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Tribunale penale federale 15.03.2022 RR.2022.28

15. März 2022·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,044 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Volltext

Sentenza del 15 marzo 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., B., rappresentati entrambi dall'avv. Teodoro Reppucci,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2022.28 + RR.2022.31

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Visti: - la decisione del 24 gennaio 2022, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 9 dicembre 2021 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, ha ordinato l’acquisizione di documentazione concernente relazioni bancarie presso la banca C. riconducibili a D. Sagl, unitamente al sequestro dei valori patrimoniali ivi depositati (v. act. 1.5); - il ricorso del 13 febbraio 2022 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale A. e B. hanno chiesto, in sostanza, la reiezione della rogatoria e l’annullamento della decisione di cui sopra (v. act. 1); - la lettera del 15 febbraio 2022, con il quale questa Corte ha invitato i ricorrenti a versare un anticipo delle spese di fr. 4'000.–, a eleggere domicilio in Svizzera e a fornire una procura entro il 28 febbraio 2022 (v. act. 3); - lo scritto del 21 febbraio 2022, mediante il quale il MPC ha informato la presente autorità che a breve avrebbe proceduto alla revoca del sequestro dei valori patrimoniali depositati sulle seguenti relazioni bancarie intestate a D. Sagl: n. 1 presso la banca C., n. 2 e n. 3 presso la banca E. (v. act. 4). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);

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- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2); - che, in concreto, nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 28 febbraio 2022 (v. act. 6); - che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 28 febbraio 2022, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3); - che nel termine di cui sopra i ricorrenti non hanno né eletto domicilio in Svizzera né prodotto una procura; - che nessun’altra comunicazione è peraltro giunta a questa Corte che confermasse la prospettata revoca dei sequestri delle relazioni di cui sopra; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'irricevibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è messa a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 15 marzo 2022 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Teodoro Reppucci - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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