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Tribunale penale federale 17.06.2024 CA.2023.28

17. Juni 2024·Italiano·CH·penale federale·PDF·14,844 Wörter·~1h 14min·1

Zusammenfassung

Appello (parziale) del 2 gennaio 2024 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla legge federale sugli stranieri, falsità in documenti;;Appello (parziale) del 2 gennaio 2024 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla legge federale sugli stranieri, falsità in documenti;;Appello (parziale) del 2 gennaio 2024 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla legge federale sugli stranieri, falsità in documenti;;Appello (parziale) del 2 gennaio 2024 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla legge federale sugli stranieri, falsità in documenti

Volltext

Sentenza del 17 giugno 2024 Corte d’appello Composizione Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Katharina Giovannone-Hofmann e Andrea Ermotti, Cancelliera Chiara Rossi Parti A., nato il […], attinente di […], difeso dall'avv. di fiducia Mario Postizzi, appellante / imputato

contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dai Procuratori federali Stefano Herold e Davide Francesconi

appellato / pubblica accusa

Oggetto

Appello (parziale) del 2 gennaio 2024 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2022.2 del 6 giugno 2023

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, infrazione alla legge federale sugli stranieri, falsità in documenti

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto : CA.2023.28

- 2 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Con decisione del 17 dicembre 2014, il Mistero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 01.01.0001). Il procedimento è stato condotto sub SV.14.1675-REZ. Il procedimento penale traeva origine dall’operazione denominata “C.” condotta dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Milano, che aveva portato all’arresto, in data 16 dicembre 2014, di numerose persone in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano il 5 dicembre 2014 (MPC pag. 03.01.001). A.2 In data 28 aprile 2016, il procedimento penale è stato esteso anche nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, falsità in documenti giusta l’art. 251 n. 1 CP, nonché infrazione alla Legge federale sugli stranieri, nello specifico, inganno alle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr, come pure nei confronti di D. per falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP; MPC pag. 01.01.0002 segg.). In seguito, il 28 dicembre 2016, il MPC ha esteso il procedimento penale nei confronti di B. pure per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, in particolare per titolo di inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr (MPC pag. 01.01.0007 seg.). A.3 Con atto d’accusa del 25 agosto 2017, il MPC ha promosso l’accusa dinanzi alla Corte penale del Tribunale federale (in seguito: TPF) nei confronti dei tre imputati per tutte le ipotesi di reato formulate a loro carico (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.100.001 segg.). In particolare, A. è stato rinviato a giudizio per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP; capo d’accusa n. 1.2.1 e sottopunti), falsità in documenti e istigazione alla falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP e art. 24 cpv. 1 CP in relazione con l’art. 251 n. 1 CP; capo d’accusa n. 1.2.2 e sottopunti), così come per infrazione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr; capo d’accusa n. 1.2.3 e sottopunti). A.4 Durante i pubblici dibattimenti (SK.2017.44), la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) ha informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) e

- 3 - 1.2.2 (falsità in documenti) nei confronti di A., nell’ottica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.920.014). A.5 Con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 (in seguito: sentenza SK.2017.44) la Corte penale ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato in relazione a 18 dei 28 relativi capi d’accusa (e meglio capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 12.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27), di ripetuta falsità in documenti in relazione a 4 dei 7 relativi capi d’accusa (e meglio capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 e 1.2.2.7), e di ripetuto inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1 LStr (capo d’accusa 1.2.3 e sottocapi 1.2.3.1 e 1.2.3.2). Lo ha, invece, prosciolto dai restanti capi d’imputazione. A. è stato condannato a una pena detentiva di tre anni, nonché a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 420.– cadauna, entrambe parzialmente sospese condizionalmente in ragione, rispettivamente di 30 mesi e di 150 aliquote giornaliere, per un periodo di prova di due anni. Nei suoi confronti sono state pronunciate delle confische di valori patrimoniali. Egli è stato condannato a un risarcimento equivalente in favore della Confederazione di CHF 183'214.--, a garanzia del quale è stato mantenuto il sequestro del 30% di spettanza di A. dei valori presenti sulla relazione bancaria intestata a E. Sagl. A. è stato infine condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 10'000.--, mentre le sue pretese di indennizzo sono state accolte in ragione di CHF 32'600.-- (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.970.010- 121). Con medesimo giudizio, la Corte penale ha riconosciuto B. autore colpevole di partecipazione a un’organizzazione criminale, di ripetuto riciclaggio di denaro, nonché di ripetuto inganno nei confronti delle autorità, condannandolo a una pena detentiva di cinque anni e sei mesi (dedotto il carcere preventivo sofferto). B. non ha impugnato la sentenza emanata nei suoi confronti, che è quindi divenuta definitiva (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.992.001). A.6 Contro la summenzionata sentenza A. ha invece interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, impugnando i capi d’accusa per i quali è stato condannato. Con sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 (in seguito: sentenza 6B_838/2018) l’Alta Corte ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio della causa alla Corte penale affinché venisse esaminato il capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) sotto il profilo dell’ipotesi di reato di carente diligenza in operazioni finanziare e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) e, inoltre, affinché venissero effettuati gli ulteriori necessari accertamenti in relazione ai capi d’imputazione 1.2.2.7 (falsità in documenti) e 1.2.3.1 (inganno nei confronti delle autorità) e venisse resa una

- 4 nuova decisione. Parimenti, il Tribunale federale ha annullato anche i punti della sentenza impugnata concernenti le pene e le misure pronunciate, nonché quelli riferiti a spese e indennizzi (TPF pag. 131.100.001 segg.). A.7 A seguito del rinvio da parte del Tribunale federale, la Corte penale ha aperto un nuovo procedimento, rubricato sub SK.2022.2. In occasione dell’udienza preliminare, tenutasi il 17 maggio 2022 (TPF pag. 131.710.001 segg.), la Direzione del procedimento ha informato le parti in merito al perimetro oggetto del procedimento penale a seguito della sentenza di rinvio dell’Alta Corte. In particolare, la Presidente del Collegio ha chiesto alle parti se concordavano sul fatto che, con riferimento al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato), l’oggetto del presente procedimento (ovvero esame dell’ipotesi di reato di cui all’art. 305ter CP) concerneva i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27. Mentre per i reati di falsità in documenti e di inganno nei confronti delle autorità, i capi d’accusa interessati erano, rispettivamente, il n. 1.2.2.7 e il n. 1.2.3.1, di cui all’atto d’accusa di data 25 agosto 2017. Sia il MPC, sia la difesa hanno concordato con quanto esposto dalla Presidente.

In data 8 febbraio 2023, la Direzione del procedimento ha informato le parti che, richiamato quanto ritenuto dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 al considerando 5.2.3, in applicazione dell’art. 344 CPP, la Corte, per quanto attiene al capo d’accusa 1.2.3.1 (infrazione alla Legge federale sugli stranieri, inganno nei confronti della autorità), laddove il pubblico ministero indicava il reato commesso in correità, avrebbe esaminato la fattispecie anche sotto il profilo della complicità ai sensi dell’art. 25 CP (TPF pag. 131.400.018). A.8 Mediante sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023 (TPF pag. 131.930.001-130), la Corte penale ha assolto A. dai capi d’accusa n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.26, 1.2.1.2.27, 1.2.2.4-1.2.2.6 (dispositivo n. 1). Mentre lo ha riconosciuto autore colpevole di: carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP), in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 (dispositivo n. 2.1); ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3 e 1.2.2.7 (dispositivo n. 2.2); e ripetuto inganno nei confronti delle autorità (art. 118 cpv. 1 LStr), in relazione ai capi d’accusa 1.2.3.1 (in complicità ex art. 25 CP) e 1.2.3.2 (dispositivo n. 2.3). Ha quindi condannato l’imputato a una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere, di fr. 310.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (dispositivo n. 3). A. è inoltre stato condannato al pagamento

- 5 delle spese procedurali in ragione di fr. 7’500.–, in relazione al procedimento SK.2017.44, a copertura di tali spese è stata ordinata la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciutegli (dispositivo n. 4.1). Le spese procedurali per il procedimento SK.2022.2 sono invece state poste a carico della Confederazione (dispositivo n. 4.2). Le pretese a titolo di indennizzo sono state accolte in ragione di fr. 66'000.– (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), da dedursi eventuali anticipi già versati (dispositivo n. 5). La Corte penale ha infine ordinato il dissequestro di: quota di comproprietà di 20/100 del fondo n. […] RFD di Chiasso, di spettanza di A. (dispositivo n. 6.1); 20%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti sulla relazione n. 15 intestata a B., A. e H3. presso NN. SA (dispositivo n. 6.2); 30%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali presenti sulla relazione n. 11 intestata a E. Sagl presso NN. SA (dispositivo n. 6.3); così come di eventuali ulteriori beni o valori patrimoniali a lui riconducibili (dispositivo n. 6.4). A.9 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 6 giugno 2023, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e consegna alle parti del relativo dispositivo (TPF pag. 131.720.015 seg.).

A.10 In data 15 giugno 2023, la difesa ha presentato annuncio d’appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP contro la summenzionata sentenza (TPF pag. 131.940.002). B. Procedura di appello B.1 A seguito della notificazione della sentenza motivata, avvenuta in data 13 dicembre 2023, è pervenuta alla Corte d’appello del TPF (in seguito: Corte d’appello), in data 2 gennaio 2024, la dichiarazione d’appello dell’imputato (CAR pag. 1.100.134). B.2 A. (in seguito anche: imputato) ha postulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 1.100.134): Sono impugnati i punti 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3 / 4.1 / 5 del dispositivo della citata sentenza, con richiesta di annullamento degli stessi. Disposti gli annullamenti appena postulati, si chiede a questa lodevole Corte di appello di (a) assolvere l’imputato dai reati di cui ai punti 2.1 / 2.2 / 2.3; (b) commisurare la pena, con riferimento al punto 3, alla luce delle sole condanne confermate dall’alto Tribunale federale; (c) prescindere dall’accollo delle spese procedurali all’imputato con richiamo al punto 4;

