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Tribunale penale federale 03.06.2026 RR.2026.39

3. Juni 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·5,351 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Volltext

Sentenza del 3 giugno 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. LTD,

rappresentata dagli avv. Clara Poglia e Louis Burrus, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2026.39

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Fatti: A. Il 3 aprile 2025, il Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria, completata il 3 dicembre 2025, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D., E., F., G., H., I. e J. per titolo di peculato (art. 168 CP/VA), truffa (art. 413 CP/VA), appropriazione indebita (art. 417 CP/VA) e riciclaggio (art. 421-bis CP/VA). In sostanza, le autorità inquirenti vaticane sospettano che F., H., G. e I., in qualità di gestori pro tempore di K. Plc, fondo L., M. Ltd, N., fondo O., P. SA e Q. SA, e B., C., R. e J., esponenti di vertice dell’Istituto per le Opere di Religione della Città del Vaticano (in seguito: IOR) all’epoca dei fatti (ossia 2012-2013) e D. ed E., attivi presso S., società di consulenza dello IOR, “con artifizi e raggiri volti a ingannare la buona fede del Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto, tramite la creazione di un’apparenza documentale, tacevano le effettive condizioni a cui lo IOR, per il tramite della propria partecipazione nel fondo L., avrebbe investito nell’operazione del fondo O. volta all’acquisto dell’ex Palazzo della Borsa di Budapest, procurando così al Dott. F. e alle società da lui controllate un ingiusto profitto, con corrispondente danno per l’Istituto, per un ammontare non inferiore a 14 mln/Euro” (v. richiesta di sequestro del Promotore di giustizia del 15 gennaio 2024 al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, pag. 1, in act. 1.2). Siccome una parte del prezzo di vendita del palazzo in questione sarebbe stata versata sulla relazione bancaria n. IBAN n. 1 presso la banca T., a Ginevra, intestata a “A. as custodian of AA.” (v. act. 1.2, pag. 3 e segg.), l’autorità rogante ha postulato il sequestro di tale relazione bancaria unitamente all’acquisizione della relativa documentazione (v. ibidem, pag. 22 e seg.).

B. Con decisione del 7 luglio 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), a cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della rogatoria, è entrato nel merito della stessa, affermando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. act. 1.3). Con scritto dello stesso giorno, il MPC ha ordinato alla banca T. a Ginevra di fornire determinata documentazione concernente la relazione bancaria di cui sopra. Il 18 luglio seguente, la banca T. Ginevra ha fornito i documenti richiesti e comunicato che l’IBAN in questione è collegato al conto n. 1 intestato ad A. in qualità di depositario (as custodian of) del fondo AA., quest’ultimo a sua volta gestito da M. Ltd. Con obbligo di consegna del 24 luglio 2025, il MPC ha ordinato l’edizione della documentazione bancaria riguardante il periodo dal 1° dicembre 2024 al 24 luglio 2025, atti forniti il 6 agosto seguente. Con decreto dell’8 agosto 2025, il MPC ha ordinato il sequestro della relazione n. 1.

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C. L’8 agosto 2025, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (in seguito: MROS) ha ricevuto dalla banca T. a Ginevra una comunicazione di sospetto secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) concernente la relazione bancaria n. 2 intestata ad A. in qualità di depositaria del fondo O. presso la banca T. a Ginevra. In data 23 ottobre 2025, l’MROS ha trasmesso al MPC le informazioni ricevute, le quali sono state versate agli atti della presente procedura rogatoriale (v. act. 1.1, pag. 4).

D. Con decisione del 29 ottobre 2025, il MPC ha ordinato alla banca T. a Ginevra l’edizione della documentazione bancaria riguardante la relazione di cui sopra per il periodo dal 1° dicembre 2024 al 29 ottobre 2025, ordine a cui detta banca ha dato seguito in data 26 novembre 2025 (v. ibidem).

