Sentenza del 9 maggio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Mario A. Ciarambino,
Ricorrente
contro
CANTONE TICINO, MINISTERO PUBBLICO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2012.69
Visti: - il ricorso presentato il 29 marzo 2012 da A. avverso la decisione di chiusura del 2 marzo 2012 con la quale il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato, nel quadro di un'inchiesta italiana a carico di diversi imputati per associazione a delinquere, truffa e falsità in documenti, la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini di documentazione riguardante un conto bancario di pertinenza del predetto presso alla banca B. a Lugano (ora Banca C.); - l'invito a versare l'anticipo delle spese e ad eleggere domicilio in Svizzera inoltrato al ricorrente dal Tribunale penale federale in data 5 aprile 2012; - la lettera del 23 aprile 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 23 aprile 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamato l'art. 63 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 del sopraccitato regolamento.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Una tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del ricorrente.
Bellinzona, 9 maggio 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Mario A. Ciarambino, - Ministero pubblico del Cantone Ticino, - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria,
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).