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Tribunale penale federale 20.06.2022 CA.2021.15

20. Juni 2022·Italiano·CH·penale federale·PDF·15,508 Wörter·~1h 18min·2

Zusammenfassung

Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD);;Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD);;Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD);;Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021 Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD)

Volltext

Sentenza del 20 giugno 2022 Corte d’appello Composizione Giudici Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante Katharina Giovannone-Hofmann e Maurizio Albisetti Bernasconi Cancelliera Leda Ferretti Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

appellante / appellato / pubblica accusa

contro

A., difeso dall'avv. di fiducia Luca Marcellini,

appellante / appellato / imputato

e

SOCIETÀ L. SA, difesa dall'avv. di fiducia Luca Marcellini,

appellante / terzo ai sensi di art. 434 CPP Oggetto Appelli (parziali) del 31 agosto 2021 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2021.3 del 28 maggio 2021

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto : CA.2021.15

- 2 - Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD)

- 3 - Fatti: A. Inchiesta penale e sentenza di primo grado A.1 In data 9 luglio 2015 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), che già conduceva un procedimento penale nei confronti di C., D., B. ed altri per titolo di riciclaggio aggravato dal metodo mafioso e dalla transnazionalità, ha presentato al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) una richiesta di assistenza giudiziaria e di costituzione di una squadra investigativa comune (MPC pag. 05-01-0001 e segg.).

A.2 Il 17 luglio 2015 il MPC ha quindi aperto un’istruzione penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 01-00- 0001). Il 30 luglio 2017 l’istruzione è stata estesa nei confronti di H. e I. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2 CP (MPC pag. 01-00-0002) e, il 2 ottobre 2015, nei confronti di J. e delle tre persone già imputate, tutti per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 1 e n. 2 CP (MPC pag. 01-00-0003).

A.3 Il 9 febbraio 2016 l’istruzione è stata ulteriormente estesa a A. per titolo di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (MPC pag. 01-00-0004 e seg.) e, in seguito, ad altre persone per questi ed altri titoli di reato (MPC pag. 01-00-0006 e segg.).

A.4 Il 22 dicembre 2017 il MPC ha deciso di estendere l’inchiesta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP (MPC pag. 02-00-0014 e seg.).

A.5 Parallelamente, a seguito della denuncia penale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (di seguito: FINMA) del 24 aprile 2019 (MPC pag. 05-04- 0004 e segg.), il 7 maggio 2019 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro A. e B. per sospetta violazione dell'art. 44 della legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) in combinato disposto con l'art. 14 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro; LRD; RS 955.0). Il 9 maggio 2019 il DFF ha emanato la decisione di riunione del procedimento da esso aperto con l’inchiesta condotta dal MPC con conseguente trasmissione dell’incarto a quest’ultimo (MPC pag. 05-04-0001 e segg.).

- 4 - A.6 Il 19 settembre 2019 il MPC ha esteso l’indagine nei confronti di B. al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP (MPC pag. 01-00-0017 e seg.).

A.7 Con decreto del 5 dicembre 2019, il MPC ha disgiunto il procedimento concernente H. da quello condotto nei confronti di A., B. e J. (MPC pag. 03-00-0046 e segg.).

A.8 Con decreto d’accusa del 10 giugno 2020 (MPC pag. 03-00-0052 e segg.) il MPC ha ritenuto A. autore colpevole per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD), proponendo una pena detentiva di 6 mesi sospesa per tre anni, più una multa di fr. 3'000.- e il pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'150.-.

A.9 Il 10 giugno 2020 sono pure stati emessi due decreti d’accusa nei confronti di B. (MPC pag. 03-00-0066 e segg.), rispettivamente di J. (MPC pag. 03-00-0129 e segg.), entrambi cresciuti in giudicato.

A.10 Il 22 giugno 2020 A. ha interposto opposizione avverso il decreto d’accusa emesso nei suoi confronti (MPC pag. 03-00-0190).

A.11 Il 27 gennaio 2021 il MPC ha trasmesso al TPF (di seguito: Tribunale penale federale) un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi di reato di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP), nonché attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall'art. 14 LRD) (TPF pag. 168.100.001 e segg.).

A.12 Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 (CAR pag. 1.100.003 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) in relazione al capo d’accusa 2 e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.1, 3.5 e 3.6. A. è stato invece prosciolto dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 e dall’accusa di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44

- 5 - LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) con riferimento ai capi d’accusa n. 3.2, 3.3 e 3.4, e condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 3'260.- e di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione di complessivi fr. 27'304.- (art. 71 cpv. 1 CP). Al fine di garantire la parziale esecuzione del risarcimento equivalente, è stato mantenuto il sequestro sulla relazione bancaria n. 1 intestata alla società M. SA, (di seguito: M.) presso Banca N. SA, (di seguito: Banca N.). Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono state accolte limitatamente a fr. 52'000.- a titolo di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), mentre quelle a titolo di indennizzo della società L. SA (di seguito: L.) sono state respinte (art. 434 CPP). A copertura delle spese procedurali è stata ordinata la compensazione con le pretese di indennizzo riconosciute a A. Per quanto riguarda infine gli oggetti sequestrati di cui ai punti da 4.2. a 4.19 dell’atto d’accusa, il primo giudice ne ha ordinato il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza, a favore degli aventi diritto.

A.13 In data 4 giugno 2021 il MPC ha presentato annuncio d’appello contro la summenzionata decisione (CAR pag. 1.100.106 e seg.); il 7 giugno 2021 anche A. e L. hanno annunciato di appellarsi contro la stessa, chiedendone nel contempo la motivazione scritta (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108). B. Procedura di appello B.1 Dopo ricezione della motivazione scritta della citata sentenza in data 13 agosto 2021, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 - 125) il MPC ha postulato le seguenti modifiche della sentenza di primo grado:

1. Modifica del dispositivo n. 1 della sentenza: 1.1 A. è riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) in relazione ai capi di imputazione n. 1.1 e 1.2 dell’atto d’accusa. 1.2 A. è riconosciuto colpevole di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) in relazione ai capi di imputazione n. 3.2, 3.3 e 3.4 dell’atto d’accusa. 2. Modifica del dispositivo n. 3 della sentenza: A. è condannato ad una pena detentiva di 9 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre (3) anni e alla multa di CHF 3'000.-. 3. Modifica del dispositivo n. 5 della sentenza: A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di CHF 5'150.-.

- 6 - 4. Modifica del dispositivo n. 7 della sentenza: Le pretese a titolo di indennizzo e di riparazione del torto morale di A. sono respinte (art. 429 cpv. 1 lett. a e art. 430 CPP). 5. Modifica del dispositivo n. 9 della sentenza: Il dispositivo n. 9 viene a cadere in quanto le pretese di indennizzo e del torto morale di A. sono respinte.

