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Tribunale penale federale 12.04.2010 RR.2010.41

12. April 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·684 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Decisione incidentale di sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Decisione incidentale di sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Decisione incidentale di sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia/ Decisione incidentale di sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP).

Volltext

Sentenza del 12 aprile 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, rappresentata dall'avv. Rocco Olgiati,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Decisione incidentale di sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.41+RP.2010.15

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Visti: - il ricorso, con domanda di effetto sospensivo, presentato l'8 marzo 2010 dalla A. SA avverso l’ordine di edizione e sequestro del 22 febbraio 2010 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro e di corruzione; - la lettera del 30 marzo 2010, mediante la quale la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura davanti al Tribunale penale federale; - lo scritto del 30 marzo 2010, mediante la quale è stata respinta la richiesta di sospensione in questione; - la lettera del 31 marzo 2010 inviata dal patrocinatore della ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 31 marzo 2010 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che la domanda di effetto sospensivo è divenuta quindi priva d'oggetto; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA; - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 3. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico della ricorrente. Tenuto conto dell'anticipo delle spese di fr. 6'000.- già versato, la Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente un importo di fr. 5'700.-.

Bellinzona, 12 aprile 2010 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Rocco Olgiati - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).

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