Sentenza del 23 novembre 2017 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A., rappresentato dall'avv. Elio Brunetti, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia
Sequestro di mezzi di prova (art. 63 cpv. 2 lett. b AIMP)
Ritiro del ricorso
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2017.279
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Visti: - la decisione di entrata in materia del 16 agosto 2017, con la quale il Ministero Pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP/TI) ha accolto la domanda di assistenza internazionale del 10 agosto 2017 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (Italia), ed ha ordinato la trasmissione degli atti alla Polizia giudiziaria ticinese (di seguito: PG/TI) alfine di procedere alla perquisizione presso l’abitazione, gli uffici ed ogni altro locale in uso sul territorio svizzero ad A. (di seguito: A.) ed al sequestro di tutta la documentazione concernente la mostra B. di Genova (act. 1.3); - il relativo ordine di perquisizione e di sequestro emanato dal MP/TI il 21 agosto 2017 (act. 1.4); - la perquisizione effettuata dalla PG/TI il 28 settembre 2017 presso il domicilio di A. a Z., durante la quale sono stati sequestrati segnatamente il classificatore blu “C.” ed il classificatore rosso “D.” (act. 1.2); - il ricorso presentato il 4 ottobre 2017 da A., con cui ha postulato in particolare l’annullamento del sequestro in quanto riferito alla documentazione contenuta nei classificatori succitati e l’estromissione dagli atti della medesima (act. 1); - la risposta del 23 ottobre 2017, con la quale il MP/TI ha chiesto lo stralcio dell’impugnativa ed ha prodotto a tale riguardo un accordo di medesima data intervenuto con l’avv. Elio Brunetti, patrocinatore di A. (act. 6); - l’accordo summenzionato, secondo cui la PG/TI veniva incaricata di procedere ad allestire una copia forense dei supporti informatici ed una copia della documentazione sequestrati, le quali sarebbero state inviate all’avv. Brunetti in vista della cernita e della motivazione di eventuali opposizioni (act. 6.1); - le osservazioni del 25 ottobre 2017 dell’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), che si è rimesso al prudente giudizio di questa Corte (act. 7); - lo scritto datato 8 novembre 2017, con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il proprio gravame, riservandosi tuttavia il diritto di contestare la decisione di chiusura qualora il MP/TI decidesse la trasmissione di eventuali mezzi di prova alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova (act. 10);
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- le prese di posizione in merito alle spese procedurali del MP/TI e dell’UFG (act. 12, 13).
Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell’8 novembre 2017, questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che il ricorrente ha indicato il ritiro del proprio ricorso a seguito dell’accordo intervenuto con il MP/TI in data 23 ottobre 2017 (act. 10); - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che, sulla questione delle spese, il ricorrente ha chiesto lo stralcio della procedura senza addebito di spese, mentre il MP/TI e l’UFG si sono rimessi al giudizio di questa Corte; - che, nella fattispecie, l’accordo del 23 ottobre 2017 ha permesso alle parti di trovare, almeno provvisoriamente, un compromesso; - che, visto quanto precede, al ricorrente non vengono addossate spese processuali (v. art. 63 cpv. 1 terza frase PA; MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, San Gallo 2008, n. 15 ad art. 63 PA); - che la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di CHF 4'000.-- versato a titolo di anticipo delle spese;
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- che non vengono accordate indennità per ripetibili (v. art. 64 cpv. 1 PA e contrario).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non vengono prelevate spese. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente l'importo di CHF 4'000.-- già versato.
Bellinzona, il 23 novembre 2017 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Elio Brunetti - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).