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Tribunale penale federale 25.08.2025 RH.2025.16

25. August 2025·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,134 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP);;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Volltext

Sentenza del 25 agosto 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RH.2025.16

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Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 10 luglio 2025, le autorità francesi hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., cittadino francese, sospettato di aver commesso in Francia, nel gennaio 2023, i reati di violazione di domicilio, aggressione, danneggiamento e incendio intenzionale (v. act. 2.2).

B. Con ordine di arresto provvisorio del 14 luglio 2025, l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) di porre A., attualmente in espiazione di pena nel Canton Ticino per reati commessi in Svizzera, in detenzione estradizionale (v. act. 2.4). Interrogato il 15 luglio 2025 dal MP/TI, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità francesi, opponendosi tuttavia a un’estradizione in via semplificata (v. act. 2.3). Il 16 luglio seguente, l’UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti del predetto, notificatogli il giorno seguente (v. act. 2.1).

C. Il 22 luglio 2025, A. è insorto contro il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (v. act. 1), gravame poi trasmesso da quest’ultima autorità alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per competenza (v. act. 1.0).

D. Con scritto del 30 luglio 2025, trasmesso in copia al MLaw B., che lo ha assistito dinanzi all’UFG, questa Corte ha invitato il reclamante a completare, entro l’11 agosto seguente, il suo gravame conformemente all’art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), pena l’inammissibilità del medesimo (v. act. 3).

E. Con scritto del 4 agosto 2025, B. ha informato la presente autorità della sua volontà di revocare il mandato conferitogli per la difesa del reclamante (v. act. 5).

F. Consegnatogli l’invito del 30 luglio 2025 il 5 agosto seguente, il reclamante è rimasto silente (v. act. 6).

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Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione.

1.2 La procedura di estradizione tra la Svizzera e la Francia è anzitutto retta dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 1967 e per la Francia l'11 maggio 1986, dal Secondo protocollo aggiuntivo a tale convenzione (PA II; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985 e per la Francia l'8 settembre 2021, dal Terzo Protocollo aggiuntivo (PA II CEEstr; RS 0.353.13), entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2016 e per la Francia il 1° ottobre 2021, nonché dal Quarto protocollo aggiuntivo (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2016 e per la Francia il 1° ottobre 2021. Applicabile è inoltre l'Accordo del 10 febbraio 2003 la Svizzera e la Francia relativo alla procedura semplificata di estradizione e che completa la CEEstr (RS 0.353.934.92). Di rilievo sono altresì gli articoli da 59 a 66 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [di seguito: GU] L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile alla voce «Raccolta di testi giuridici sugli accordi settoriali con l'UE», https://www.admin.ch/opc/fr/european-union/international-agreements/ 008.html, scheda «8.1 Allegato A», nonché gli art. 26 e segg. della decisione 2007/533/GAI del Consiglio del 12 giugno 2007 relativa all'istituzione, all'installazione e all'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II; GU L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84) e le disposizioni corrispondenti del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, il funzionamento e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 312/56 del 7 dicembre 2018, pag. 56 e segg.; v. art. 79, pag. 103 [testi disponibili sul sito Internet sopra indicato, scheda «8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen»]), applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 28 dicembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Si applicano inoltre le disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, entrata in vigore il 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; GU C 313/12 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23; consultabile sullo stesso sito Internet, scheda «8.2 Allegato B»), in relazione alla decisione 2003/169/GAI del Consiglio del 27 febbraio 2003 (n. CELEX 32003D0169; GU L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e segg.,

- 4 consultabile sempre sullo stesso sito Internet, scheda «8.2 Allegato B»), che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen (ossia gli articoli 2, 6, 8, 9 e 13, nonché l'articolo 1 nella misura in cui è pertinente per gli altri articoli). Ciò fatto salvo le disposizioni più ampie in vigore tra le parti in conformità degli accordi bilaterali o multilaterali (art. 59 par. 2 CAS; art. 1 cpv. 2 CE-UE).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

2. L’art. 52 PA prevede che l’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (cpv. 1). Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi (cpv. 2). Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (cpv. 3).

2.1 In concreto, preso atto del contenuto molto confuso e poco comprensibile del gravame, dal quale risulta difficile delineare motivi e conclusioni – esso sembra peraltro mischiare censure relative alla procedura penale svizzera sfociata nella condanna che il reclamante sta scontando attualmente in Ticino con quelle prettamente estradizionali –, questa Corte ha invitato il predetto, trasmettendo copia di tale invito anche al MLaw B., legale che lo ha assistito dinanzi all’UFG, a completare il proprio reclamo (v. act. 3). Tuttavia, da un lato, B. ha espresso la sua volontà di revocare il mandato conferitogli (v. act. 5), dall’altro, il reclamante è rimasto silente. Tenuto conto che nell’invito trasmesso è stato chiaramente http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

- 5 indicato che, trascorso infruttuoso il termine fissato (all’11 agosto), “questa Corte deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA)” (act. 3), il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

2.2 Si rileva che, fosse anche stato il gravame ammissibile, la detenzione estradizionale sarebbe stata comunque da confermare. Ribadito che il reclamante è attualmente in detenzione in seguito a una condanna inflittagli dalle autorità penali ticinesi, i fatti per i quali la Francia ha richiesto il suo arresto estradizionale sono gravi (v. act. 2.1, pag. 1 e seg. nonché act. 2.2, pag. 2 e seg.) e possono sfociare in una condanna sino a 10 anni di reclusione (v. act. 2.2, pag. 2), per cui il pericolo di fuga, fosse stato in libertà, sarebbe stato evidente e concreto, anche perché dall’incarto non emergono particolari legami del predetto, domiciliato in Francia (v. act. 2.3, pag. 1), con la Svizzera.

3. In conclusione, il reclamo va dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata in concreto a fr. 300.– a carico del reclamante.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 25 agosto 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A., - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

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