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Tribunale penale federale 13.01.2016 RR.2015.295

13. Januar 2016·Italiano·CH·penale federale·PDF·883 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Consegna di mezzi di prova (Art. 74 AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).;;Consegna di mezzi di prova (Art. 74 AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).;;Consegna di mezzi di prova (Art. 74 AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).;;Consegna di mezzi di prova (Art. 74 AIMP). Gratuito patrocinio (art. 65 PA).

Volltext

Sentenza del 13 gennaio 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Roy Garré e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Michele Naef, Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Gratuito patrocinio (art. 65 PA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2015.295 + RP.2015.72

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Visti: - la decisione di chiusura del 30 settembre 2015 con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC), dando seguito ad una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 19 aprile 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, ha ordinato la consegna all'autorità richiedente di un verbale d'interrogatorio di A. del 3 febbraio 2015 e di analisi di dati telefonici retroattivi del 17 marzo 2015 (v. act. 1.1); - il ricorso presentato il 16 novembre 2015 da A. avverso tale decisione, con cui ha postulato l'annullamento della stessa, l'accesso agli atti dell'incarto del MPC nonché l'assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1); - l'invito del 18 novembre 2015 al ricorrente a compilare l'apposito formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria ed a trasmettere a questa Corte, con il predetto formulario, la procura da egli rilasciata in favore del proprio patrocinatore (v. act. 3); - le differenti proroghe concesse da questa Corte (v. act. 4, 5 e 6); - lo scritto datato 11 gennaio 2016 con cui il ricorrente ha inviato la procura rilasciata al suo patrocinatore nonché dichiarato di ritirare il proprio gravame, chiedendo alla presente autorità di rinunciare a prelevare spese o di fissarle al massimo a fr. 100.-- (v. act. 7). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell'11 gennaio 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, di regola, l'autorità di ricorso pone le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021], applicabile per rinvio dell'art. 39

- 3 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che il ricorrente ha semplicemente indicato il ritiro del proprio ricorso; - che in simili circostanze l'insorgente va considerato parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2012.161 del 3 agosto 2012 e RR.2012.152 del 10 luglio 2012 con rinvii; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ediz., Berna 2015, pag. 644 e seg.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio iniziale della procedura, nel termine prorogato per l'inoltro della procura e del formulario relativo all'assistenza giudiziaria e prima che l'autorità d'esecuzione sia stata invitata a presentare le proprie osservazioni, cagionando certo contenuti oneri di lavoro della cancelleria del Tribunale, ma comunque non nei minimi termini indicati dal ricorrente, il quale non ha per altro compilato l'apposito formulario per domandare il patrocinio gratuito; - che l'emolumento posto a carico del ricorrente va quindi fissato a fr. 200.--, in applicazione degli art. 63 cpv. 5 PA, 73 cpv. 2 LOAP e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 13 gennaio 2016 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Michele Naef - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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