Con dichiarazione d’appello del medesimo giorno (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha invece chiesto la seguente modifica della sentenza di primo grado:

- per le imputazioni di riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione, attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (pto. 2.), si chiede che il signor A. venga prosciolto; - conseguentemente, il signor A. non è condannato ad una pena pecuniaria (pto. 3); - al signor A. non viene accollato il pagamento delle spese procedurali (pto. 5); - il signor A. non viene condannato al pagamento di un risarcimento equivalente a favore della Confederazione e il sequestro della relazione bancaria intestata alla società M. SA è revocato (pto. 6); - la richiesta di risarcimento di CHF 157'483.-, presentata dal signor A. in occasione del dibattimento di prima istanza, è integralmente accolta (pto. 7); - la compensazione delle spese procedurali con le pretese di indennizzo di cui al pto. 7 del dispositivo della sentenza impugnata è annullata.

In data 31 agosto 2021 anche L. ha presentato una dichiarazione d’appello alla Corte d’appello del TPF (CAR pag. 1.100.236 - 238), chiedendo che il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata venga riformato nel modo seguente: “La richiesta di risarcimento ex art. 434 CPP di CHF 1'165'106.61 presentata da L. SA è integralmente accolta (pto. 8)” B.2 Con decreto sulle prove del 28 dicembre 2021 (CAR pag. 6.200.001 e seg.) è stata ordinata l’audizione in qualità di testimone di B. Le parti sono state inoltre invitate a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supplementari. B.3 Con scritti del 20 gennaio 2022, rispettivamente del 7 febbraio 2022, il MPC e la L. SA hanno comunicato alla Corte d’appello del TPF di non avere istanze probatorie supplementari da presentare (CAR pag. 6.200.005 e seg.). In data 7 febbraio 2022 l’imputato ha invece chiesto l’acquisizione agli atti di copia della sentenza 9 dicembre 2019 del Tribunale ordinario di Milano a carico di HHHH., del

- 7 provvedimento di archiviazione del GIP di Milano del 26 luglio 2021 e del decreto di perquisizione e sequestro 23 giugno 2016; facendo seguito a quanto gli è stato richiesto da questa Corte, ha inoltre prodotto agli atti il modulo relativo alla sua situazione personale e finanziaria e confermato di detenere il 100% delle azioni della società L., precisando che tale situazione si manterrà fino alla data del dibattimento d’appello (CAR pag. 6.200.007 e segg).

In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti riguardanti l’imputato: il formulario sulla situazione personale e patrimoniale, l’estratto del casellario giudiziale svizzero, l’estratto del casellario giudiziale italiano, l’estratto del registro delle esecuzioni, copia dell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato del 2016 e copia delle dichiarazioni fiscali degli anni 2019 e 2020 (CAR pag. 6.200.008 - 010 e pag. 6.401.005 e segg.). I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti in presenza delle parti a Bellinzona, nell’aula penale del TPF, il 20 aprile 2022. Nel corso dei dibattimenti sono stati sentiti B. in qualità di testimone (per videoconferenza) e l’imputato (in aula) (CAR pag. 5.101.001 - 003). Con requisitoria e arringa le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni indicate nelle proprie dichiarazioni d’appello (traccia scritta della requisitoria del MPC del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.300.001 e segg., verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.007 e segg.).

Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono. B.4 Avendo le parti rinunciato alla lettura pubblica della sentenza, il dispositivo della presente sentenza è stato loro inviato in data 20 giugno 2022 (CAR pag. 11.100.001 e segg.).

La Corte d’appello considera in diritto: I. Considerazioni di diritto formale 1. Ricevibilità dell’appello 1.1 Sia l’annuncio d’appello del 4 giugno 2021 presentato dal MPC (CAR pag. 1.100.106 - 107) che quelli del 7 giugno 2021 presentati da A., rispettivamente da L. (TPF pag. 168.940.004 e CAR pag. 1.100.108) sono tempestivi (art. 399 cpv. 1 CPP). Anche le tre dichiarazioni d’appello datate 31 agosto 2021

- 8 - (CAR pag. 1.100.122 - 125, 1.100.126 - 130 e 1.100.236 - 238) sono state presentate tempestivamente (art. 399 cpv. 3 CPP). 1.2 Gli appelli sono stati proposti contro la sentenza della Corte penale del TPF SK.2021.3 del 28 maggio 2021 che pone fine al procedimento (cfr. art. 398 cpv. 1 CPP). Con questa sentenza A. è stato riconosciuto autore colpevole, con riferimento a determinati capi d’accusa, di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP) ed esercizio di un’attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD) ed è stato condannato ad una pena pecuniaria di 160 aliquote giornaliere di fr. 200.- cadauna. L’esecuzione della pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. L’imputato è quindi toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Questo vale anche per la società L., considerato che con la citata sentenza le sue pretese a titolo di indennizzo sono state respinte. Il MPC è invece legittimato a presentare appello in virtù dell’art. 381 cpv. 1 CPP. 1.3 Il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP sottostà alla giurisdizione federale a condizione che gli atti punibili siano stati commessi prevalentemente all’estero oppure in più cantoni e il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 CPP). Essendo il reato di riciclaggio di denaro già soggetto alla giurisdizione federale nell’ambito del procedimento SV.15.0863 presso il MPC, anche la successiva estensione al reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter CP rimane sottoposta alla giurisdizione federale. Il perseguimento ed il giudizio dell’esercizio di attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione ai sensi dell’art. 44 LFINMA in combinato disposto con l’obbligo di autorizzazione e affiliazione previsto dall’art. 14 LRD competono, di principio, al DFF (v. art. 50 cpv. 1 LFINMA). Con decisione del 9 maggio 2019, in base all’art. 51 cpv. 1 LFINMA, il DFF ha tuttavia deciso di riunire il procedimento di diritto penale amministrativo n. 442.3.147 pendente presso il DFF contro A. e B. con il procedimento penale n. SV.15.0863 pendente presso il MPC contro i medesimi imputati e di trasmettere a quest’ultima autorità i relativi atti (MPC pag. 05-04-0001 e segg.). Anche il perseguimento e giudizio di questi reati ricadono pertanto sotto la giurisdizione federale. La Corte d’appello del TPF, nella composizione di tre giudici, è pertanto competente per giudicare gli appelli presentati dal MPC, rispettivamente da A. e L. (art. 21 cpv. 1 lett. a CPP; art. 33 lett. c, art. 38a e art. 38b LOAP).

- 9 - 1.4 Tutti i presupposti processuali sono adempiuti e non vi sono impedimenti a procedere. Ne consegue che tutti gli appelli sono ricevibili. 2. Oggetto della procedura e potere cognitivo della Corte d’appello (divieto della reformatio in peius) 2.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate; la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati, confermata dalla sentenza del TF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2013, n. 7 ad art. 398, pag. 777). 2.2 Nel caso concreto sono stati presentati tre appelli contro la sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 della Corte penale del TPF. Si tratta di appelli parziali, mediante i quali sono stati contestati diversi punti della decisione impugnata. Più precisamente, con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.122 - 125), il MPC ha impugnato i dispositivi n. 1 (concernente il proscioglimento dell’imputato dai reati di riciclaggio di denaro e attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione), il dispositivo n. 3 (relativo alla fissazione della pena), nonché i dispositivi n. 5, 7 e 9 (sulle conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale). L’imputato, mediante dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021, ha impugnato i punti del dispositivo n. 2 e 3 (concernenti la sua condanna e la fissazione della pena), n. 5 (sulle spese procedurali), n. 6 (sul risarcimento equivalente), n. 7 e 9 (sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale), mentre la società L., con dichiarazione d’appello del medesimo giorno, ha contestato unicamente il punto n. 8 concernente le pretese di indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP. Nessuno dei tre appellanti, quindi, ha contestato il punto del dispositivo n. 4 relativo al sequestro. Ne segue che tutti i dispositivi della sentenza SK, con esclusione del punto n. 4 che deve qui essere ripreso integralmente, costituiscono l’oggetto della presente procedura d’appello (cfr. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del