E. Con decisione di chiusura del 3 marzo 2026, il MPC ha ordinato la trasmissione della summenzionata documentazione (v. act. 1.1, pag. 8).

F. Il 2 aprile 2026, A. Ltd ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, in via preliminare, la congiunzione della presente procedura con quella relativa a un parallelo ricorso da essa interposto dinanzi a questa Corte concernente la relazione bancaria n. 1 di cui sopra (v. lett. B), ossia la procedura RR.2026.26. In via principale, essa chiede l’annullamento della decisione in questione, di modo che né la documentazione litigiosa né la documentazione concernente altre sue relazioni bancarie non siano trasmesse alle autorità vaticane, precisato che “l’accesso alle informazioni per le quali, con lettera del 30 gennaio 2026, A. Ltd ha chiesto il ritiro e l’oscuramento è vietato a qualsiasi altra eventuale parte al procedimento”. In via subordinata, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata con ordine al MPC di emettere una nuova decisione di chiusura ai sensi dei considerandi (v. act. 1, pag. 15 e seg.)

G. Con scritto del 29 aprile 2026, il MPC ha chiesto che il ricorso venga respinto (v. act. 8). Con risposta del 1° maggio 2026, l’UFG postula anch’esso la reiezione del gravame (v. act. 10).

H. Con replica del 26 maggio 2026, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 14), la ricorrente si riconferma nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).

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Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP).

1.3 Salvo diversa disposizione dell’AIMP, la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale, segnatamente il CPP (v. art. 12 cpv. 1 seconda frase AIMP e art. 54 CPP).

1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, A. Ltd è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

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2. La ricorrente postula la congiunzione della presente procedura con quella relativa a un altro gravame interposto avverso un’altra decisione di chiusura del MPC, ossia la procedura RR.2026.26 (v. supra lett. B). A suo avviso, questo si giustificherebbe per ragioni di economia processuale, segnatamente per il fatto che le parti sono le medesime e che le cause si troverebbero entrambe nella fase iniziale.

Orbene, considerato che le cause RR.2026.26 e RR.2026.39 hanno come oggetto due decisioni di chiusura diverse (una del 3 febbraio e l’altra del 3 marzo 2026), che le censure sono parzialmente differenti e che le relazioni bancarie riguardano due fondi differenti (fondo AA. e fondo O.), la richiesta in questione va disattesa.

3. La ricorrente sostiene che la ricostruzione dei fatti contenuta nella domanda di assistenza sarebbe contraddittoria, “con riferimenti a numeri che non si parlano tra di loro” (act. 1, pag. 5).

3.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, l’art. 28 AIMP esige in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

3.2 In concreto, dalla rogatoria risulta che il procedimento vaticano “ha ad oggetto varie operazioni di investimento poste in essere da F. nella gestione di un fondo maltese gestito da K. Plc anch’esso riconducibile a F. operazioni rispetto alle quali una sentenza emessa dal Tribunale dello Stato (nell’ambito di un contenzioso civile promosso da l.O.R. nei confronti dell’ex direttore e dell’ex vice direttore, i dott.ri B. e C.) e recentemente cresciuta in giudicato che, nel riconoscere