- 6 - (d) accogliere integralmente le pretese d’indennizzo in ordine al punto 5; (e) assegnare l’indennità e le ripetibili in sede di appello. B.3 Con scritto del 12 marzo 2024 le parti sono state invitate a presentare le proprie istanze probatorie e comunicare le eventuali questioni pregiudiziali. È inoltre stata ordinata l’acquisizione agli atti dell’estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti, del casellario giudiziale svizzero come pure della documentazione fiscale (dichiarazioni d’imposta, decisioni di tassazione e formulario sulla situazione finanziaria e personale) relativa all’imputato (CAR pag. 4.200.001 seg.). B.4 Con istanza probatoria del 4 aprile 2024 la difesa ha chiesto di sentire quali testimoni F., con riferimento all’imputazione 1.2.3.1, e QQ., commercialista di B. (CAR pag. 4.200.005). B.5 Con decreto sulle prove del 17 aprile 2024, il Presidente del Collegio giudicante ha respinto entrambe le istanze probatorie presentate dalla difesa (CAR pag. 4.200.007 seg.). B.6 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti dal 22 al 23 maggio 2024 a Bellinzona in presenza dell’imputato e del MPC. Nel corso dei dibattimenti è stato sentito l’imputato (CAR pag. 5.300.001 segg.). La difesa ha innanzitutto ripresentato l’istanza probatoria già rigettata in fase predibattimentale, chiedendo di sentire quali testimoni F. e QQ., richiesta a cui il MPC si è opposto e che è stata respinta dalla Corte d’appello (CAR pag. 5.100.003 seg.). Con la propria arringa, la difesa ha quindi formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 5.100.015; CAR pag. 5.200.064 seg.): In via principale l’assoluzione di A. da tutti i reati, salvo quelli già considerati dal Tribunale federale, e di prescindere da ogni pena a fronte della violazione del principio di celerità, del lungo tempo trascorso e della mediatizzazione, oppure in applicazione dell’art. 52 CP. In via subordinata, anche nella denegata ipotesi di conferma della condanna per il reato di falsità in documenti avente per oggetto il formulario A, nonché per la violazione deIl’art. 305ter CP, la difesa chiede – per gli stessi motivi di cui sopra – di prescindere da ogni pena. Il MPC ha dal canto postulato quanto segue (CAR pag. 5.200.017; CAR pag. 5.200.169 seg.):

- 7 - La conferma della condanna di A. per tutti i capi d’accusa per cui è stato riconosciuto colpevole con sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023, e meglio: • per carente diligenza in operazioni finanziarie giusta l’art. 305ter cpv. 1 CP in relazione ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.13, 1.2.1.2.15 e 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22 e 1.2.1.2.25. • per ripetuta falsità in documenti giusta l’art. 251 n. 1 CP in relazione al capo d’accusa 1.2.2.7. • per ripetuto inganno nei confronti delle autorità giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr in relazione al capo d’accusa 1.2.3.1 (nella forma della complicità ex art. 25 CP). La conferma della pena a cui A. è stato condannato dalla Corte penale del TPF con la sentenza SK.2022.22, ossia la pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.-- cadauna sospesa condizionalmente per due anni. La conferma della messa a carico di A. delle spese procedurali per l’importo di CHF 7’500.--, come pure la compensazione con le pretese d’indennizzo riconosciute a quest’ultimo. La messa a carico di A. anche delle spese della presente procedura d’appello e che l’indennizzo riconosciuto a A. venga limitato a quanto la Corte penale gli ha già riconosciuto, ossia CHF 66’000.--, ritenuto che l’appello va respinto e pertanto nessun ulteriore indennizzo deve essergli riconosciuto. B.7 Il dispositivo della sentenza è stato notificato per scritto alle parti in data 17 giugno 2024. La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia l’annuncio d’appello sia la dichiarazione d’appello sono stati presentati tempestivamente ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 e 3 CPP. L’appello è stato presentato contro la sentenza della Corte penale SK.2022.2 del 6 giugno 2023 che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP). 1.2 Il qui imputato è stato riconosciuto autore colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie, ripetuta falsità in documenti e ripetuto inganno nei confronti della autorità, ed è stato condannato a una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.-- cadauna. Quale imputato egli è toccato dalla decisione e

- 8 ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa, ed è pertanto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 lett. b, art. 111 cpv. 1 e art. 382 cpv. 1 CPP). 1.3 Per quanto concerne la competenza federale – come già indicato dall’istanza precedente (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. II.1) – nulla è mai stato eccepito al riguardo e, tenuto anche conto della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 133 IV 235 consid. 7.1), questa Corte non ha motivo di mettere in discussione la propria competenza. 1.4 La Corte d’appello, nella composizione di tre giudici, è competente per giudicare l’appello dell’imputato (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 3 lett. c, art. 38a e art. 38b della Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). 1.5 Tenuto conto di quanto precede si può entrare nel merito dell’appello presentato dall’imputato, adempiendo questo tutti i presupposti processuali e non essendovi impedimenti a procedere. 2. Oggetto della procedura 2.1 Perimetro fissato dalla sentenza di rinvio del Tribunale Federale 2.1.1 Innanzitutto, si evidenzia che la sentenza oggetto del presente gravame fa seguito a una decisione di rinvio da parte del Tribunale federale. L'autorità che si occupa del nuovo giudizio giusta l'art. 107 cpv. 2 LTF è vincolata dalle considerazioni di diritto sviluppate dal Tribunale federale nella sua sentenza cassatoria, le quali devono essere riprese nella nuova decisione (DTF 135 III 334 consid. 2.1). A causa dell’effetto vincolante delle decisioni di rinvio, sia il tribunale destinatario del rinvio che le parti non possono ancorare il nuovo giudizio su fatti diversi da quelli già constatati o su opinioni giuridiche espressamente respinte mediante la sentenza di rinvio o non riportate affatto nei considerandi (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3 con rinvii). Questa giurisprudenza si basa sul principio che, in linea di massima, il procedimento penale si conclude con la sentenza dell’istanza cantonale superiore (DTF 117 IV 97 consid. 4a con rinvii). Fatti nuovi possono essere presi in considerazione unicamente se riguardano aspetti oggetto della decisione di rinvio, i quali non possono tuttavia né essere estesi né ancorati su di un nuovo fondamento giuridico (sentenza del TF 6B_534/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 1.2 con rinvii). Se l’Alta Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa all’istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale, quest’ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere

- 9 riprese nella nuova decisione. A tal proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell’Alta Corte. La motivazione della sentenza di rinvio fissa il quadro della nuova fattispecie, come pure quello della nuova sussunzione giuridica (DTF 135 III 334 consid. 2; sentenza del TF 6B_1347/2016 del 12 febbraio 2018 consid. 1). 2.1.2 Con decisione del 29 dicembre 2017 la Corte penale aveva parzialmente assolto A. dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato, e meglio dai capi d’accusa n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.26, così come per la falsità in documenti di cui ai capi d’accusa n. 1.2.2.4-1.2.2.6. Egli era invece stato condannato per riciclaggio di denaro in relazione ai capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27; per ripetuta falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa da 1.2.2.1 a 1.2.2.3 e 1.2.2.7, nonché per ripetuto inganno nei confronti delle autorità ex art. 118 cpv. 1 Lstr, con riferimento ai capi d’accusa 1.2.3.1 e 1.2.3.2 (inc. SK.2017.44, TPF pag. 129.970.115 seg.). 2.1.3 A seguito del ricorso presentato dal qui imputato – con cui ha sostanzialmente contestato la propria condanna – il Tribunale federale ha annullato la summenzionata decisione, rinviando il caso alla Corte penale per nuova decisione. Oggetto del rinvio è innanzitutto stata la condanna per riciclaggio di denaro aggravato (capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 12.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27), da esaminare sotto il profilo dell’art. 305ter CP (sentenza del TF 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 3.3.3). Per la falsità in documenti il Tribunale federale ha rinviato il caso con riferimento al capo d’accusa 1.2.2.7 (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 4.3), per il resto (capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3) la sentenza della Corte penale è stata confermata (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 4.2.2 in fine). Oggetto di rinvio da parte dell’Alta Corte è infine stata la condanna per inganno nei confronti delle autorità con riferimento al capo d’accusa n. 1.2.3.1 (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 5.2.3), la condanna riferita al capo d’accusa n. 1.2.3.2 è invece stata confermata (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 5.3.3). Non oggetto di impugnazione dinnanzi all’Alta Corte e pertanto definitiva, è invece l’assoluzione di A. dai capi d’accusa n. 1.2.1.1, 1.2.1.2.1-1.2.1.2.5, 1.2.1.2.17, 1.2.1.2.21, 1.2.1.2.23, 1.2.1.2.26, 1.2.2.4-1.2.2.6. 2.1.4 A fronte del rinvio da parte del Tribunale federale, con la decisione qui impugnata la Corte penale, oltre a confermare le assoluzioni già pronunciate nel 2017 – non oggetto di ricorso al Tribunale federale – ha assolto A. anche dai capi d’accusa n. 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24 e 1.2.1.2.27 (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 1). L’imputato è invece stato condannato per: carente diligenza in operazioni finanziarie in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-12.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16,

- 10 - 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 2.1); ripetuta falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.2.1- 1.2.2.3 – condanna già confermata dal Tribunale federale, e non oggetto di rinvio – e 1.2.2.7 (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 2.2); nonché per ripetuto inganno nei confronti delle autorità, in relazione ai capi d’accusa n. 1.2.3.1 (in complicità) e 1.2.3.2, condanna quest’ultima confermata dal Tribunale federale e non oggetto del rinvio (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 2.3). La Corte penale ha quindi condannato l’imputato a una pena pecuniaria di 270 aliquote giornaliere di CHF 310.- - cadauna (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 3) e al pagamento delle spese procedurali in relazione al procedimento SK.2017.44 in ragione di CHF 7'500.-- (sentenza SK.2022.2 dispositivo n. 4.1). Le spese procedurali per il procedimento SK.2022.2 sono invece state poste a carico della Confederazione (sentenza SK.2022.2 dispositivo 4.2). La prima Corte ha poi riconosciuto la pretesa del qui imputato a titolo di indennizzo in ragione di CHF 66'000.-- e ha ordinato il dissequestro dei valori patrimoniali sequestrati riconducibili a A. (sentenza SK.2022.2 dispositivi n. 5 e 6). 2.2 Oggetto della procedura d’appello e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius) 2.2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3; 147 IV 409 consid. 5.3; sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1; BÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP; ZIMMERLIN, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ed. 2020, n. 14 seg. ad art. 398 CPP). 2.2.2 In sede di appello l’imputato ha contestato la propria condanna, ad eccezione di quelle già considerate dal Tribunale federale. Egli ha quindi contestato anche la pena, la messa a suo carico delle spese procedurali del procedimento SK.2017.44 e l’indennizzo riconosciutogli. Tali impugnazioni delimitano l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. art. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del giudice, limitata nel

