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Tribunale penale federale 29.09.2020 RR.2020.240

29. September 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,220 Wörter·~6 min·7

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Realizzazione di titoli esposti a rapido deprezzamento (art. 266 cpv. 5 CPP in relazione con gli art. 54 CPP e 12 cpv. 1 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Realizzazione di titoli esposti a rapido deprezzamento (art. 266 cpv. 5 CPP in relazione con gli art. 54 CPP e 12 cpv. 1 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Realizzazione di titoli esposti a rapido deprezzamento (art. 266 cpv. 5 CPP in relazione con gli art. 54 CPP e 12 cpv. 1 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Realizzazione di titoli esposti a rapido deprezzamento (art. 266 cpv. 5 CPP in relazione con gli art. 54 CPP e 12 cpv. 1 AIMP).

Volltext

Sentenza del 29 settembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. TRUST,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia Realizzazione di titoli esposti a rapido deprezzamento (art. 266 cpv. 5 CPP in relazione con gli art. 54 CPP e 12 cpv. 1 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.240

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Visti: - la decisione incidentale dell’8 settembre 2020, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), nell’ambito di una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 7 maggio 2019 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ha ordinato alla banca B. la realizzazione di tutti i titoli presenti nel portafoglio del conto, sequestrato il 10 luglio 2019, n. 1 (v. atto 5, pag. 11, e atto 26, pag. 3, incarto MP-TI), rivelatosi essere un sotto conto della relazione principale n. 2 intestata a C. Ltd, a Dubai (v. scritto della banca B. del 12 luglio 2019, in atto 7 incarto MP-TI), con conseguente versamento del relativo prodotto su conti presso la banca D. intestati al MP-TI (v. act. 2); - il ricorso inoltrato in lingua inglese il 17 settembre 2020 alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale A. Trust, attraverso il suo trustee, ha contestato la summenzionata decisione (v. act. 1); - l’incarto ROG.2019.123 richiamato dal MP-TI relativo alla rogatoria di cui sopra (v. act. 5). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che la decisione dell’autorità cantonale e federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso a questa Corte (art. 80e cpv. 1 AIMP); - che giusta l’art. 80e cpv. 2 AIMP, le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (lett. a) o la presenza di persone che partecipano al processo all’estero (lett. b); - che di principio, l’art. 80e cpv. 2 AIMP enumera in maniera esaustiva le decisioni impugnabili anteriormente alla decisione di chiusura (DTF 127 II 198 consid. 2b; 126 II 495 consid. 5; TPF 2011 205 consid. 1.4.1; ZIMMERMANN, La

- 3 coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2014, n. 512 pag. 544); - che la ricevibilità del gravame presuppone, oltre alla sua tempestività (v. art. 80k AIMP), che esso provenga da un soggetto legittimato a ricorrere giusta l’art. 80h AIMP; - che in base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero); - che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP; - che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa); - che, più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d); - che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii); - che, in concreto, non essendo la ricorrente titolare del conto oggetto della decisione impugnata (v. scritti della banca B. del 12 e 15 luglio 2019, con allegati, in atto 7 incarto MP-TI; atto 21, pag. 16, incarto MP-TI), il gravame deve essere dichiarato inammissibile;

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- che essendo il gravame a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 e contrario PA), rispettivamente ad esigere la traduzione in una lingua ufficiale svizzera ex art. 33a PA; - che di regola le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che, viste le particolarità del caso concreto, si rinuncia tuttavia a prelevare la tassa di giustizia; - che, in assenza di un domicilio di notificazione in Svizzera (v. art. 80m cpv. 1 lett. b AIMP in relazione con art. 9 OAIMP) nonché di un trattato che permetta la notificazione diretta in Inghilterra nell’ambito di procedure amministrative, la presente sentenza viene notificata al ricorrente residente all’estero per la via diplomatica.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non vengono prelevate spese. 3. La presente sentenza è notificata al ricorrente per la via diplomatica.

Bellinzona, 29 settembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. Trust - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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