- 10 giudice, limitata nel caso concreto anche dal divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP), che deve essere rispettato in relazione ai dispositivi della sentenza che sono stati impugnati unicamente dall’imputato (n. 2 e 6). 3. Diritto applicabile Per quanto concerne il diritto applicabile e in particolare il rispetto del principio della lex mitior, la Corte penale è giunta alla conclusione, pienamente condivisa da questa Corte, che alla presente fattispecie deve essere applicato il diritto vigente all’epoca dei fatti, ciò che vale anche per il regime sanzionatorio. Viene pertanto qui richiamato, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3) il consid. 3 della sentenza impugnata, peraltro non contestato dalle parti. 4. Prescrizione Anche in merito alla prescrizione, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. 2 dal primo giudice, secondo cui alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza impugnata nessuno dei reati imputati a A. era prescritto (cfr. art. 97 cpv. 3 CP).

- 11 - II. Nel merito 1. Riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) 1.1 Complesso fattuale di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 1.1.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza Mediante atto d’accusa del 27 gennaio 2021 (TPF pag. 168.100.001 e segg.) A. è stato in primo luogo accusato di avere, a V. e X., dal 21 maggio 2015 fino al 26 maggio 2015, e dal 21 maggio 2015 fino all’8 settembre 2015, agendo in correità con H., B. e J., nella sua qualità di persona autorizzata ad accedere alla BB. di W. (Israele), tramite invito ricevuto da parte della società P. Ltd (di seguito: P.), acquistato presso quest’ultima società un numero imprecisato di diamanti per l’importo di USD 350’000.- e USD 400'000.- per conto di B., J. e H. Importi, questi, che sarebbero stati pagati mediante due bonifici a debito della relazione cifrata n. 2 “O.”, intestata a J. presso la banca S. Ltd (ora banca S.1; di seguito: S.), a favore del conto IBAN n. 3 intestato alla società P. presso la banca T. Ltd, W. con la causale “NN.”. Queste operazioni finanziarie avrebbero permesso a B., J. e H. di convertire gli importi di USD 350'000.- e USD 400'000.- in un numero imprecisato di diamanti da investimento, importi facenti parte della somma di EUR 28’396’993.60 quale provento dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla omessa dichiarazione e alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (frode all’ l.V.A. - c.d. frode carosello) ai sensi dell’art. 416 CP-I e degli art. 5 e 8 del D. Lgs. 74/2000, commessi da H., A. e J. ed altri, e per i quali gli stessi sono stati condannati rispettivamente alla pena di 8 anni di reclusione, di 6 anni e mesi 6 di reclusione e di 3 anni di reclusione con sentenza emessa dal Tribunale di Milano – Sez. III penale – n. 14828/11 del 22 dicembre 2011, pene ridotte rispettivamente alla pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione, alla pena di 2 anni e 11 mesi di reclusione con sentenza emessa da parte della Corte di Appello di Milano – Sez. III penale – n. 6267/13 del 16 ottobre 2013, sentenza quest’ultima impugnata davanti alla Corte Suprema di Cassazione – Terza Sezione Penale – di Roma che con la sentenza del 12 settembre 2019 R.G. n. 42678/2015 ha assolto J. per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, ridotto la pena di sei mesi a H. e dichiarato inammissibile il ricorso interposto da B. Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021, in applicazione del principio in dubio pro reo, la Corte penale del TPF ha prosciolto A. dall’accusa di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. Secondo il primo giudice, non sarebbe stato possibile dimostrare un coinvolgimento

- 12 diretto di A. nell’acquisto dei diamanti oggetto delle imputazioni per conto dei B., H. e J. (CAR pag. 1.100.032 e seg.). 1.1.2 Posizione del MPC (appellante) e dell’imputato Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 il MPC (CAR pag. 1.100.122 - 125) ha chiesto che A. venga riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro in relazione ai capi d’imputazione n. 1.1 e 1.2. Secondo l’accusa, le dichiarazioni rilasciate da B. non lascerebbero spazio ad alcun dubbio sulla partecipazione essenziale di A. al reato in questione, in particolare per quanto riguarda la scelta dei diamanti oggetto delle imputazioni. L’imputato dal canto suo, facendo soprattutto riferimento agli esiti della rogatoria in Israele, ha negato qualsiasi suo coinvolgimento nelle transazioni in oggetto. 1.1.3 Competenza territoriale Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale – sollevata nuovamente dall’imputato nel corso dei dibattimenti d’appello (v. verbale dei dibattimenti, CAR pag. 7.200.014 e seg.) – in relazione al reato di riciclaggio di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. Conformemente all'art. 3 cpv. 1 CP, è soggetto al Codice penale svizzero chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. Giusta l'art. 8 cpv. 1 CP, un crimine si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento. Per commissione del reato si intende ogni singolo comportamento costitutivo dello stesso. È sufficiente una realizzazione parziale della fattispecie sul territorio svizzero, che non sia limitata alla semplice presa di decisione di delinquere o a un atto preparatorio. Nel caso di commissione per omissione, il luogo del reato è quello in cui l'autore avrebbe dovuto agire. Se l'obbligo di agire non è legato a una località determinata, esso è costituito da ogni luogo temporaneo di soggiorno scelto di fatto dall'autore fino a quel momento. Secondo la giurisprudenza, nei rapporti internazionali, allo scopo di evitare un conflitto di competenza negativo, si giustifica di ammettere la competenza svizzera anche in casi senza un riferimento stretto al territorio nazionale (DTF 141 IV 205 consid. 5.2 e rinvii). Secondo l’ipotesi accusatoria, i presunti atti di riciclaggio contestati a A. sarebbero stati parzialmente commessi a V. (v. atto d’accusa, TPF pag. 168.100.003 e seg.). Infatti, come emerso dagli atti e non contestato dalla difesa, i due bonifici di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2 sono stati ordinati a V. (v. MPC pag. 10-03- 0213 e seg.), luogo in cui erano state compiute, tra l’altro, le operazioni di apertura del conto O. intestato a J. e dal quale sono stati effettuati i pagamenti in

