Skip to content

Tribunale penale federale 30.11.2017 RR.2017.294

30. November 2017·Italiano·CH·penale federale·PDF·891 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP).

Volltext

Sentenza del 30 novembre 2017 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia

Audizione mediante videoconferenza (art. VI Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG; art. 65a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2017.294

- 2 -

Visti: - la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 30 ottobre 2017, con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino, dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 9 ottobre 2017 (v. act. 1.1, pag. 1), presentata dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione penale (Italia), ha ordinato l’interrogatorio di A. per i giorni 15 gennaio 2018 alle ore 12.00, 5 febbraio 2018 alle ore 12.30 e 26 febbraio 2018 alle ore 10.00, disponendo che tali audizioni siano effettuate mediante videoconferenza (act. 1.1, pag. 3); - il ricorso presentato il 2 novembre 2017 da A. avverso tale decisione, con cui egli ha postulato di partecipare di persona alle audizioni presso il Tribunale di Busto Arsizio e non in videoconferenza (act. 1); - lo scritto raccomandato del 6 novembre 2017, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 17 novembre 2017, un anticipo delle spese di fr. 2'000.--, pena la non entrata in materia del ricorso (act. 3). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che, in base all'art. 63 cpv. 4 prima frase PA, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l'autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all'art. 23 PA);

- 3 -

- che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (art. 21 cpv. 3 PA; v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2); - che, nella fattispecie, lo scritto del 6 novembre 2017 è stato ricevuto dal ricorrente il giorno seguente (act. 4); - che nessun importo è stato versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità, entro il 17 novembre 2017 (act. 5); - che l'invito a versare l'anticipo delle spese indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, ossia il 17 novembre 2017, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

- 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, 30 novembre 2017

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

RR.2017.294 — Tribunale penale federale 30.11.2017 RR.2017.294 — Swissrulings