Sentenza del 25 maggio 2009 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti A., rappresentato dall’Avv. Stefano Ferrari, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria in materia penale all’Italia
Decisione incidentale di sequestro (art. 80e let. a AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.22
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La II Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che in data 13 febbraio 2009 A. ha presentato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale un ricorso avverso l’ordine di sequestro e di edizione del 2 febbraio 2009 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro; che con scritto del 17 febbraio 2009 la scrivente autorità ha invitato il ricorrente a versare, entro il 27 febbraio 2009, termine poi prorogato a due riprese su richiesta dell’interessato, l’ultima fino al 24 marzo 2009, un anticipo delle spese di Fr. 2'000.-; che in data 23 marzo 2009 il ricorrente ha richiesto al MPC il dissequestro del conto oggetto del succitato ordine di sequestro e di edizione ed ha proceduto al versamento dell’anticipo spese richiestogli; che con missiva del 30 marzo successivo lo scrivente Tribunale ha invitato l’Ufficio federale della Giustizia (UFG) e il MPC a presentare entro il 14 aprile 2009 una risposta al ricorso; che con lettera del 9 aprile 2009 il patrocinatore del ricorrente ha affermato come nel quadro di un’udienza tenutasi il giorno precedente presso il MPC l’autorità rogante avesse comunicato il suo disinteresse per la documentazione in oggetto, invitando il MPC a pronunciarne il dissequestro, precisando che a quel momento il suo gravame avrebbe potuto essere stralciato dai ruoli; che con ordine di dissequestro del 9 aprile 2009 il MPC ha ordinato lo sblocco con effetto immediato della rubrica fiduciaria n. 1 (n. portafoglio 2), revocando quindi la sua decisione del 2 febbraio 2009; che, a seguito della suddetta decisione, il 24 aprile 2009 l’UFG ha rinunciato ad inoltrare delle osservazioni entro il termine prorogato del 28 aprile 2009;
- 3 che con scritto del 29 aprile 2009 il MPC ha rilevato come nel quadro dell’esame dei documenti bancari tenutosi l’8 aprile precedente, il ricorrente ha acconsentito alla trasmissione semplificata ex art. 80c AIMP all’autorità rogante di una parte della documentazione, riconosciuto che le richieste presentate da quest’ultima erano perfettamente giustificate da esigenze istruttorie, precisando nel contempo che avrebbe ritirato il suo ricorso del 13 febbraio 2009; che alla luce di tutto quanto esposto, in particolare della lettera del 9 aprile 2009 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale viene implicitamente dichiarato il ritiro del ricorso a fronte della sopravveniente citata decisione di dissequestro da parte del MPC, questo Tribunale prende atto del ritiro del gravame; che la causa viene pertanto stralciata dal ruolo; che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale (LTPF, RS 173.71) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327); che tuttavia, viste le circostanze particolari della presente fattispecie, il Tribunale rinuncia a prelevare delle spese processuali; che al ricorrente deve essere restituito l’anticipo delle spese di Fr. 2'000.-versato in pendenza di causa;
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al ricorrente viene restituito l’anticipo delle spese di Fr. 2'000.- versato in pendenza di causa. Bellinzona, il 25 maggio 2009 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Stefano Ferrari - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria
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