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Tribunale penale federale 18.12.2013 RR.2013.275

18. Dezember 2013·Italiano·CH·penale federale·PDF·727 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP): ritiro del ricorso.

Volltext

Sentenza del 18 dicembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2013.275

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Visti: - il ricorso presentato il 18 ottobre 2013 da A. avverso la decisione di chiusura del 20 settembre 2013 con la quale il Ministro pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente italiana di documentazione bancaria riguardante la relazione n 1 intestata alla società B. Ltd. presso la banca C., Bahamas, oggi banca D. (Bahamas) Ltd.; - lo scambio di scritti del 8 e 21 novembre 2013 (v. act. 7 e 8); - la lettera del 16 dicembre 2013 con cui il patrocinatore del ricorrente dichiara il ritiro del ricorso. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 16 dicembre 2013 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che nel caso specifico non vi è ragione materiale per scostarsi da questa regola (v. anche MICHAEL BEUSCH, in C. Auer/M. Müller/B. Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungverfahren, n. 16 ad art. 63 PA);

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- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, cagionando la causa costi processuali di una certa entità, elementi da tenere presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento; - che l'emolumento va quindi fissato a fr. 2'000.--; tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 3'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 5'000.-- già versato, la cassa del Tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 3'000.--.

Bellinzona, 18 dicembre 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Filippo Ferrari - Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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