- 11 caso concreto anche dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), avendo presentato appello unicamente l’imputato. 2.2.3 Non contestati, e di conseguenza cresciuti in giudicato (DTF 147 IV 167 consid. 1.2 e rinvii), rispettivamente già divenuti definitivi in virtù della sentenza del Tribunale federale, sono pertanto i dispositivi della sentenza SK.2022.2 del 6 giugno 2023 n. 1 (assoluzione), 2.2 (limitatamente alla condanna per falsità in documenti in relazione ai capi d’accusa 1.2.2.1-1.2.2.3); 2.3 (limitatamente alla condanna per inganno nei confronti delle autorità in relazione al capo d’accusa 1.2.3.2); n. 4.2 (spese procedurali del procedimento SK.2022.2); n. 6 (dissequestro). 3. Diritto applicabile In merito al diritto applicabile, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto rettamente esposto al consid. II.2 dai giudici di prime cure, secondo cui alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, non essendo il nuovo diritto più favorevole rispetto a quello previgente, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio (sentenza SK.2022.2 consid. II.2 e VIII.2). 4. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione si rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. II.3 dalla prima istanza, secondo cui alla data della pronuncia della prima sentenza della Corte penale (SK.2017.44) non era intervenuta la prescrizione per nessuno dei reati in esame. 5. Istanze probatorie 5.1 La difesa ha richiesto, quali istanze probatorie, di sentire F. e QQ. in qualità di testimoni. A suo avviso la prima avrebbe potuto riferire in merito all’imputazione n. 1.2.3.1 (inganno nei confronti delle autorità), che rimprovera all’imputato di avere fornito dati falsi nella domanda di rilascio del permesso di dimora di B., indicando falsamente che quest’ultimo risiedeva presso l’abitazione a W. riconducibile alla signora F. e al di lei allora marito. Anche non avendo firmato il contratto di locazione, la teste sarebbe importante per indicare che vi sono stati degli incontri con B. a W., nei quali avrebbe preso visione dello spazio abitativo, e avrebbe discusso del contratto di locazione. Il secondo invece è il commercialista di B., e avrebbe potuto riferire in merito ai crediti che vantava quest’ultimo verso terzi e che non poteva incassare in Italia per motivi fiscali. Un accertamento fondamentale indicato dal Tribunale federale, riferito alla stesura del formulario A, sarebbe quello di capire la posizione dell’imputato e i suoi convincimenti. L’audizione sarebbe utile in tal senso, avendo QQ. partecipato a una riunione

- 12 importante, nella quale si sarebbero discusse diverse cose, tra cui anche il credito che B. aveva nei confronti di H4. (CAR pag. 4.200.005; CAR pag. 5.100.003 e 005). 5.2 Già in fase predibattimentale e in seguito anche nel corso del dibattimento tali istanze probatorie sono state respinte. Queste sono infatti state ritenute superflue, in quanto F. – cognata del qui imputato – non avrebbe potuto apportare nulla di rilevante e di utile per far luce sulla fattispecie, disponendo la Corte comunque già delle deposizioni dell’imputato e interrogandolo di nuovo approfonditamente su questo punto. Come già menzionato nel decreto sulle prove si osserva poi che F. non risulta nemmeno firmataria del contratto di locazione della camera affittata a B. Da evidenziare è inoltre che, come già indicato dal MPC e dall’istanza precedente, l’audizione della cognata è stata chiesta per la prima volta nel corso del procedimento di rinvio, quindi a distanza di anni dai fatti (cfr. TPF pag. 131.255.001 seg.). Per quanto concerne QQ. invece, è stato ritenuto che egli non potesse portare elementi rilevanti con riferimento ai presunti crediti vantati da B. verso terzi, avendo unicamente funto da persona di collegamento fra B. e A. e non essendo stato il commercialista e fiscalista di B. negli anni precedenti. Inoltre, l’imputato sarebbe comunque ancora stato interrogato anche in merito alla discussione relativa al credito (CAR pag. 4.200.007 seg.; CAR pag. 5.100.006). 6. Ne bis in idem e principio accusatorio e di legalità 6.1 La difesa, dapprima in sede di arringa davanti alla Corte penale (TPF pag. 131.721.205) e in seguito anche davanti alla Corte di appello (CAR pag. 5.200.019-022), ha sollevato la violazione del principio accusatorio e del principio di legalità, che toccano aspetti di diritto costituzionale segnatamente con riferimento al diritto di essere sentito. In particolare, a mente della difesa, l’atto d’accusa sarebbe carente in relazione alla funzione delimitante, visto che l’elemento nucleare dell’art. 305ter CP è caratterizzato dalla violazione del dovere di diligenza il quale, però, non è trattato né delineato nell’atto di accusa. Non sarebbero di conseguenza riscontrabili gli elementi caratterizzanti dell’art. 305ter CP. Secondo la difesa, la riserva di diritto ex art. 344 CPP, non sarebbe atta a sanare una manchevolezza dell’atto di accusa, semmai avrebbe potuto entrare in considerazione la procedura di cui all’art. 333 CP. Ne consegue che sarebbe pure stato violato il diritto di essere sentito così come il principio di legalità. La difesa sottolinea inoltre come nell’atto di accusa non vi sia alcuna indicazione relativa all’eventuale posizione di intermediario o garante dell’imputato con riguardo a G. SA, nell’ottica dei fatti presenti nell’atto di accusa, impostato sull’imputazione di riciclaggio. L’unico richiamo, lo si trova con riferimento alla falsità in documenti inerente al formulario A (capo d’accusa n. 1.2.2.7). Questa prospettazione

- 13 permetterebbe almeno di decifrare una posizione dell’imputato quale intermediario finanziario nella sfera giuridica concernente G. SA, non invece nelle circostanze in cui si parla d’altro. Questo a comprova del fatto che l’art. 305ter CP può entrare concretamente in linea di conto soltanto a proposito della rubrica B. sul conto G. SA. A mente della difesa, inoltre, la riserva di diritto fatta dalla Corte penale nel 2017 sarebbe riferita unicamente a G. SA, a fronte della dicitura “con mente alle operazioni interessanti il conto presso II. G. SA” (cfr. CAR pag. 5.100.010). Quest’ultimo argomento, e cioè che solo i capi d’accusa inerenti alla rubrica B. potrebbero essere oggetto dei dibattimenti a seguito del rinvio operato dal Tribunale Federale, è esplicitato dalla difesa nella terza parte dell’arringa difensiva, che motiva dapprima l’eccezione di ne bis in idem (CAR pag. 5.200.023-028). Ebbene, la tesi difensiva si basa su una presunta netta separazione operata dal Tribunale federale, che avrebbe di fatto distinto due “filoni”: uno riconducibile alla rubrica B. aperta sul conto della G. SA (che ha permesso il “rimpatrio” in Svizzera di parte dei fondi provenienti dal conto O. Ltd.) e l’altro inerente all’origine dei fondi collocati sul conto Q., ritenuto che per questo secondo filone Q. varrebbe l’eccezione di ne bis in idem, in quanto l’imputato è stato prosciolto da tutti i capi d’accusa ad esso relativi, già con la sentenza della Corte penale del 2017. Non solo, in considerazione di questa distinzione la riserva di diritto (art. 344 CP) si potrebbe focalizzare esclusivamente in ordine al filone rubrica B. A questo proposito, la difesa evidenzia ancora che nel procedimento di rinvio (i cui effetti non sarebbero stati indicati con chiarezza dal Tribunale federale), non si afferma che l’atto d’accusa comprova in modo completo ed efficiente la mancanza di diligenza nelle transazioni finanziarie in relazione all’art. 305ter CP; posto che nel procedimento di rinvio (riserva di diritto) non sarebbe consentita alcuna modifica dell’atto di accusa. 6.2 Ne bis in idem 6.2.1 La Corte penale, dopo aver ripreso i principi applicabili alle sentenze di rinvio del Tribunale federale (cfr. sentenza SK 2022.2 consid. I.1), ha dapprima ritenuto, in merito al principio ne bis in idem, che per quanto concerne le operazioni finanziarie descritte ai capi di accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27, non si sarebbe in presenza di un primo procedimento in cui l’imputato è stato condannato o assolto con una decisione definitiva che è cresciuta in giudicato. Infatti, la sentenza della Corte penale del 29 dicembre 2017, sfociata nella condanna dell’imputato per i capi di accusa di cui sopra, è stata annullata dal Tribunale federale, il quale ha rinviato gli atti per nuovo giudizio. Non vi sarebbe dunque pacificamente alcun impedimento a procedere riconducibile al principio del ne bis in idem. Sarebbe

- 14 altrettanto pacifico che le imputazioni per le quali l’imputato è stato prosciolto dalla precedente Corte non sono oggetto del presente procedimento (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. II.2). 6.2.2 Il MPC in sede di requisitoria di appello (CAR pag. 5.200.146 seg.), ha affermato che non vi è alcuna violazione del principio ne bis in idem con riferimento ai capi d’accusa concernenti il reato ex art. 305ter CP. Infatti, se il Tribunale federale avesse rilevato una criticità a questo proposito, non avrebbe rinviato la causa per nuovo giudizio alla Corte penale. Per il resto si è allineato alle considerazioni della Corte penale, accertato che la sentenza della Corte penale SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 è stata annullata dal Tribunale federale con contestuale rinvio per un nuovo giudizio sotto il profilo dell’art. 305ter CP. 6.2.3 Questa Corte constata che non vi è stata una violazione del principio ne bis in idem da parte della Corte penale. Ciò non toglie che le argomentazioni presentate dalla difesa meritano di essere debitamente trattate. In primo luogo, si rileva che l’imputato è stato l’unico a presentare ricorso al Tribunale federale. Ne consegue che oggetto della decisione del Tribunale federale sono unicamente i capi d’accusa da lui impugnati, esclusa ogni eventuale reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP). Questo significa, in particolare, che i capi d’accusa per i quali è stato assolto dalla Corte penale (SK.2017.44) non possono più essere oggetto di un’eventuale condanna nemmeno in base a una nuova qualificazione giuridica in applicazione dell’art. 344 CPP. Non solo, il principio della presunzione di innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) impone una grande prudenza nell’utilizzare degli elementi insiti in fattispecie per le quali l’imputato è stato assolto, a maggior ragione allorquando si intende sviluppare delle considerazioni a carico dell’imputato stesso (cfr. VERNIORY, Commentaire romand, 2a ed., 2019, n. 21 ad art. 10 CPP). Con il ricorso in materia penale del 29 agosto 2018 (inc. SK.2017.44 pag. 129.982.003-073), l’imputato ha chiesto in via principale di essere prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 e n. 2 CP), con riferimento al dispositivo II/2.1, in relazione ai capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18– 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27, in via subordinata ha chiesto la riforma del dispositivo II/2.1 postulando la sua condanna per carente diligenza in operazioni finanziarie ex art. 305ter CP con riferimento ai capi d’accusa summenzionati, in via ancora più subordinata ha chiesto di essere prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 2 CP) in relazione ai capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18–1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27 ed essere condannato per riciclaggio semplice.

