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Tribunale penale federale 14.10.2020 RR.2020.173

14. Oktober 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,188 Wörter·~21 min·3

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Durata del sequestro (art. 33a OAIMP).

Volltext

Sentenza del 14 ottobre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., Panama B. SA, Panama FUNDACION C., Panama D. CORP. SA, Uruguay E. LTD, Bahamas tutti rappresentati dagli avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Durata del sequestro (art. 33a OAIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.173-177

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Fatti: A. Il 21 ottobre 2019, il Juzgado Central de Instrucción n. 2 di Madrid (Spagna) ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. per i reati di corruzione negli affari (art. 286 ter CP/E) e riciclaggio di denaro (art. 301 CP/E). In sostanza, l’indagato è sospettato di essere coinvolto in processi di aggiudicazione di appalti viziati da atti corruttivi relativi alla costruzione delle linee 1 e 2 della metropolitana di Panama nonché alla Ciudad de la Salud di Panama. Più precisamente, egli avrebbe funto, per conto del gruppo F. e della società spagnola G. SA, attraverso società a lui riconducibili, da intermediario finanziario per il pagamento di tangenti a funzionari panamensi per l’ottenimento dei predetti appalti pubblici (v. atto 01-00-0013 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, in seguito: MPC). Con la sua domanda di assistenza, l’autorità rogante ha chiesto il sequestro dei saldi delle relazioni seguenti: n. 1 intestata alla società H. SA, n. e n. 3 intestate alla società I. A, tutte presso la banca J.; n. 4 intestata alla società I. SA e n. 5 intestata alla società D. Corp. SA, entrambe presso la banca K. Le autorità spagnole hanno inoltre chiesto il sequestro dei saldi di eventuali ulteriori conti riconducibili ad A. e alle sue società (v. atto 01-00-21 e seg. incarto MPC).

B. Con decisione dell’8 gennaio 2020, il MPC, cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda (v. atto 02-00-0001 e seg. incarto MPC), è entrato nel merito della stessa, precisando che le misure di esecuzione sarebbero state ordinate con decisioni separate (v. atto 04-00- 0001 e segg. incarto MPC).

C. Con decisioni incidentali dell’8 gennaio 2020, il MPC ha ordinato la consegna della documentazione e il sequestro dei valori patrimoniali concernenti le seguenti relazioni bancarie: n. 6 intestata a A., n. 7 intestata a B. SA, n. 8 intestata a E. Ltd, tutte presso la banca K.; n. 9 intestata a Fundacion C., n. 10 intestata a D. Corp. SA e n. 11 intestata a E. Ltd, tutte presso la banca J. (v. atto 05-01- 0001 e segg.; 05-02-0001 e segg. incarto MPC).

D. Con decisioni di chiusura del 15 giugno 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità spagnole di svariata documentazione bancaria concernente le relazioni n. 6 e n. 7 presso la banca K. Esso ha inoltre mantenuto il sequestro di tutte le relazioni di cui sopra (v. act. 1.1-1.6).

E. Il 17 luglio 2020, A., B. SA, Fundacion C., D. Corp. SA e E. Ltd hanno interposto ricorso avverso le suddette decisioni di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami

- 3 penali del Tribunale penale federale, chiedendone, a titolo principale, l'annullamento. A titolo sussidiario, essi chiedono il dissequestro completo del conto n. 6; il mantenimento del sequestro del conto n. 7 a concorrenza di USD 300'000.–, del conto n. 9 a concorrenza di USD 4'000'000.–, del conto n. 8 a concorrenza di USD 1'026'089.– e di fr. 3’229'915.–, del conto n. 11 a concorrenza di USD 6'000'000.–. A titolo ancora più sussidiario, essi chiedono di sospendere la procedura RH.19.0302 per quanto li concerne e di ordinare al MPC di fissare un termine all’autorità rogante affinché si esprima sui sequestri riguardanti i conti bancari dei ricorrenti (v. act. 1, pag. 3 e segg.).

F. Con scritto del 25 agosto 2020, l’UFG ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta al gravame (v. act. 9). Con risposta del 28 agosto 2020 il MPC chiede che il ricorso sia integralmente respinto (v. act. 11).

