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Tribunale penale federale 04.11.2020 RR.2020.197

4. November 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,178 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Volltext

Sentenza del 4 novembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.197

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Fatti: A. Il 6 marzo 2020, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A, B, C. e altri per titolo di associazione per delinquere (art. 416 CP/I), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs n. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs n. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater, comma 2, D. Lgs n. 74/2000), riciclaggio (art. 648-bis CP/I) e autoriciclaggio (art. 648-ter CP/I). Sulla base dell'attività investigativa svolta, l'autorità inquirente italiana ipotizza, in sostanza, l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla perpetrazione di un’ingente frode fiscale nel settore dell’IVA, con connessi fenomeni di riciclaggio (anche all’estero) dei proventi dei reati consumati su territorio nazionale. Un gruppo di persone, tra cui professionisti e numerosi soggetti prestanome compiacenti, avrebbe posto in essere una serie di operazioni commerciali fittizie (principalmente compravendita di immobili) al fine di creare falsi crediti IVA, utilizzati (tramite il meccanismo della compensazione tributaria) per pagare debiti di terzi (attraverso modelli di pagamento telematici) e chiedendo in cambio una quota percentuale del debito pagato, che costituirebbe dunque il profitto illecito del reato (v. atto 01-00-0002 e seg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). Con la sua domanda, l’autorità rogante postula, tra l’altro, la perquisizione dei locali in uso alle persone fisiche e giuridiche interessate dalle indagini, con conseguente sequestro della documentazione collegata ai reati ipotizzati. Essa chiede inoltre che vengano individuati e sequestrati i beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati (v. atto 01-00-0009 e seg. incarto MPC).

B. Mediante decisione di entrata nel merito del 10 marzo 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), autorità alla quale l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della rogatoria (v. atto 02-00-0001 e segg. incarto MPC), è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, precisando che le misure richieste sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00-0001 e segg. incarto MPC).

C. L’11 marzo 2020, l’autorità d’esecuzione ha ordinato la perquisizione dell’appartamento a Massagno in uso ad A. (v. atto 06-01-0004 e segg. incarto MPC), la quale è stata estesa anche ai locali a questi in uso all’interno degli

- 3 spazi utilizzati dalla società D. SA a Lugano (v. atto 06-02-0045 e segg. incarto MPC).

D. In data 13 marzo 2020, il MPC ha ordinato l’acquisizione della documentazione bancaria concernente tutti i valori patrimoniali presso la banca E. riconducibili ad A., con sequestro dei valori stessi (v. atto 05-01-0012 e segg. incarto MPC).

E. Il 23 luglio 2020, il MPC ha emanato due decisioni di chiusura: una riguardante la trasmissione all’estero di svariata documentazione sequestrata presso i locali perquisiti a Massagno e a Lugano nonché il mantenimento del sequestro di quattro orologi Rolex e di denaro contante per un importo complessivo di EUR 78'000.– (v. act. 1.3); l’altra concernente la trasmissione all’autorità rogante di documentazione riguardante la relazione n. 1 presso la banca E. nonché il mantenimento del blocco dei valori ivi depositati (v. act. 1.2).

F. Il 24 agosto 2020, A. ha interposto ricorso contro le decisioni in questione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulandone l’annullamento.

G. Con scritti del 18 settembre 2020, il MPC e l’UFG hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 7 e 8).

H. Con replica del 5 ottobre 2020, trasmessa al MPC e all’UFG per conoscenza (v. act. 11), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Le argomentazioni di fatto e di diritto delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1. 1.1 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e

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12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.4 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Tuttavia, la ricevibilità del gravame presuppone anche che esso provenga da un soggetto legittimato a ricorrere giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6).

In concreto, nella misura in cui il ricorrente è titolare della relazione n. 1 presso la banca E., la legittimazione è data. Per quanto attiene alla documentazione e agli oggetti sequestrati presso l’appartamento a Massagno e nei locali presso la sede di D. SA in uso al predetto, gli atti dell’incarto non permettono di verificare che il ricorrente è il proprietario o il locatario degli stessi. La questione non necessita comunque di essere approfondita, nella misura in cui il gravame deve in ogni caso essere respinto per i motivi che seguono.

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2. Il ricorrente sostiene che la domanda di assistenza difetti di qualsiasi riferimento concreto ai fatti addebitati agli indagati. Nessuna circostanza di tempo o di luogo sarebbe stata fornita riguardo alle uniche fattispecie che avrebbero rilevanza in quanto potenzialmente sussumibili a una frode o a una truffa fiscale.

2.1 Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, presentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 consid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1).