- 15 - Come correttamente rilevato dalla difesa, il Tribunale federale ha accolto il ricorso annullando la condanna dell’imputato per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis CP), rinviando la causa alla Corte affinché la esaminasse sotto il profilo dell’art. 305ter CP. La sentenza SK.2022.2 oggetto del presente procedimento, altro non è che la logica concretizzazione della sentenza del Tribunale federale. Ne consegue che non vi è spazio alcuno per la violazione del principio “ne bis in idem”, posto che i capi d’accusa 1.2.1.2.6-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18– 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.1.1.2.25 e 1.2.1.2.27 non sono materialmente cresciuti in giudicato, in forza del rinvio per nuovo giudizio operato in questo caso dal Tribunale federale (cfr. sentenza TF 6B_352/2018, 6B_427/2018, 6B_429/2018, del 27 luglio 2018, consid. 3.2.2). 6.3 Principio accusatorio e di legalità 6.3.1 In merito alla censurata violazione del principio accusatorio, la Corte penale si è dapprima determinata in relazione alla portata del rinvio da parte del Tribunale federale con riferimento all’art. 305ter CP, affermando che già nell’ambito dei dibattimenti relativi al procedimento SK.2017.44 la Corte penale aveva informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro) e 1.2.2 (falsità in documenti), nell’ottica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e la difesa nulla aveva eccepito. Inoltre, dinnanzi al Tribunale federale lo stesso imputato ha postulato in via subordinata la sua eventuale condanna ex art. 305ter CP. Il Tribunale federale ha rinviato la causa alla Corte penale affinché avesse ad esaminare il capo d’accusa 1.2.1 “sotto il profilo dell'art. 305ter CP, come dallo stesso già prospettato in sede dibattimentale”. Tale motivazione vincolerebbe la Corte sia per quanto concerne il nuovo stato di fatto che la nuova qualificazione giuridica. In tale contesto, l’Alta Corte non avrebbe fatto alcuna riserva né riferimento al principio accusatorio, come lo ha invece espressamente fatto per un altro aspetto oggetto del rinvio, ossia la valutazione di una diversa forma di partecipazione per l’infrazione di cui all’art. 118 LStr. A seguito del rinvio, nell’udienza preliminare, la Presidente del Collegio giudicante della Corte penale avrebbe poi delimitato il perimetro della procedura, e la difesa si sarebbe limitata a confermare che i capi d’accusa corrispondevano, senza nulla eccepire sotto il profilo del principio accusatorio. Solamente al dibattimento avrebbe sollevato, per la prima volta, tale questione. La Corte penale è quindi giunta alla conclusione che, ancorché la descrizione non fosse inizialmente finalizzata al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie, la questione non porrebbe problemi rispetto al principio accusatorio, non potendo per l’imputato sussistere alcun dubbio quanto al fatto che le condotte rimproveratigli – indipendentemente dalla formulazione contenuta nell’atto di accusa – avrebbero riguardato il reato di cui all’art. 305ter CP. L’imputato ha potuto far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa in

- 16 piena cognizione delle contestazioni mossegli. Alla luce della cronistoria descritta, la prima Corte, si è anzi chiesta – lasciando poi la questione aperta – se sollevare una tale eccezione solamente nella sede dibattimentale, non fosse, oltre che pretestuoso, anche al limite da un punto di vista della buona fede processuale (sentenza SK.2022.2 consid. II.3.2). 6.3.2 Il MPC, in sede di arringa di appello, ha sostanzialmente ribadito la posizione e le considerazioni della Corte penale. Ha affermato che la sentenza di rinvio 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 sarebbe chiara nello stabilire che la causa è rinviata al TPF affinché esamini il capo d’imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP, come pure esplicitato nell’udienza preliminare del 17 maggio 2022, all’esito della quale – tutte le parti concordi – si sarebbe accertato che oggetto del procedimento erano i capi d’accusa contemplati al capo di imputazione 1.2.1 per i quali l’imputato era stato condannato dalla precedente Corte penale con sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017. Non vi sarebbero di conseguenza elementi in grado di alimentare la tesi della difesa, secondo la quale il rinvio sarebbe limitato alle operazioni concernenti la G. SA – rubrica B. ossia i capi d’accusa da 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.8 e da 1.2.1.2.10 a 1.2.1.2.13 (CAR pag. 5.200.143 seg.). Ha inoltre precisato che se l’imputato poteva, sulla base delle circostanze d’insieme, attendersi una nuova qualificazione giuridica – come in concreto – non vi è alcuna violazione dei diritti della difesa. Ha poi evidenziato che il reato di cui all’art. 305ter CP è un reato speciale (“Sonderdelikt”) applicabile agli intermediari finanziari che svolgono tale attività a titolo professionale; a giusta ragione la Corte penale avrebbe quindi ritenuto implicita la conoscenza da parte dell’imputato dei doveri di diligenza relativi all’identificazione dell’avente diritto economico contenuti nella LRD. L’atto d’accusa soddisferebbe i requisiti legali in punto al reato ex art. 305ter cpv. 1 CP. Il MPC fa infine valere che per la giurisprudenza (sentenza TF 7B_11/2021, 7B_204/2022 del 15 agosto 2023 consid. 4.3.1) non vi è alcuna violazione del principio accusatorio ed è dunque possibile condannare l’imputato per un reato più lieve che non figura a titolo sussidiario nell’atto d’accusa in applicazione del principio “in maiore minus” (CAR pag. 5.200.144 segg.). 6.3.3 Questa Corte ritiene che la posizione e la decisione della Corte penale meritino conferma. 6.3.3.1 Per quanto concerne la portata del rinvio si evidenzia infatti che, il tribunale cui il Tribunale Federale rinvia la causa, deve strettamente attenersi ai vincoli imposti dalla sentenza di rinvio. Il contenuto e la portata di questi vincoli si evincono dalle motivazioni della sentenza del Tribunale federale. Ora, al considerando 7 della sentenza di rinvio, il Tribunale federale giunge alla seguente conclusione, tanto chiara da non poter essere interpretata: “Ne consegue che, in quanto

- 17 ammissibile, il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata al TPF affinché esamini il capo d’imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP (v. supra consid. 3.3.3), effettui gli ulteriori accertamenti in relazione ai capi d’imputazione 1.2.2.7 (supra consid. 4.3) e 1.2.3.1 (v. supra consid. 5.2.3), e renda infine una nuova decisione. Per il resto il ricorso è respinto.”. Non è operata distinzione alcuna fra diversi “filoni”. Neppure analizzando le motivazioni della sentenza, si può oggettivamente ritenere che il Tribunale federale abbia operato una scissione in seno ai capi d’accusa oggetto della sentenza della Corte penale del 2017, raggruppati sotto 1.2.1 dell’atto di accusa. In particolare, il Tribunale Federale non è giunto a due conclusioni diverse per gli atti riferibili alla persona di H3. e per gli atti riferibili alla persona di B. Non v’è alcuna distinzione, al contrario: tutti i capi d’accusa chiaramente indicati dalla Corte penale già in sede di udienza preliminare del 17 maggio 2022 (TPF pag. 131.710.001- 004) sono oggetto della procedura di rinvio. D’altronde non è oggettivamente ipotizzabile una distinzione di questi capi d’accusa in due gruppi autonomi, già solo con riferimento al contenuto del considerando 3.3.3 della sentenza del Tribunale federale. Infatti, il quesito di fondo è il corretto accertamento dell’avente diritto economico degli averi originariamente depositati sul conto Q., poi trasferiti sul conto intestato a O. Ltd., Dubai e quindi inviati su due conti bancari in Svizzera, uno riferibile a G. SA rubrica B. e l’altro a H3., e questo in relazione ai capi d’accusa descritti ed elencati al capo d’accusa 1.2.1 oggetto di ricorso al Tribunale federale da parte dell’imputato. Il capo d’accusa inerente al bonifico dal conto O. Ltd. al conto G. SA rubrica B. (n. 1.2.1.2.6), non è che l’esempio più esplicito scelto dal Tribunale federale fra i capi d’accusa, che avrebbe dovuto far sorgere seri dubbi all’imputato circa il reale avente diritto economico di questi beni trasferiti all’estero, poi rientrati in Svizzera ma assegnati a due nuovi aventi diritto economico. 6.3.3.2 Con riferimento al principio accusatorio, sancito dall’art. 9 CPP, il quale scaturisce dall'art. 29 cpv. 2 (diritto di essere sentito), nonché dall'art. 32 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, esso deve permettere all’imputato e alla sua difesa di far valere i propri diritti e di garantire il suo diritto di essere sentito (sentenza del TF 6B_963/2015 del 19 maggio 2016 consid. 1.3.1). A tal proposito, si rileva che l’atto d’accusa ha essenzialmente due funzioni: una funzione informativa nel senso di definire la materia di cui si discuterà nel processo e una funzione delimitativa nel senso di delimitare il campo delle accuse in modo tale da permettere una difesa effettiva con pieno esercizio del diritto di essere sentito, potendo contare sul fatto che il tribunale è vincolato alle fattispecie descritte nell’atto di accusa (DTF 133 IV 235 consid. 6; 126 I 19 consid. 2a, 120 IV 348 consid. 2 e 3). Tale principio, che già discende dall’art. 9 CPP, è concretizzato all’art. 325 cpv. 1 lett. f

- 18 - CPP, secondo il cui tenore l’atto d’accusa indica in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all’imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi. Non possono essere poste esigenze troppo severe alla motivazione di ogni singolo aspetto dell'accusa, spettando al tribunale eseguire gli accertamenti di fatto vincolanti per il giudizio (DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2; 143 IV 63 consid. 2.2). Se l’imputato è condannato per un’infrazione diversa rispetto a quella descritta nell’atto di accusa o nella decisione di rinvio, occorre quindi esaminare se egli poteva, sulla base delle circostanze di insieme, attendersi tale nuova qualificazione giuridica; in tal caso non vi è alcuna violazione dei diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; sentenza del TF 6B_731/2009 del 9 novembre 2010 consid. 3.3). L'art. 350 cpv. 1 CPP, che è corollario del principio accusatorio, prevede l'immutabilità dell'atto d'accusa, stabilendo che il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto, ma non alla relativa qualificazione. Giusta l'art. 344 CPP, se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi. Come menzionato in precedenza, a detta della difesa, l’atto d’accusa sarebbe carente in relazione all’elemento delimitante, visto che l’elemento nucleare dell’art. 305ter CP è caratterizzato dalla violazione del dovere di diligenza che, però, non è trattato né delineato nell’atto di accusa. Stando alla difesa, l’esame del capo d’imputazione 1.2.1 sotto il profilo dell’art. 305ter CP non andrebbe effettuato in quanto non rispettoso del principio accusatorio. Tale approccio difensivo non può tuttavia essere seguito. Infatti, un’eventuale lesione del principio accusatorio – nel caso concreto l’assenza dell’elemento delimitante (mancato rispetto del dovere di diligenza) con riferimento all’art. 305ter CP – precluderebbe ogni considerazione e decisione nel merito, ciò che contraddirebbe frontalmente la chiara decisione della sentenza di rinvio. Va inoltre osservato che l’art. 305ter CP è un reato di pericolo astratto (PIETH, Basler Kommantar, 4a ed. 2019, n. 6 ad art. 305ter CP; G. ARZT, SJZ 1990, pag.190), che punisce un’azione e non un’omissione. Nel caso dell’art. 305ter CP la fattispecie è adempiuta allorché l’imputato, accetta, prende in custodia aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza aver accertato l’identità dell’avente diritto economico. Si tratta, come già ben rilevato dal Prof G. Arzt (op.cit. pag. 191), di una “Pseudo-Unterlassung” per altro immanente ad ogni reato di pericolo astratto. Non a caso, l’individuazione del corretto avente diritto economico, scagiona un eventuale imputato da ogni responsabilità, anche se non ha agito con la dovuta diligenza (DTF 129 IV 336 consid. 2.5.4; sentenza TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.1). Il punto centrale – è vero, non l’unico – è l’esecuzione di operazioni finanziarie, con l’indicazione di una persona che non è l’avente diritto economico dei fondi gestiti, mettendo così in pericolo il bene

