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Tribunale penale federale 11.09.2018 RR.2018.133

11. September 2018·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,882 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP). ;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP).

Volltext

Sentenza dell’11 settembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti 1. A. SA,

2. B.,

entrambi rappresentati dall'avv. Stefano Camponovo, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Perquisizione e sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2018.133-134 RP.2018.21-22

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Visti: - la decisione di entrata in materia (parziale) ed incidentale del 7 luglio 2017, con la quale il Ministero Pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP/TI) ha accolto parzialmente la domanda di assistenza internazionale del 21 giugno 2016 (con il relativo complemento del 19 gennaio 2017) presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna (Italia) ed ha ordinato, segnatamente, la perquisizione della sede della C. SA – c/o A. SA,– ed il sequestro della documentazione attinente ai rapporti tra tale società, le società italiane, i soggetti oggetto di indagine e i finanziamenti da e verso la Svizzera; contestualmente, ha ammesso la partecipazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza di Ravenna alle misure di esecuzione rogatoriali (act. 1.4); - il relativo ordine di perquisizione e di sequestro emanato dal MP/TI il medesimo giorno (act. 1.2); - la perquisizione effettuata dalla Polizia Giudiziaria del Cantone Ticino il 10 aprile 2018 presso la sede di C. SA, c/o A. SA alla presenza di B. (amministratore unico di A. SA), durante la quale sono stati sequestrati svariati documenti ed è stata eseguita una perquisizione informatica/acquisizione forense (act. 1.3); - il ricorso presentato il 18 aprile 2018 da A. SA e da B., con cui essi hanno evidenziato delle irregolarità nella procedura di perquisizione, di sequestro, di cernita e nelle modalità relative alla richiesta del consenso alla trasmissione semplificata della documentazione giusta l’art. 80c AIMP, e quindi contestato la validità del consenso alla trasmissione all’autorità estera limitatamente alla cartella contenente il file “D.”, postulando il dissequestro della medesima (act. 1); - l’effetto sospensivo al ricorso concesso a titolo supercautelare dal giudice relatore in data 23 aprile 2018, segnatamente per quanto riguarda la consegna della cartella contente in file denominato “D.” di proprietà di A. SA (act. 4); - le osservazioni dell’8 maggio 2018, mediante le quali l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha contestato la legittimazione a ricorrere di B. e ritenuto, nel caso in cui le allegazioni ricorsuali fossero confermate, l‘esistenza di anomalie nell’esecuzione della commissione rogatoria, con particolare riferimento al file “D.” (act. 8);

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- la risposta del 9 maggio 2018, tramite la quale il MP/TI, nel rispetto del diritto di essere sentito, ha dichiarato di non intendere procedere alla trasmissione semplificata del file “D.”, il cui contenuto sarebbe semmai stato inviato all’autorità richiedente previa cernita e decisione di chiusura; di conseguenza, il MP/TI ha postulato lo stralcio dai ruoli del ricorso in quanto privo di oggetto (act. 9); - la presa di posizione del 18 maggio 2018, con cui l’UFG ha indicato che uno stralcio dell’impugnativa potrebbe avvenire solo qualora i ricorrenti accettassero di seguire la procedura proposta dal MP/TI in merito alla documentazione litigiosa; sulla questione delle spese, l’UFG si è rimesso al giudizio di questa Corte (act. 11); - lo scritto dei ricorrenti del 22 maggio 2018, i quali hanno condiviso quanto proposto dal MP/TI e dunque acconsentito allo stralcio dai ruoli del ricorso; in merito alle spese, essi hanno richiesto il rimborso dell’anticipo versato nonché il pagamento di un indennizzo a titolo di ripetibili di fr. 2'700.--, somma corrispondente all’onorario dell’avv. Camponovo per l’allestimento del ricorso (act. 12).

