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Tribunale penale federale 26.03.2015 RH.2015.3

26. März 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,749 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).;;Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP).

Volltext

Sentenza del 26 marzo 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., attualmente in detenzione ai fini di estradizione presso il carcere giudiziario "La Farera", Cadro, rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE ESTRADIZIONI, Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2 AIMP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RH.2015.3

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Fatti: A. In data 29 novembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari (di seguito: G.I.P.) presso il Tribunale di Napoli ha emesso un'Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere (di seguito: OCCC) nei confronti, tra altri, di A., segnatamente per i reati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando e contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso con circostanze aggravanti giusta gli art. 291-quater, 291-bis e 291-ter II comma lett. e) del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (v. OCCC n. 49230/07 R.G. G.I.P. n. 56652/06 R.G.N.R.; act. 3.4).

B. Mediante segnalazione del 18 novembre 2011, SIRENE Italia ha richiesto l'arresto di A. ai fini di estradizione (act. 1.3).

C. Il 9 settembre 2014 A. è stato arrestato in vista di estradizione dall'autorità elvetica. Il fermo era fondato su un separato ordine di arresto ai fini di estradizione datato 1° settembre 2014, scaturito da una seconda OCCC del G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Como datata 19 maggio 2014. L'impugnativa di A. contro tale ordine di arresto era stata respinta da questa Corte con sentenza RH.2014.13 del 13 ottobre 2014. Il 26 novembre 2014 A. ha interposto ricorso anche avverso la successiva decisione di estradizione emessa dall'UFG, procedura che è tuttora pendente.

D. Parallelamente, per i reati oggetto della presente procedura ed imputati a A. dal G.I.P. di Napoli, il 7 ottobre 2014 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato all'UFG la domanda formale di estradizione emessa dal Ministero della Giustizia il 25 settembre 2014 (act. 3.4).

E. Il 20 gennaio 2015 l'UFG ha quindi ordinato l'arresto ai fini di estradizione nei confronti di A. per i fatti ascrittigli dal G.I.P. di Napoli (act. 3.6). Nel suo interrogatorio del 23 gennaio 2015 davanti al Procuratore pubblico ticinese, A. si è opposto alla sua estradizione in via semplificata (act. 3.7).

F. Il 29 gennaio 2015, l'UFG ha annullato l'ordine di arresto del 1° settembre 2014 relativo alla procedura avviata dal G.I.P. di Como, avendo quest'ultimo revocato la segnalazione a carico del reclamante nel Sistema Informatico Schengen. L'autorità estera ha tuttavia precisato che sia l'OCCC emessa dal G.I.P. di Como che la relativa richiesta di estradizione mantenevano la loro validità (v. act. 1; act. 3.8).

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G. Con reclamo del 2 febbraio 2015 indirizzato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, l'insorgente ha postulato l'annullamento dell'ordine d'arresto ai fini di estradizione del 20 gennaio 2015 nonché la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, la sua liberazione e l'adozione di misure cautelari sostitutive alla carcerazione (act. 1).

H. Con osservazioni del 9 febbraio 2015, l’UFG ha proposto la reiezione del reclamo (act. 3). Mediante replica del 12 febbraio seguente, trasmessa per informazione all'UFG, il reclamante ha sostanzialmente confermato le sue conclusioni (act. 4).

I. Con scritto del 19 febbraio 2015, il reclamante ha chiesto di essere posto al beneficio degli arresti domiciliari (act. 7).

L. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

2. 2.1 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985,

- 4 nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).

2.2 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

2.3 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge. Adita mediante un reclamo fondato sull'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali non deve pronunciarsi, a questo stadio della procedura, in merito all'estradizione in quanto tale, ma solamente sulla legittimità dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 117 IV 359 consid. 1a e b; 111 IV 108 consid. 3; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basilea/Ginevra/Monaco 2004, n. 19 ad art. 47 AIMP). Le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione, come pure alla sua fondatezza, devono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito della procedura di estradizione vera e propria (DTF 130 II 306 consid. 2.3; 119 Ib 193 consid. 1c), per la quale è competente l'UFG in prima istanza e, in sede di ricorso, dapprima il Tribunale penale federale ed in seguito, in ultima istanza e alle restrittive condizioni poste dall'art. 84 LTF, il Tribunale federale (v. DTF 133 IV 125, 131, 132, 134). Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 348 e segg.; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi Zurigo 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-337%3Ait&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&query_words=1A.154%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-595%3Ait&number_of_ranks=0#page595

