Sentenza del 5 febbraio 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. INC., rappresentata dall'avv. Sonja Maeder Morvant,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Ecuador Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.18
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Visti: - la decisione di chiusura del 6 dicembre 2019, con la quale il Ministero pubblico della Confederazione, dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 22 febbraio 2019 presentata dalla “Fiscalia Especializada en Lavado de Activos” di Quito (Ecuador), ha ordinato la trasmissione all'autorità estera di svariata documentazione concernente la relazione n. 1 presso la banca B. intestata alla società A. Inc., nonché il blocco della stessa (v. act. 1.26); - il ricorso dell’8 gennaio 2020 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale A. Inc. ha chiesto in sostanza l’annullamento della summenzionata decisione e il dissequestro del proprio conto (v. act. 1); - l’invito del 9 gennaio 2020, con il quale la ricorrente è stata invitata, oltre a versare un anticipo delle spese, a produrre i documenti che attestano l’esistenza della società, l’identità della persona che ha firmato la procura e i poteri di rappresentanza di quest’ultima (v. act. 3); - lo scritto del 28 gennaio 2020, mediante il quale la ricorrente ha trasmesso documentazione in merito (v. act. 6). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA); - che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (art. 52 cpv. 2 PA);
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- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA); - che, allo scopo di verificare l'ammissibilità del ricorso, questo Tribunale ha invitato il patrocinatore della ricorrente a produrre i documenti che dimostrano che la ricorrente esisteva il giorno in cui ha interposto ricorso, che indicano l’identità di colui che ha firmato la procura allegata nonché quelli che attestano che colui che ha firmato la procura è abilitato a rappresentare la società, pena l'inammissibilità del gravame (v. act. 3); - che nell’invito di cui sopra l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "non dovesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)"; - che, con scritto del 28 gennaio 2020, la ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga all’uopo (v. act. 4), ha trasmesso a questa Corte copia di un estratto del Registro di commercio panamense del 20 gennaio 2020, copia del passaporto di C. nonché un verbale di un’assemblea generale straordinaria degli azionisti della società del 24 gennaio 2020 (v. act. 6, con allegati); - che l’estratto del Registro di commercio panamense, datato 20 gennaio 2020, attesta effettivamente l’esistenza della società ricorrente al momento dell’inoltro del presente gravame, ossia l’8 gennaio 2020 (v. act. 6.1); - che per quanto riguarda la rappresentanza legale della società ricorrente, l’estratto in questione indica che “el representante legal de la sociedad lo es el presidente pudiendo tambien ejercer ese cargo el tesorero o el secretario en las ausencias del presidente o cualquier persona que la junta directiva designe con ese objeto” (v. ibidem); - che secondo il medesimo documento, il direttore/presidente è D., il direttore/segretario è la società E. Holdings Inc. e il direttore/tesoriere è la società F. Holdings (v. ibidem); - che il nome della persona che ha firmato la procura, ossia C. (v. act. 6.2), non figura in tale estratto; - che il verbale dell’assemblea generale straordinaria del 24 gennaio 2020, intitolato “Acta de una reunion extraordinaria de la junta de accionistas de la sociedad anónima denominada A. Inc.”, finalizzato a confermare la validità della procura fornita (v. act. 1.1), è stato firmato da G., presidente ad hoc, e da H., segretario ad hoc (v. act. 6.3);
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- che, secondo l’estratto del Registro di commercio del 20 gennaio 2020, né G. né H. hanno il potere di rappresentare la società ricorrente o di prendere decisioni per essa, come in casu designare C. quale rappresentante legale dell’insorgente; - che non vi è quindi nessuna decisione valida della direzione o del consiglio di amministrazione della società [“junta directiva”]) che assegni poteri di rappresentanza a C.; - che il patrocinatore della ricorrente ha informato questa Corte che C. – non è specificato da quando – non è più attivo nella società (v. act. 6); - che vi è quindi anche da chiedersi se C. fosse ancora attivo in seno alla società ricorrente al momento dell’inoltro del presente ricorso datato 8 gennaio 2020, precisato che la procura fornita è stata firmata il 4 luglio 2018 (v. act. 1.1); - che, pertanto, la società ricorrente non ha dimostrato che la persona che ha firmato la procura può o poteva rappresentarla giuridicamente dinanzi a questo Tribunale; - che, in definitiva, non avendo la ricorrente fornito una procura valida, la presente autorità non entra nel merito del ricorso; - che la ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA); - che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 1’000.–; - che, visto l'anticipo delle spese di fr. 7'000.– già versato, la cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 6'000.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 1’000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 7'000.– già versato. La cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 6'000.–.
Bellinzona, 5 febbraio 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Sonja Maeder Morvant - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).