- 19 giuridico collettivo dell’amministrazione della giustizia penale, quindi principalmente un’azione e non un’omissione, ancorché la discussione in merito a questa distinzione sia – a scanso di ogni equivoco –, nella pratica, priva di significato (ARZT, op. cit., pag.191). Infatti, se anche si volesse dar seguito alla tesi della difesa, che sostanzialmente vede nell’art. 305ter CP un reato commesso per omissione, allora si tratterebbe di un reato omissivo proprio (cfr. DONATSCH/THOM- MEN/WOHLERS, Strafrecht IV, n. 1 ad art. 305ter CP) e non improprio, senza quindi la stretta necessità che l’atto d’accusa precisi le circostanze fattuali che permettono di concludere ad un obbligo giuridico di agire dell’autore, visto che tale obbligo giuridico è codificato (sentenza TF 6B_91/2014 del 31 marzo 2015 consid. 4.2 a contrario). L’art 305ter CP, quale reato per commissione, punisce dunque l’intermediario finanziario che compie atti di gestione su valori patrimoniali di cui non ha identificato l’avente diritto economico con la diligenza richiesta dalle circostanze (DTF 133 IV 307, consid.2.4). Il comportamento incriminato consiste, in altri termini, nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde. Trattandosi di un reato che dal profilo soggettivo non può che essere compiuto intenzionalmente, con implicita violazione dei doveri professionali di vigilanza (cfr. ARZT, op. cit., pag 193; CASSANI, Commentaire Romand, 2017, n. 41 ad art. 305ter CP), taluni elementi inerenti all’aspetto soggettivo, possono pertanto essere dedotti dall’atto di accusa, senza che le informazioni da esso fornite siano da ritenere insufficienti e in violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (sentenza del TF 6B_38/2021 del 14 febbraio 2022 consid. 2.1). Per completezza, vanno poi ancora messi in luce gli elementi seguenti: già nell’ambito dei pubblici dibattimenti relativi al procedimento SK.2017.44, la Corte penale aveva informato le parti di riservarsi, ex art. 344 CPP, di considerare alcuni rimproveri di cui al capo d’accusa 1.2.1 (riciclaggio di denaro aggravato) e 1.2.2 (falsità in documenti) nei confronti dell’imputato, nell’ottica dell’ipotesi di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (inc. SK.2017.44 pag. 129.920.014); tale ipotesi di reato non era poi stata ritenuta dalla Corte nella sentenza del 29 dicembre 2017, ma fatta propria dalla difesa nell’allegato di ricorso al Tribunale Federale quando l’imputato ha chiesto “di essere, semmai, condannato per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie ex art. 305ter CP”, postulando in subordine la riforma del dispositivo II/2.1 (inc. SK.2017.44 pag. 129.982.48 seg.); il Tribunale Federale non ha riformato il dispositivo II/2.1, ha però rinviato la causa alla Corte penale affinché esaminasse il capo d’accusa 1.2.1 “sotto il profilo dell'art. 305ter CP, come dallo stesso già prospettato in sede dibattimentale” (cfr. sentenza del

- 20 - Tribunale federale 6B_838/2018 consid. 3.3.3); in tale contesto, l’Alta Corte non ha fatto alcuna riserva né riferimento al principio accusatorio; nell’ambito dell’udienza preliminare, tenutasi il 17 maggio 2022, la Presidente della Corte penale ha chiaramente indicato il perimetro della causa, ossia l’esame dei capi di accusa 1.2.1.2.6 a 1.2.1.2.16, da 1.2.1.2.18 a 1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25 e 1.2.1.2.27 nell’ottica dell’art. 305ter CP (TPF pag. 131.710.001 segg.) e la difesa non aveva sollevato opposizione alcuna; durante i dibattimenti davanti alla Corte penale la difesa ha sollevato per la prima volta la questione della conformità dell’atto di accusa con il principio accusatorio (TPF pag. 131.721.182 segg.) in sede di arringa; anche durante i dibattimenti d’appello la difesa ha affrontato il tema della conformità dell’atto d’accusa con il principio accusatorio solo durante l’arringa (CAR pag. 5.200.019 segg.); l’imputato era comunque a conoscenza della portata e degli obblighi scaturenti dal dovere di diligenza a lui incombente; G. SA e la I. SA erano iscritte all’OAD FCT (TPF pag. 131.721.009; MPC pag. 12.01.0006), in questa sede ha ribadito che egli era iscritto all’albo dei fiduciari, sia come fiduciario finanziario (dal 2003), sia come fiduciario commercialista (dal 2007-2008), inoltre, era responsabile LRD per entrambe le società e seguiva regolarmente dei corsi di formazione, anche in materia di LRD (CAR pag. 5.300.006 seg.; TPF pag. 131.731.008; inc. SK.2017.44 pag. 129.930.040). Alla luce di quanto precede, non vi può essere spazio alcuno per una violazione del diritto di essere sentito e nemmeno per una violazione dei diritti dell’imputato e della sua difesa. Il principio accusatorio, anche con riguardo alla funzione delimitante dell’atto d’accusa, deve essere considerato rispettato e la decisione a tal proposito della Corte penale e le relative motivazioni meritano conferma. Va anche evidenziato che i fatti contestati sono chiaramente delimitati nell’atto d’accusa il quale, anche se strutturato sul reato di riciclaggio di denaro, indica tutte le operazioni rimproverategli, di modo che l’imputato sapeva quali fossero i fatti imputatigli. Non vi sono pertanto impedimenti a procedere e si può procedere all’esame nel merito del reato di carente diligenza in operazioni finanziarie con riferimenti ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6-12.1.2.13, 1.2.1.2.15-1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25 di cui all’atto d’accusa del 25 agosto 2017. II. Considerazioni di diritto materiale 1. Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) 1.1 Introduzione

- 21 - 1.1.1 Per una maggiore comprensione della fattispecie qui in esame viene innanzitutto esposto un breve riassunto dei fatti alla base del presente procedimento penale, già accertati dal Tribunale federale. 1.1.2 lI 17 gennaio 1995 D., moglie di H3., ha aperto un conto cifrato denominato Q., presso l’allora Banca R. SA, poi divenuta Banca S. (Switzerland) Ltd., quale unica titolare e avente diritto economico, conferendo procura individuale a T., moglie di H2. La relazione è stata alimentata tra il gennaio e l’agosto 1995, sia in lire italiane, sia in franchi svizzeri. Tra il 1995 e il 2012, dal conto Q. sono stati, inoltre, pagati i premi di due polizze assicurative stipulate da H2. e H1. presso EE. SA. 1.1.3 Nel 2012 D., accompagnata da H3. e H1., nonché da B., si è rivolta all’imputato, e meglio alla sua società I. SA, per trovare la relazione bancaria di cui nei decenni aveva perso le tracce. La richiesta dell’imputato all’Ombudsman delle banche ha avuto esito negativo. Nel frattempo, anche H1., accompagnato da D., B. e H3., si è rivolto all’imputato per la ricerca di una polizza vita che egli aveva presso la EE. SA. Il 22 maggio 2012 (il giorno dopo la ricezione da parte dell’imputato della risposta negativa dall’Ombudsman, cfr. MPC pag. 07.21.01.03.0008), D. e i suoi accompagnatori si sono ripresentati negli uffici dell’imputato, indicandogli di avere ritrovato autonomamente il conto Q. e due polizze vita. Una volta rintracciato, il conto è stato liquidato e sono altresì state riscattate le due polizze assicurative di H1. rispettivamente H2., i cui premi erano stati finanziati dal conto Q. Tutti questi attivi sono poi stati fatti confluire su O. Ltd., società di servizi di Dubai, e successivamente in parte sul conto cifrato HH., alle Bahamas – e in seguito su un conto intestato a H3. presso la Banca MM. e poi investito per l’acquisto da parte di quest’ultimo di un immobile a Chiasso – e in parte sulla rubrica B. di un conto intestato a G. SA presso II. SA a Lugano. La struttura che segue la liquidazione del conto Q. e delle polizze assicurative è stata sviluppata dal qui imputato. Nel dettaglio si dirà meglio in seguito. Il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio ha – in modo vincolante per questa Corte – ritenuto accertato che i valori patrimoniali depositati sul conto Q. non fossero di pertinenza di D., e nemmeno del di lei marito H3. – come dichiarato dalla prima (MPC pag. 13.04.009; MPC pag. 13.05.0026 seg.) – bensì di H1. e H2. e che avessero un’origine criminale, essendo appurata da sentenze italiane emanate nei loro confronti l’esistenza di crimini commessi da un’organizzazione criminale, di cui questi ultimi erano membri (consid. 3.2.4). 1.2 Con atto d’accusa del 25 agosto 2017 il MPC rimprovera all’imputato di avere tra il 12 luglio 2012 e il 1° aprile 2014, intenzionalmente compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, in particolare in relazione ai valori patrimoniali depositati sul conto n. 21

- 22 cifrato Q., di cui D. figurava fittiziamente quale titolare e beneficiario economico presso la banca S. Ltd. a Lugano e riconducibili a H1. e H2., come pure in relazione al valore di riscatto delle polizze assicurative intestate a questi ultimi, presso EE. SA, il cui premio è stato pagato con il denaro depositato sul conto cifrato Q. Valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenivano da un crimine, in particolare quale provento del traffico di stupefacenti commesso da H1. e H2., nel contesto di un’organizzazione criminale di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta (inc. SK 2017.44, TPF pag. 129.100.021). 1.3 Il Tribunale federale, nella propria sentenza di rinvio (6B_838/2018 del 13 gennaio 2022), ha – come già detto – ritenuto accertata l’origine criminosa del denaro depositato sul conto Q., essendo appurata l’esistenza di crimini commessi da un’organizzazione criminale di cui H1. e H2. erano membri, ed essendo altresì accertata la riconduzione dei valori patrimoniali del conto Q. ai predetti, come pure l’assenza di loro fonti legali di reddito (consid. 3.2.3 seg.). Esaminando il dolo, il Tribunale federale ha indicato che i vari elementi evocati dalla Corte penale avrebbero di sicuro dovuto interpellare innanzitutto in merito alla reale titolarità dei valori patrimoniali; tuttavia, l’autorità precedente non ha indicato alcun elemento che dovesse indurre l’imputato a sospettare che il denaro potesse essere frutto di un antefatto penalmente rilevante. Se è vero che la violazione del dovere di diligenza costituisce un elemento da cui può essere dedotto il dolo eventuale, secondo la giurisprudenza, esso è associato alla probabilità nota all’autore della realizzazione del rischio. Essendovi a monte dell’intervento dell’imputato un istituto bancario e una grande compagnia assicurativa – ovvero degli intermediari finanziari sottoposti alla LRD – la probabilità della realizzazione del rischio non poteva apparire all’imputato particolarmente elevata. Il bonifico a favore di B. avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi in merito all’identità della controparte, rispettivamente dell’avente diritto economico, ma la Corte penale non avrebbe spiegato perché avrebbe dovuto anche farne sorgere “a ritroso” in relazione all’origine del denaro, salvo rilevare la gravità della violazione dei doveri di diligenza per non avere accertato il retroscena economico dell’operazione. Il Tribunale federale ha quindi concluso che non sussistevano elementi sufficienti per ritenere che l’imputato avesse agito con dolo eventuale. Ha quindi rinviato il caso alla Corte penale affinché procedesse all’esame della fattispecie sotto il profilo dell’art. 305ter CP (carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione), come peraltro già prospettato dalla Corte penale nel 2017 (consid. 3.3.3). 1.4 La Corte penale, a seguito del rinvio, ha esaminato le fattispecie di cui ai capi d’accusa n. 1.2.1.2.6–1.2.1.2.16, 1.2.1.2.18-1.2.1.2.20, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.25, 1.2.1.2.27 sotto il profilo della carente diligenza in operazioni finanziarie. Ad eccezione di tre capi d’accusa – 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24 e 1.2.1.2.27, per