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AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giustificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto dalla Svizzera in virtù dell'art. 1 CEEstr di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite allo Stato che ne ha fatto la richiesta (v. JdT 2012 IV 5 n. 142). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace a condizioni più restrittive di quelle applicabili in materia di carcere preventivo (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

2.4 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale. Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di richiedere l'arresto e a sancire l'obbligo della Parte richiesta di decidere su tale domanda, avvertendo la Parte richiedente dell'esito della stessa (v. art. 16 n. 1 e n. 3). Applicabile è esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo, la Convenzione precisa che, tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto" (art. 16 n. 4). Nessuna disposizione contiene invece la CEEstr circa la carcerazione estradizionale tra il momento della presentazione della domanda e la decisione. Applicabile è quindi unicamente il diritto dello Stato richiesto, compatibilmente col rispetto degli obblighi di consegna del ricercato che derivano dalla Convenzione (DTF 109 Ib 223 consid. 2a, con rinvii; MOREILLON, op. cit., n. 7 e 9 ad art. 47 AIMP).

3. Nel suo gravame l'insorgente sostiene che l'ordine di arresto in vista di estradizione sarebbe manifestamente inammissibile secondo l'art. 51 cpv. 1 AIMP, non essendo rispettato il requisito della doppia punibilità. Egli si duole inoltre del fatto che l'UFG non avrebbe prodotto l'incarto completo e solleva una violazione dell'art. 50 cpv. 1 AIMP, non avendo l'autorità estera presentato la domanda di estradizione ed i relativi documenti entro i termini.

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3.1 Il reclamante sembra tuttavia confondere la procedura relativa alla detenzione in vista d'estradizione con quella estradizionale vera e propria. Va subito chiarito che tutte le censure relative a pretese irregolarità formali o sostanziali della domanda di estradizione in quanto tale o della relativa procedura sollevate dal reclamante sono a questo stadio della procedura premature (v. consid. 2.3 supra). Esse potranno semmai essere fatte valere in occasione di un ricorso contro un'eventuale decisione di estradizione che a tutt'oggi fa difetto. La manifesta inammissibilità della domanda estera costituisce l'unica eccezione a questa regola (DTF 130 II 306, 310 consid. 2.3; DTF 111 IV 108, 110 consid. 3a). Il fatto che tali censure siano invocate con un reclamo contro un ordine di arresto in vista di estradizione, non può infatti avere per effetto quello di imporre alla Corte di procedere in via anticipata ad un esame approfondito del merito (DTF 109 Ib 223 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale RH.2014.6 del 28 maggio 2014, consid. 2.2 con riferimenti). Certo, nel suo gravame l'insorgente allega precise e circostanziate censure su pretese gravi irregolarità: tuttavia esse, a questo stadio della procedura, non permettono di concludere che l'estradizione sia manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP. Secondo la giurisprudenza, infatti, tale disposizione trova applicazione unicamente allorquando una delle ipotesi previste agli articoli da 2 a 5 AIMP è senza alcun dubbio realizzata (DTF 111 IV 108 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 1S.1/2007 del 1° febbraio 2007, consid. 4.5), fatto questo che non si verifica nella fattispecie.

In effetti, la censura relativa alla produzione solo parziale dell'incarto da parte dell'UFG – formulata peraltro in modo generico, senza motivazione di sorta e senza che sia anche solo accennato ad un qualsivoglia pregiudizio, né che sia indicato quale ulteriore documento potrebbe rendersi necessario nel caso di specie – come pure la contestazione in merito al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 50 cpv. 1 AIMP – a seguito del quale il reclamante non potrebbe comunque, nel caso concreto, pretendere la propria scarcerazione (v. art. 16 n. 5 CEEstr; sentenza del Tribunale federale 1C_107/2012 del 23 febbraio 2012, consid. 1.5 e riferimenti citati;) – non rientrano tra i casi di inammissibilità manifesta ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP.

Lo stesso dicasi in merito all'asserita violazione del principio della doppia punibilità, che il reclamante concretizza nell'entrata in vigore dell'art. 14 cpv. 4 DPA solo il 1° febbraio 2009, dunque posteriormente ai fatti ad egli imputati. In effetti, anche volendo prescindere dal fatto che, secondo l'autorità elvetica, applicabile alla fattispecie sarebbe anche l'art. 14 cpv. 2 DPA (act. 3), la data di entrata in vigore del cpv. 4 dell'art. 14 DPA non giustifica l'impossibilità di concedere l'estradizione giusta l'art. 2 n. 1 CEEstr per tale fattispecie di reato. Il Tribunale federale ha in proposito già sentenziato che

- 7 tanto il diritto dell'estradizione, quanto quello della cosiddetta assistenza accessoria o piccola assistenza non constano di disposizioni del diritto penale materiale, ma di norme di procedura che – riservate eccezioni – sono applicabili a tutti i casi che debbono decidersi dopo la loro entrata in vigore.

La giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto questo principio, tanto in materia di estradizione (DTF 109 Ib 62 consid. 2a) quanto in materia di assistenza accessoria (DTF 109 Ib 157 consid. 3b e 99 Ia 90). Il diritto in vigore al momento della decisione di estradizione è in particolare determinante per stabilire, ove ciò sia necessario, se sussista il requisito della doppia punibilità (art. 5 par. 1 lett. a CEAG in relazione con la dichiarazione fatta dalla Svizzera circa lo stesso articolo; art. 64 cpv. 1 AIMP): se il fatto perseguito è punibile si determina secondo il diritto penale in vigore nello Stato richiesto al momento della decisione sulla domanda di assistenza e non sulla scorta di quello vigente al momento della commissione del fatto o della conclusione della Convenzione. Così, tanto l'estradizione quanto l'assistenza (nel caso di necessità di misure coercitive) sono da accordare se il fatto – punibile nello Stato richiedente – non lo era nello Stato richiesto al momento in cui è stato commesso, ma lo è divenuto, per una modifica del diritto interno, prima della decisione sulla domanda. La misura coercitiva non è infatti più diretta, in tale momento, contro una persona innocente; né è leso il precetto per cui la legge penale non ha effetto retroattivo, poiché il diritto dell'assistenza è da equiparare alla procedura penale, alla quale il principio di non retroattività è estraneo (DTF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 120 Ib 120 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 2 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale federale 1A.151/2000 del 7 luglio 2000, consid. 4aa).

In considerazione di tutto quanto sopra, non è possibile affermare che, ad un esame prima facie, l'estradizione sia manifestamente inammissibile. Le censure che possono quindi essere trattate nella presente procedura sono esclusivamente quelle legate alla validità formale della richiesta d'arresto provvisorio, nonché alla legalità e proporzionalità della detenzione estradizionale subita dall'interessato.

4. 4.1 Il reclamante chiede che si prescinda dalla sua carcerazione, non essendovi ragioni per dubitare che egli si sottrarrà all'estradizione né di ritenere che egli comprometterà l'istruzione penale. Egli non potrebbe lasciare la Svizzera, né chiaramente rientrare in Italia, essendo stato spiccato nei suoi confronti un mandato di arresto europeo. In Svizzera egli possiederebbe due abitazioni, vivrebbe con la moglie e due figli, lavorerebbe e deterrebbe importanti interessi economici. Prova della sua intenzione di rimanere in Svizzera sarebbe pure data dal fatto che, dopo essere stato liberato dal http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=DTF+112+IB+576&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F109-IB-60%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page62 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=DTF+112+IB+576&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F109-IB-156%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page157 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=DTF+112+IB+576&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F99-IA-78%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page90 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=it&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=DTF+112+IB+576&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F99-IA-78%3Ait&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page90

- 8 giudice di Vaduz, non sarebbe rimasto nel Liechtenstein né si sarebbe recato in un Paese in cui l'estradizione sarebbe difficoltosa, ma sarebbe rientrato in Svizzera. E ciò pur essendo a conoscenza delle accuse nei suoi confronti, del mandato d'arresto europeo ed avendo visionato la documentazione relativa all'inchiesta italiana. Infine, nell'eventualità in cui l'estradizione dovesse essere accordata, egli non intenderebbe sottrarsi alla medesima, si presenterebbe spontaneamente o potrebbe facilmente essere fermato.

In merito al rischio di collusione, essendo l'inchiesta penale in Italia ormai conclusa (essendo peraltro tutte le altre persone coinvolte state nel frattempo liberate o messe al beneficio degli arresti domiciliari), non vi sarebbero ragioni per temere un intralcio della medesima. Il reclamante sostiene invece che, rimanendo a piede libero, egli avrebbe maggiori possibilità di esaminare la copiosa documentazione dell'inchiesta. Infine, essendo stato spiccato un mandato di arresto europeo, egli non potrebbe rifugiarsi in un altro Stato europeo, Stato che provvederebbe infatti ad estradarlo.

Per tutti questi motivi, il mantenimento dell'arresto sarebbe pure in contrasto con il principio di proporzionalità.

