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Tribunale penale federale 25.09.2015 RR.2015.183

25. September 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,257 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Volltext

Sentenza del 25 settembre 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presidente, Giorgio Bomio e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti 1. A. SA, 2. B. SA, entrambe rappresentate dagli avv.ti Andrea Lenzin e Khouloud Ramella Matta Nassif, Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2015.183-184

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Fatti: A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena (Italia) ha presentato alla Svizzera, per mezzo di una prima commissione rogatoria facente data al 27 febbraio 2013, poi integrata da successivi complementi datati 4 e 18 marzo, 9 maggio, 7 giugno 2013 e 11 marzo 2015, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa condotto nei confronti di C. ed altri, per titolo di concorso in ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, concorso in usura pluriaggravata, concorso in truffa pluriaggravata, concorso in infedeltà patrimoniale pluriaggravata e concorso in false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti istruttori, doc. 1 e segg.). Secondo quanto riportato dagli atti trasmessi per via rogatoriale, C., in qualità di direttore dell'Area Finanza della banca D. di Siena, ed altri correi, avrebbero occultato con mezzi fraudolenti un contratto ("mandate agreement") stipulato in data 31 luglio 2009 tra l'istituto citato e la banca E. avente per oggetto un collegamento negoziale che riguardava alcune operazioni finanziarie tra le quali figuravano importanti movimentazioni di investimento nei BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) a scadenza trentennale, il cui valore stimato si collocherebbe nell'ordine dei 3.05 miliardi di euro, e la ristrutturazione del veicolo Alexandria, quest'ultimo effettuato in ostacolo alle funzioni della banca F. A mente dell'autorità rogante, dagli accertamenti eseguiti si sarebbero delineate fitte relazioni personali e professionali tra lo stesso C. e G. Sarebbero inoltre emersi frequenti contatti tra H. SA e l'istituto di credito D. di Siena. L'autorità rogante ha quindi richiesto, tra altri, l'acquisizione e l'autorizzazione all'utilizzazione della documentazione sequestrata presso i domicili e le sedi delle persone coinvolte nonché la produzione della documentazione relativa a conti bancari intestati e/o riconducibili alle stesse siti presso vari istituti di credito svizzeri, tra i quali figuravano in particolare le relazioni ascrivibili a C.

B. Mediante decisioni del 13 maggio 2013 e 13 marzo 2015, il Ministero pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti istruttori, doc. 10) ordinando svariate misure di assistenza, tra le quali la perquisizione ed il sequestro di documentazione presso le società A. SA e B. SA, entrambe a Losanna (v. incarto MP-TI ROG.2013.50, class. atti istruttori, doc. 128).

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C. Con decisione di chiusura parziale del 19 maggio 2015, il MP-TI ha parzialmente accolto la rogatoria, ordinando la trasmissione all'autorità rogante di svariata documentazione, tra la quale parte di quella rinvenuta presso le sedi delle società di cui sopra (v. act. 1.1 pag. 18 e 19).

D. Il 19 giugno 2015, A. SA e B. SA hanno interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo l'annullamento dei punti 2k e 2l del dispositivo (v. act. 1).

E. Mediante scritto del 15 luglio 2015, trasmesso per conoscenza alle ricorrenti, il MP-TI, precisando di non avere particolari osservazioni da formulare, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata (v. act. 8).

F. Con osservazioni del 22 luglio 2015, trasmesse anch'esse per conoscenza alle insorgenti, l'UFG ha proposto la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 9).

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

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L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italosvizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura parziale dell’autorità federale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Nella misura in cui le perquisizioni ed i sequestri sono avvenuti nei loro uffici, le ricorrenti, detentrici della documentazione litigiosa, sono legittimate a ricorrere (v. art. 9a lett. b OAIMP; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

2. Le ricorrenti invocano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentite, nella misura in cui nella decisione impugnata non figurerebbero minimamente le censure da loro formulate in occasione della cernita della documentazione litigiosa, ciò che costituirebbe non solo una palese violazione dell'obbligo di motivazione, ma anche un evidente e grave diniego di giustizia.

2.1 Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l’art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

- 5 e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente MICHELE ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

2.2 In concreto, l'autorità di esecuzione ha così motivato la trasmissione all'autorità estera della documentazione litigiosa (v. act. 1.1 pag. 13 cifra 7.1):

"Per i medesimi motivi [v. act. 1.1 pag. 13 cifra 7] deve essere consegnata all'Autorità richiedente, per quanto non già trasmessa, tutta la documentazione cartacea tutt'ora agli atti sequestrata presso le società A. SA e B. SA. Peraltro, la relazione oggettiva tra le due predette società e i fatti perseguiti all'estero risulta in modo chiaro dalle rogatorie in parola alle quali espressamente si rinvia (cfr. in specie AI 3, AI 5, AI 9, AI 42) e, di conseguenza, la documentazione tutt'ora in sequestro, acquisita presso la loro sede, è sicuramente di potenziale utilità a far progredire il procedimento penale estero, come peraltro ribadito dalla stessa Autorità rogante con la più recente richiesta rogatoriale dell'11 marzo 2015 da cui risulta chiaramente che le ulteriori investigazioni poste in essere dagli inquirenti italiani hanno accertato come C. abbia affidato parte dei propri proventi illeciti dei reati di cui è accusato a società fiduciarie, anche al fine di schermarne la provenienza, tra cui per l'appunto le società elvetiche A. SA e B. SA, società quest'ultima che detiene partecipazioni nell'italiana I. S.p.A."