- 23 cui l’imputato è stato prosciolto – la prima Corte ha ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’art. 305ter CP. L’istanza precedente ha innanzitutto ritenuto che la I. SA e la G. SA, e per esse il qui imputato, fossero intermediari finanziari ai sensi di tale norma, e che svolgessero la loro attività a titolo professionale (conisd. IV.5 e 6). Con il proprio agire l’imputato avrebbe poi prestato aiuto a movimentare rispettivamente trasferire il denaro, senza accertarsi con la diligenza richiesta dalle circostanze dell’avente diritto economico (consid. IV.8 e 9). Egli sarebbe infatti venuto meno al proprio dovere di diligenza, effettuando i trasferimenti di denaro senza verificare il reale titolare dei valori patrimoniali, né per quanto riguarda il filone B. né per quello H3., nonostante la sussistenza di più elementi che avrebbero dovuto insinuargli dei dubbi al riguardo e imporgli le necessarie verifiche. Egli avrebbe agito consapevolmente e volontariamente (consid. IV.10). 1.5 A mente della difesa la Corte penale sarebbe venuta meno ai compiti affidati dal Tribunale federale, limitandosi alle risultanze del precedente dibattimento, ritenute insufficienti dall’Alta Corte, e non confrontandosi con le censure della difesa. La prima Corte sarebbe caduta nell’arbitrio non effettuando alcun accertamento e fondando il proprio convincimento sul “filone conto Q.” nonostante il Tribunale federale abbia respinto una presenza di dubbio in relazione all’origine del valore patrimoniale collocato da anni presso la S. (CAR pag. 5.200.028 e 043). La difesa ha inoltre nuovamente contestato la possibilità di trasferire un’imputazione a titolo di riciclaggio nell’ambito operativo e strutturale ben diverso dell’art. 305ter CP. L’aspetto nucleare di tale norma, per rimproverare una condotta rilevante sul versante penale, si ricondurrebbe alla procedura di identificazione materiale dell’avente diritto economico (CAR pag. 5.200.037). A tal proposito ha messo in evidenza più elementi per una corretta applicazione dell’art. 305ter CP e a comprova del fatto che l’imputato poteva e doveva indicare esclusivamente B. quale avente diritto economico (CAR pag. 5.200.037 segg.). La difesa fa poi valere che la prima Corte non avrebbe in alcun modo basato il proprio giudizio sugli art. 3-6 LRD, dove gli obblighi di identificazione sono definiti e regolati. I doveri andrebbero delineati a dipendenza del foro interno dell’intermediario finanziario. In una situazione di sospetto o di dubbio dovrebbero valere determinate regole, mentre in assenza di ciò vi sarebbe una disciplina ben diversa. I doveri presupporrebbero l’esistenza da parte dell’imputato di sospetti o di dubbi concreti, nel momento in cui ha aperto la rubrica e indicato B. quale avente diritto economico. In concreto non vi sarebbe alcun soggetto al di fuori di B. proponibile quale avente diritto economico. Nel filone rubrica B. la Corte penale non avrebbe sostenuto, con motivazione concludente e convincente, un’alternativa a B. L’autorità penale non sarebbe in grado di escludere l’esistenza del credito di B. nei confronti di H4. L’imputato avrebbe portato indicatori sull’esistenza del credito (non da ultimo la dichiarazione fiscale di B.) rendendolo quanto meno plausibile. Il Tribunale

- 24 federale ha ritenuto indispensabile un accertamento e un confronto con la posizione assunta dall’imputato. Le conclusioni della prima Corte – secondo cui, a fronte dell’entità del debito, la prova dell’esistenza del credito avrebbe dovuto far parte dell’accertamento richiesto all’imputato quale intermediario finanziario; che vi sarebbe un’omissione nella verifica dell’esistenza del debito e che il pagamento nulla avrebbe a che fare con il conto Q. e le polizze – non troverebbero alcun riscontro nell’ambito della LRD e non sarebbero in linea con le aspettative del Tribunale federale. Per la difesa la sentenza impugnata trascurerebbe pure che l’art. 305ter CP richiede solo di chiarire la titolarità effettiva dei beni, e non la base giuridica di una transazione. L’imputato avrebbe fornito validi indicatori, i documenti agli atti attesterebbero un rapporto economico tra B. e H4., e secondo il diritto privato svizzero, rientra nell’esercizio del diritto che un terzo soddisfi una pretesa economica concernente un rapporto tra creditore e debitore. La difesa fa poi valere che l’Alta Corte non avrebbe rinviato il caso con l’istruzione di pronunciare una condanna fondata sull’art. 305ter CP, avrebbe piuttosto dato dei segnali sui compiti di accertamento non posti in essere nella prima sentenza della Corte penale, a cui sarebbe venuta meno anche l’autorità giudicante su rinvio (CAR pag. 5.200.044 segg.). L’imputato contesta poi anche il rimprovero di non avere identificato il beneficiario effettivo dei beni con riferimento al versamento di D. a H3., non essendovi alcun documento che giustifica la ragione del pagamento di tale importo, ossia una donazione. La LRD richiederebbe di chiarire lo scopo di una transazione, solo se appare insolita e la sua legalità non sia riconoscibile. Poiché la titolarità effettiva del conto “Q.” era documentata, i conti offshore O. Ltd. e HH. erano solo dei transiti e gli ordini di trasferimento provenivano da D., l’imputato non avrebbe violato alcun obbligo di diligenza (CAR pag. 5.200.047 seg.). La difesa solleva inoltre che la prima istanza non avrebbe tenuto conto del fatto che il dolo è escluso in caso di errore ex art. 13 CP e non verrebbe spiegato perché ci sarebbe dolo da parte dell’imputato (CAR pag. 5.100.015). Fa infine valere che tema del dibattimento non sarebbe quello di rimproverare all’imputato di avere messo B. e non H1. e H2. quali aventi diritto economico, ma verificare ex ante, se fosse plausibile indicare B. come beneficiario economico della rubrica riferita al conto G. SA (essendo solo questo filone oggetto del rinvio); la Corte penale sarebbe quindi fuori tema (CAR pag. 5.200.049). 1.6 Il MPC dal canto suo si è sostanzialmente allineato alle conclusioni della Corte penale facendo valere che l’imputato non avrebbe fatto alcun accertamento sul reale beneficiario economico con la diligenza che le circostanze concrete gli imponevano. Il MPC condivide la conclusione della prima Corte secondo cui, ad ogni modo a far tempo dal 6 agosto 2012 (data del trasferimento dei valori patrimoniali sulla rubrica B.), fossero presenti indicatori che dovevano far sorgere dei dubbi sulla reale titolarità dei fondi e indurlo a effettuare delle verifiche. Ha quindi evidenziato gli elementi, indicati anche dalla prima Corte, dai quali emergerebbe

- 25 un nesso tra il conto Q. e le polizze assicurative e quindi tra D. e H1. e H2., e che avrebbero dovuto far sorgere dubbi all’imputato rispettivamente farlo riflettere sulla titolarità degli averi depositati sul conto Q. (CAR pag. 5.200.143-164). 2. Giusta l’art. 305ter cpv. 1 CP chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. 2.1 L'art. 305ter cpv. 1 CP sanziona un reato proprio esclusivo, la carente diligenza in operazioni finanziarie potendo essere commessa unicamente da chi, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui (DTF 129 IV 338 consid. 2.3). Trattasi di persone attive nel settore finanziario. Benché entrata in vigore posteriormente all'art. 305ter CP, la LRD costituisce uno strumento utile a delimitare il suo campo d'applicazione con riferimento sia alle attività del settore finanziario, ossia alle operazioni finanziarie menzionate nel titolo marginale della norma, sia alla cerchia dei possibili autori del reato (DTF 129 IV 338 consid. 2.3). Ciò vale anche per quanto attiene alla natura professionale dell'attività (sentenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 consid. 5.1; PIETH, op. cit., n. 13 ad art. 305ter CP; PIETH/SCHULTZE, Praxiskommentar Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4a ed. 2021, n. 5 ad art. 305ter CP; URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 16 e 17 ad art. 305ter CP). Tale norma obbliga chi opera professionalmente nel settore finanziario ad accertare l'identità del suo vero cliente. La carente diligenza in operazioni finanziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. La violazione dell'obbligo di identificazione è sufficiente. L’art. 305ter CP si limita, dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto. La questione a sapere se l'avente economicamente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (sentenza del TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9). L'oggetto del

- 26 dovere di diligenza previsto dalla norma è quindi l'identificazione dell'avente diritto economico, ovvero della persona fisica o giuridica che ha di fatto la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e dunque colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.1; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9). Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la definizione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad inglobare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero [legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie] del 12 giugno 1989, FF 1989 II 837 pag. 864; PIETH, op. cit., n. 8 ad art. 305ter CP). Pieth reputa giustificato avvalersi dell’art. 2 LRD per interpretare l’art. 305ter CP in quanto ai possibili autori, anche se, a suo parere, l’art. 2 LRD non risponde a tutti i dubbi con la necessaria chiarezza. L’art. 2 cpv. 2 LRD si concentra sulle attività tipicamente attribuibili al settore finanziario, l’art. 2 cpv. 3 tratta di un elenco di ulteriori “intermediari finanziari”, la cui lista non è comunque esaustiva. La nozione di intermediario finanziario, come anche quella di commerciante, presuppongono che vengano gestiti o tenuti in deposito averi per conto di terzi; l’art. 2 cpv. 3 lett. c LRD stabilisce comunque che intermediari finanziari sono anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari, nonché strumenti derivati. In questo senso, la definizione supera i confini della fornitura di servizi, per espandersi nella sfera della attività di scambio (PIETH, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 305ter CP). La carente diligenza in operazioni finanziarie di cui all’art. 305ter CP va esaminata, stando al testo di legge, nell’attività dell’accettare, prendere in custodia, aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Questo elenco non contribuisce tuttavia a contenere ulteriormente la cerchia dei possibili autori (PIETH, op. cit., n. 13 ad art. 305ter CP). L’autore deve agire a titolo professionale: s'intende esercitata a titolo professionale l'attività intesa a procurare una fonte d'entrate regolare e pertanto non limitata a un singolo caso. Non si richiede che questa sia l'unica fonte con cui

