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Tribunale penale federale 02.04.2009 RR.2009.6

2. April 2009·Italiano·CH·penale federale·PDF·787 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Volltext

Sentenza del 2 aprile 2009 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Roy Garré e Jean-Luc Bacher, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, rappresentata dall’avv. Manuele Bianchi,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all’Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.6

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Visti: - la decisione di chiusura del 22 dicembre 2008 emanata dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 14 marzo 2008 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Monza; - il ricorso del 22 gennaio 2009 interposto da A. SA presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione; - la decisione del 18 febbraio 2009 di questa Corte, mediante la quale veniva respinta la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dalla ricorrente, la quale veniva pedissequamente invitata a versare entro il 2 marzo 2009 un anticipo delle spese di Fr. 4'000.-; - lo scritto del 26 gennaio 2009, mediante il quale la presente autorità aveva in precedenza invitato la ricorrente a versare, entro il 3 febbraio 2009, un anticipo delle spese di Fr. 4'000.-, avvertendola nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro. Considerato: - che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali; - che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA unitamente all’art. 23 PA); - che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);

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- che, nella fattispecie, l’originario invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame; - che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel nuovo termine assegnato in seguito alla decisione 18 febbraio 2009; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che la ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA); - che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l’art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale (v. TPF RR.2007.26 del 9 luglio 2007, consid. 9.1, non pubblicato in TPF 2007 70).

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Una tassa di giustizia di Fr. 300.- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 2 aprile 2009 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avvocato Manuele Bianchi - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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