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Tribunale penale federale 11.12.2012 RR.2012.256

11. Dezember 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·807 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Mancato pagamento dell'anticipo delle spese.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Mancato pagamento dell'anticipo delle spese.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Mancato pagamento dell'anticipo delle spese.;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Mancato pagamento dell'anticipo delle spese.

Volltext

Sentenza dell'11 dicembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi

Parti A., rappresentato dall'avv. Andrea Gamba, Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, UFFICIO CENTRALE ITALIA, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2012.256

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Visti: - la decisione di chiusura del 28 settembre 2012 emanata dall'Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale Italia, relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 13 settembre 2011 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma; - il ricorso del 2 novembre 2012 interposto da A. presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione; - lo scritto del 6 novembre 2012, mediante il quale la presente autorità ha invitato il ricorrente, entro il termine scadente il 30 novembre 2012, a versare un anticipo delle spese di fr. 5'000.--, pena la non entrata nel merito del ricorso; - la lettera del 28 novembre 2012 mediante la quale il ricorrente ha chiesto una proroga del termine per provvedere al versamento dell'anticipo delle spese; - la proroga del suddetto termine concesso dalla presente autorità, con comunicazione del medesimo giorno, sino al 5 dicembre 2012. Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP); - che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP); - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

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- che, nella fattispecie, l’invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame; - che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine prorogato al 5 dicembre 2012 (v. act. 5); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che la ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a suo carico; essa è fissata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di fr. 300.-- è messa a carico del ricorrente.

Bellinzona, l'11 dicembre 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Andrea Gamba - Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale Italia

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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