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Tribunale penale federale 10.11.2020 RR.2020.210

10. November 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,586 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Volltext

Sentenza del 10 novembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. AG, rappresentata dall'avv. Ergin Cimen,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.210

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Fatti: A. Il 6 marzo 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B., C., D. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, comma 2, D. Lgs n. 74/2000), riciclaggio (art. 648bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648 ter 1 CP/I). Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ipotizza, in sostanza, l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di un’ingente frode fiscale nel settore dell’IVA, con connessi fenomeni di riciclaggio (anche all’estero) dei proventi dei reati consumati su territorio nazionale. Un gruppo di persone, tra cui professionisti e numerosi soggetti prestanome compiacenti, avrebbe posto in essere una serie di operazioni commerciali fittizie (principalmente compravendita di immobili) al fine di creare falsi crediti IVA, utilizzati (tramite il meccanismo della compensazione tributaria) per pagare debiti di terzi (attraverso modelli di pagamento telematici) e chiedendo in cambio una quota percentuale del debito pagato, che costituirebbe dunque il profitto illecito del reato (v. atto 01- 00-0002 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). Con la sua domanda, l’autorità rogante postula, tra l’altro, la perquisizione dei locali in uso alle persone fisiche e giuridiche interessate dalle indagini, con conseguente sequestro della documentazione collegata ai reati ipotizzati. Essa chiede inoltre che vengano individuati e sequestrati i beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati (v. atto 01-00-0009 e seg. incarto MPC).

B. Mediante decisione di entrata nel merito del 10 marzo 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e segg. incarto MPC), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC).

C. L’11 marzo 2020, l’autorità d’esecuzione ha ordinato la perquisizione dei locali di A. AG, succursale di Lugano, in via Z., e dell’appartamento da essa locato in via Y., a Lugano, in uso al suo direttore E. (v. atto 06-04-0004 e segg. incarto MPC).

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D. Con decisione di chiusura del 4 agosto 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione di svariata documentazione cartacea sequestrata in occasione delle perquisizioni di cui sopra (v. act. 1.1).

E. Il 4 settembre 2020, A. AG ha interposto ricorso contro la decisione in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. In via procedurale, essa chiede che sia data facoltà al MPC di prendere posizione sul presente ricorso e alla ricorrente di esprimersi sulla risposta del MPC. Nel merito, essa postula l’annullamento sia della decisione di chiusura del 4 agosto 2020 che della decisione di entrata del merito del 10 marzo 2020, con rinvio della causa al MPC affinché chieda un complemento alla domanda di assistenza giudiziaria del 6 marzo 2020 formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna (v. act. 1).

F. L’UFG e il MPC, risp. con osservazioni del 1° ottobre e risposta del 2 ottobre 2020, hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).

G. Con replica del 28 ottobre 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 13), la ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 12).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG;

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RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui la ricorrente contesta la trasmissione all’estero di documentazione sequestrata in locali (la sua sede e un suo appartamento) di cui è conduttrice, la legittimazione è data (v. art. 9a lett. b OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 6.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2016.277 del 7 febbraio 2017 consid. 1.5.2; RR.2015.289-290 del 13 aprile 2016 consid. 2.2.1).

2. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza sarebbe incomprensibile riguardo ai fatti di rilevanza penale mossi nei confronti dei soggetti indagati. Tale confusione si rifletterebbe nella motivazione della decisione impugnata.

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2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

2.2 In concreto, dal contenuto della rogatoria emerge che la Procura di Bologna sta conducendo un procedimento penale a carico di svariate persone che avrebbero commesso un’ingente frode fiscale nel settore dell’IVA (v. supra Fatti lett. A). Tra i promotori e organizzatori della frode spiccherebbero il ricorrente e C., coadiuvati nella loro attività da una serie di persone elencate nella rogatoria. I fatti concernerebbero un meccanismo di frode estremamente diffuso che avrebbe permesso di generare profitti molto alti in capo all’organizzazione e un danno molto elevato per lo Stato. Il provento dei reati, tramite tutta una serie di soggetti prestanome a cui sarebbero stati intestati conti correnti e/o carte prepagate, sarebbe stato reimpiegato mediante i più disparati canali, in diverse occasioni anche spostando i valori patrimoniali in altri Paesi, tra cui la Svizzera. La perquisizione della società F. S.r.l., rappresentata legalmente dalla compagna di C., ha permesso di rinvenire, tra l’altro, documenti che riconducono al ricorrente la titolarità della G. SA di Zurigo, società coinvolta nelle indagini italiane. Gli accertamenti svolti hanno consentito di ritenere che i soggetti indagati, e persone ad essi collegate, svolgerebbero attività anche attraverso società di diritto svizzero con scopo sociale analogo a quelle italiane, ossia quasi sempre “consulenza alle imprese” e “compravendita di immobili”, come ad esempio A. AG, H. Sagl, G. SA, ecc. L’autorità estera ipotizza che gli indagati stiano reinvestendo i profitti della frode in attività imprenditoriali sul territorio elvetico, soprattutto nel settore immobiliare. Tale tesi investigativa sarebbe rafforzata dal fatto che i controlli di polizia, dalla fine del 2018 ad oggi, hanno registrato un frequente transito del confine italo-svizzero da parte degli indagati e dei soggetti

