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Tribunale penale federale 05.07.2024 RR.2024.56A

5. Juli 2024·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,400 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP); lingua della procedura (art. 33a PA) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP); lingua della procedura (art. 33a PA) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP); lingua della procedura (art. 33a PA) ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP); lingua della procedura (art. 33a PA)

Volltext

Decisione incidentale del 5 luglio 2024 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

rappresentato dall'avv. Daniel U. Walder, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Presenza di funzionari esteri (art. 65a AIMP) Lingua della procedura (art. 33a PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2024.56a Procedura secondaria: RP.2024.15

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Fatti:

A. Il 15 aprile 2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Distrettuale Antiterrorismo, ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e altri per associazione a delinquere (art. 416 CP/I), associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis CP/I), devastazione, saccheggio e strage (art. 285 CP/I), omicidio (art. 575 CP/I), ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 e 648 ter CP/I) ed altri reati. In sostanza, gli indagati sono sospettati di essersi associati tra loro allo scopo di commettere i reati a loro contestati. In particolare, essi “costituivano promuovevano ed organizzavano sul territorio italiano un’associazione criminale collegata ad altre straniere sparse sul territorio europeo a mo’ di cellule stabilmente radicate parte in Italia (tra Milano, Alba/Asti/Crotone/Vetralla) parte in Germania Olanda Francia Svizzera Belgio Croazia Slovenia Kosovo Bulgaria tutte collegate tra loro in grado di supportarsi logisticamente soprattutto garantendo armi uomini e mezzi di ogni tipo” (act. 1.4, pag. 2).

Con la rogatoria, l’autorità estera ha postulato l’esecuzione di svariate misure istruttorie su suolo svizzero, con la presenza di funzionari italiani (v. ibidem, pag. 16)

B. Con decisione incidentale del 7 maggio 2024, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, ha ammesso, previa sottoscrizione di garanzie, la presenza di partecipanti al procedimento estero all’esecuzione della procedura di assistenza giudiziaria (v. act. 1.1).

C. Il 17 giugno 2024, A. ha impugnato la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le seguenti conclusioni:

“Anträge 1. Es sei die Zwischenverfügung der Bundesanwaltschaft vom 7. Mai 2024 (Verfahrens-Nr. RH.24.0063) aufzuheben; 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWSt) gemäss dem Ausgang des Verfahrens;

und die folgenden

prozessualen Anträge

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1. Es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen; 2. Es seien die vollständigen Akten des Vorverfahrens (RH.24.0063) sowie die Akten des Auslieferungsverfahrens (RH.2024.8) beizuziehen; 3. Es sei in Nachachtung des rechtlichen Gehörs und nach dem Beizug gem. Ziff. 2 vorstehend ein zweiter Schriftenwechsel durchzuführen” (act. 1, pag. 2).

D. Con avviso di ricorso del 18 giugno 2024 al MPC, questa Corte ha concesso l’effetto sospensivo a titolo supercautelare (v. act. 2).

E. Con scritto del 18 giugno 2024, questa Corte ha invitato il ricorrente a versare, entro il 1° luglio 2024, un anticipo delle spese di fr. 3'000.–, pena la non entrata nel merito del ricorso (v. act. 3).

F. Con scritto del 26 giugno 2024, il ricorrente ha contestato l’utilizzo dell’italiano quale lingua della presente procedura, precisando che altri precedenti atti delle autorità, relativi alla sua estradizione, erano stati redatti in lingua tedesca. Egli ha quindi chiesto che tutti gli atti della procedura gli vengano notificati in lingua tedesca, postulando parimenti l’annullamento del termine fissato con lo scritto del 18 giugno 2024, dato che una richiesta di un anticipo delle spese non si giustificherebbe. A titolo eventuale, il suo patrocinatore chiede che detto termine sia prorogato sino al 22 luglio 2024, “damit zumindest genügend Zeit vorhanden wäre, um die finanzielle Bedürftigkeit unseres Mandanten darzulegen und entsprechende Anträge zu stellen” (act. 4).

G. Con scritto del 26 giugno 2024, che ha sostituito e annullato quello del 18 giugno 2024, la presente autorità ha trasmesso al ricorrente l’apposito formulario, da compilare e inoltrare entro il 22 luglio 2024, finalizzato alla richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2024.15, act. 2).

H. Con scritto del 4 luglio 2024, il ricorrente ha di nuovo contestato l’utilizzo dell’italiano nella presente procedura, chiedendo che il formulario di cui sopra gli venga trasmesso in lingua tedesca (v. RP.2024.15, act. 3)

Le argomentazioni addotte dal ricorrente nei suoi scritti verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto:

1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP).

2. Il ricorrente censura l’utilizzo della lingua italiana nella presente procedura, asserendo che la lingua della procedura concernente la domanda di estradizione presentata dalle autorità italiane a quelle svizzere sarebbe stata sino ad ora il tedesco.

Per quanto riguarda la procedura dinanzi a questa Corte, si rileva che, benché il ricorso sia legittimamente redatto in lingua tedesca, in virtù dell'art. 33a cpv. 2 PA, la presente sentenza viene emessa nella lingua della decisione impugnata, ossia l’italiano. Non vi sono di fatti particolari ragioni per scostarsi da questa regola esplicitamente prevista dalla legge di procedura qui applicabile. Tanto più che la domanda di assistenza del 15 aprile 2024 è stata presentata in lingua italiana (v. act. 1.4). Come si evince dal contenuto stesso del ricorso, non vi è altresì nessun motivo per ritenere che il patrocinatore del ricorrente non sia stato in grado di comprendere la decisione impugnata sia in fatto che in diritto e in ogni caso, secondo la costante giurisprudenza, da un avvocato attivo nel nostro Paese è lecito pretendere che abbia perlomeno competenze recettive relative alle lingue ufficiali svizzere (v. sentenze del Tribunale federale 1A.71/2005 dell’11 maggio 2005 consid. 4.1; 1A.87/2004 del 3 giugno 2004 consid. 1 con rinvio alla DTF 126 II 258; 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004 consid. 1; TPF 2023 156 consid. 2.7.2 con rinvii), a maggior ragione nel caso concreto ribadito trattarsi di una richiesta proveniente dall’Italia.

3. Visto quanto precede, la richiesta volta all’utilizzo della lingua tedesca quale lingua della presente procedura va respinta.

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4. Il termine (già prorogato) per inoltrare il formulario debitamente compilato concernente la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita è confermato al 22 luglio 2024.

5. Le spese della presente decisione seguono quelle della procedura principale.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta volta all’utilizzo della lingua tedesca quale lingua della presente procedura è respinta. 2. Il termine per inoltrare il formulario concernente la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita è confermato al 22 luglio 2024. 3. Le spese della presente decisione seguono quelle della procedura principale.

Bellinzona, 5 luglio 2024 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Daniel U. Walder - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 93 cpv. 2 LTF).

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