- 13 questione (v. MPC pag. 18-02-6280 e segg.). Tali circostanze, secondo questa Corte, costituiscono senza dubbio un aggancio territoriale sufficiente ex art. 8 CP. Di conseguenza, la competenza territoriale delle autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio deve essere confermata. 1.1.4 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 1.1.4.1 Giusta l’art. 305bis n. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto (art. 305bis n. 3 CP). 1.1.4.2 Il comportamento punibile consiste nel mettere al riparo da misure delle autorità penali i valori patrimoniali ottenuti illecitamente dal reato a monte. L'art. 305bis CP tutela in primo luogo l'amministrazione della giustizia nell'esecuzione della pretesa confiscatoria dello Stato, rispettivamente l'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia penale (DTF 145 IV 335 consid. 3.1). L'art. 305bis n. 3 CP estende la tutela penale all'amministrazione della giustizia estera e quindi alle pretese confiscatorie estere, quanto meno nella misura in cui la Svizzera garantisce allo Stato in questione l'assistenza giudiziaria per esercitare il suo diritto di confisca (DTF 145 IV 335 consid. 3.3). Solo i valori patrimoniali confiscabili possono essere oggetto di riciclaggio di denaro. L'applicazione dell'art. 305bis CP richiede dunque che il reato a monte non sia prescritto al momento della commissione dell'atto vanificatorio. Non è infatti possibile vanificare una confisca se non esiste più la relativa pretesa in quanto prescritta (DTF 145 IV 335 consid. 3.2 e 3.3). Nel caso in cui il reato a monte sia stato perpetrato all'estero, in assenza di un'autonoma pretesa confiscatoria svizzera, la punibilità del riciclaggio di denaro presuppone che, al momento della commissione dei presunti atti riciclatori, una confisca sarebbe concepibile secondo il pertinente diritto estero. In caso contrario, l'amministrazione della giustizia estera non disporrebbe di alcun interesse alla confisca giuridicamente protetto dall'art. 305bis CP (DTF 145 IV 335 consid. 4.4). Quando i valori patrimoniali oggetto di una possibile confisca provengono da un reato commesso all'estero, il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria si determina sulla scorta del diritto del luogo in cui tale reato è stato perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb e 4c). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_similar_documents&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=atf%3A%2F%2F134-IV-307&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_similar_documents&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=atf%3A%2F%2F134-IV-307&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-IV-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335

- 14 - 1.1.4.3 Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provenienti da un crimine costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2; 242 consid. 1e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come l’occultamento del bottino, possono essere adeguati (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Sono in particolare considerati atti di riciclaggio l’occultamento di valori patrimoniali (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; 122 IV 211 consid. 2b), il loro investimento (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il versamento degli stessi su di un conto bancario aperto a proprio nome, senza menzionare l’identità del reale avente diritto economico (DTF 119 IV 242 consid. 1d), il cambio con banconote di taglio differente (DTF 126 IV 188 consid. 6.1; 122 IV 211 consid. 2c), il trasferimento di valori su conti all’estero di pertinenza di terzi come pure le transazioni da e per l’estero (DTF 128 IV 117 consid. 7b; 127 IV 20 consid. 2b/cc e 3b;); tuttavia, il trasferimento di fondi di provenienza criminale da uno stato all’altro non costituisce, già di per sé, un atto vanificatorio; ciò è il caso unicamente se il trasferimento costituisce un atto suscettibile di vanificare la confisca all’estero (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ediz. 2019, n. 49 ad art. 305bis CP). Non è per contro stato riconosciuto come tale il semplice versamento su un conto bancario personale (DTF 124 IV 274 consid. 4a) o il solo possesso, rispettivamente la custodia, di valori (sentenza del TF 6S.595/1999 del 24 gennaio 2000, consid. 2d/aa), mentre lo è il prelievo di denaro per cassa, ritenuto come la restituzione all’autore dell’antefatto dell’integralità o di parte del credito di un conto a lui intestato interrompa in realtà il “paper trail” (DTF 136 IV 179 consid. 4.3 non pubblicato). La questione a sapere se si è in presenza di un atto vanificatorio deve essere valutata di caso in caso, a dipendenza delle circostanze del caso concreto (DTF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 129 IV 238 consid. 3.3). Determinante è che l’atto sia, in concreto, un atto suscettibile di vanificare l’accesso delle autorità penali di perseguimento ai valori patrimoniali provenienti da un crimine. Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). 1.1.4.4 In ragione del suo carattere accessorio, la fattispecie di riciclaggio di denaro presuppone, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del crimine a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 145 IV 355 consid. 3.1). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise, quali l’esistenza o meno di un procedimento penale e così via;

- 15 occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato (MAURO MINI, Manuale di diritto finanziario, Vol. I, 2017, pag. 28, n. 35). Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2; 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2). Se il reato presupposto è commesso all’estero, la questione di sapere se l’infrazione all’origine dei valori riciclati costituisce un crimine deve essere valutata in applicazione del diritto svizzero (DTF 145 IV 335; 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza del TF 6B_887/2018 del 13 febbraio 2019 consid. 2.2 con riferimenti), mentre alla luce del diritto estero è sufficiente assodare che si tratti di un reato penale (art. 305bis n. 3 CP; sentenza del TF 6B_219/2013 del 28 luglio 2014 consid. 3). Non è necessario che lo stato estero qualifichi a sua volta l’atto principale quale reato a monte del riciclaggio, mentre per il diritto svizzero tale condizione deve essere data (MARK PIETH, op. cit., n. 67 ad art. 305bis CP). La sussistenza in quanto tale del crimine a monte può essere ammessa a fronte di una decisione di condanna passata in giudicato oppure, in assenza di una tale decisione, mediante accertamenti indipendenti del giudice svizzero del riciclaggio. In quest’ultimo caso, è sufficiente che esista la prova che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine o delitto fiscale qualificato, senza che sia necessario definire in maniera dettagliata le circostanze del crimine o identificarne l’autore (DTF 120 IV 323 consid. 3d; sentenza del TF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.1.3; MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In un simile caso, ovvero in assenza di una decisione di condanna passata in giudicato, non è necessario conoscere in dettaglio le circostanze di commissione del reato a monte (nome dell’autore, esistenza o meno di un procedimento penale e così via): occorre però provare che i valori patrimoniali provengano da un’infrazione qualificabile quale crimine (o delitto fiscale qualificato) (MAURO MINI, op. cit., pag. 28, n. 35). In sostanza, in applicazione del principio della doppia punibilità astratta (su cui il Tribunale federale si basa, cfr. sentenza del TF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010), non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella estera; basta che le legislazioni dei due paesi contengano norme simili (v. DTF 136 IV 179 consid. 2; sentenza del TF 6B_735/2010 del 25 ottobre 2011, consid. 2.3; MAURO MINI, op. cit., n. 54, p. 33). Neppure è infine necessario che l’autorità penale del luogo della commissione dell’infrazione principale abbia avviato delle indagini o condannato l’autore (DTF 120 IV 323, 328; URSULA CASSANI, Commentaire romand – Code Pénal II, 2017, n. 24 ad art. 305bis CP).

