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Tribunale penale federale 05.09.2007 RR.2007.132

5. September 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,556 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Estradizione alla Moldova Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP);;Estradizione alla Moldova Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP);;Estradizione alla Moldova Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP);;Estradizione alla Moldova Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Volltext

Sentenza del 5 settembre 2007 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Roy Garré e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., attualmente in detenzione estradizionale, rappresentato dall'avv. Luigi Mattei,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SEZIONE ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto Estradizione alla Moldova

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2007.132

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Fatti: A. Il 10 luglio 2006 il giudice istruttore del Tribunale di Buiucani (Moldova) ha spiccato un mandato d'arresto contro A., cittadino italiano residente in Ticino, per appropriazione indebita e falsità in documenti. In sostanza, A. è sospettato di essersi appropriato illecitamente, tra maggio e ottobre 2005, di un importo di EUR 70'000.- appartenente alla ditta B., con sede a Chisinau (Moldova), società di cui rappresentava gli interessi, in qualità di dirigente, sulla base di una procura (v. allegati del ricorrente, doc. I). Tale denaro sarebbe stato prelevato da un conto bancario intestato alla società e versato su un conto appartenente all'indagato.

B. Il 4 novembre 2006 Interpol Chisinau ha chiesto alle competenti autorità svizzere l’arresto provvisorio in vista di estradizione di A..

C. Il 27 novembre 2006 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha invitato le autorità moldave a trasmettergli una richiesta d'estradizione nonché a fornirgli delle garanzie relative ai diritti della difesa e alle condizioni di detenzione in Moldova, richieste ossequiate con scritti del 20 febbraio e 7 marzo 2007.

D. Il 3 agosto 2007 l’UFG ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione contro A..

E. Quest'ultimo è stato provvisoriamente arrestato l'8 agosto 2007 e posto in detenzione estradizionale; nel suo interrogatorio davanti al Procuratore pubblico ticinese, egli ha riconosciuto di essere la persona ricercata dalla Moldova, ma si è opposto alla sua estradizione in via semplificata verso questo Stato.

F. Con ricorso del 20 agosto 2007 alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A. chiede la revoca dell’ordine di arresto in vista di estradizione e la sua immediata scarcerazione con relativa adozione di provvedimenti cautelari meno coercitivi. Egli postula ugualmente la concessione dell'effetto sospensivo, in modo da essere immediatamente scarcerato previa applicazione di un bracciale elettronico.

G. Con osservazioni del 28 agosto 2007 l’UFG propone di respingere il ricorso.

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H. Nella sua replica del 3 settembre 2007 il ricorrente ribadisce in sostanza le conclusioni presentate in sede di ricorso.

Diritto: 1. In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), e art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710), la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro un ordine di arresto in vista di estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (art. 48 cpv. 2 AIMP), il reclamo è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante è pacifica.

2. L'estradizione fra la Repubblica di Moldova e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 31 dicembre 1997 per la Moldova ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 25 settembre 2001 per la Moldova ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

3. Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr., disposizione che tratta dell'arresto provvisorio, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita da un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazio-

- 4 ne in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; L. MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua infondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ediz., Berna 2004, n. 195 pag. 207 e seg. nonché n. 197 pag. 210 e seg.; S. HEIMGART- NER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La questione se siano adempiuti nel caso concreto i presupposti che giustificano, rispettivamente, l’annullamento dell’ordine di arresto e la scarcerazione in pendenza della procedura d’estradizione, deve essere esaminata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr.). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib consid. 2c).

4. Il ricorrente ritiene che la detenzione ai fini di estradizione risulta ingiustificata e sproporzionata, in quanto egli avrebbe fatto della Svizzera, soprattutto del Ticino, il centro dei suoi interessi affettivi e professionali (presenza della sua famiglia e attività lavorativa), interessi tali da scongiurare qualsiasi pericolo di fuga. Inesistente sarebbe ugualmente il pericolo di collusione. I fatti contestatigli sarebbero stati commessi all'estero, in un Paese relativamente

- 5 lontano. Egli sarebbe l'unico indagato nella vicenda che lo concerne e la Procura anticorruzione di Chisinau avrebbe già indicato i mezzi di prova di cui si servirà per dimostrare la sua colpa. La detenzione del ricorrente comprometterebbe altresì in modo grave i suoi affari in corso, la cui portata ed importanza richiederebbero assolutamente la sua presenza. A suo dire, tenuto conto di quanto precede, delle sue precarie condizioni di salute nonché della rilevanza molto contenuta del reato contestatogli, la carcerazione potrebbe essere sostituita da misure meno incisive quali la cauzione, il deposito dei documenti d'identità, la comparizione regolare presso un posto di polizia, la limitazione della libertà di movimento e l'applicazione del bracciale elettronico.

