Sentenza del 30 gennaio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Santina Pizzonia
Parti A., rappresentato dall'avv. Massimo Iacopini, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2013.5
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Visti: - la decisione di entrata in materia e decisione incidentale del 19 dicembre 2012 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 18 dicembre 2012 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano; - il ricorso del 21 dicembre 2012 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione; - lo scritto del 7 gennaio 2013, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente, entro il termine del 23 gennaio 2013, a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.-- nonché ad eleggere domicilio in Svizzera dove poter notificare gli atti della procedura, pena la non entrata nel merito del ricorso; - il fax del 21 gennaio 2013, mediante il quale il ricorrente ha dichiarato di aver eletto domicilio presso B., sede di U. (Svizzera) (act. 6).
Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo campo la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
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- che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (act. 3); - che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4 bis e 5 PA.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 300.-- è messa a carico del ricorrente.
Bellinzona, 31 gennaio 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Massimo Iacopini - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).