- 27 l'interessato cerca di provvedere al proprio sostentamento, ma non può nemmeno trattarsi di un cespite d'entrate accessorio e del tutto insignificante (FF 1989 II 837 e segg., 864). 2.2 L’autore è punibile se omette di accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto. L'autore deve adempiere il dovere di identificazione con la diligenza richiesta dalle circostanze. Quest'ultima va valutata tenendo conto del principio della proporzionalità che fissa i limiti delle verifiche ragionevolmente esigibili. Il dovere di identificazione dell’avente economicamente diritto di cui all’art. 305ter CP deve essere congruente con gli obblighi di identificazione di cui alla LRD: tale normativa – nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2015 – disciplina la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie (art. 1 in fine LRD). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LRD in vigore all’epoca dei fatti, l'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto se non c'è identità tra la controparte e l'avente economicamente diritto o se sussistono dubbi in merito (lett. a); se la controparte è una società di domicilio (lett. b); se viene effettuata un'operazione di cassa di valore rilevante secondo l'art. 3 cpv. 2 LRD (lett. c). Se nel corso della relazione sorgono dubbi in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente all'accertamento conformemente all'art. 4 LRD (art. 5 cpv. 1 LRD) (sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; cfr. Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012 del 13 dicembre 2013 [FF 2014 563 e segg., 565, 577, 63]). Secondo il messaggio del Consiglio federale, il processo di identificazione richiede che l'andamento dell'operazione sia fissato per scritto (FF 1989 II 837, pag. 865). Giusta l’art. 7 LRD l’intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti dalla presente legge in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d’affari come pure sull’ottemperanza alle disposizioni della presente legge (cpv. 1). Deve conservare i documenti in modo da soddisfare entro un congruo termine eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale (cpv. 2). L’intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d’affari o dalla conclusione della transazione (cpv. 3). L'art. 305ter CP vuole garantire la raccolta di informazioni suscettibili di facilitare le inchieste penali sull’origine dei fondi. Tale raccolta deve permettere alle autorità, in particolare a quelle di perseguimento penale, di ricostituire il puzzle di transazioni finanziarie e di risalire più facilmente sino ai “cervelli” delle organizzazioni finanziarie. A tal fine l'intermediario finanziario deve conservare una traccia scritta dell'identità dei propri clienti e degli aventi diritto

- 28 economico dei conti, in modo da poter comunicare tali informazioni alle autorità competenti in caso di richiesta. L'obbligo di documentazione concretizza il dovere di identificazione e la sua inosservanza costituisce una violazione dell'art. 305ter cpv. 1 CP (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.3.2). 2.3 Secondo la giurisprudenza, chi non identifica l’avente diritto economico sebbene abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze non è punibile (DTF 134 IV 307 consid. 2.5). La punibilità dell’intermediario finanziario è pure esclusa se questi compie delle verifiche insufficienti, ma se malgrado tutto identifica correttamente l’avente diritto economico (sentenza del TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011, consid. 3.1; DTF 136 IV 127, consid. 3.1.3.2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5, in quest’ultima sentenza si evoca ad ogni modo la possibilità di realizzazione di un reato impossibile, laddove l’autore accetta deliberatamente l’indicazione di un avente diritto economico che crede errata ma che, in realtà, è quella corretta, cfr. consid. 2.6). 2.4 L’obbligo di identificazione sorge con la conclusione di una relazione d’affari e perdura fino al termine della stessa. L’operatore finanziario, che nell’ambito di una duratura relazione d’affari compie atti di gestione senza accertarsi dell’identità dell’avente economicamente diritto, agisce in modo permanentemente contrario al diritto. In questo caso, la carente diligenza in operazioni finanziarie si configura come un reato permanente (DTF 134 IV 307 consid. 2.4; sentenza del TF 6B_188/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.3). 2.5 Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone l'intenzione, perlomeno nella forma del dolo eventuale, non invece la negligenza. In quanto reato intenzionale, la fattispecie esige che l'autore conosca i presupposti effettivi dell'obbligo d'identificazione – tra cui sapere di appartenere a una categoria sottoposta all’obbligo di identificazione e di dover provvedere al riguardo in quella situazione concreta – e la possibilità di agire. Secondo le regole generali, la norma penale colpisce però anche chi trascura scientemente i suoi doveri, chi scientemente non vuole vedere. È irrilevante se l'autore ritenga che i valori di cui si tratta siano stati illegalmente o legalmente ottenuti (FF 1989 II 837 pag. 866). L'agente deve, pertanto, almeno prospettarsi ed accettare l'eventualità di non avere identificato correttamente l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. L'intenzione può essere ammessa quand'egli non prende le misure destinate a chiarire l'identità che un intermediario finanziario diligente avrebbe preso sulla base delle circostanze concrete (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 125 IV 139 consid. 4; sentenza del TF 6B_140/2010 del 16 aprile 2010 consid. 3.1; 6B_189/2008 del 26 agosto 2008 consid. 3.2; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; CASSANI, op. cit., n. 24 ad art. 305ter CP; PIETH, op. cit., n. 29 ad art. 305ter CP). L'obbligo è assoluto

- 29 e vige in astratto. Nondimeno, appena la conoscenza del cliente diretto o del vero mandante induca a presumere che i valori patrimoniali sono di origine criminosa, l'operatore finanziario deve astenersi da qualsiasi transazione, pena l'incriminazione per riciclaggio intenzionale (FF 1989 II 837 pag. 866). 2.6 Giusta l’art. 13 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo. In generale, l’errore è un vizio della volontà, che incide sul processo formativo della stessa, fuorviandola. Si sostanzia in una falsa rappresentazione della realtà. L’errore può cadere su una circostanza di fatto, dando luogo all’errore di fatto, ovvero su una circostanza di diritto, determinando un errore di diritto. Non si trova però in situazione di errore la persona che decide volontariamente di “non sapere”. Chi sa di non sapere non commette nessun errore (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.1). Non è tuttavia possibile concludere che l'autore ha preso in considerazione e accettato di commettere, ad esempio, una falsità ideologica in documenti, senza esaminare ciò che egli sapeva. Tra gli elementi da cui è possibile dedurre che l'agente ha preso in considerazione il reato figurano l'importanza dell'esposizione a pericolo di interessi altrui, il rischio concreto che l'evento si realizzi nonché i moventi dell'autore (DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3). 3. In primo luogo, va rimarcato che – come già menzionato (cfr. supra consid. I.6.3.3.1) e contrariamente a quanto sollevato dalla difesa – oggetto del rinvio e quindi di esame in questa sede non è unicamente il filone B., ma pure quello relativo a H3., non avendo il Tribunale federale effettuato alcuna distinzione tra i due. 4. In concreto è pacifico che – come rettamente esposto dai giudici di prime cure ai consid. V.5 e V.6, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP – le società I. SA – di cui l’imputato era presidente con firma individuale – e G. SA – di cui era membro del consiglio di amministrazione con firma individuale –, e per esse l’imputato, rientrano nella definizione di intermediari finanziari ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 LRD, ed erano quindi sottoposti agli obblighi derivanti dalla LRD; così come che svolgevano la loro attività a titolo professionale. Di conseguenza l’imputato rientra nella cerchia degli autori del reato di cui all’art. 305ter cpv. 1 CP. Non contestato è pure che tra l’imputato (e le sue società) e D., B., H3. così come H1. sussistevano delle relazioni d’affari (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.7). Nell’ambito di tali relazioni d’affari l’imputato – agendo quale intermediario finanziario, quindi a titolo professionale – ha in particolare aiutato a trasferire valori patrimoniali altrui, come qui in seguito esposto.

- 30 - 4.1 Con l’atto d’accusa vengono in particolare imputati trasferimenti su relazioni bancarie e prelevamenti in contanti, effettuati dall’imputato stesso rispettivamente dalla sua collaboratrice, su suo incarico (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.050). L’aiuto prestato dall’imputato non è di fatto contestato dalla difesa, la quale fa piuttosto valere che non vi sarebbe alcuna violazione del dovere di diligenza. L’istanza precedente ha passato in rassegna i singoli atti rimproverati, ritenendo per tutti i capi d’accusa – al di fuori di tre (n. 1.2.1.2.14, 1.2.1.2.24, 1.2.1.2.27) – dato il presupposto del prendere in custodia rispettivamente aiutare a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui. Le sue conclusioni – qui di seguito riassunte, e a cui si rinvia integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8) – non possono che essere confermate. 4.1.1 Per quanto concerne il filone B., l’imputato ha dapprima aperto la rubrica B. sul conto intestato alla sua società G. SA presso II. SA, al momento dell’apertura della rubrica egli era membro con firma individuale di tale società. L’ordine di trasferimento dei valori patrimoniali fa seguito all’istruzione data alla I. SA e firmata da D. È stato inoltre l’imputato a fornire alla banca le indicazioni circa l’origine dei fondi (“rimborso prestito erogato dal BO”) e il loro utilizzo, rendendo plausibile l’operazione. Pacifico è quindi che egli ha prestato il proprio aiuto sia nell’apertura della rubrica B., sia nel trasferimento dei fondi da O. Ltd. alla rubrica che ha preso in custodia su un conto intestato alla sua società (capo d’accusa 1.2.1.2.6; cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.1.1). Da tale conto sono poi stati effettuati molteplici prelevamenti in contanti, uno personalmente dall’imputato e altri quattro dalla sua assistente, da lui incaricata (capi d’accusa 1.2.1.2.7., 1.2.1.2.8, 1.2.1.2.10, 1.2.1.2.11, 1.2.1.2.12). L’imputato stesso ha indicato di avere effettuato rispettivamente di avere incaricato la sua collaboratrice di effettuare tali prelevamenti su richiesta di B., in quanto quest’ultimo non aveva potere di firma sul conto e non poteva quindi dare disposizioni (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.050 seg.) e di avere poi consegnato il denaro a B. Anche in tal caso egli ha quindi prestato il proprio aiuto a movimentare (prelevare) i valori patrimoniali. Stesso dicasi per il capo d’accusa 1.2.1.2.9, in cui viene rimproverato all’imputato di avere consegnato CHF 20'000.-- a B., importo che l’imputato aveva prima fatto prelevare in contanti dalla sua collaboratrice, al fine di consegnarlo al notaio avv. CCC. quale caparra dell’immobile a Chiasso. Anche in detta operazione vi è un contributo alla movimentazione dei fondi da parte dell’imputato (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.1.2). Sempre dalla rubrica B. sono poi stati bonificati CHF 372'703.25 a favore del conto in franchi n. 6a intestato a B. presso NN. SA (capo d’accusa 1.2.1.2.13). L’ordine di bonifico è firmato dal qui imputato per G. SA (MPC pag. 7.6.3.7.3).

