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Tribunale penale federale 18.04.2011 RR.2011.53

18. April 2011·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,469 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Volltext

Sentenza del 18 aprile 2011 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio, Presidente, Roy Garré e Joséphine Contu, Cancelliera Elena Maffei

Parti A.,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2011.53

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Visti: - la domanda di assistenza giudiziaria presentata il 2 luglio 2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. per i reati di appropriazione indebita aggravata, falsità in scrittura privata ed esercizio abusivo dell'attività di promotore finanziario (art. 485, 646 del Codice penale italiano e 166 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998); - la decisione di chiusura del 26 gennaio 2011 mediante la quale l'autorità d'esecuzione ha ordinato tutta una serie di atti esecutivi, fra cui l'edizione della documentazione bancaria concernente la relazione n. 1, cointestata ad A., C. e D., presso la Banca E., in liquidazione (act. 1.1); - il ricorso del 28 febbraio 2011 interposto da A. tendente all'annullamento della predetta decisione e alla reiezione della domanda di assistenza italiana per quanto attiene alla trasmissione della documentazione bancaria relativa al testé citato conto (act. 1); - le osservazioni del 1° aprile 2011 a conclusione delle quali l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) propone la reiezione del ricorso (act. 6); - la risposta del 7 aprile 2011, trasmessa per conoscenza all'UFG, mediante la quale il Ministero pubblico ticinese dichiara di aderire al ricorso interposto da A.. Considerato: - che in virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale; - che i rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 di-

- 3 cembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS); - che alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2); - che il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero); - che è fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c); - che il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di chiusura dell'autorità cantonale d'esecuzione (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP);

- che la legittimazione di A., cotitolare del conto oggetto della criticata misura di assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 131 II 169 consid. 2.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6);

- che giusta l'art. 58 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP, l'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3); - che in merito all'interpretazione di tale disposizione, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che il riesame di una decisione può avvenire sino alla scadenza dell'ultimo termine entro il quale l'autorità inferiore è stata invitata a prendere posizione (v. ANDREA PFLEIDERER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 58 PA n. 23 e referenze citate); - che in casu, nella sua risposta spedita allo scrivente tribunale il 7 aprile 2011 e trasmessa per conoscenza all'UFG (v. act. 7), il Ministero pubblico ticinese ha dichiarato di aderire al ricorso e che di conseguenza, in deroga alla sua decisione di chiusura del 26 gennaio 2011, la documentazione concernente la relazione banca-

- 4 ria n. 1 non andava più trasmessa all'autorità richiedente per i motivi esposti nel ricorso di A.; - che il riesame della decisione di chiusura da parte del Ministero pubblico ticinese è avvenuto nel termine assegnatogli dal presente tribunale per comunicare la sua risposta (v. act. 5); - che nelle sue osservazioni del 1° aprile 2011, l'UFG ha proposto la reiezione del ricorso; - che è d'uopo rilevare che lo scritto del Ministero pubblico ticinese del 7 aprile 2011, trasmesso per conoscenza alla predetta autorità, è da considerarsi quale nuova decisione di chiusura ai sensi dell'art. 58 cpv. 2 PA che esclude dalle informazioni da trasmettere all'autorità rogante la documentazione relativa al conto n. 1 cointestato ad A.; - che le parti hanno la facoltà d'impugnare questa nuova decisione di chiusura nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 80k AIMP; - che per quanto concerne la decisione del 26 gennaio 2011, visto il petitum del ricorso presentato da A., giova constatare che quest'ultimo è divenuto privo di oggetto; - che la causa deve pertanto essere stralciata dal ruolo; - che le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA); - che secondo la dottrina, la parte che aderisce ad un ricorso è considerata soccombente ai sensi della disposizione precitata (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459 e referenze citate); - che in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, il Ministero pubblico ticinese è esonerato dal pagamento delle spese processuali; - che l'importo di fr. 5'000.-- versato dal ricorrente a titolo di anticipo delle spese deve essergli restituito dalla Cassa del Tribunale penale federale; - che A. non è rappresentato da un avvocato né fa valere particolari spese da lui sopportate per cui non vi è motivo di assegnare ripetibili (v. DTF 133 III 439 consid. 4).

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui il ricorso è divenuto privo di oggetto, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. La Cassa del tribunale restituirà al ricorrente l'importo di fr. 5'000.-- versato a titolo di anticipo delle spese. 3. Non si assegnano ripetibili.

Bellinzona, 18 aprile 2011 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - A. - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Ufficio federale di giustizia,

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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