Considerato: - che, in virtù dell’art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale; - che la procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei relativi atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 [AIMP; RS 351.1]; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP); - che, a fronte delle summenzionate prese di posizione delle parti, il ricorso va dichiarato privo d’oggetto e la causa va stralciata dal ruolo;

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- che, secondo l’art. 72 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PCF; RS 273) applicabile per analogia in virtù della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. la sentenza RR.2018.71 del 9 maggio 2018 consid. 4.1 con rinvii), quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (sentenza del Tribunale federale 1C_288/2010 del 19 luglio 2010; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.25 del 16 maggio 2011 consid. 2.1 e rinvii); tale disposizione impone quindi, seppur in maniera sommaria, di analizzare brevemente le censure presentate dai ricorrenti (DTF 125 V 373 consid. 2a); - che, nella propria impugnativa (act. 1 pag. 10/11), i ricorrenti, dopo aver evidenziato svariate irregolarità nell’esecuzione della commissione rogatoria, avevano postulato il dissequestro della cartella contente il file “D.” con contestuale restituzione della medesima a A. SA, nonché la sua estromissione dagli atti oggetto di trasmissione semplificata all’autorità rogante; - che, giusta l’art. 80c cpv. 1 AIMP, gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura, ritenuto che il relativo consenso è irrevocabile; in questo caso, deve risultare dalla dichiarazione relativa all’esecuzione semplificata su quali documenti, informazioni o valori si riferisce il consenso, che non può essere dato preventivamente e senza limiti; se tutti gli aventi diritto acconsentono, l’autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura (art. 80c cpv. 2 AIMP); la decisione di chiusura relativa all’esecuzione semplificata non è impugnabile, fatto salvo, eccezionalmente, il caso di un errore sul consenso, in particolare nell’ipotesi in cui l’errore sia stato provocato dall’autorità o questa abbia agito in violazione delle regole sulla buona fede (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., 2014, n. 419); - che le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); - che, come visto, in sede di risposta, il MP/TI ha affermato la sua intenzione di escludere, nel rispetto del diritto di essere sentito, dalla trasmissione semplificata all’autorità estera il file “D.”, il cui contenuto sarebbe semmai stato inviato all’autorità richiedente previa cernita del suo contenuto e decisione di chiusura, contro la quale è data facoltà di ricorso (act. 9);

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- che, alla luce degli atti di causa, tale procedura ha ottenuto l’approvazione sia dell’UFG che degli insorgenti (act. 11, 12); - che le censurate anomalie nell’esecuzione della commissione rogatoria, di per sé non contestate dall’autorità d’esecuzione (in particolare l’esecuzione della cernita in assenza di un magistrato e la richiesta del consenso alla trasmissione semplificata prima dell’esecuzione della cernita stessa), hanno inficiato la regolarità della procedura, permettendo di concludere che il ricorso presentato da A. SA sarebbe verosimilmente stato accolto; - che, per contro, il gravame interposto da B. sarebbe invece stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ricorsuale (v. DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5 e rinvii); - che, in quanto soccombente, B. dovrebbe sopportare una parte delle spese ma, viste le particolarità della fattispecie, vi è motivo di rinunciare al loro prelievo (v. art. 63 cpv. 2 in fine PA) e la cassa del Tribunale restituirà ai ricorrenti l'importo di CHF 4'000.-- versato a titolo di anticipo delle spese; - che l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA); - che, per quanto riguarda le censure di B., non vi è motivo per riconoscere ripetibili; - che vanno per contro riconosciute ripetibili a favore di A. SA; - che, nella fattispecie, il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto il versamento di un indennizzo a titolo di ripetibili di fr. 2'700.--, somma che ha dichiarato corrispondere al suo onorario per l’allestimento del ricorso (act.12), senza tuttavia allegare alcuna nota professionale dettagliata e quindi rendendo impossibile la fissazione dell’onorario ex art. 12 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]; - che, se l’avvocato non presenta alcuna nota delle spese al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, il giudice fissa l’onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 RSPPF);

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- che, alla luce degli atti di causa, un indennizzo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) appare adeguato, importo da porre a carico del MP/TI.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è privo d’oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà ai ricorrenti l'importo di CHF 4'000.-- già versato. 3. Un importo di fr. 2’000.-- (IVA inclusa) è accordato a A. SA a titolo di ripetibili; tale somma è posta a carico del MP/TI.

Bellinzona, il 13 settembre 2018 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Stefano Camponovo - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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