- 6 la responsabilità degli ex manager (condannati alla refusione dei danni quantificati in 47,6 mln/euro) per la grave violazione ai doveri da cui essi erano gravati nella loro attività di gestione, ha, tra l’altro, censurato la sottoscrizione del comparto fondo L. ritenuta come «operazione strumentale agli interessi delle controparti dello IOR» che «ha comportato investimenti per complessivi 223.208- 101,00 poi ripartiti nei seguenti ulteriori investimenti; BB., CC., fondo O., DD.» riconoscendo «il danno emergente relativo a tali investimenti [pari a] 40.542.300,00» [p. 81 sent. Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 4-4- 2018 nel proc. 121-2014 RG). Ciò premesso dal punto di vista generale, si precisa che la presente rogatoria, ha ad oggetto esclusivamente una delle sopra richiamate operazioni, vale a dire l’investimento in fondo O. Come si spiegherà meglio in proseguo, in attuazione del programma di investimento, nel 2013 l.O.R. versava la somma dì 17 mln/euro al fondo O. che, secondo le intese intercorse con i vertici di I.O.R. al momento dell’avvio dell’operazione, avrebbe dovuto acquisire un NPL (not performing loan), vale a dire un credito deteriorato, per una cifra pari a 32 mln/euro, vantato dalla banca ungherese EE. nei confronti della FF. (riconducibile al sig. GG.) proprietaria dell’ex Palazzo della Borsa di Budapest. Le indagini espletate hanno, infatti, evidenziato che il credito oggetto dell’operazione di finanziamento era stata inizialmente acquistato per 20 mln/euro nel dicembre 2012 da un altro comparto di K. Plc, denominato HH. il cui investitore principale era un noto ente previdenziale italiano, II. Per effetto delle manovre speculative che costituiscono l’oggetto principale della presente richiesta, attraverso una triangolazione – che questo Ufficio ritiene fraudolenta – l’NPL in questione è stato ceduto al fondo O. al maggior valore dì 41 mln/euro. Il risultato, come si dirà, è che questo plusvalore – di importo non inferiore a 21 mln/euro dei quali effettivamente sborsati sino ad oggi 14 mln/euro – è stato liquidato con i fondi provenienti da l.O.R. Le risultanze investigative hanno consentito di verificare che parte di questo plusvalore è stato successivamente dirottato verso società con sede in paesi off-shore una delle quali (JJ. con sede in Panama) sicuramente riconducibile a F. il quale, nella vicenda de qua, ha agito con una pluralità di ruoli e di vesti in palese conflitto di interessi quale amministratore e legale rappresentante dei vari enti e/o fondi su cui il denaro versato dallo IOR è stato successivamente investito così procurandosi un ingiusto profitto in danno dei Fondi e del loro investitore. Della seconda società (KK. Ltd. con sede a Dubai), allo stato non si hanno informazioni più dettagliate ed è opinione dell’Ufficio, sulla quale sono in corso approfondimenti, che anche in questo caso si tratti dì un soggetto economico riconducibile a F. Dagli atti prodotti a questo Ufficio e dagli approfondimenti svolti è emerso che l’investimento dello l.O.R. in N. avvenuto, come detto, a condizioni economiche fortemente squilibrate, si è potuto realizzare grazie al compiacente contributo dell’allora vertice dell’Istituto stesso rappresentato dal Direttore e dal Vicedirettore dello stesso, il dott. B. ed il dott. C. (nei confronti dei quali, come pure detto, si è recentemente concluso dinanzi al Tribunale dello Stato un contenzioso civile promosso da l.O.R. per responsabilità amministrativa) nonché dei

- 7 rappresentanti di S., il dott. D. ed il dott. E., una società di consulenza alla quale era stato affidato dai predetti il ruolo di analisi della compatibilità etica degli investimenti effettuati dal comparto dedicato a l.O.R. (e nei confronti dei quali il Tribunale dello Stato, con la sentenza 4-4-2018, sia pur incidenter tantum, ha delineato precise responsabilità)” (act. 1.2, pag. 4 e seg.). L’autorità rogante aggiunge che “da una serie di fonti aperte (delle quali I.O.R. ha prontamente notiziato lo scrivente Ufficio per sollecitarlo a adottare provvedimenti cautelari), è emerso che in data 17-12-2024 LL. ha concluso con successo l’acquisizione dello storico palazzo per un corrispettivo inizialmente non noto (perché non divulgato) ma che a seguito di successivi approfondimenti, si è verificato essere corrispondente a 30 mln/euro (oltre una parte variabile stimata in 10 mln/euro) su un rapporto bancario in Ungheria intestato alla cedente FF. dei quali non meno di 8 mln/euro versati (allo stato risultano certamente trasferiti attraverso due bonifici bancari 7.967.694,37 euro) ritrasferiti su una relazione bancaria accesa presso la banca T. esistente a Ginevra (n.1) ed intestato a “A. Ltd as custodian of AA.”, con causale «Reimbursement Loan»” (ibidem, pag. 5 e seg.).