- 16 - La norma di cui all’art. 305bis n. 3 CP pone dunque l’esigenza della doppia punibilità, per la quale occorre che il reato a monte sia punibile nel luogo di commissione (all’estero) e sia configurabile come crimine in base al diritto svizzero (DTF 126 IV 255, consid. 3b/aa; MAURO MINI, op. cit., pag. 32 e seg., n. 51 e segg.; URSULA CASSANI, op. cit., n. 23 ad art. 305bis CP). 1.1.4.5 Sotto il profilo soggettivo, il riciclaggio di denaro è un reato intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 122 IV 211 consid. 2e). Oltre all'atto vanificatorio in quanto tale, l'intenzione deve riferirsi anche all'origine criminosa dei valori patrimoniali oggetto di riciclaggio. L'art. 305bis n. 1 CP esige infatti che l'autore sappia o quanto meno debba presumere che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Basta a tal proposito che vi siano elementi che inducano a sospettare la possibilità che i valori patrimoniali siano frutto di un antefatto penalmente rilevante. È quindi sufficiente che l'autore sia a conoscenza di circostanze che portino a intuire l'origine criminosa del denaro, non dovendo per contro sapere quale reato sia stato commesso in concreto (DTF 119 IV 242 consid. 2b). Agisce con dolo eventuale l'autore che presume con una certa probabilità un'origine criminosa dei valori patrimoniali, ma evita qualsiasi controllo per non dover scoprire la verità (sentenza del TF 6B_627/2012 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). 1.1.5 Correità Secondo costante giurisprudenza, è correo di un’infrazione chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, pianificazione o esecuzione di un reato, così da apparirne come uno dei protagonisti; in questo senso, il suo contributo deve risultare essenziale, in base alle circostanze del caso, alla perpetrazione del reato (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 120 IV 17 consid. 2d; 118 IV 397 consid. 2b; sentenza del TF 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.3). 1.1.6 Principi applicabili all’accertamento dei fatti 1.1.6.1 Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la prece-

- 17 dente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1). 1.1.6.2 La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: a. sono state violate norme in materia di prova; b. sono state incomplete; c. i relativi atti appaiono inattendibili. D’ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389 CPP). Per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 1 e 2 CPP). L’art. 139 CPP consente, in una certa misura, una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di economia processuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere considerati già provati prima del procedimento. 1.1.6.3 Giusta l’art. 343 cpv. 3 CPP, applicabile anche alla procedura di appello per effetto del rinvio dell'art. 405 cpv. 1 CPP, il giudice deve procedere all’assunzione diretta delle prove laddove la conoscenza diretta di mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza (cfr. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1, con rinvii). L'assunzione diretta di mezzi di prova è necessaria ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CPP se può influire sull'esito del procedimento. 1.1.6.4 Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza del TF 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del TF 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell’atto d’accusa (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7). 1.1.6.5 Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più

- 18 favorevole all’imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). 1.1.7 Apprezzamento delle prove 1.1.7.1 Dichiarazioni dell’imputato Interrogato nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello (CAR pag. 7.400.001 e segg.), A. ha sostanzialmente confermato la versione dei fatti fornita nel corso dei precedenti interrogatori, negando ogni suo coinvolgimento negli acquisti di diamanti in questione. Lo scopo del viaggio in Israele nel mese di maggio 2015, in compagnia della moglie e della sorella, sarebbe stato quello di fare una vacanza e di rendere visita all’amico H. Per quanto concerne in particolare la visita presso gli uffici della società P. Ltd, suo “fornitore principale” di diamanti (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.021) e società che gli avrebbe fornito l’invito per visitare la BB. in quell’occasione (interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0569), l’imputato ha ammesso di avere visto qualche diamante per soddisfare la curiosità delle persone presenti (v. anche interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.023; in precedenza, dinanzi al MPC, egli aveva invece dichiarato di non aver visto alcun diamante; interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0572). Alla domanda se in quell’occasione avesse espresso un giudizio sulla qualità dei diamanti, A. ha risposto: “Può darsi che io l’abbia detto, sì, questo fa parte della mia deformazione. Se ho visto qualcosa che mi piaceva, l’avrò detto. E se non mi piaceva, l’avrò detto senz’altro.” Sull’ipotesi che B. abbia acquistato da solo i diamanti e quindi sulle competenze di quest’ultimo in tale ambito, egli ha affermato: “Qualcosa capisce, nel senso che ci vuole poco guardando le liste a capire con il peso della pietra, il colore della pietra e la purezza della pietra qual è il prezzo di listino. Perché c’è un listino. Poi evidentemente se accanto a questo prezzo c’è uno sconto del 10% o del 50%, lo capisce anche un bambino dell’asilo. Non ci vuole un tecnico per capire

- 19 i prezzi.” Secondo l’imputato, neppure l’aspetto della rivendibilità delle pietre sarebbe sconosciuto a B., avendo quest’ultimo lavorato parecchio tempo al suo fianco. Stando a quanto dichiarato da A., B. era in contatto con la società P. Ltd ed in particolare con CC. già da parecchio tempo. Pur non avendo l’esperienza tecnica per valutare se un diamante corrisponde a un determinato certificato, B. avrebbe quindi potuto acquistare i diamanti tramite le liste che gli venivano inviate tramite e-mail o WhatsApp. In ogni caso, secondo l’imputato, per acquistare diamanti non servirebbero competenze tecniche particolari, ritenuto come si possa anche comprare male. 1.1.7.2 Dichiarazioni di B. Interrogato dal giudice italiano, B. ha inizialmente dichiarato di avere già acquistato dei diamanti, tramite la società P. Ltd, all’insaputa di A. Ha poi spiegato che per tali acquisti “ufficiosi” non era necessario passare per forza tramite A. o la società L. SA (v. passaggi dell’interrogatorio dell’11 dicembre 2015 citati nel rapporto di complemento della Polizia giudiziaria federale del 12 novembre 2018, MPC pag. 10-03-0215 - 0216). Successivamente, dinanzi alle autorità elvetiche, B. ha riferito di non sapere se lui e suo fratello avrebbero potuto accedere alla BB. in Israele senza A. Per quanto concerne in particolare l’acquisto di diamanti per l’importo di USD 750'000.-, B. ha spiegato che il fratello J. intendeva fare un investimento. A questo scopo, quest’ultimo lo avrebbe autorizzato a vendere i diamanti anche tramite le società L. SA e M. SA, come sarebbe in parte avvenuto. Sulla provenienza del denaro investito nell’acquisto, B. ha dichiarato: “Potevo immaginare che i valori patrimoniali utilizzati per l’acquisto di diamanti da mio fratello potessero provenire dall’utile conseguito relativo ai reati realizzati in Italia. Potevo immaginare o non lo escludo per me sono sinonimi.” A suo dire, i diamanti acquistati sarebbero poi stati sequestrati nel corso di perquisizioni in Svizzera e in Italia (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0018 e seg.). Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha in un primo momento affermato di avere conosciuto i proprietari della Società P. Ltd soltanto nel mese di maggio 2015, in occasione della visita alla BB. Più avanti, dopo che A. è stato interrogato sull’argomento, B. aveva ammesso di essere stato in Israele una volta in precedenza, subito dopo il Natale del 2014. In quell’occasione avrebbe conosciuto personalmente il signor CC. della Società P. Ltd, con il quale aveva già contatti per la L. SA. Sempre nel corso dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha riferito che durante la visita alla BB. nel mese di maggio 2015 sarebbero stati visionati dei diamanti, sia per la L. SA che per l’investimento di J. Stando a quanto