L'UFG, dal canto suo, ritiene che i legami del ricorrente con la Svizzera non siano così forti da escludere il pericolo di fuga, in Italia o in un altro Paese. Tale pericolo sarebbe ulteriormente rafforzato dal rischio per il ricorrente di vedersi inflitta una pena pesante dalle autorità giudiziarie moldave. La detenzione estradizionale non apparirebbe sproporzionata né dal punto di vista della presunta somma sottratta né in relazione alla pena massima possibile in Moldova. Per quanto attiene alla cauzione, l'UFG, presupponendo la buona situazione finanziaria del ricorrente, considera l'importo di EUR 70'000.- insufficiente per scongiurare il pericolo di fuga. Infine, il certificato medico del 10 agosto 2007, ove risulta che, tenuto conto della malattia del ricorrente, "un eventuale viaggio comportante delle trasferte prolungate è controindicato", non si opporrebbe in realtà alla detenzione. Ciononostante, l'UFG ha comunque interpellato formalmente l'istituto carcerario nel quale si trova il ricorrente per ottenere conferma di quanto precede (v. allegati UFG, atto 30).

4.1 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga verso un Paese ove l'estradizione non era possibile fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo)

- 6 e altri parenti in Svizzera (sentenza TPF BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza TPF BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza TPF BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1).

Nella fattispecie, l'autorità inquirente estera invoca l'applicazione dell'art. 195 comma 2 del Codice penale moldavo, la quale prevede una pena tra i dieci ed i venticinque anni di carcere, ritenendo la presunta infrazione commessa dal ricorrente un caso di appropriazione indebita qualificata ("appropriazione in proporzioni molto grandi dei beni", v. act. 3.4). Ebbene, dalla scarna documentazione inoltrata dalle autorità moldave, priva di qualsiasi supporto dottrinale e giurisprudenziale, non è possibile concludere che l'appropriazione indebita di EUR 70'000.- sia da considerarsi un caso molto grave necessitante l'applicazione della disposizione summenzionata (cfr. art. 16 del CP moldavo, act. 3.4). Ciononostante, essendo il caso semplice di appropriazione indebita punito con un massimo di 5 anni di carcere (art. 191 comma 1 CP moldavo), il pericolo di fuga è comunque presente. Il ricorrente e la sua famiglia sono di nazionalità italiana e si trovano in Svizzera soltanto dal mese di marzo 2006. Da una parte, nonostante le affermazioni secondo le quali egli non avrebbe più legami con l'Italia – si ricorda tuttavia che lo stesso, oltre ad avere parenti nella vicina penisola (v. act. 4, pag. 5 e allegati del ricorrente, doc. DD), ha agito per diversi anni in qualità di rappresentante consolare dello Stato italiano in Moldova (v. allegati del ricorrente, doc. L) -, il pericolo di fuga verso tale Paese è concreto. D'altra parte, una permanenza di poco più di un anno in Svizzera non permette all'evidenza di concludere che vi siano legami stretti con il nostro Paese, nonostante gli impegni professionali del ricorrente in loco, il debito solidale contratto con la moglie per finanziare la costituzione della propria compagnia aerea e la prova di rettitudine evidenziati. Alla luce di tutto quanto precede, il pericolo di fuga deve essere confermato. Questo non può nemmeno essere scongiurato mediante misure sostitutive meno coercitive quali il deposito dei documenti d'identità, il versamento di una cauzione o l'applicazione del bracciale elettronico (quest'ultima misura, ancora in fase sperimentale, è una forma alternativa di espiazione della pena, di cui non risulta, allo stato attuale [v. comunque il Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2005 pag. 1140 e 1359] un'applicabilità anche alla detenzione preventiva o estradizionale: v. rapporto dell'Ufficio federale di giustizia, Sezione Diritto penale, dal titolo "Panoramica dell'esecuzione delle pene sotto sorveglianza elettronica", febbraio 2007, reperibile sul sito Internet dell'UFG http://www.bj.admin.ch).

http://www.bj.admin.ch

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4.2 Meno evidente, per contro, l'esistenza del pericolo di collusione. Dall'incarto il ricorrente risulta essere il solo indagato nella vicenda incriminata. Inoltre, l'autorità inquirente moldava afferma di già essere in possesso delle prove necessarie a condannare il ricorrente (v. allegato CC, scritto del 7 marzo 2007). D'altro canto, quest'ultimo, disponendo ancora di numerosi contatti in Moldova, potrebbe tentare di contattare potenziali testimoni in vista del processo all'estero. Ad ogni modo, tale questione può rimanere indecisa dato che la detenzione può essere confermata sulla base del solo pericolo di fuga (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP).

