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Tribunale penale federale 14.12.2020 RR.2020.134

14. Dezember 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,925 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Volltext

Sentenza del 14 dicembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. INC., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,

Ricorrente contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Angola Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2020.134

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Fatti: A. In seguito alla trasmissione spontanea di informazioni del 18 settembre 2017 del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), che aveva come oggetto relazioni bancarie riconducibili a B. in Svizzera, e dopo aver aperto un procedimento penale nei suoi confronti, il 16 novembre 2017 le competenti autorità angolane hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in data 16 giugno 2019, nell’ambito del procedimento penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro (art. 60 della legge 34/11 del 12 dicembre 2011), corruzione attiva e passiva (art. 37 e seg. della legge 3/14 del 10 febbraio 2014) e altri reati. In sostanza, i conti dell’indagato sarebbero in relazione con l’esercizio di attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali internazionali del gruppo C. Tra il 2008 e il 2019 B. ha ricoperto diverse funzioni pubbliche in Angola, il guadagno provento della sua attività non giustificherebbe però le ingenti somme di denaro depositate sulle relazioni bancarie in Svizzera. In particolare, la relazione n. 1 intestata alla società A. Inc. presso la banca E., di cui B. era avente diritto economico, è stata alimentata, tra novembre 2011 e maggio 2014, con valori per un totale di USD 10'999'815 da società riconducibili direttamente o indirettamente al gruppo C. Una parte di detti valori è in seguito stata trasferita su altri conti, tra i quali ne figurano alcuni intestati a B. Nel corso di varie inchieste penali è emerso che il gruppo C. si garantiva l’aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con delle tangenti politici ed ex-direttori di società statali e para-statali nei Paesi in cui operava. I vertici delle predette società, d’intesa con la D. SA pagavano consapevolmente prezzi maggiorati per la fornitura di beni e servizi, sapendo che la differenza tra i costi effettivi e gli importi spesi veniva poi loro retrocessa. Il sistema messo in atto per la retrocessione era estremamente strutturato e coinvolgeva diverse società di sede e conti bancari in diversi Paesi. In altre parole, le relazioni riconducibili a B. sarebbero collegate alle predette attività illecite contestate alla D. SA, in quanto destinatarie di accrediti in provenienza da fondi prevalentemente costituiti per compiere attività corruttive (v. act. 1.2). Con la sua domanda, l’autorità rogante ha chiesto, tra gli altri, l’edizione della documentazione bancaria dall’apertura alla data della commissione rogatoria della relazione n. 1 intestata alla società A. Inc. presso la banca E. (v. act. 1.25 e 1.29).

B. Con decisione del 4 novembre 2019, il MPC, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda (v. act. 1.26), è entrato nel merito della domanda presentata dall’autorità estera (v. act. 1.31).

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C. Con decisione incidentale dello stesso giorno, il MPC ha acquisito nell’incarto rogatoriale la documentazione afferente alla relazione n. 1 intestata alla società A. Inc. presso la banca E. (già in possesso del MPC nell’ambito del procedimento interno SV.17.0279) (v. act. 19.1).

D. Con decisione di chiusura del 30 aprile 2020, il MPC ha ordinato la trasmissione di parte della documentazione afferente alla relazione n. 1 presso la banca E. (v. act. 1.2).

E. Il 3 giugno 2020, la società A. Inc. ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che il dispositivo n. 1 della decisione di chiusura venga annullato e che la domanda rogatoriale del 16 novembre 2017, unitamente al complemento del 16 giugno 2019, venga respinta. La ricorrente domanda inoltre l’annullamento del dispositivo n. 2 della decisione di chiusura con conseguente restituzione dei documenti concernenti la relazione n. 1 presso la banca E. In via subordinata essa chiede l’annullamento della decisione di chiusura con rinvio all’istanza precedente per una nuova decisione ai sensi dei considerandi (v. act. 1).

F. Con risposta del 31 luglio 2020, il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 11).

G. Con scritto dello stesso giorno, l’UFG ha comunicato a questa Corte di rinunciare a presentare una risposta nell’ambito della procedura in oggetto, rimettendosi al prudente giudizio di questa Corte (v. act. 12).

H. Con scritto del 6 agosto 2020, la ricorrente ha inoltrato copia di una sentenza spagnola che concerne B., la quale confermerebbe la mancanza della punibilità in Angola dei fatti contestatigli in questo procedimento (v. act. 14).

I. Con replica del 27 agosto 2020, trasmessa per conoscenza al MPC e all’UFG (v. act. 21), unitamente allo scritto del 6 agosto 2020 di cui sopra (lett. H), la ricorrente ha riconfermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 20). Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

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Diritto: 1. 1.1 Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (v. art. 33a cpv. 2 PA).

1.2 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

1.3 Vista la natura dei reati oggetto della rogatoria angolana, applicabili alla fattispecie sono gli art. 43 e segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito: UNCAC), conclusa il 31 ottobre 2003, entrata in vigore per l’Angola il 28 settembre 2006 e per la Svizzera il 24 ottobre 2009 (RS 0.311.56). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in tale convenzione non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

1.5 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP.

1.6 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere degli insorgenti giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le

- 5 persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso del blocco di un conto è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 6.1, con rinvii, e 118 Ib 547 consid. 1d). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). In concreto, con il ricorso è stata inoltrata una procura datata 25 settembre 2017 firmata da B. (v. act. 1.1). Con scritto dell’8 giugno 2020, questa Corte, conformemente all’art. 52 cpv. 2 e 3 PA, ha invitato a produrre svariati documenti al fine di regolarizzare il ricorso (v. act. 3). Dopo la concessione di due proroghe del termine, con scritto del 27 luglio 2020 sono stati prodotti svariati documenti (v. act. 9). Occorre innanzitutto constatare che B. è l’avente diritto economico del conto litigioso (v. act. 1, pag. 6), ma non figura tra le persone, indicate nel registro pubblico di Panama, abilitate a rappresentare la società in questione (v. act. 9.2). Con lo scritto del 27 luglio scorso, è stata prodotta una nuova procura firmata il giorno prima dalla società F. SA a favore dell’avv. Lucien W. Valloni (v. act. 9.5). Ora, nella misura in cui tale società risulta essere la proprietaria delle azioni della ricorrente, detenute a titolo fiduciario per conto di B. (v. act. 9, pag. 2), ma non figura a sua volta nel registro pubblico panamense tra le persone legittimate a rappresentarla (v. act. 9.2), il ricorso risulta irricevibile per mancanza di una procura valida.

2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.–. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 5'000.– già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.– è messa a carico della ricorrente. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato. La cassa del Tribunale penale federale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.

Bellinzona, 15 dicembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Lucien W. Valloni - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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