- 20 dichiarato da B., A. sapeva che il viaggio in Israele era finalizzato anche all’acquisto di diamanti. Inoltre, sempre secondo B., solo A. avrebbe le competenze per visionare i diamanti e quelli da acquistare sarebbero stati scelti su consiglio suo. B. ha poi ritrattato quanto dichiarato in precedenza dinanzi al giudice italiano, affermando di non conoscere i criteri per poter acquistare direttamente alla società P. Ltd. Anche in merito alla provenienza del denaro destinato all’acquisto, B. ha cambiato leggermente versione, affermando che A. sapeva che i soldi arrivavano da J., ma che sia lui (B.) che A. non erano a conoscenza della loro provenienza (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27- 0027 - 0029). Sentito nel corso dei dibattimenti di secondo grado in qualità di testimone (CAR pag. 7.400.036 e segg.), B. ha ribadito che il motivo del viaggio in Israele era l’acquisto dei diamanti e che A. sapeva che J. intendeva acquistare diamanti. A dire di B., il gruppo si sarebbe recato negli uffici della Società P. Ltd per visionare delle pietre. A questo proposito, egli ha precisato che “qualcosa è stato messo da parte per gli acquisti, magari le pietre più interessanti con una scontistica maggiore”. B. ha poi riferito di non avere mai acquistato diamanti senza passare da A. Al quesito a sapere se questo sarebbe comunque stato possibile grazie alla conoscenza di CC., egli ha risposto: “Penso di sì.” Interrogato in particolare sui criteri di scelta dei diamanti acquistati, B. ha poi parlato per la prima volta di liste. Al riguardo, ha infatti dichiarato che i diamanti non venivano scelti tutti in un solo momento, ma venivano acquistati a seconda di alcune liste oppure a seconda dei diamanti che venivano visionati in Israele in vari step. Su questo punto, ha spiegato: “Li ho scelti in seguito io da una lista, quello sì. E qualcosa mi sembra di ricordare che avessimo scelto anche durante la visita. Perché io non avevo le competenze, non ho tuttora le competenze tecniche specifiche sui diamanti.” Ha poi precisato: “Quando eravamo lì a visionare i diamanti sicuramente c’è stato un confronto con A. o con mio papà, però anche mio papà non ha le competenze e quindi noi ci affidavamo a una lista con una scontistica.” Alla domanda se avrebbe le competenze per scegliere le pietre senza l’aiuto di A., B. ha risposto di essere solo in grado di vedere la scontistica da una lista, ma non di sapere quale sia effettivamente la qualità di una pietra. Sempre in merito ai criteri di scelta dei diamanti per l’acquisto, in risposta alla domanda se i diamanti venivano scelti in base ad una lista oppure alla consulenza di A., B. ha dichiarato: “La scelta veniva fatta con entrambi i parametri. È vero che c’è una scontistica e quindi una possibilità di maggior guadagno su una rivendita, ma poi veniva comunque fatta anche con il parere di A. perché ci sono dei diamanti magari con una scontistica maggiore ma meno rivendibili e viceversa.” In risposta al quesito se i diamanti venivano visti fisicamente oppure solo su una lista, egli ha risposto che qualcosa sarebbe stato visionato in Israele, ma che da Lugano questo non sarebbe stato possibile. B. ha poi ancora una volta precisato che l’acquisto di

- 21 diamanti veniva effettuato in base a due criteri, “uno di una scontistica e uno qualitativo”. A suo dire, l’acquisto poteva sì essere effettuato come qualsiasi cosa sulla base di una lista, ma nel caso concreto la competenza tecnica (di A.) sarebbe stata fondamentale. Più avanti, egli ha comunque ribadito che una parte dei diamanti sarebbe stata scelta in Israele e una parte su delle liste. 1.1.7.3 Dichiarazioni di J. Interrogato nel corso dell’inchiesta in qualità d’imputato (MPC pag. 13-01-0038 e segg.), J. ha ammesso di essere stato lui ad eseguire i due bonifici oggetto delle imputazioni “per fare un investimento in diamanti”. A questo proposito, egli ha precisato: “Io di diamanti non ne sapevo nulla e come persona fidata mi sono rivolto a mio fratello per le sue competenze nel settore.” Sul ruolo di A. nella vicenda, egli ha dichiarato: “Non so se A. fosse completamente escluso da questo affare o se dovesse fare qualcosa. L’idea di investire in diamanti è nata siccome mio fratello aveva le specifiche competenze.” Per quanto concerne in particolare la presenza di A. in Israele, egli ha riferito di non sapere per quale motivo ci fosse anche lui. 1.1.7.4 Rogatoria in Israele Come già chiarito dal primo giudice sulla base alle testimonianze raccolte in via rogatoriale (v. consid. 5.1.2 della sentenza qui appellata con rinvii), è possibile accedere alla BB. di W. anche in qualità di visitatori, presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. In caso, una volta effettuati i controlli di sicurezza e registrati i dati personali, viene emesso un pass per l’entrata temporanea ad uso unico. Interrogato per via rogatoriale, il vice direttore della Borsa di W. ha potuto confermare la presenza di A. presso la BB. in cinque occasioni tra il 2014 e il 2015, l’ultima volta in data 25 maggio 2015 (per tale data, la borsa ha registrato l’entrata alle ore 10:29 e l’uscita alle ore 12:00/12:16). Egli ha tuttavia dichiarato che la borsa non dispone di alcuna informazione in merito a transazioni che A. avrebbe effettuato in quell’occasione (audizione di AA. del 15 marzo 2017, MPC pag. 18- 07-0080 e segg.). CC., uno dei proprietari della Società P. Ltd, ha confermato di conoscere A. dal 2014, indicando le date relative alle transazioni di diamanti concluse con quest’ultimo. In riferimento alla visita alla BB. del 25 maggio 2015, CC. non ha saputo dire se in quell’occasione siano state effettuate delle transazioni. Gli è comunque sembrato di ricordare che A. fosse più occupato dai suoi accompagnatori (da sua moglie, sorella e amico) che a fare una transazione con diamanti.

- 22 - Una volta o due A. gli avrebbe detto di essere in viaggio con sua moglie, sua sorella e un suo amico per una vacanza e in quell’occasione sarebbe arrivato da lui con loro. Non ricorda la data di questa visita, né se in quell’occasione abbia avuto luogo una transazione. Gli è sembrato tuttavia che A. fosse più occupato dai suoi accompagnatori che a fare una transazione di diamanti (audizione di CC. del 26 marzo 2017, MPC pag. 18-07-0086 e segg.). Interrogato successivamente in merito ai due bonifici di USD 350'000.- e 400'000.-, CC. ha dichiarato che detti trasferimenti di denaro riguardavano l’acquisto di diamanti che sarebbero stati spediti ad Hong Kong a DD., il loro rappresentante di vendita, affinché venissero alienati in occasione di fiere nei mesi di giugno e settembre 2015. Ha tuttavia precisato di non disporre di alcun registro sulla tipologia dei diamanti venduti ad Hong Kong. A precisa domanda se A. si fosse recato presso gli uffici della Società P. Ltd per scegliere e acquistare questi diamanti per la somma di USD 750'000.- , CC. ha risposto chiaramente di no, precisando di non avere conoscenza di un legame tra i diamanti venduti in maggio e settembre 2015 e A. e che se dei diamanti fossero stati venduti a A. all’estero, DD. gliel’avrebbe detto (audizione di CC. del 2 agosto 2018, MPC pag. 18-07-0208 e segg.). DD. dal canto suo, ha confermato di non avere mai effettuato transazioni con A. (audizione di DD. del 2 agosto 2018, MPC pag. 18- 07-0205 e segg.). 1.1.8 Conclusioni 1.1.8.1 Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe agito come correo. A. dal canto suo, nega ogni coinvolgimento nell’acquisto di diamanti oggetto delle imputazioni. Le informazioni acquisite in via rogatoriale hanno permesso di accertare che in data 25 maggio 2015 A. si è davvero recato in Israele, presso la BB. di W., accompagnato da sua moglie, sua sorella e B. e che tale visita è durata all’incirca due ore. È stato inoltre accertato che mediante i bonifici di USD 350'000.- e USD 400'000.del 26 maggio e 16 settembre 2015 effettuati da J. a favore della Società P. Ltd, sono stati acquistati dei diamanti, in seguito spediti ad Hong Kong. Non è invece stato possibile determinare quanti e quali diamanti siano stati acquistati attraverso tali bonifici, né come sia avvenuto in concreto l’acquisto e se l’imputato vi abbia in un qualche modo partecipato. Interrogato al riguardo, B. ha in un primo tempo dichiarato che i diamanti sarebbero stati scelti su consiglio di A., per poi affermare – la prima volta in sede dibattimentale d’appello – che i diamanti venivano scelti anche su delle liste (mediante una “scontistica”). Infine, questionato più volte su tale aspetto, B. ha dichiarato che i diamanti sarebbero stati scelti in parte in Israele e in parte su delle liste. Le dichiarazioni rese da B. circa la scelta dei diamanti per l’acquisto sono