Ora, alla luce di quanto precede occorre rilevare che, a torto la ricorrente lamenta una carenza di motivazione della decisione contestata, tanto più che essa è stata in grado di presentare, avverso tale decisione, un'impugnativa ben http://links.weblaw.ch/DTF-121-I-54 http://links.weblaw.ch/DTF-117-IB-481

- 6 articolata, mostrando di essere stata posta nelle condizioni per rendersi conto della portata del provvedimento impugnato, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1). Considerando quanto esposto decisivo per la trasmissione all'estero della documentazione litigiosa, essa non ha ritenuto necessario discutere nel dettaglio tutte le obiezioni sollevate dalle ricorrenti. In definitiva, le censure in questo ambito vanno respinte.

3. Secondo le insorgenti, la decisione impugnata viola i principi della proporzionalità e dell'utilità potenziale, nella misura in cui sarebbe stata ordinata la trasmissione all'autorità rogante di documentazione che sarebbe priva di legame con l'inchiesta estera e quindi d'interesse per la stessa. A parte quella concernente direttamente o indirettamente persone o fatti oggetto d'inchiesta, la trasmissione di documentazione riguardante terze persone estranee al procedimento o legata unicamente alla gestione amministrativa interna delle società non dovrebbe essere autorizzata. In caso contrario, si favorirebbe una ricerca indiscriminata di prove.

3.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali esse necessitano di regola di tutti i documenti per sapere a quali persone o entità giuridiche sono coinvolte (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione, in modo tale da chiarire con sufficiente ampiezza diacronica l'origine e la destinazione dei flussi monetari sospetti. La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali

- 7 domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011, consid. 4.2). In base alla giurisprudenza l'esame va limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta "fishing expedition", la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indiscriminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa e rinvii). Questo genere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza giudiziaria internazionale sia alla luce del principio della proporzionalità che di quello della specialità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 I 257 consid. 5c), il che non sarebbe nemmeno conciliabile con le stesse funzioni di base dell'assistenza internazionale in materia penale (v. DONATSCH/HEIMGARTNER/MEYER/SIMONEK, Internationale Rechtshilfe, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 93 e seg.).

3.2 In concreto, l'autorità rogante considera C. al centro delle presunte attività illecite oggetto dell'indagine estera (v. supra lett. A). Come rettamente rilevato dall'autorità di esecuzione, con la più recente richiesta rogatoriale dell'11 marzo 2015 l'autorità italiana ha dichiarato che "le investigazioni svolte – e ancora in essere – hanno permesso di constatare come C. abbia affidato parte dei propri proventi illeciti a società fiduciarie, anche al fine di schermarne la reale provenienza; tra queste figurano le società elvetiche A. S.A. e B. S.A. Quest'ultima, in particolare, risulta detenere partecipazioni nell'italiana I. S.p.A. È fondamentale per le indagini conoscere chi sia il beneficiario finale delle partecipazioni sopracitate al fine di riscontrare se dette partecipazioni si riferiscono ad una posizione accesa presso B. S.A. da C. o da persone a lui riconducibili" (v. act. 127 pag. 5). L'autorità rogante ha pure segnalato alcuni nominativi emersi nell'ambito delle investigazioni risultati, a suo dire, soggetti chiave nella gestione del patrimonio di C. in B. S.A., ossia J., K. e L. Essa ha aggiunto che "in particolare dalle acquisizioni svolte in Italia presso M., dalle banche dati delle forze di polizia, dalle dichiarazioni rese da C. innanzi a Codesta Autorità e da quelle rese da N. (sia di fronte a Codesta Autorità che alla scrivente Procura) è emerso il ruolo di J. quale socio di N. nella B. S.A. e nella A. S.A. Analogamente è a dirsi in ordine al ruolo di K. e della sua stretta collaboratrice L., come confermato dagli esiti di ulteriori rogatorie svolte, in particolare in Lussemburgo" (v. act. 127 pag. 5 e seg.). Visto quanto precede, la documentazione sequestrata presso le società ricorrenti presenta senz'altro un'utilità potenziale per l'inchiesta estera. Sospettando che le predette siano state utilizzate per nascondere i valori patri-

- 8 moniali di presunta provenienza illecita, occorre poter analizzare tutta la documentazione rinvenuta presso i loro uffici, per ricostruire i flussi di denaro e per verificare l'eventuale ruolo di prestanome di terze persone apparentemente non coinvolte nella vicenda delittuosa.

Quanto precede permette quindi di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spettando comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti perseguiti in Italia e detta documentazione. Vi è quindi da concludere che la domanda di assistenza estera non viola il principio della proporzionalità e non costituisce un'inammissibile "fishing expedition".

4. In definitiva, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è posta a carico delle ricorrenti in solido, fissata nella fattispecie complessivamente a fr. 6'000.-- e considerata coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo spese già versato.

Bellinzona, 25 settembre 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv.ti Andrea Lenzin e Khouloud Ramella Matta Nassif - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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