Sentenza del 16 maggio 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. SA, rappresentata dall'avv. Pierluigi Pasi,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2022.38
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Fatti: A. Il 18 maggio 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, completata il 6 dicembre 2021, nell’ambito di un procedimento penale a carico di B. e altri per i reati di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs n. 74/2000), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs n. 74/2000) e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs n. 74/2000). In sostanza, gli indagati avrebbero creato “un articolato meccanismo fraudolento ai danni dell’erario italiano posto in essere, a partire dal 2015, per il tramite inizialmente di C. S.r.l., poi di D. S.r.l. e, infine, di E. S.r.l., società riconducibili, a vario titolo, agli odierni indagati. In particolare, il disegno criminoso prevede l’emissione di false fatture aventi ad oggetto perlopiù prestazioni di servizi di promozione da svolgersi presso fiere e manifestazioni similari sul territorio nazionale, emesse, secondo uno schema ampiamente sovrapponibile, dalla C. S.r.l. (dal 2015 aI 2017), dalla D. S.r.l. (dal 2017 al 2019) e dalla E. S.r.l. (dal 2019 ad oggi) nei confronti di clienti italiani, ed il contestuale utilizzo di fatture false per abbattere i ricavi e l’Iva a debito e, allo stesso tempo, fornire un’apparente giustificazione agli indebiti trasferimenti all’estero, verso società comunitarie riconducibili agli stessi B., F. e G., delle somme pagate dai predetti clienti” (atto 1, pag. 1, incarto del Ministero pubblico del Cantone Ticino, in seguito: MP-TI).
Con il suo complemento rogatoriale (v. atto 25 incarto MP-TI), l’autorità estera ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere all’acquisizione e trasmissione di tutta la documentazione concernente svariate relazioni bancarie; fra queste, la relazione IBAN 1 intestata ad A. SA, “al fine di ricostruire i flussi finanziari provenienti dalle società italiane riconducibili agli indagati (e, in particolare, in prima istanza, da C. S.r.l., D. S.r.l. e E. S.r.l.) verso le società del territorio svizzero, per ricostruire compiutamente la rete di operazioni in frode all’erario poste in essere dagli odierni indagati” (ibidem, pag. 4).
B. Con decisione di entrata in materia del 16 dicembre 2021, il MP-TI ha ordinato alla banca H. l’identificazione della relazione di cui sopra unitamente al sequestro della relativa documentazione (v. atto 28 incarto MP-TI).
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C. Con decisione di chiusura del 3 febbraio 2022, il MP-TI ha ordinato la trasmissione all’autorità rogante di svariata documentazione bancaria concernente, tra l’altro, la relazione n. 1 presso la banca H. intestata ad A. SA (v. act. 1.3).
D. Il 7 marzo 2022, A. SA ha interposto ricorso dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postulandone, in via principale, l’annullamento e “la sua modifica nel senso che la consegna da parte del MP-TI all’Autorità rogante della documentazione della relazione a lei intestata presso la banca H. è limitata a quella indicata nella sua determinazione del 26 gennaio 2022, la restante documentazione essendo dissequestrata e quindi a lei restituita”; in via subordinata, essa chiede “l’annullamento della decisione di chiusura, e con lei ev. della decisione di entrata nel merito, con la retrocessione della causa al MP-TI per una nuova decisione ai sensi dei considerandi” (act. 1, pag. 2).
E. Con osservazioni del 16 marzo 2022, il MP-TI ha chiesto che il ricorso sia integralmente respinto e la decisione impugnata confermata (v. act. 6). Con scritto del 22 marzo 2022, l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 9).
F. Con replica del 15 aprile 2022, trasmessa al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12).
G. Con duplica spontanea del 22 aprile 2022, trasmessa alla ricorrente e all’UFG per conoscenza (v. act. 15), il MP-TI ha ribadito la sua posizione (v. act. 14).
H. Con osservazioni spontanee del 29 aprile 2022, inoltrate al MP-TI e all’UFG per conoscenza (v. act. 17), la ricorrente si è ulteriormente riconfermata nelle sue richieste ricorsuali (v. act. 16).
Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
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Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell’8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l’Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italosvizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.
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1.4 Le decisioni dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relative alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).
1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, la ricorrente è legittimata a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2. La ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui non tutta la documentazione litigiosa presenterebbe un’utilità potenziale per gli scopi investigativi dell’autorità rogante, al di là dei quali la trasmissione litigiosa violerebbe il divieto della fishing expedition. La decisione impugnata non spiegherebbe inoltre, in maniera chiara, il motivo per il quale tutta la documentazione in questione sarebbe potenzialmente utile per la Procura milanese, ciò che violerebbe il suo diritto di essere sentita.
2.1 2.1.1 L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).