3.3 Orbene, la rogatoria del 3 aprile 2025 (di 22 pagine) adempie certamente le condizioni poste in ambito di esposto fattuale. Essa permette di comprendere l’oggetto del procedimento estero e di farsi un quadro esauriente e preciso dei reati contestati agli imputati. Non è in ogni caso compito dell’autorità rogata accertare i fatti oggetto del procedimento estero e verificare i dettagli della ricostruzione dei fatti esposta in rogatoria e tantomeno statuire sulla colpevolezza delle persone indagate. L’esposto dei fatti non presenta contraddizioni manifeste ai sensi della summenzionata giurisprudenza (v. supra consid. 3.1). Spetterà in ogni caso al giudice estero del merito acclarare la fattispecie nei suoi dettagli. Le censure in questo ambito vanno dunque disattese.

4. La ricorrente contesta l’adempimento della condizione della doppia punibilità. A suo avviso, i fatti di cui alla rogatoria non sarebbero di rilevanza penale ma civile.

4.1 Nel diritto interno, il principio della doppia punibilità è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza e verificare la loro corrispondenza con le norme del diritto svizzero, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente

- 8 essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii). La doppia punibilità deve essere esaminata secondo il diritto in vigore nello Stato richiesto nel momento in cui la decisione sulla cooperazione è presa, e non secondo il diritto in vigore al momento della conclusione di un trattato, della commissione di un'eventuale infrazione o della presentazione della domanda di assistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.205/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.2 e sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.36 del 7 maggio 2007 consid. 1 con rinvii).

4.2 In concreto, i fatti contestati agli indagati (v. supra lett. A e consid. 3.2) non sono di mera rilevanza civile ma senza dubbio di rilevanza penale visto che prima facie possono perlomeno essere sussunti ai reati di amministrazione infedele (art. 158 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). La condizione della doppia punibilità è ossequiata già solo per tali motivi, senza che il giudice dell’assistenza debba chinarsi nel dettaglio in questioni di sussunzione che ricadono esclusivamente nella giurisdizione del giudice estero del merito.

5. L’insorgente censura la mancanza di una decisione di entrata in materia relativa alla trasmissione della documentazione litigiosa. A suo avviso, la decisione impugnata non menzionerebbe di avere anche tale funzione e non potrebbe nemmeno basarsi su quella di entrata in materia del 7 luglio 2025.

Orbene, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la decisione del 7 luglio 2025 prevede l’entrata nel merito della rogatoria nonché l’adozione di misure coercitive d’esecuzione mediante decisioni separate (v. act. 1.3), come avvenuto in concreto. La censura non merita pertanto ulteriore disamina.

6. La ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità. Essa sostiene che la documentazione litigiosa non sarebbe stata richiesta dall’autorità rogante ma ne sarebbe stata ordinata l’edizione e il sequestro a seguito della comunicazione MROS del 23 ottobre 2025. La stessa non sarebbe nemmeno d’utilità per l’autorità estera, non esistendo nessun nesso tra l’inchiesta estera e il conto litigioso. Ciò varrebbe anche per il conto n. 1 (fondo AA.) o altri conti della ricorrente. Vi sarebbe inoltre una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della decisione impugnata per quanto riguarda la documentazione oggetto della contestata trasmissione.

http://links.weblaw.ch/1A.205/2006 http://links.weblaw.ch/BSTGER-RR.2007.36

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6.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta di quei conti, come nel caso in esame, suscettibili di un utilizzo con finalità criminali. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti contestati non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4;

