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Tribunale penale federale 08.01.2026 CR.2025.5

8. Januar 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,620 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Istanza di revisione della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale RH.2025.16 del 25 agosto 2025 (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli art. 121 ss. LTF);;Istanza di revisione della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale RH.2025.16 del 25 agosto 2025 (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli art. 121 ss. LTF);;Istanza di revisione della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale RH.2025.16 del 25 agosto 2025 (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli art. 121 ss. LTF);;Istanza di revisione della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale RH.2025.16 del 25 agosto 2025 (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli art. 121 ss. LTF)

Volltext

Decisione dell’8 gennaio 2026 Corte d’appello Composizione Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Andrea Blum e Andrea Ermotti, Cancelliera Leda Ferretti Parti A., detenuto presso il carcere […] istante

contro UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA SETTORE ESTRADIZIONI, controparte

Oggetto

Istanza di revisione della decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale RH.2025.16 del 25 agosto 2025 (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con gli art. 121 ss. LTF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto : CR.2025.5

- 2 - Fatti: A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 10 luglio 2025, le autorità francesi hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., sospettato di aver commesso in Francia, nel gennaio 2023, i reati di violazione di domicilio, aggressione, danneggiamento e incendio intenzionale. B. Con ordine di arresto provvisorio del 14 luglio 2025, l’Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone Ticino di porre A., allora in esecuzione di pena nel Cantone Ticino per reati commessi in Svizzera, in detenzione estradizionale. Interrogato il 15 luglio 2025 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, A. si è opposto a un’estradizione in via semplificata. Il 16 luglio seguente, l’UFG ha quindi emesso nei suoi confronti un ordine di arresto ai fini di estradizione, che gli è stato notificato il giorno seguente. C. Il 22 luglio 2025, A. ha impugnato il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino. Il ricorso è stato successivamente trasmesso per competenza alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (di seguito: TPF).

D. Con scritto del 30 luglio 2025, trasmesso in copia al MLaw B., che lo ha assistito dinanzi all’UFG, la Corte dei reclami penali del TPF ha invitato A. a completare il suo gravame, pena l’inammissibilità del medesimo.

E. Con scritto del 4 agosto 2025, B. ha informato la Corte dei reclami penali del TPF della sua volontà di revocare il mandato conferitogli per la difesa di A.

F. In assenza di qualsiasi riscontro da parte di A. alla citata richiesta di completamento, la Corte dei reclami penali del TPF, con sentenza del 25 agosto 2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo (CAR pag. 1.100.010 e segg.).

G. In data 20 novembre 2025, A. ha presentato alla Corte dei reclami penali del TPF un’istanza in lingua francese, mediante la quale ha chiesto la revisione della suddetta decisione. Il 24 novembre 2025, tale istanza è stata trasmessa per competenza alla Corte d’appello del TPF quale domanda di revisione (CAR pag. 1.100.001 - 003).

H. Con scritto dell’11 dicembre 2025, la Corte d’appello del TPF ha invitato l’istante a precisare i motivi di revisione entro il 23 dicembre successivo, con l’avvertenza che, in caso di mancata risposta, non sarebbe entrata in materia sulla stessa; gli è stato altresì ricordato che la lingua del procedimento è l’italiano e che avrebbe il diritto di farsi rappresentare da un avvocato (CAR pag. 2.102.001).

- 3 - I. In data 16 dicembre 2025, la scrivente Corte d’appello ha ricevuto uno scritto, redatto dall’istante in lingua francese e indirizzato al Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (CAR pag. 2.102.002 e segg.). Il 5 gennaio 2026, sono pervenuti a questa Corte due ulteriori scritti del medesimo, inviati il 29 dicembre 2025, entrambi in lingua francese: l’uno indirizzato al Ministero pubblico del Cantone Ticino e l’altro al Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (CAR pag. 2.102.008 e segg.).

J. Visto l’esito della presente procedura, non sono state chieste osservazioni alle parti. La Corte d’appello considera in diritto: 1. La Corte d’appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione conformemente agli art. 38a e 40 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP). Nel caso concreto, la decisione RH.2025.16 della Corte dei reclami penali del TPF del 25 agosto 2025 è stata emanata in applicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. b LOAP. La Corte d’appello è dunque di principio competente per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto. Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli articoli 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all’art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi speciali (FF 2008 7409). 2. Secondo l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile per il rinvio dell’art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. I fatti rilevanti sono fatti anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente. L’istante deve dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. Il requisito della diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere luogo prima.

- 4 - Non costituiscono un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già all’epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere addotti con la dovuta diligenza (v. ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123). Spetta alle parti contribuire all’accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle norme procedurali. L’impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel procedimento precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha infatti lo scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove (ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 123). La revisione è un rimedio giuridico straordinario che non può essere utilizzato per mettere in discussione la valutazione delle prove, per correggere un errore di diritto, per fare valere un approccio giuridico differente o per rimediare a vizi procedurali (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand CPP, 2019, n. 3 ad art. 410 con riferimenti ivi citati). 3. Nel caso concreto, l’istanza del 20 novembre 2025 presentata dall’istante risulta confusa e per lo più incomprensibile. Nonostante questa Corte abbia concesso all’istante la possibilità di precisare i motivi di revisione, neppure dai tre scritti pervenuti successivamente – redatti in una lingua diversa da quella del presente procedimento e, per due di essi, presentati oltre il termine assegnato (v. sopra, lett. I) – è stato possibile evincere alcuno dei motivi di revisione previsti dall’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. L’istante ha fatto riferimento, tra l’altro, a presunte irregolarità procedurali nonché alla distruzione, che egli sostiene essere avvenuta il 12 agosto 2025 ad opera di un agente di custodia, di una memoria scritta che intendeva presentare alla Corte dei reclami penali del TPF. Tuttavia, oltre a non fornire alcuna prova in merito a tali fatti, l’istante non sostiene che gli stessi siano stati scoperti solo successivamente alla decisione di cui è chiesta la revisione. Ne consegue che non sussiste manifestamente nessuno dei motivi di revisione previsti dall’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e che l’istanza deve quindi essere dichiarata inammissibile. 4. L’istante, soccombente, sopporta le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 cum art. 416 CPP). La tassa di giustizia di CHF 200.--, fissata in applicazione degli art. 73 LOAP cum 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a carico dell’istante.

- 5 - La Corte d’appello pronuncia: I. L’istanza di revisione è inammissibile. II. La tassa di giustizia di CHF 200.-- è posta a carico dell’istante.

In nome della Corte d’appello del Tribunale penale federale Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Maurizio Albisetti Bernasconi Leda Ferretti

- 6 - Intimazione a (atto giudiziale) − Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni − Signor A.

Copia a (posta A/brevi manu) − Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione − Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a − Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione − Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei beni

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 2 lett. b della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF). Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 82-84, 85-87 e 89 ss. LTF. L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.

Spedizione: 9 gennaio 2026

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