- 31 - Pure per questa movimentazione vi è quindi stato un aiuto dell’imputato nell’esecuzione del bonifico (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8.1.3). Vi è poi il trasferimento di EUR 60'000.-- mediante bonifico a debito del conto EUR n. 6b intestato a B. presso NN. SA a favore di un conto intestato alla società N. SA, di cui l’imputato era amministratore unico, e facente parte di un importo complessivo di EUR 100'000.-- trasferito sul predetto conto intestato alla N. SA in base all’ordine di trasferimento firmato da B. (capo d’accusa 1.2.1.2.15), e il susseguente trasferimento di tale importo alla società EEE. srl, Roma (capo d’accusa n. 1.2.1.2.16). L’imputato ha dichiarato che si trattava di un finanziamento che B. aveva fatto in favore della EEE. srl – società che B. aveva ceduto ai figli –, avvenuto tramite N. SA, allo scopo di non far figurare il nome di B. in Italia (MPC pag. 12.01.0031 segg.). In seguito, ha invece riferito che i fondi pervenuti sul conto intestato a N. SA erano di B., e più precisamente quelli ricevuti dalla società GGG., riconducibili ai figli di quest’ultimo (MPC pag. 13.02.0361). Come già indicato dai giudici di prime cure, dal documento denominato “Rapporto d’identificazione del cliente o dell’avente diritto economico” redatto da Banca MM. con riferimento al conto intestato alla N. SA, emerge in particolare che tale società era utilizzata dalla I. SA per operazioni fiduciarie per conto dei suoi clienti (MPC pag. 07.05.05.03.0002; sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.3). Come rettamente ritenuto dalla prima Corte l’imputato, nella sua veste di intermediario finanziario della I. SA, ha quindi in questo caso aiutato B. a trasferire il menzionato importo, mettendogli a disposizione una sua società di servizi, la N. SA (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8.3.3). Alla luce di ciò nulla cambia il fatto che – come sollevato dalla difesa – l’ordine di pagamento è firmato personalmente da B. e che non vi sarebbe prova che l’ordine di trasferimento sia stato emesso dall’imputato, non provando la procura a favore della I. SA alcunché (CAR pag. 5.200.047). L’imputato, per sue stesse dichiarazioni, ha infatti, ad ogni modo, preso temporaneamente in custodia detti valori patrimoniali, sul conto della società sempre a lui riconducibile, N. SA, per poi trasferirli all’EEE. Srl. 4.1.2 Per quanto concerne invece il filone H3., si rileva che i documenti di apertura del conto a lui intestato presso Banca MM., sono stati sottoscritti dallo stesso H3., quale titolare e avente diritto economico, nonché dall’imputato quale consulente (MPC pag. 07.05.02.03.0002 segg.). La I. SA, e per essa l’imputato, aveva una procura amministrativa per gestori patrimoniali. Detto conto è stato alimentato da quattro bonifici provenienti dal conto HH. (capi d’accusa 1.2.1.2.18, 1.2.1.2.19, 1.2.1.2.22, 1.2.1.2.25) sottoscritti da D. L’imputato ha dichiarato di avere discusso con D. e H3. la possibilità di rendere gli averi del conto Q. tax compliant, e di avere quindi discusso del trasferimento in Svizzera da parte di H3., separandosi fittiziamente dalla moglie, la quale gli avrebbe poi fatto una donazione (inc. SK.2017.44 pag. 129.930.51 seg; TPF pag. 131.731.27 seg; CAR

- 32 pag. 5.300.031 e 033 seg.). L’imputato stesso ha affermato di avere assistito D. a trasferire gli averi a favore del marito (MPC pag. 13.02.0362-0365 e 0368). A giusta ragione la prima Corte ha quindi ritenuto che l’imputato, nella sua veste di intermediario finanziario della I. SA, ha prestato aiuto sia nell’apertura del conto sia nel trasferimento degli averi patrimoniali (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V. 8.4.1 segg.). Tali averi sono poi stati in parte (almeno CHF 1'080'000.--) utilizzati per l’acquisto dell’immobile a Chiasso, e versati pertanto su un conto intestato al notaio avv. CCC. (capo d’accusa 1.2.1.2.20). Dalla documentazione bancaria emerge in particolare un documento verificato dalla Banca in cui è indicato “La transazione è comprensibile e plausibile. La stessa è stata confermata dal GPE I. SA – Chiasso che gestisce la relazione” (MPC pag. 07.05.02.06.0008). Alla luce di quanto precede è da ritenere che anche in questo caso l’imputato ha prestato il proprio aiuto nel trasferimento di detto importo, rendendo plausibile l’operazione alla banca (cfr. sentenza SK.2022.2 consid. V.8.4.2.2). 4.1.3 Tenuto conto di quanto precede è da ritenere che l’imputato ha in particolare preso in custodia e aiutato B. rispettivamente H3. a collocare e trasferire valori patrimoniali per tutti i capi d’accusa summenzionati, ciò che rientra senz’altro nel campo di applicazione dell’art. 305ter cpv. 1 CP. 4.2 È quindi ora da esaminare se l’imputato si sia accertato con la diligenza richiesta dalle circostanze dell’avente economicamente diritto. 4.2.1 Come detto, oggetto della presente procedura, e quindi sottoposti all’esame della carente diligenza, sono i capi d’accusa ancora in discussione a partire dal 1.2.2.6, quindi a far tempo 6 agosto 2012, data in cui una parte dei soldi sono stati trasferiti dal conto O. Ltd., Dubai, alla rubrica B. presso la banca II. SA. Se da un lato è vero – come sollevato dalla difesa – che per le transazioni precedenti l’imputato è stato assolto dal reato di riciclaggio di denaro e che esse non sono oggetto di esame in questa sede, è senz’altro necessario contestualizzare ed esaminare anche con quale tipo di conoscenza l’imputato è arrivato prima di effettuare le operazioni rimproverategli. Gli elementi menzionati dalla prima Corte – e ribaditi anche dal MPC – quali campanelli di allarme, che avrebbero dovuto far quantomeno sorgere dei dubbi sul reale beneficiario economico, non possono quindi non venire considerati. Già si è detto che con la sentenza di rinvio, è stato accertato che i valori patrimoniali sul contro Q. e quindi quelli successivamente confluiti sulla rubrica B. rispettivamente sul conto intestato a H3. erano in realtà di H1. e H2. (cfr. sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 3.2.3). Lo stesso Tribunale federale ha inoltre rilevato

- 33 che gli elementi evocati dalla Corte penale nella sentenza SK.2017.44 avrebbero sicuramente dovuto interrogare in merito alla reale titolarità dei valori patrimoniali (sentenza del TF 6B_838/2018 consid. 3.3.3). Tra questi va in primo luogo rimarcata l’anomalia del fatto che la titolare del conto, D., avrebbe perso le tracce di un proprio conto con un ingente importo di oltre CHF 1.5 milioni – che, secondo il racconto dell’imputato, deriverebbero dal padre, e meglio dalla vendita del Caffè FF. (CAR pag. 5.300.017; SK.2017.44 pag. 129.930.046 seg.; TPF pag. 131.731.010 seg.) – e per anni non se ne è interessata. Lo stesso imputato ha dato atto che era una situazione particolare (TPF pag. 131.731.012). Vi è poi il fatto che D. si è presentata dall’imputato, per rintracciare tale conto, accompagnata da più persone, che nulla avevano a che fare con i presunti valori patrimoniali ricevuti dal padre. L’imputato ha dichiarato di non avere ritenuto strano il fatto che D. si sia presentata all’incontro – per discutere di valori patrimoniali ricevuti dal padre – con più persone, in quanto capitava spesso, e che era comunque sempre D. a parlare durante gli incontri, la quale era la persona più formata essendo una ragioniera (CAR pag. 5.300.016 seg. e 027; TPF pag. 131.731.013; SK.2017.44 pag. 129.930.042). Sulla base dei fatti accertati dall’Alta Corte – e meglio che i soldi erano di H1. e H2. – risulta per questa Corte poco credibile che fosse D. a prendere la parola, trattandosi di valori patrimoniali non suoi. La stessa D. e B. hanno poi dichiarato che a parlare erano gli uomini (MPC pag. 13.04.0041; MPC pag. 13.05.0026 e 0030 seg.; SK.2017.44 pag. 129.930.026; MPC pag. 13.03.0003). A tal proposito, considerato quanto accertato dall’Alta Corte, risultano più credibili questi ultimi rispetto all’imputato. Con particolare riferimento alla credibilità di B. – contestata dall’imputato a fronte dei cambiamenti di versione – si rileva che secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni di una persona non devono essere scartate unicamente perché appaiono contraddittorie; spetta al giudice ritenere, senza arbitrio, la versione che considera più convincente e motivare la sua decisione (sentenza del TF 6B_1490/2022 del 1° luglio 2024 consid. 3.1.2). Per questa Corte, non vi è motivo per non ritenere credibili le dichiarazioni di B. fatte a proprio discapito, e ciò a maggior ragione quando, a sostegno delle sue dichiarazioni, vi sono pure ulteriori elementi. Altro elemento singolare è poi il fatto che sono stati fatti confluire valori patrimoniali riconducibili a tre persone diverse su un unico conto, così come che i premi assicurativi delle polizze – riconducibili a H1. e H2. – erano stati pagati attraverso il conto Q. La tesi dell’imputato, secondo cui egli credeva che D. fosse la beneficiaria in vita delle polizze e quindi si sarebbe trattato di soldi riconducibili unicamente a quest’ultima (CAR pag. 5.300.025 seg.; TPF pag. 131.731.016 seg.; SK.2017.44 pag. 129.930.046; MPC pag. 13.02.0034), non è credibile e nemmeno trova riscontro agli atti. Innanzitutto, si evidenzia che lo stesso imputato ha, ancora in questa sede, confermato di non avere mai visto le polizze assicurative (CAR pag. 5.300.025 seg.). Nell’interrogatorio d’appello, ha dichiarato di non ricordare se gli fosse stato comunicato che D. era la beneficiaria in vita o

- 34 se fosse una sua deduzione (CAR pag. 5.300.025). In prima istanza e anche dinnanzi al MPC aveva invece lasciato intendere di averlo dedotto dal solo fatto che quest’ultima pagava i premi (TPF pag. 131.731.017; MPC pag. 13.02.0035; MPC pag. 13.02.0089). Di particolare rilevanza è inoltre il fatto che è stato H1. a essersi personalmente rivolto all’imputato per il ritrovamento e il riscatto anticipato della polizza, e non D. Se quest’ultima fosse stata la beneficiaria in vita, sarebbe toccato a lei riscattarle. A ciò si aggiunge che, dal momento in cui la consulente KK. di EE. SA ha chiesto ragguagli all’imputato in merito al riscatto delle polizze, chiedendo precisazioni sulla causale da inserire nel pagamento, così come un giustificativo riguardo il beneficiario del pagamento (O. Ltd.), e il legame tra H1. e O. Ltd., indicando inoltre che anche per la pratica del fratello, H2., necessitavano del medesimo giustificativo (MPC pag. 13.02.0049; MPC pag. 12.04.0030), egli non poteva non sapere che le polizze, confluite sul conto O. Ltd., erano due e riconducibili ai fratelli H. e non a D. A tal proposito è in particolare da evidenziare l’e-mail del 6 giugno 2012 di KK. all’imputato, con cui chiedeva copia di un documento attestante tale relazione, in cui è indicato “[…] A questo punto, visto che il mio collega dovrà vedere i

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