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Tribunale penale federale 22.10.2014 RR.2014.265

22. Oktober 2014·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,518 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale; gratuito patrocinio.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale; gratuito patrocinio.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale; gratuito patrocinio.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): legittimazione ricorsuale; gratuito patrocinio.

Volltext

Sentenza del 22 ottobre 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti 1. A.,

2. B.,

entrambi rappresentati dall'avv. Cesare Lepori,

Ricorrenti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2014.265-266 + RP.2014.69-70

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Visti:

- la decisione di chiusura del 25 agosto 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), dando seguito alla domanda di assistenza giudiziaria del 21 ottobre 2013 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha ordinato la trasmissione a quest'ultima di svariata documentazione sequestrata presso gli uffici della società C. SA, a Z., riguardante A., B., D. S.r.l, E. S.r.l. e F. S.r.l. (v. act. 1.1);

- il ricorso del 26 settembre 2014 interposto da A. e B. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la suddetta decisione, con contestuale richiesta dell'assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1);

- gli scritti del 29 settembre 2014, con i quali questa autorità ha invitato i ricorrenti a compilare, ognuno, il formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita (v. RP.2014.69 e 70, act. 2);

- il formulario di cui sopra compilato, trasmesso in data 17 ottobre 2014 unicamente da A.

Considerato:

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);

- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);

- che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità federale di esecuzione;

- che i requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati;

- che la ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP;

- che in base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione

- 3 all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero);

- che il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP;

- che per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa);

- che, più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP);

- che in via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii);

- che per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6);

- che secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1);

- che in concreto i ricorrenti contestano la trasmissione all'autorità estera di documentazione acquisita, attraverso edizione, presso la C. SA (v. act. 1.1 pag. 2);

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- che, in virtù della suddetta giurisprudenza, i ricorrenti non dispongono della legittimazione ricorsuale, in quanto la documentazione in questione era in possesso di una società terza, ragione per cui il loro ricorso è inammissibile;

- che i ricorrenti, cui spetta l'onere di allegare e motivare le ragioni di una loro eventuale legittimazione, nemmeno si sono confrontati con detta, costante giurisprudenza, limitandosi a richiamare la posizione di A. nel procedimento estero nonché il fatto che B. è menzionato in una parte dei documenti da trasmettere;

- che, come sopra evidenziato, si tratta di ragioni esplicitamente escluse per prassi costante;

- che, essendo il ricorso a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato ad uno scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 PA e contrario);

- che i ricorrenti hanno postulato la concessione del gratuito patrocinio, in quanto sprovvisti di mezzi per far fronte alle spese legate alla presente procedura;

- che l'art. 65 cpv. 1 PA prevede che se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali;

- che nella fattispecie, essendo il gravame privo di probabilità di successo in quanto a priori inammissibile, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita deve essere respinta già solo per questo motivo;

- che B., non avendo inoltrato a questa autorità l'apposito formulario compilato, non ha neppure dimostrato la sua indigenza, ragione per cui la domanda è da respingere anche per questo motivo;

- che A., pur trasmettendo il formulario in questione, non ha allegato nessun documento giustificativo, come chiaramente richiesto mediante il suddetto formulario (v. RP.2014.69, act. 4.1), ciò che non permette di dimostrare la sua indigenza, ragione per cui la domanda è da respingere anche per tale motivo;

- che i ricorrenti, risultando soccombenti data l'inammissibilità del gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia complessiva di fr. 1'000.-- è posta a loro carico in solido; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e

- 5 le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta. 3. Una tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è messa a carico dei ricorrenti in solido.

Bellinzona, 22 ottobre 2014 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Cesare Lepori - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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