- 23 apparse a questa Corte vaghe e contraddittorie. Le stesse non permettono inoltre di chiarire quali diamanti sarebbero stati scelti in Israele (e quali mediante delle liste) e in che misura A. avrebbe partecipato all’acquisto. Questa Corte ritiene inoltre che non sia stato in alcun modo dimostrato che solo A. aveva le competenze per scegliere i diamanti e che B. non avrebbe potuto acquistare da solo i diamanti (recandosi da solo alla BB. oppure scegliendo le pietre dalle liste). A questo proposito, l’inchiesta ha permesso di accertare che è possibile accedere alla BB. in qualità di visitatori, presentando un invito rilasciato precedentemente da un ufficio. Quanto alle conoscenze necessarie per l’acquisto di diamanti, B. aveva in prima battuta ammesso di avere già effettuato acquisti senza passare da A., versione che trova riscontro nelle dichiarazioni del fratello J., il quale ha dichiarato non solo di non saperne nulla di diamanti e di essersi quindi rivolto a B. “per le sue competenze nel settore”, ma addirittura che l’idea di investire in diamanti era nata proprio perché suo fratello ne aveva le “specifiche competenze.” Sempre J., colui che ha eseguito i due bonifici “per fare un investimento in diamanti”, non ha saputo dire se A. fosse completamente escluso dall’affare o se avesse dovuto fare qualcosa. Sulla presenza di A. in Israele, egli non ha nemmeno saputo dire per quale motivo ci fosse anche lui. In ogni caso, non essendo possibile individuare i diamanti in concreto acquistati e non potendo quindi determinarne la qualità (v. rapporto di complemento della Polizia giudiziaria federale del 12 novembre 2018, MPC pag. 10-03-0217), non è nemmeno possibile affermare che la loro scelta richiedeva determinate competenze specifiche. 1.1.8.2 In conclusione, non vi sono nel caso concreto sufficienti prove per ammettere un qualsivoglia coinvolgimento dell’imputato nell’acquisto dei diamanti di cui alle presenti imputazioni. In applicazione del principio in dubio pro reo, l’imputato deve quindi essere prosciolto dall’accusa di correità nel reato di riciclaggio di denaro di cui ai capi d’accusa n. 1.1 e 1.2. 1.2 Complesso fattuale di cui al capo d’accusa n. 1.3 1.2.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza Nell’atto d’accusa del 27 gennaio 2021 (TPF pag. 168.100.001 e segg.) viene inoltre rimproverato a A. di avere, presso gli uffici delle società L. SA e M. SA, agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, occultato o lasciato che venisse occultato, in correità con B., nel locale “caveau” all’interno delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, rispettivamente l’importo di fr. 350'000.- e l’importo di fr. 289'000.-, per un totale di fr. 639'000.-. Importo,

- 24 questo, che farebbe parte della somma di fr. 4'250'000.- precedentemente ricevuta da B. da parte del padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per le quali C. e D. sono stati condannati, in particolare, dalla commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti (solo per C.), di concorso in traffico di sostanze stupefacenti (solo per C.), di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (solo per C.), di associazione di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, di estorsione e usura commessi da C. e D. La commissione di tali reati sarebbe stata accertata con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000 e la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (N. 5753/04 RG TRIB – n. 10539/99 R.G.N.R – n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. – proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Mediante sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP) con riferimento al capo d’accusa n. 1.3. La prima Corte è giunta al convincimento che A. era a conoscenza del contenuto delle menzionate cassette di sicurezza, avendovi egli medesimo depositato del denaro contante insieme a B. e avendo comunque permesso che quest’ultimo lo facesse (CAR pag. 1.100.039). A. avrebbe inoltre aiutato B. ad effettuare operazioni di cambio valuta. Il giudice di prima istanza è infine giunto alla conclusione che A. non poteva ignorare l’origine illecita del denaro in questione (CAR pag. 1.100.039 - 043). 1.2.2 Posizione dell’imputato Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha chiesto di essere prosciolto dal reato di riciclaggio di denaro in relazione al capo d’accusa n. 1.3. Egli ha sempre contestato tali accuse, affermando di non sapere nulla del denaro depositato nelle due cassette di sicurezza in questione e della sua provenienza illegale.

- 25 - 1.2.3 Elementi oggettivi e soggettivi del reato / correità / principi applicabili all’accertamento dei fatti Per quanto riguarda gli elementi oggettivi e soggettivi del reato, la correità e i principi applicabili all’accertamento dei fatti, si rimanda a quanto esposto ai considerandi 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.6. 1.2.4 Apprezzamento delle prove 1.2.4.1 Perquisizione del 13 novembre 2015 In data 13 novembre 2015 sono stati perquisiti gli uffici occupati dalle società L. SAe M. SA, a V. In occasione di tale perquisizione, sono state forzate due delle cassette di sicurezza presenti nella cassaforte situata all’interno del locale “caveau”, la n. 13 e la n. 17, poiché la loro chiave risultava mancante. All’interno della cassetta di sicurezza n. 13 sono state rinvenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-, suddivise in una mazzetta da 50 banconote e tre mazzette da 100 banconote ognuna, per un totale di fr. 350'000.-. Nella cassetta n. 17 sono state invece rinvenute quattro mazzette di banconote da fr. 1'000.-, suddivise in una mazzetta da 50 banconote, due da 100 banconote e una da 39 banconote, per un totale di fr. 289'000.-. All’interno di quest’ultima cassetta sono pure stati trovati l’atto costitutivo della società M. SA, una chiave della cassetta di sicurezza n. 17 e due chiavi della cassetta di sicurezza n. 13 (v. verbale di perquisizione del 13 novembre 2015, MPC pag. 08-02-0025 - 0027; MPC pag. 08-02-0011). Nel computer in uso a B., sequestrato nel corso della perquisizione, sono state rinvenute tre immagini scattate in data 4 maggio 2015 che ritraggono A. (solo oppure insieme a B.) in posa con numerose mazzette di banconote, la maggior parte legate con degli elastici (v. MPC 08-02-0092 e segg.; MPC pag. 13-02- 0526 - 0531). In una delle foto (v. MPC pag. 13-02-0526) si vedono due mazzette di banconote aperte, senza elastico (a destra delle mazzette, appoggiato sul tavolo, è visibile almeno uno dei rispettivi elastici mancanti) e l’imputato che tiene tra le mani un ventaglio di banconote. 1.2.4.2 Dichiarazioni dell’imputato Secondo quanto dichiarato da A., al momento della perquisizione non era ancora stato costruito il caveau blindato, ma vi era una cassaforte con all’interno almeno 60 cassette di sicurezza. Le loro chiavi, in due o tre copie, si trovavano in un armadietto mobile appoggiato a terra. A suo dire, le uniche cassette di sicurezza