- 10 sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

- 11 -

6.2 In concreto, come evidenziato dall’autorità estera, in data 17 dicembre 2024 sarebbe intervenuta l’acquisizione da parte di LL. dell’ex palazzo della borsa di Budapest per un importo di EUR 30 milioni (oltre una parte variabile stimata in EUR 10 milioni) trasferito su una relazione bancaria ungherese intestata alla cedente FF. Secondo l’inchiesta estera, una parte del prezzo di vendita, ossia EUR 7'967'694.37, sarebbe stata versata sulla relazione bancaria n. 1 (con causale “Reimbursement Loan”), secondo il disegno criminoso di F. e dei suoi correi, precisato che il fondo AA. sarebbe un sub-fondo di K. Plc (v. decreto del Giudice istruttore dello Stato della Città del Vaticano del 19 novembre 2025, pag. 6, in act. 1.6). Visto quanto precede e che il conto qui litigioso, riconducibile al fondo O., fondo implicato nei fatti oggetto d’indagine (v. supra lett. A e consid. 3.2), è intestato alla stessa ricorrente, la documentazione litigiosa presenta senz’altro un’utilità potenziale per il procedimento estero. Vista la natura dei reati contestati all’estero, tutta la documentazione bancaria litigiosa potrebbe teoricamente essere trasmessa all’autorità rogante, affinché questa possa ricostruire in maniera esaustiva tutti i flussi legati all’operazione d’acquisto immobiliare in esame. Il MPC ha tuttavia deciso di ordinare la trasmissione di solo una parte della stessa, operando quindi una selezione più approfondita, ciò che non presta il fianco a critiche, anche se nella motivazione della decisione impugnata vi fossero affermazioni contraddittorie al riguardo. Nella misura in cui la selezione operata va comunque a vantaggio della ricorrente, la relativa censura non merita ulteriore disamina. In definitiva, il legame tra l’inchiesta estera e la relazione litigiosa è sufficientemente sostanziato, precisato che non è compito del giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie né statuire sul merito delle accuse. Spetterà al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale nella Città del Vaticano e detta documentazione. Riassumendo, alla luce della domanda rogatoriale e del suo complemento risulta che la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce un’inammissibile fishing expedition. L’argomento secondo il quale il MPC avrebbe statuito ultra petita va dunque respinto.

7. La ricorrente sostiene infine che la domanda d’assistenza del 3 aprile 2025 sarebbe totalmente silente in merito alla riserva della specialità, per cui la decisione di entrata nel merito che la dichiara ricevibile e la rispettiva decisione di chiusura sono pure palesemente irrispettose dell’art. 67AIMP.

7.1 Giusta l’art. 67 cpv. 1 AIMP, le informazioni e i documenti ottenuti mercé l’assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d’indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l’assistenza è inammissibile. Il cpv. 2 della medesima disposizione prevede che qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell’Ufficio federale. Tale consenso non è necessario

- 12 se: il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un’altra fattispecie penale per la quale l’assistenza giudiziaria è ammissibile (lett. a), o il procedimento penale estero è diretto contro un’altra persona che ha partecipato al reato (lett. b).

7.2 In concreto, indipendentemente dal contenuto della rogatoria, il MPC ha chiaramente indicato nella decisione impugnata che la trasmissione all’estero avverrà attirando espressamente l’attenzione dell’autorità rogante sul rispetto del principio della specialità (v. act. 1.1, pag. 12). Non vi sono del resto elementi nell’incarto che possano far ritenere che la Città del Vaticano non rispetterà tale principio. La censura in questo ambito va dunque respinta.

8. In definitiva, la decisione impugnata va confermata e il gravame integralmente respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 5 giugno 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Clara Poglia e Louis Burrus - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2026.39 — Tribunale penale federale 03.06.2026 RR.2026.39 — Swissrulings