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Tribunale penale federale 19.05.2026 RR.2026.46

19. Mai 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,115 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Decisione di estradizione (art. 55 AIMP); Domanda di estensione;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Decisione di estradizione (art. 55 AIMP); Domanda di estensione;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Decisione di estradizione (art. 55 AIMP); Domanda di estensione;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; Decisione di estradizione (art. 55 AIMP); Domanda di estensione

Volltext

Sentenza del 19 maggio 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentato dall'avv. Simone Domenico Pozzi, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP) Domanda di estensione

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2026.46

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Fatti: A. Con domanda di estradizione del 17 maggio 2023, il Ministero della giustizia italiano ha chiesto alla Svizzera l’estradizione di A. per l’esecuzione di una pena complessiva di sei anni e nove mesi di reclusione, la quale è stata concessa dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) in data 15 giugno 2024, eseguita l’11 settembre seguente e confermata in sede ricorsuale (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2023.92+100 del 17 agosto 2023 nonché sentenza del Tribunale federale 1C_425/2023 del 4 settembre 2023).

B. Con scritto del 13 gennaio 2026, la stessa autorità italiana ha presentato alla Svizzera una formale domanda di estensione dell’estradizione riguardante A. per l’esecuzione di ulteriori sentenze pronunciate nei suoi confronti, con contestuale comunicazione di un nuovo residuo di pena complessivo di 24 anni e 11 mesi di reclusione, domanda basata sull’ordine d’esecuzione SIEP n. 3655/2025 (rettifica di un precedente ordine del 1°ottobre 2025) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, Ufficio Esecuzioni Penali (v. act. 1.3).

C. Con decisione del 26 febbraio 2026, l’UFG ha concesso l’estradizione (estensione) del predetto all’Italia per i fatti oggetto della domanda del 13 gennaio 2026 (v. act. 1.2).

D. Il 22 aprile 2026, l’estradando ha impugnato tale decisione dinanzi a questa Corte, postulando la reiezione della domanda d’estensione dell’estradizione (v. act. 1).

E. Con scritto del 23 aprile 2026, questa Corte ha invitato il ricorrente a versare, entro il 4 maggio 2026, un anticipo delle spese di fr. 3'000.–, con la comminatoria che, in caso di non pagamento, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame. Egli è stato nel contempo parimenti invitato, entro il medesimo termine, a eleggere domicilio in Svizzera per la notifica degli atti della procedura, precisato che, in mancanza di ciò, il Tribunale avrebbe cessato di comunicargli gli atti della procedura (v. act. 3).

F. Con osservazioni del 29 aprile 2026, l’UFG ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 5).

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Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvii).

1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html [in seguito: raccolta testi) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Convenzione sull’estradizione UE; n°CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX:42000A0922(02) https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:41996A1023(02)

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1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto pertinente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui sopra.

2. Come già indicato, con scritto del 23 aprile 2026, questa Corte ha invitato il ricorrente, in detenzione a Bollate e rappresentato da un legale in Italia, a versare, entro il 4 maggio 2026, un anticipo delle spese e a eleggere domicilio in Svizzera (v. supra lett. E). Per ragioni ignote a questa Corte, tale scritto è stato notificato al patrocinatore del ricorrente soltanto in data 7 maggio 2026 (v. act. 6). Preso atto di ciò, era lecito attendersi dal ricorrente una domanda di restituzione del termine, presentata celermente per via elettronica, modalità già impiegata con il ricorso del 22 aprile 2026. Tale domanda non è stata tuttavia presentata. Il ricorrente non ha neppure versato l’anticipo delle spese o richiesto l’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 7). Visto quanto precede, il gravame deve essere dichiarato inammissibile, conseguenza chiaramente indicata nello scritto della presente autorità del 23 aprile 2026 (v. act. 3). A titolo abbondanziale, si rileva che, anche se fosse stato ammissibile, il gravame sarebbe stato comunque da respingere per i motivi che seguono.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32003D0169 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

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2. Il ricorrente sostiene che l’ordine di esecuzione SIEP 3655/2025 del 4 novembre 2025, concernente la “rettifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato già detenuto emesso il 1° ottobre 2025” nonché la comunicazione di un nuovo residuo di pena complessiva di 24 anni e 11 mesi di reclusione (v. act. 1.3), conterrebbe un errore, nella misura in cui “fa decorrere la pena dall’ 11.9.2023 quando in realtà dovrebbe essere anticipato al 31.5.2023 ovverosia dal momento in cui A. è stato posto in stato detentivo nel territorio elvetico per l’estradizione” (act. 1, pag. 2).

2.1 Giusta l’art. 18 n. 3 CEEstr, nel caso di consenso all’estradizione da parte dello Stato richiesto, la Parte richiedente sarà informata del luogo e della data di consegna e della durata della detenzione subita in vista della estradizione dall’individuo richiesto. Premesso che il diritto italiano prevede il computo della detenzione estradizionale subita all’estero sulla pena da scontare (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2025.91 del 7 agosto 2025 consid. 4), si rileva che non è compito dello Stato richiesto chiedere garanzie in questo ambito, le quali non sono previste nei rapporti estradizionali con le Parti contraenti alla CEEstr (sull’inapplicabilità dell’art. 14 AIMP in questa costellazione v. KESHELAVA/DANGUBIC, Commentario basilese, 2015, n. 2 ad art. 14 AIMP).

2.2 In concreto, come rettamente osservato dall’UFG, se l’autorità rogante ha commesso un errore nel calcolo per il beneficio della liberazione anticipata in Italia, legato al mancato computo della detenzione estradizionale già subita dal ricorrente prima della sua estradizione intervenuta l’11 settembre 2023, esso dovrà essere fatto valere dinanzi alle competenti autorità italiane e non nell’ambito della presente procedura d’estensione dell’estradizione. Nella misura in cui il contestato ordine di esecuzione si basa su ulteriori sentenze di condanna emanate nei suoi confronti, per le quali il ricorrente non ha formulato censura alcuna, e che l’eventuale errore invocato dal ricorrente non è atto a modificare l’esito della presente procedura, nulla osta all’eseguibilità delle sentenze in questione.

3. Visto quanto precede, il ricorso risulta infondato anche nel merito.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata in concreto a fr. 2'000.– a carico del ricorrente. Non avendo quest’ultimo eletto domicilio in Svizzera, la notifica della presente sentenza avverrà ad acta.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 20 maggio 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Simone Domenico Pozzi (ad acta) - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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