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Tribunale penale federale 30.11.2018 RR.2018.306

30. November 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·830 Wörter·~4 min·7

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internationale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internationale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internationale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internationale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Ritiro del ricorso.

Volltext

Sentenza del 30 novembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dagli avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Ritiro del ricorso

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2018.306

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Visti: - la decisione di chiusura del 2 ottobre 2018, con la quale il Ministero Pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) ha accolto la domanda di assistenza internazionale del 29 maggio 2018 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Italia), ordinando la trasmissione a quest'ultima di svariata documentazione concernente diversi conti presso la banca B. intestati ad A. (v. act. 1.2); - il ricorso presentato il 31 ottobre 2018 da A. avverso tale decisione, con cui ha postulato in sostanza l’annullamento della stessa (v. act. 1); - l'invito a versare un anticipo delle spese del 5 novembre 2018 (v. act. 3); - lo scritto datato 22 novembre 2018, con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame (v. act. 4). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 22 novembre 2018, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che il ricorrente ha indicato il ritiro del proprio ricorso, chiedendo che lo stesso venga stralciato dal ruolo e che la richiesta di anticipo delle spese di fr. 5'000.– venga annullata, dal momento che il Ministero pubblico ticinese non ha ancora presentato delle osservazioni e che il Tribunale non ha ancora dovuto eseguire particolari atti istruttori;

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- che in simili circostanze l'insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz. 2015, pag. 644 e seg.; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz. 1983, pag. 327);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine prorogato per l'inoltro dell'anticipo delle spese e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni, cagionando contenuti, ma comunque esistenti, oneri di lavoro della cancelleria del Tribunale; - che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 300.–, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 30 novembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Bernasconi e Andrea Daldini - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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