2.2 In concreto, dal contenuto della rogatoria emerge che la Procura di Bologna sta conducendo un procedimento penale a carico di svariate persone che avrebbero commesso un’ingente frode fiscale nel settore dell’IVA (v. supra Fatti lett. A). Tra i promotori e organizzatori della frode spiccherebbero il ricorrente e B., coadiuvati nella loro attività da una serie di persone elencate nella rogatoria. I fatti concernerebbero un meccanismo di frode estremamente diffuso che avrebbe permesso di generare profitti molto alti in capo all’organizzazione e un danno molto elevato per lo Stato. Il provento dei reati, tramite tutta una serie di soggetti prestanome a cui sarebbero stati intestati conti correnti e/o carte prepagate, sarebbe stato reimpiegato mediante i più disparati canali, in diverse occasioni anche spostando i valori patrimoniali in altri Paesi, tra cui la Svizzera. La perquisizione della società F. S.r.l., rappresentata legalmente dalla compagna di B., ha permesso di rinvenire, tra l’altro, documenti che riconducono al ricorrente la titolarità della G. SA di Zurigo, società coinvolta nelle indagini italiane. Gli accertamenti svolti hanno consentito di ritenere che i soggetti indagati, e persone ad essi collegate, svolgerebbero attività anche attraverso società di diritto svizzero con scopo sociale analogo a quelle italiane, ossia quasi sempre “consulenza alle imprese” e “compravendita di immobili”, come ad esempio H. AG, I., G., ecc. L’autorità estera ipotizza che gli indagati stiano reinvestendo

- 7 i profitti della frode in attività imprenditoriali sul territorio elvetico, soprattutto nel settore immobiliare. Tale tesi investigativa sarebbe rafforzata dal fatto che i controlli di polizia, dalla fine del 2018 ad oggi, hanno registrato un frequente transito del confine italo-svizzero da parte degli indagati e dei soggetti collegati. I sospetti sarebbero avvalorati dalla circostanza che, anche più recentemente (da settembre ad oggi), sono stati registrati numerosi spostamenti/presenze nella città di Lugano dei medesimi soggetti che, nei loro spostamenti, da e verso l’Italia, hanno prevalentemente utilizzato determinati veicoli. Per quanto riguarda più da vicino i ruoli degli indagati, B. e il ricorrente avrebbero assunto le scelte di rilevanza strategica, organizzative e operative dell’associazione, ovvero la nomina degli amministratori, l’individuazione dei beni da acquistare alle aste e la gestione delle risorse finanziarie. La loro attività sarebbe risultata fondamentale nella gestione delle operazioni immobiliari generatrici dei crediti inesistenti, realizzate mediante l’impiego di società attraverso cui sarebbe stata veicolata la circolazione dei beni (“caroselli immobiliari”) in un vortice di fatturazioni “gonfiate”. Le perquisizioni eseguite presso le loro abitazioni e uffici avrebbero permesso di rinvenire veri e propri planning, in cui sarebbero indicati gli immobili da acquisire, il prezzo d’acquisto, il valore della supervalutazione dei medesimi, le prospettive di sviluppo in termini di remunerazione derivante dalla loro successiva cessione a valori sovrastimati con generazione di esorbitanti e ingiustificati crediti IVA da reimpiegare per le illecite compensazioni susseguenti agli accolli. B. e il ricorrente avrebbero svolto attività di pianificazione, beneficiando in maniera predominante dell’intero sistema fraudolento, nel quale avrebbero ricoperto indubbiamente “ruoli di vertice”. Secondo l’autorità rogante “proprio in merito ai reati-fine, le indagini hanno fatto emergere chiaramente come il meccanismo criminoso descritto ha previsto la creazione di crediti fittizi mediante operazioni societarie di conferimento, compravendita e permuta di immobili acquistati alle aste giudiziarie su tutto il territorio nazionale, alimentando l'illecito e remunerativo business degli "accolli tributari", impropriamente utilizzati per realizzare un vertiginoso carosello, che ha permesso di compensare — con crediti I.V.A. inesistenti, artificiosamente creati in capo agli accollanti fatturando operazioni di conferimenti immobiliari a valori sovrastimati — debiti di imposta di pertinenza dei terzi, con un rilevantissimo danno per l'erario in termini di imposta evasa” (atto 01-00-0005 incarto MPC). Essa conclude che “ad oggi è sicuramente possibile sostenere che, oltre che reinvestire o nascondere alle Autorità italiane il profitto dei reati già consumati in Italia, non si può escludere che gli indagati si stiano riorganizzando (anche sotto il profilo imprenditoriale) per riproporre in altro Stato un nuovo meccanismo di frode. A riguardo oltre che in Svizzera i loro interessi — dalle risultanze agli atti — si sono espansi anche verso altri paesi limitrofi quali Austria, Croazia e Serbia” (atto 01-00-0006 incarto MPC).

