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Tribunale penale federale 01.09.2020 RR.2020.140

1. September 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,411 Wörter·~12 min·9

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazinale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazinale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazinale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazinale in materia penale al Brasile. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Volltext

Sentenza del 1° settembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Leda Ferretti Parti A., rappresentato dall’avv. Pierluigi Pasi, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale al Brasile Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: RR.2020.140

- 2 - Fatti: A. Il 14 maggio 2018 il Ministero pubblico federale brasiliano (Procuradoria da República no Estado do Paranà) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. e B. per i reati di corruzione attiva (art. 133 CP/BR), riciclaggio di denaro (art. 1 della legge n. 9.613/1998) e organizzazione criminale (art. 2 della legge n. 12.850/2013). Tale procedimento ha preso avvio a seguito delle indagini svolte nell’ambito del caso “Lava Jato” concernente una complessa inchiesta di corruzione brasiliana, dalla quale è emersa l’esistenza di una presunta organizzazione criminale dedita alla corruzione attiva nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici da parte della società Petrobras a imprese attive nel settore edile, tra cui il gruppo C., con successivi atti di riciclaggio di denaro. Quest’ultimo, al fine di aggiudicarsi l’appalto di opere pubbliche, si sarebbe servito di società offshore che fungevano da casse nere con relazioni bancarie anche in Svizzera. Secondo le dichiarazioni di B., il gruppo C., di cui egli era direttore, avrebbe pagato tangenti a favore di A., in seguito trasferite anche su conti bancari svizzeri (v. atto 02-00-0015 e segg. incarto del Ministero pubblico della Confederazione, di seguito: MPC). Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra l’altro, l’edizione della documentazione bancaria della relazione n. 1 presso banca D., Z., intestata alla società E. B.V. e di cui A. è stato avente diritto economico con diritto di firma (v. atto 02-00-0015 e segg. incarto MPC).

B. Con decisione incidentale del 18 giugno 2018 il MPC, a cui l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, ha ordinato l’acquisizione nell’incarto rogatoriale della documentazione bancaria richiesta dall’autorità rogante concernente la relazione di cui sopra, già in possesso della stessa autorità nell’ambito del procedimento interno SV.17.0220-REZ (v. act. 1.0, doc. 4).

C. Con decisione di chiusura dell’8 maggio 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione alle autorità brasiliane della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 presso banca D., Z., intestata alla società E. B.V. (v. act. 1.0, doc. 2).

- 3 - D. In data 8 giugno 2020 A. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione di chiusura con la reiezione definitiva della commissione rogatoria del 14 maggio 2018 e la conseguente revoca della disposizione con cui il MPC ha disposto la trasmissione all’autorità rogante della documentazione; in via subordinata l’annullamento della decisione di chiusura, con la conseguente revoca della disposizione con cui il MPC ha disposto la trasmissione all’autorità rogante della documentazione e quindi il rinvio della causa al MPC perché sospenda la procedura e richieda all’autorità rogante le dovute garanzie (v. act. 1).

E. Con scritti del 14 luglio 2020 e del 30 luglio 2020 il MPC e l’UFG hanno postulato la reiezione del gravame (v. act. 11 e 12).

F. Con replica spontanea del 13 agosto 2020, trasmessa all’UFG e al MPC per conoscenza (v. act. 15), il ricorrente ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 14).

Le argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in seguito: Trattato svizzero-brasiliano). Alle questioni che il prevalente diritto interna-

- 4 zionale contenuto in tale trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 32 Trattato svizzero-brasiliano; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

3. La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

4. Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell’8 maggio 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

5. La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP, v. anche art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta di informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. b OAIMP), mentre l’interessato toccato solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non può impugnare tali provvedimenti (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 122 II 130 consid. 2b; TPF 2008 172 consid. 1.3). Eccezionalmente, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta all'avente diritto economico di una società titolare di un conto quando la stessa è disciolta, riservato l'abuso di diritto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c e d). In questo caso, tocca all'avente diritto economico dimostrare anzitutto la liquidazione della società mediante documentazione ufficiale (sentenze del Tribunale federale 1A.10/2000 del 18 maggio 2000

- 5 consid. 1e, in Praxis 2000 n° 133 pag. 790 e segg.; 1A.131/1999 del 26 agosto 1999 consid. 3). Egli deve inoltre dimostrare attraverso questa stessa documentazione oppure mediante altre prove di essere il beneficiario dello scioglimento della società in quanto tale (sentenza del Tribunale federale 1C_370/2012 del 3 ottobre 2012 consid. 2.7; sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.257 del 2 luglio 2013 consid. 1.2.1; RR.2012.252 del 7 giugno 2013, consid. 2.2.1) e quindi non semplicemente di un suo conto bancario (TPF 2009 183 consid. 2.2.2).