- 6 collegati. I sospetti sarebbero avvalorati dalla circostanza che, anche più recentemente (da settembre ad oggi), sono stati registrati numerosi spostamenti/presenze nella città di Lugano dei medesimi soggetti che, nei loro spostamenti, da e verso l’Italia, hanno prevalentemente utilizzato determinati veicoli. Per quanto riguarda più da vicino i ruoli degli indagati, C. e il ricorrente avrebbero assunto le scelte di rilevanza strategica, organizzative e operative dell’associazione, ovvero la nomina degli amministratori, l’individuazione dei beni da acquistare alle aste e la gestione delle risorse finanziarie. La loro attività sarebbe risultata fondamentale nella gestione delle operazioni immobiliari generatrici dei crediti inesistenti, realizzate mediante l’impiego di società attraverso cui sarebbe stata veicolata la circolazione dei beni (“caroselli immobiliari”) in un vortice di fatturazioni “gonfiate”. Le perquisizioni eseguite presso le loro abitazioni e i loro uffici avrebbero permesso di rinvenire veri e propri planning, in cui sarebbero indicati gli immobili da acquisire, il prezzo d’acquisto, il valore della supervalutazione dei medesimi, le prospettive di sviluppo in termini di remunerazione derivante dalla loro successiva cessione a valori sovrastimati con generazione di esorbitanti e ingiustificati crediti IVA da reimpiegare per le illecite compensazioni susseguenti agli accolli. C. e il ricorrente avrebbero svolto attività di pianificazione, beneficiando in maniera predominante dell’intero sistema fraudolento, nel quale avrebbero ricoperto indubbiamente “ruoli di vertice”. Secondo l’autorità rogante “proprio in merito ai reati-fine, le indagini hanno fatto emergere chiaramente come il meccanismo criminoso descritto ha previsto la creazione di crediti fittizi mediante operazioni societarie di conferimento, compravendita e permuta di immobili acquistati alle aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale, alimentando l'illecito e remunerativo business degli "accolli tributari", impropriamente utilizzati per realizzare un vertiginoso carosello, che ha permesso di compensare — con crediti I.V.A. inesistenti, artificiosamente creati in capo agli accollanti fatturando operazioni di conferimenti immobiliari a valori sovrastimati — debiti di imposta di pertinenza dei terzi, con un rilevantissimo danno per l'erario in termini di imposta evasa” (atto 01-00-0005 incarto MPC). Essa conclude che “ad oggi è sicuramente possibile sostenere che, oltre che reinvestire o nascondere alle Autorità italiane il profitto dei reati già consumati in Italia, non si può escludere che gli indagati si stiano riorganizzando (anche sotto il profilo imprenditoriale) per riproporre in altro Stato un nuovo meccanismo di frode. A riguardo oltre che in Svizzera i loro interessi — dalle risultanze agli atti — si sono espansi anche verso altri paesi limitrofi quali Austria, Croazia e Serbia” (atto 01-00-0006 incarto MPC).

Quanto precede, unitamente ad altri dettagli forniti nella rogatoria, soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti e ha permesso alla ricorrente di comprendere le ragioni per cui l'autorità rogante è interessata ai documenti oggetto della decisione impugnata e di determinarsi compiutamente in proposito. Non spetta al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei

- 7 contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all’autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure vanno dunque respinte.

3. Visto quanto precede, la decisione di chiusura del 4 agosto 2020 e quella di entrata nel merito del 10 marzo 2020 vanno confermate e il gravame integralmente respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 13 novembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ergin Cimen - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia Settore, Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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