2.1.2 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima,
- 6 all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii).
Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126
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II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 723, pag. 798 e seg.). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1).
2.2 2.2.1 Il MP-TI ha ampiamente spiegato nella decisione impugnata di 24 pagine (tre pagine e mezza interamente dedicate al conto della ricorrente, v. pag. 10 e segg.) le ragioni della trasmissione dei documenti litigiosi, affermando, segnatamente, che «sulla relazione n. 1 intestata alla società A. SA presso la banca H. sono affluiti fondi di possibile origine illecita per un importo totale di circa EUR 198’000,00 (come indicato nella rogatoria integrativa del 6 dicembre 2021 della Procura di Milano) e, più precisamente, sono riscontrabili almeno 16 operazioni in accredito (spalmate su un ampio arco temporale che va da ottobre 2017 a maggio 2021) provenienti da società bulgare menzionate nella commissione rogatoria integrativa del 6 dicembre 2021, in quanto coinvolte nel meccanismo fraudolento” perseguito dalla Procura di Milano, e meglio dalla I. SRLU (v. accredito del 12.10.2017 per EUR 20’000,00), dalla J. SRL (v. accrediti del 07.03.2019 per EUR 6'090,00; del 04.06.2019 per EUR 11’200,00; del 13.09.2019 per EUR 9’129,00; tutti provenienti dal conto IBAN n. 2 indicato in rogatoria) e (la maggior parte degli ulteriori accrediti) dalla K. EOOD. (conto di provenienza IBAN n. 3 indicato nella rogatoria). Oltre alle suddette operazioni in entrata sono rilevabili molteplici transazioni in accredito e in addebito con persone fisiche e giuridiche (anche) estere che lo scrivente Ufficio non può escludere siano anch’esse coinvolte nel vasto e complesso “meccanismo fraudolento” oggetto del procedimento penale italiano, come pure sono riscontrabili
- 8 numerosi prelevamenti in contanti. Per tali motivi, l’utilità potenziale della documentazione afferente la surriferita relazione intestata alla società A. SA è palese [...]» (act. 1.3, pag. 10). Con la motivazione della propria decisione qui parzialmente riportata, il MP-TI ha ossequiato i principi giurisprudenziali sopraesposti (v. supra consid. 2.1.1). Non v'è dunque dubbio che gli elementi contenuti sia nella domanda d'assistenza, sia nella decisione impugnata, siano stati sufficienti per permettere alla ricorrente di comprenderne la portata e di interporre ricorso nel pieno rispetto del suo diritto di essere sentita, ciò che è peraltro dimostrato dal ben articolato e dettagliato atto ricorsuale inoltrato alla presente autorità. La censura in questo ambito deve quindi essere disattesa.
2.2.2 In considerazione dei contatti intervenuti tra le società estere coinvolte nei fatti oggetto d’inchiesta e il conto litigioso, ampiamente e precisamente descritti dall’autorità d’esecuzione sia sulla base dei propri accertamenti che di quelli dell’autorità rogante, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Vista la natura dei reati contestati, l’autorità estera deve potere analizzare personalmente tutta la documentazione litigiosa, al fine di ricostruire tutti i flussi di denaro intervenuti tra le soggettività, conosciute o ancora sconosciute, coinvolte nei fatti oggetto delle indagini. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare nel dettaglio la rilevanza probatoria di tale documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.
2.2.3 Le conclusioni di cui sopra valgono indipendentemente dal fatto che l’autorità italiana abbia nel frattempo esteso il procedimento penale estero ai reati di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP/I) e di autoriciclaggio (art. 648-ter 1 CP/I), come indicato nel complemento rogatoriale del 5 febbraio 2022 – documento che non ha potuto evidentemente essere preso in considerazione per l’emanazione della decisione di chiusura del 3 febbraio 2022 – e riportato dal MP-TI in sede di duplica spontanea (v. act. 14). Non avendo il MP-TI prodotto ulteriore documentazione dopo la consultazione degli atti effettuata dalla ricorrente in data 23 febbraio 2022, un ulteriore accesso all’incarto da parte di quest’ultima, richiesto in caso di nuovi atti, non si giustifica. Da disattendere è pure la censura secondo la quale il procedimento estero soffrirebbe di gravi lacune e violerebbe il principio della buona fede tra Stati, per avere l’autorità estera reiterato, col complemento del 5 febbraio 2022, una richiesta di documentazione, riguardante una relazione bancaria di una società terza, già inoltrata dall’autorità d’esecuzione elvetica all’autorità rogante. Trattasi tuttalpiù di un problema di trasmissione che non inficia la validità in sé della procedura di assistenza.
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3. In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 17 maggio 2022 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Pierluigi Pasi - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).