4.3 Il ricorrente dichiara di soffrire di una grave patologia emorroidale che gli provoca importanti emorragie e gli impone trattamenti adeguati. Un intervento chirurgico a breve termine sarebbe stato consigliato dal suo medico curante. Una simile condizione fisica aggraverebbe il peso della carcerazione, ciò che renderebbe tale misura sproporzionata. Ebbene, il certificato medico presentato dal ricorrente conferma effettivamente l'esistenza della malattia summenzionata. Tuttavia, prevedendo che "un eventuale viaggio comportante delle trasferte prolungate è controindicato" (v. allegati del ricorrente, doc. T), esso non esclude in realtà la carcerabilità in Svizzera del ricorrente, il quale può comunque avere accesso, quando necessario, in carcere o in una struttura ospedaliera, alle cure del caso. Ciò è stato ugualmente confermato dal medico del penitenziario "La Stampa" (v. act. 5). Non vi sono dunque i presupposti per adottare misure sostitutive della detenzione (art. 47 cpv. 2 AIMP). In che misura le condizioni di salute del ricorrente si oppongano ad una sua estradizione in uno Stato estero i cui i standard sanitari sono più bassi che in Svizzera, tanto più in regime di custodia cautelare, è invece una questione che dovrà essere esaminata nella decisione di estradizione in quanto tale, tenendo certamente conto dei rapporti in proposito di organizzazioni per la difesa dei diritti umani come Amnesty International, nonché delle ancora recenti condanne della Moldova da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo proprio in relazione alle condizioni sanitarie in regime di detenzione (v. ad es. sentenze nella cause Gorea contro Moldova del 17 luglio 2007, n. 21984/05; Modarca contro Moldova del 10 maggio 2007, n. 14437/05; Boicenco contro Moldova dell'11 luglio 2006, n. 41088/05; più in generale sulla problematica della sanità in carcere v. D. BERTRAND/G. NIVEAU, Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg 2006).

4.4 Il ricorrente è del parere che i fatti a lui contestati in Moldova, corrispondessero anche alla realtà, non giustificherebbero una procedura di estradizione. Secondo l'art. 4 AIMP, la domanda di assistenza è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. La CEEstr. non contiene nessuna disposizione analoga all'art. 4 AIMP. L'art. 2 CEEstr., come l'art. 35 cpv. 1 lett. a AIMP, esige semplicemente che il reato sia passibile,

- 8 sia nello Stato richiedente che in quello richiesto, di una pena privativa di libertà massima di almeno un anno. Il diritto convenzionale, prevalente, non autorizza lo Stato richiesto ad esaminare liberamente se si tratta di un caso irrilevante o meno; l'unico aspetto determinante risulta essere l'importanza delle pene suscettibili di essere inflitte (sentenza del Tribunale federale 1A.59/2000 del 10 marzo 2000, consid. 2a; sentenza TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 2.3.1; MOREILLON, op. cit., n° 4 ad art. 4 AIMP)

In assenza di inesattezze manifeste nella domanda di assistenza, i fatti determinanti per il giudizio sull'ammissibilità dell'estradizione sono quelli esposti dall'autorità richiedente (sentenza del Tribunale federale 1A.145/2006 del 15 settembre 2006, consid. 2.1 e giurisprudenza citata). Nella fattispecie, come già accennato in precedenza (consid. 4.1), il ricorrente, per i fatti a lui contestati, è esposto in Moldova, nel caso più semplice di appropriazione indebita, ad una pena massima di 5 anni di carcere. In Svizzera, tali fatti corrisponderebbero alle infrazioni di appropriazione indebita e falsità in documenti, entrambe passibili di sanzioni restrittive della libertà per un massimo di almeno un anno (art. 138 n. 1 e 251 n. 1 CP). La condizione dell'art. 2 CEEstr. è dunque adempiuta nella fattispecie, ragione per cui la censura del ricorrente deve essere respinta.

5. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione del ricorrente. Certo, nel suo gravame egli allega precise e circostanziate censure su pretese gravi irregolarità e manipolazioni della procedura all'estero. Tuttavia esse, a questo stadio della procedura, non permettono di concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, infatti, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie.

In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell’interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullare l’ordine di arresto in via di estradizione, né di ordinare misure cautelari sostitutive. Discende da tutto quanto precede che il ricorso deve essere respinto.

6. Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda del ricorrente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

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7. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l’art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.-.

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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente.

Bellinzona, 6 settembre 2007 In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei, - Ufficio federale di giustizia, sezione estradizioni,

Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 LTF)

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