G. Con replica dell’11 settembre 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 15), i ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Spagna e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assi-

- 4 stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 16 novembre 1982 per la Spagna ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), nonché dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000°0922[02]; Giornale ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° dicembre 1998 per la Spagna (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS e 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Interposto tempestivamente contro le sopraccitate decisioni di chiusura, il ricorso del 17 luglio 2020 è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. A., B. SA, Fundacion C. e D. Corp. SA sono legittimate a ricorrere per quanto concerne le relazioni bancarie di cui sono titolari (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). Per quanto attiene alla E. Ltd, i suoi patrocinatori hanno trasmesso una risoluzione del suo consiglio di amministrazione del 1° luglio 2015, che accorderebbe al suo articolo 9(a) una procura a A., il quale ha firmato la procura qui prodotta. L’art. 9 in questione, intitolato “Appointment of Investment Adviser(s) and granting of Limited Power of Attorney over Investment management” prevede alla sua lettera a “that the Company hereby appoints A. as investment adviser(s) (the “Investment Adviser(s)”) to the Company with respect to the assets to be held at the Bank and grants to the Investment Adviser(s) a Limited Power of Attorney/Limited Trading Authorisation of Investment management over the said assets (the “Limited Power of Attorney”) (v. act. 10). Ora, il documento prodotto, oltre ad

- 5 essere decisamente datato, comporta la nomina di A. quale consulente per gli investimenti nei rapporti con la banca K., ma non come rappresentante della società in giustizia. Ad ogni modo, anche se fosse stato autorizzato in tal senso, il gravame avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito per i motivi di cui ai considerandi seguenti.

2. I ricorrenti lamentano innanzitutto una violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui i loro patrocinatori, a causa della sospensione da parte del governo panamense di tutte le visite ai detenuti, dovuta al Covid-19, non avrebbero potuto, dal 12 marzo 2020 sino ad oggi, conferire con A., organo unico delle società ricorrenti e attualmente in detenzione a Panama, al fine di esprimersi in dettaglio sulla trasmissione della documentazione litigiosa risp. sul mantenimento dei contestati sequestri. Non potendo il vizio in questione essere riparato nell’ambito della presente procedura, dato che le misure adottate da Panama non sarebbero ancora state revocate, essi chiedono l’annullamento delle decisioni impugnate e un nuovo termine per esprimersi in maniera circostanziata, segnatamente sull’origine dei fondi sequestrati.

2.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2a ediz. 2016, n. 54 ad art. 12 PA). Secondo giurisprudenza costante, il diritto ad una decisione motivata impone che l’autorità adita si esprima sull’insieme delle argomentazioni che le vengono proposte, ma non è obbligata a discutere tutti i fatti, le prove e le obiezioni sollevate dalle parti, essendo unicamente necessario l’esame di quelle questioni decisive per l’esito della controversia (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1).

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Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamati all'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata (v. WEISS/CASANOVA, Leichte oder schwere Verletzung des rechtlichen Gehörs?, in: ZBJV 2020, pag. 27 e segg.). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità precedente (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_660/2019 del 6 gennaio 2020 consid. 3.1; 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008 consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

2.2 In concreto, occorre rilevare che le decisioni qui impugnate sono state emanate più di cinque mesi dopo il blocco dei conti. In virtù del principio di celerità, il MPC non poteva attendere sine die una presa di posizione sull’esecuzione della rogatoria, precisato che ancora in sede di replica i patrocinatori dei ricorrenti hanno affermato di non avere avuto ancora la possibilità di conferire con A. (v. act. 14, pag. 5), per cui anche un’eventuale proroga del termine per prendere posizione sarebbe stata inutile. In realtà, i ricorrenti, con il loro articolato gravame di 35 pagine, hanno potuto esprimere e sviluppare sufficientemente le loro censure, e non si vede, dato il profilo d’esame del giudice dell’assistenza, di quali ulteriori informazioni i patrocinatori dei ricorrenti avrebbero avuto bisogno per corroborarlo. Per il resto, A. stesso potrà far valere le sue ragioni, in merito all’origine dei fondi in questione, nel procedimento estero. In definitiva, le censure in questo ambito vanno respinte, come disattesa va anche la richiesta di sospensione della presente procedura per interpellare l’autorità rogante sui sequestri litigiosi.

3. I ricorrenti censurano la violazione del principio della proporzionalità. L’autorità d’esecuzione avrebbe ordinato la trasmissione di documentazione bancaria e il blocco di conti non oggetto della domanda di assistenza o già oggetto di una precedente rogatoria. Più precisamente, la documentazione concernente le relazioni n. 6 e n. 7 presso la banca K. sarebbe inutile per l’inchiesta estera.

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3.1 Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da chiarire quali siano le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le transazioni effettuate attraverso i conti coinvolti. Si tratta di quei conti, come nel caso in esame, suscettibili di aver ricevuto il provento di infrazioni penali. L’autorità richiedente ha un interesse ad essere informata di qualsiasi transazione che possa far parte del meccanismo delittuoso messo in atto dalle persone sotto inchiesta (decisione del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Naturalmente è anche possibile che i conti contestati non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti o riciclare fondi, ma l’autorità richiedente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l’assistenza reciproca è finalizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sentenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; decisione del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le autorità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008

- 8 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esigenze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell’utilità potenziale gioca un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722, p. 798 s.).