4.2 Le censure ricorsuali in tale ambito sono già state esaminate e respinte nella sentenza RH.2014.13 del 13 ottobre 2014 ai consid. 5.3 e 5.4, e possono essere qui riprese per intero, visto che la loro sostanza non è mutata da allora.

Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persone perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'eccezione (v. consid. 2.3 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Tici-

- 9 no), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). In un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito: soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretate sia le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza 8G.49/2002 del 24 maggio 2002, consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima comminabile all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha consi-

- 10 derato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.-- nonché la consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

4.3 In concreto, non si è manifestamente in presenza di circostanze particolari che imporrebbero di derogare, in via eccezionale, alla regola della carcerazione. Il reclamante, al beneficio di un permesso B, è cittadino italiano e risiede in Svizzera – anche se non ininterrottamente – con la moglie (verosimilmente anch'ella indagata; v. act. 3) e due figli; in Svizzera egli possiede due abitazioni e svolge la propria attività professionale. Inoltre, nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto europeo. Tali constatazioni non possono tuttavia essere considerate sufficienti ed idonee a dimostrare legami o ostacoli tali da scongiurare il pericolo di fuga, tanto più che, nel caso concreto, sono pendenti due richieste di estradizione: una fondata sull'OCCC del G.I.P. di Napoli, per infrazioni gravi la cui pena massima comminabile risulta di sei anni di detenzione, e l'altra fondata sull'OCCC del G.I.P. di Como (v. act. 1.3; act. 3). Non è quindi da escludere che, di fronte alla possibilità di un'estradizione all'Italia ed alla possibilità di scontare una lunga condanna, l'estradando tenti di rifugiarsi in altri Paesi che non concedono l'estradizione qualora fosse messo in libertà.

4.4 Il reclamante propone di sostituire la carcerazione con provvedimenti cautelari, come il versamento di una cauzione di fr. 50'000.-- (o di importo che la Corte riterrà opportuno) con la contestuale consegna del passaporto, l'obbligo di firma settimanale presso il pubblico ministero o la polizia, la predisposizione di una sorveglianza tramite braccialetto elettronico, oppure altre misure cautelari sostitutive, quali gli arresti domiciliari.

La sorveglianza tramite braccialetto elettronico (che non impedisce una fuga, ma permette eventualmente solo di constatarla a posteriori: v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, consid. 1.1.2 e riferimenti citati), la consegna del passaporto e l'obbligo di annunciarsi non sono di per sé sufficienti a scongiurare un pericolo di fuga. Il versamento di una cauzione, seppur combinato con la sorveglianza tramite braccialetto elettronico, avrebbe anch'esso solo un'incidenza minima sul pericolo in questione, ritenuta la possibilità di condanna ad una pena detentiva di lunga durata. Per quanto concerne la cauzione, il Tribunale federale ha precisato che l'assenza di una dettagliata esposizione della situazione finanziaria dell'estra-

- 11 dando impedisce all'autorità preposta di fissare l'importo della cauzione, ritenuto pure che, in assenza di dati completi, anche una cauzione elevata non sarebbe sufficiente a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale federale 8G.11/2003 del 21 febbraio 2003, consid. 5; v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2010.76 del 5 maggio 2010, consid. 4.3). Nel caso concreto, agli atti vi è unicamente l'indicazione che egli sarebbe proprietario di due immobili in Svizzera, senza alcuna stima dei medesimi. Dal dossier non emergono tuttavia indicazioni più concrete né in merito al suo reddito né sugli importi effettivamente destinati al mantenimento suo e della sua famiglia, né su eventuali ulteriori spese correnti a cui far fronte. In assenza delle necessarie indicazioni che possano permettere di valutare, in modo adeguato, la situazione patrimoniale del reclamante, non risulta possibile fissare l'importo di una cauzione concretamente dissuasiva per evitare ogni pericolo di fuga, tanto più che, a dire del reclamate, la cauzione verrebbe versata con l'aiuto di parenti ed amici.

Sulla base dell'incarto, non sono dunque ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estradando ordinando misure cautelari sostitutive.

5. In conclusione il reclamo è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 27 marzo 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Fulvio Pezzati - Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizion

Informazione sui rimedi giuridici Contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente (art. 92 cpv. 2 LTF). Nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione o sul sequestro di beni e valori, se esse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF). Se non è data facoltà di ricorso contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 e 2 LTF o se tale facoltà non è stata utilizzata, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). Contro le decisioni nel campo dell'assistenza internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF). Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

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