Quanto precede, unitamente ad altri dettagli forniti nella rogatoria, soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti e ha

- 8 permesso al ricorrente di comprendere le ragioni per cui l'autorità rogante è interessata ai valori e ai documenti oggetto delle decisioni impugnate e di determinarsi compiutamente in proposito, precisato che la recente sostituzione del suo patrocinatore, che ha dovuto chinarsi sulla fattispecie a procedura rogatoriale inoltrata, nulla muta a tale conclusione. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

3. L’insorgente sostiene che l’esposto dei fatti presentato nella rogatoria non permetterebbe di verificare il rispetto del principio della doppia punibilità, per tacere del fatto che taluni reati indicati dalle autorità italiane o non troverebbero il loro corrispettivo nella legislazione svizzera o non permetterebbero la concessione dell’assistenza o la permetterebbero solo a determinate condizioni.

3.1 Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 866). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP. Il giudice dell'assistenza e prima di esso le autorità d'esecuzione non devono procedere a un esame dei reati e delle norme penali estere menzionati nella domanda di assistenza, ma semplicemente vagliare, limitandosi a un esame prima facie, se i fatti addotti nella domanda estera – effettuata la dovuta trasposizione – sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188). Diversamente dall'ambito estradizionale, le misure di cooperazione sono già ammesse se la condizione della doppia punibilità è ossequiata alla luce di una singola fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007 consid. 2.3 e rinvii).

L'art. 2 lett. a CEAG permette tuttavia di rifiutare l'assistenza giudiziaria segnatamente quando la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiesta come reati fiscali. Ciò è ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Per

- 9 contro, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2015 110 consid. 5.2.3 con rinvii). Per realizzare il reato di truffa fiscale non è indispensabile fare uso di documenti falsi o alterati, ma sono ipotizzabili anche altri metodi. Secondo la giurisprudenza, sono comunque in genere necessarie manovre fraudolente, una messa in scena o un edificio di menzogne, affinché si possa ritenere l’esistenza di un inganno astuto. In determinate circostanze anche false informazioni la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile possono costituire un inganno astuto, come pure se il truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù, segnatamente, di un particolare rapporto di fiducia (DTF 139 II 404 consid. 9.4; 137 IV 25 consid. 4.4.3.2 con rinvii; 135 IV 76 consid. 5.2; v. anche TPF 2008 128 consid. 5.4).

Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autorità d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'assistenza in materia economica e fiscale vengano raggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, pag. 700 n. 645 nota 884). Ciò non vale tuttavia in ambito di fiscalità indiretta, dove la Svizzera si è impegnata a fornire reciprocamente assistenza giusta l’art. 50 cpv. 1 CAS per quanto concerne le accise, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte doganali. Per tali imposte indirette l’art. 50 cpv. 1 CAS non fa infatti distinzioni di sorta fra sottrazione d'imposta e truffa fiscale. A tale riguardo, la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce dunque più una discriminante di rilievo (v. KOCHER, Commentario basilese, 2015, n. 121 e segg. ad art. 3 AIMP; UNSELD, Internationale Rechtshilfe im Steuerrecht: Akzessorische Rechtshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe bei Fiskaldelikten, 2011,

- 10 pag. 135, 147 e seg.; sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.262 dell’11 giugno 2012 consid. 1.2.2).

3.2 In concreto, non occorre chinarsi diffusamente e in maniera specifica sulla questione di sapere se i fatti così come descritti nella commissione rogatoria adempiano o meno i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di truffa in materia fiscale ex art. 14 cpv. 2 DPA, poiché alla presente fattispecie torna per l’appunto applicabile l'art. 50 n. 1 CAS (cfr. WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in Breitenmoser/Gless/Lagodny [ed.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, 2009, pag. 338; MOREILLON, La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in Moreillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, 2008, pag. 438 e 470 e seg.; PEDROLI, Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Atti della giornata di studio del 4 giugno 2007, Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], Collana rossa vol. 23, 2009, pag. 76-77). Le esigenze supplementari richieste dalla giurisprudenza per evitare abusi in materia (v. TPF 2008 128 consid. 5.5 e rinvii) non sono qui di particolare momento. I fatti descritti nella commissione rogatoria possono configurare, prima facie, i reati previsti dagli art. 96 - 106 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). Inoltre, secondo la giurisprudenza, la cosiddetta "truffa carosello" configura il reato di cui all'art. 146 CP (cfr. sentenze del Tribunale federale 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002 consid. 5; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002 consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006 consid. 3; TPF 2007 150 consid. 3.3 e 3.5). La doppia punibilità è dunque certamente data.

4. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, il 5 novembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luca Marcellini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2020.197 — Tribunale penale federale 04.11.2020 RR.2020.197 — Swissrulings