Il principio della proporzionalità impedisce inoltre all'autorità rogata di agire ultra petita, ovvero di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente, concedendo allo Stato rogante un'assistenza maggiore di quella richiesta (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). Secondo la giurisprudenza questo non impedisce tuttavia di interpretare la commissione rogatoria nel senso che ragionevolmente le si può attribuire, se del caso in maniera ampia, a condizione che tutti i requisiti per concedere l'assistenza siano comunque adempiuti (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 consid. 2.3). Alle predette condizioni possono quindi essere trasmessi delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010 consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010 consid. 2.2) ed incombe alla persona toccata dalla misura dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre il senso che si può ragionevolmente attribuire alla domanda rogatoriale, rispettivamente non presentano nessun interesse per la procedura estera.

3.2 In concreto, la documentazione litigiosa presenta un’indubbia utilità potenziale per la procedura estera. Essa riguarda infatti relazioni bancarie intestate ad A., imputato nel procedimento penale spagnolo, e a società a lui riconducibili. Importante rilevare che dalla rogatoria risulta che in data 31 maggio e 6 giugno 2019 la società G. SA ha presentato alle autorità penali spagnole due denunce dove afferma che i contratti conclusi con le società di A. sarebbero fittizi e che i

- 9 pagamenti effettuati tra il 2010 e il 2014 per un importo complessivo di oltre USD 82 milioni sarebbero serviti unicamente per mascherare il pagamento di tangenti (v. atto 01-00-0018 incarto MPC). Visto quanto precede, l’esame di tutti i flussi di denaro avvenuti sui conti in questione è essenziale per accertare se siano di origine corruttiva o meno, precisato che svariati movimenti meritevoli di approfondimenti sono già stati concretamente indicati dal MPC nelle decisioni impugnate. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, l’autorità estera ha peraltro mostrato interesse per tutte le relazioni bancarie riconducibili ad A. (v. atto 01-00-0021 incarto MPC), per cui non si può nemmeno affermare che l’autorità d’esecuzione abbia agito ultra petita. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Spagna e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoriale risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l’inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità.

3.3 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto all’oggetto di quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_513/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.3). Lo Stato richiedente deve comunque apportare elementi che dimostrino, almeno a prima vista, che i conti per i quali si chiede il sequestro siano effettivamente stati utilizzati per trasferire fondi di cui si sospetta l’origine delittuosa (DTF 130 II 329 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati).

Ebbene, visto quanto esposto in precedenza (v. supra consid. 3.2) nonché il danno globale di oltre USD 82 milioni indicato dall’autorità rogante (v. atto 01- 00-0018 incarto MPC), importo decisamente superiore alla somma di tutti i valori patrimoniali qui sequestrati, è senz'altro possibile concludere che esistono elementi sufficienti per confermare il sequestro delle relazioni intestate ai ricorrenti. In questo senso, da respingere sono le richieste di dissequestro parziale di taluni conti formulate nelle conclusioni sussidiarie (v. act. 1, pag. 5). Il potenziale nesso fra il denaro sequestrato e i reati contestati ad A. – che, va ricordato, è l’avente diritto economico di tutti i conti oggetto delle decisioni impugnate – è dato: toccherà poi all'autorità estera accertare se il denaro in questione è effettivamente di origine illecita. In caso affermativo, esso potrebbe fare l'oggetto di una decisione di confisca o di restituzione all'avente diritto nello Stato richiedente (v. art. 74a cpv. 1 e 2 AIMP e art. 13 e segg. CRic, nonché DTF 123 II 134 consid. 5c; 123 II 268 consid. 4; 123 II 595 consid. 3). In definitiva, i seque-

- 10 stri litigiosi devono essere mantenuti di principio sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic), ferma restando la necessità che la procedura all'estero avanzi (DTF 126 II 462 consid. 5e). I ricorrenti non hanno peraltro sostanziato nessuno sproporzionato pregiudizio economico cagionato dai sequestri, per cui anche da questo punto di vista la misura in questione non presenta sostanziali criticità. Ne consegue che i sequestri vanno confermati e le relative censure respinte.

4. In definitiva, le decisioni impugnate vanno confermate e il gravame integralmente respinto, nella misura della sua ammissibilità.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 10'000.–, a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ammissibilità. 2. La tassa di giustizia di fr. 10'000.– è messa a carico dei ricorrenti in solido. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 14 ottobre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Mario Brandulas e Milos Blagojevic - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2020.173 — Tribunale penale federale 14.10.2020 RR.2020.173 — Swissrulings