6. Anche ammettendo che il ricorrente sia l’avente diritto economico della società titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, ciò ancora non significa che egli sia stato il beneficiario effettivo della liquidazione della stessa. Per stabilire chi è il beneficiario effettivo della liquidazione della società, la giurisprudenza richiede quanto meno dei formulari bancari oppure degli avvisi di addebito/accredito dai quali risulti che il saldo degli attivi della società liquidata è stato trasferito su un conto di cui è titolare il ricorrente (CAPPA, Averi societari sotto sequestro: res nullius?, in: forumpoenale 2018, pag. 46 con riferimenti ivi citati).

7. Nel caso concreto, la documentazione prodotta dal ricorrente permette di dimostrare unicamente la dissoluzione della società E. B.V., titolare della relazione bancaria n. 1 presso banca D., Z. (v. act. 1.0, doc. 72). Non è invece stata fornita l’evidenza del trasferimento in favore di A. del saldo successivo alla dissoluzione della società. Il ricorrente sostiene di essere stato il destinatario effettivo della liquidazione della società, ciò che sarebbe comprovato dal versamento dell’ultimo saldo (USD 385'313.59) a favore della società F. BV LLC, di cui egli sarebbe il beneficiario economico (v. ricorso, pag. 4). Tuttavia, sulla base del documento prodotto dal ricorrente a sostegno della propria tesi (v. act. 1.0, doc. 74), non è possibile determinare su quale conto bancario tale importo sia stato accreditato. Inoltre, qualora il saldo fosse stato versato sul conto della società F. BV LLC come sostenuto dal ricorrente, entrerebbe piuttosto in considerazione quest’ultima quale beneficiaria effettiva ai sensi della predetta giurisprudenza. Sulla base di quanto prodotto dal ricorrente, non è quindi possibile determinare se egli sia stato il beneficiario della liquidazione della società E. B.V., titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata. Nulla muta a questo proposito il documento “Poder especial” del 15 giugno 2015 (act. 1.0, doc. 73), secondo cui G., azionista unico della società E. B.V. al momento della liquidazione, avrebbe agito a titolo fiduciario per conto del ricorrente. Tale documento con-

- 6 fermerebbe infatti il beneficio economico sulla società, ma nulla chiarisce in punto alla sorte della liquidazione della stessa.

8. Per questi motivi, A. difetta della legittimazione a ricorrere e di conseguenza il suo gravame risulta irricevibile.

9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è complessivamente fissata nella fattispecie a fr. 2’000.–, a carico del ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.–. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.

- 7 - Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.–. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 3'000.–.

Bellinzona, 2 settembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: − Avv. Pierluigi Pasi − Ministero pubblico della Confederazione − Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 2... 2. I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra il Brasile e la Confederazione svizzera sono retti dal Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 12 maggio 2004, entrato in vigore il 27 luglio 2009 (RS 0.351.919.81; in segu... 3. La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv.... 4. Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura dell’8 maggio 2020, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. 5. La ricevibilità del gravame presuppone anche la legittimazione del ricorrente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamen... 6. Anche ammettendo che il ricorrente sia l’avente diritto economico della società titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata, ciò ancora non significa che egli sia stato il beneficiario effettivo della liquidazione della stes... 7. Nel caso concreto, la documentazione prodotta dal ricorrente permette di dimostrare unicamente la dissoluzione della società E. B.V., titolare della relazione bancaria n. 1 presso banca D., Z. (v. act. 1.0, doc. 72). Non è invece stata fornita l’ev... Sulla base di quanto prodotto dal ricorrente, non è quindi possibile determinare se egli sia stato il beneficiario della liquidazione della società E. B.V., titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata. Nulla muta a questo propo... 8. Per questi motivi, A. difetta della legittimazione a ricorrere e di conseguenza il suo gravame risulta irricevibile. 9. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenn... Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

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