.2.14. 7.2.3 Stefano Tanzi è inoltre accusato di riciclaggio per avere cambiato l’importo di USD 329'125.50, depositato sul conto n. 2 Eliair presso la BNP Paribas a Lugano, in EUR 305’000.- (cifra 2.2.10 dell’atto d’accusa). Accertato il fatto che gli averi sul conto n. 2 Eliair costituiscono il provento di un crimine (consid. 3.4), occorre altresì determinare se l’operazione di cambio effettuata dall’accusato in data 14 marzo 2003 (cl. 5 p. 7.2.360) costituisce oggettivamente un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del provento del crimine (v. DTF 119 IV 59 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che sono costitutive di riciclaggio operazioni di cambio di banconote con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). In modo più generale, la dottrina annovera tra gli atti costitutivi di riciclaggio le operazioni di cambio (CASSANI, op. cit., n. 37 ad art. 305bis CP; JÜRG-BEAT ACKERMANN, Geldwäscherei – Money Laundering, Zurigo 1992, p. 259 e segg.). Tali operazioni costituiscono atti di riciclaggio qualora vanifichino l’origine dei fondi in modo da non poter più essere identificati come il prodotto del crimine. Ciò avviene qualora tramite il cambio di valute è cancellata la traccia dell’origine dei valori. Nella fattispecie, il cambio di valuta si è realizzato sullo stesso conto dell’accusato. L’operazione di cambio ha lasciato una traccia contabile nella scrittura bancaria del 14 marzo 2003 (cl. 5 p. 7.2.360). I valori cambiati inoltre non sono stati addebitati dal conto dell’accusato, del quale tra l’altro egli è anche l’avente economico (cl. 4 p. 7.2.250). In tali circostanze, l’operazione di cambio non può essere considerata come un atto vanificatorio ai sensi dell’art. 305bis CP. Ne consegue che l’accusato deve essere prosciolto dall’accusa di cui al punto 2.2.10 dell’atto d’accusa.

- 33 - 7.2.4 Stefano Tanzi è infine accusato di riciclaggio per avere trasferito dal conto n. 2 Eliair da lui detenuto presso la BNP Paribas a Lugano la somma di EUR 303'600.- sul conto di terzi ed, in seguito, essersi fatto consegnare a contanti presso il suo domicilio a Collecchio (Italia) l’importo di EUR 300'000.- (cifra 2.2.12 dell’atto d’accusa). È appurato che Stefano Tanzi in occasione della visita di un consulente della BNP Paribas presso il suo domicilio a Parma, ha preannunciato in data 6 marzo 2003 l’addebito dal conto n. 2 Eliair di circa EUR 300'000.- (cl. 5 p. 7.2.385). E’ altresì stabilito che Stefano Tanzi ha dato istruzioni al consulente E. al fine di fargli recapitare a contanti, presso il suo domicilio in Italia, la somma di EUR 303'000.- EUR (cl. 8 p. 12.1.8). In data 14 marzo 2003 E. ha contattato la Q. SA, società attiva nelle operazioni di cambio, incaricandola di effettuare la consegna del suddetto importo al domicilio di Stefano Tanzi a Collecchio (cl. 8 p. 12.4.4). Quest'ultimo ha quindi ordinato a E. di trasferire l'equivalente di EUR 303'600.- dal conto n. 2 Eliair al conto n. 5 intestato alla Q. SA presso la Banca Raiffeisen di Balerna (cl. 5 p. 7.2.369 e cl. 8 p. 12.1.8), ciò che è avvenuto due giorni dopo (cl. 6 p. 7.4.76). Trattenuto il proprio guadagno, la Q. SA, tramite M., ha consegnato a Como (Italia) a N. l’importo di EUR 300'000.- (cl. 8 p. 12.5.2; cl. 30 p. 910.220). Detto importo è stato a sua volta consegnato in contante da N. a Stefano Tanzi, al suo domicilio di Collecchio (cl. 8 p. 12.5.2; cl. 30 p. 30.910.221). La giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel considerare che il trasporto di denaro provento di un crimine attraverso la frontiera è un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca (DTF 127 IV 24 consid. 2/b/cc; STEFAN TRECHSEL/HEIDI AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo/San Gallo 2008, n. 18 ad art. 305bis CP con rinvii). Nella fattispecie, non v’è dubbio che l’accusato dando le istruzioni necessarie al fine di prelevare dal suo conto in Svizzera la somma di EUR 300'000.- provento di un crimine (v. consid 3.4 e 6.3) e farsela recapitare a contanti oltre frontiera presso il proprio domicilio in Italia, ha realizzato le condizioni oggettive dell’articolo 305bis n. 1 CP. L’agire di Stefano Tanzi adempie altresì le condizioni soggettive del riciclaggio in quanto l’accusato non poteva ignorare che gli atti da lui volontariamente commessi, seppur per il tramite di intermediari, erano suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine dei valori patrimoniali dell’amministrazione infedele plurima di cui è stato complice. Il fatto che alla base dell'operazione vi fosse anche una concreta finalità di tipo schiettamente economico (v. cl. 30 p. 910.176- 177) non toglie che Stefano Tanzi, laureato in economia ed avveduto uomo d'affari (v. cl. 30 p. 910.171 e 183), abbia consapevolmente accettato di interrompere la traccia documentale fra reato a monte e valori in questione, integrando in tal

- 34 modo il reato di riciclaggio anche sul piano soggettivo. Ne consegue che l’accusato si è reso colpevole di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP limitatamente ai fatti descritti al punto 2.2.12 dell’atto d’accusa.

Sulle pene 8. 8.1 I reati ritenuti a carico degli accusati sono stati commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. In applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. A tale scopo il vecchio ed il nuovo diritto devono essere paragonati nel loro insieme, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005 del 24 gennaio 2006, consid. 2; DTF 119 IV 145 consid. 2c; FRANZ RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches; Fragen des Übergangsrechts, in AJP/PJA 2006 pag. 1473; HURTADO POZO, op. cit., n. 335-337 p. 115-116; in questo senso già ERNST HAFTER, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts. Allgemeiner Teil, 2a ediz., Berna 1946, pag. 43 e segg., nonché ALFRED VON OVER- BECK, Der zeitliche Geltungsbereich des Schweizerischen Strafgesetzbuches und die Behandlung der Übergangsfälle, in RPS 56/1942, pag. 359 e segg.). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell’obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest’ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a pag. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_202/2007 del 13 maggio 2008, consid. 3.2). In ossequio al principio dell’alternatività il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B_312/2007 del 15 maggio 2008, consid. 4.3; v. già PETER HALTER, Das zeitliche Geltungsgebiet des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Lucerna 1942, pag. 34). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato il vecchio diritto per determinare l’infrazione commessa e dall

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