- 26 occupate erano la n. 21, la n. 23 e la n. 41. A questo proposito, l’imputato ha spiegato che non si sarebbe accorto che le chiavi delle cassette di sicurezza n. 13 e 17 erano mancanti, siccome altre chiavi erano state collocate al loro posto (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.032 e segg.; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.018 e seg.). Interrogato al termine della perquisizione su quanto rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17, A. ha dichiarato di non sapere nulla del loro contenuto. B. non gli avrebbe mai riferito nulla al riguardo (interrogatorio del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0005). Interrogato nuovamente in data 3 giugno 2016 in merito al contenuto delle due cassette di sicurezza in oggetto, A. ha riferito di non sapere che fossero occupate e che B. ne avesse le chiavi (v. interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0523). Sentito su questo punto nell’ambito dei pubblici dibattimenti d’appello, egli ha ribadito quanto dichiarato in precedenza (“io non solo non sapevo che cosa c’era dentro, non sapevo neanche che erano occupate”, interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.014). Per quanto concerne l’atto costitutivo della società M. SA, alla domanda di sapere per quale motivo si trovasse nella cassetta di sicurezza n. 17, A. ha spiegato di avere chiesto a B., un paio di giorni prima della perquisizione, di metterlo via e quest’ultimo lo avrebbe messo in quella cassetta di sicurezza, senza che vi fosse un motivo particolare (interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.037 e seg.). Alla stessa domanda postagli in sede d’appello, l’imputato si è espresso nella maniera seguente: “Perché gli ho comandato di metterlo via in una delle nostre cassette che erano la 21, la 23 e la 41 (…). È sceso probabilmente con le chiavi di quell’altra e l’ha buttato dentro (…)”; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015). Le fotografie rinvenute nel computer in uso a B. (MPC pag. 13-02-0526, 0528 e 0530), stando a quanto dichiarato da A., sarebbero state scattate nella sala riunioni degli uffici in via … a V., sede operativa delle società M. SA e L. SA prima del loro trasferimento in via … a V. (v. interrogatorio dell’11 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0018; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.026 - 032). Per quanto concerne il denaro raffigurato nelle fotografie appena menzionate, A. ha dichiarato che i soldi sarebbero in parte veri, facendo riferimento a “quelli che servono a fare sembrare la fotografia realistica”, cioè “quelli sopra le mazzette o messi in una posizione dove si possano vedere”. Gli altri sarebbero “fotocopie o block notes, fatti identici a quelli veri” e le fotocopie sarebbero state fatte con la fotocopiatrice dell’ufficio. Dopo che gli è stato fatto notare che le banconote sono colorate anche sui lati, egli ha spiegato: “Si fa con il pastello. Si premono tutte le banconote e si pittura con il pastello.” Il motivo dello scatto, a suo dire, sarebbe da ricondurre alla tendenza social “Rich Kids” (interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0520 e seg.). Interrogato nuovamente in

- 27 merito alle fotografie in questione, A. ha riferito che sarebbe stato B. a dirgli che si trattava di soldi falsi (v. interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02- 0573). In occasione dell’interrogatorio di confronto con B. (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0024) e nei successivi interrogatori, l’imputato ha poi sostanzialmente confermato tale versione dei fatti. Dinanzi al giudice di primo grado, egli ha dichiarato che B. lo avrebbe invitato a fare queste foto facendogli intendere che i soldi erano in gran parte falsi (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.027 - 031). Sentito nell’ambito dei dibattimenti d’appello, A. ha spiegato di avere maturato la convinzione, a seguito della discussione avuta in quel momento con B., che una buona parte dei soldi non fossero veri e che “gli altri potessero essere i suoi”. Su quest’ultimo punto, egli ha dichiarato: “Che lui aveva delle disponibilità economiche lo sapevo.” (v. interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.017). Al quesito di sapere se la parte falsa fosse quella all’interno dei mazzi, egli ha risposto che B. non gli avrebbe detto come abbia fatto (a questo proposito si rileva che secondo quanto dichiarato dall’imputato in un precedente interrogatorio, sarebbe stato B. a dirgli che i soldi falsi erano stati pitturati con il pastello, v. interrogatorio del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-02-0573 e seg.). Alla domanda volta a sapere se non fosse preoccupante che un impiegato di una ditta avesse tanta moneta falsa, egli ha risposto: “Innanzitutto bisogna capire la dinamica del luogo. Cioè io rientro nel mio ufficio (…) e lo trovo con questa montagna di denaro (…). Quindi evidentemente “cosa stai facendo” piuttosto che “ma lascia stare, in parte è falso, voglio fare una foto, voglio fare…”. Lo conferma lui, poi lo prende e lo porta via. Stiamo parlando di un impiegato che disponeva comunque, infatti glieli hanno restituiti dicendo che era piuttosto benestante, di una parte di denaro. Questo senz’altro, non c’erano dubbi. Infatti non mi sono preoccupato (…). Se mi fossi preoccupato, non mi sarei fatto fare delle foto di questo tenore qui, con queste facce qui.” Solo nel corso dell’inchiesta, “dall’evidenza delle carte”, egli avrebbe capito che si trattava di soldi veri (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.014, 7.400.017 e 7.400.020). A precisa domanda se quei soldi fossero stati portati da B., A. ha ribadito quanto dichiarato in precedenza, affermando che “li portò e lì portò via anche.” Al quesito di sapere se avesse visto B. depositare i soldi nelle cassette di sicurezza, egli ha risposto negativamente, precisando che non l’avrebbe mai neanche consentito (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.016). Nel corso dei vari interrogatori cui è stato sottoposto, A. ha sempre sostenuto di non conoscere la provenienza del denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza (v. ad es. interrogatorio del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0005). Sia dinanzi al primo giudice che in sede d’appello, egli ha dichiarato che la settimana precedente alla perquisizione la sua segretaria avrebbe effettuato una pulizia di tutte cassette di sicurezza che in quell’occasione erano vuote (interrogatorio del

- 28 - 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.034; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.018). Riguardo a B., l’imputato ha riferito che prima del 13 novembre 2015 poteva immaginare che fosse un “birichino” e che aveva avuto delle problematiche fiscali, ma che non era a conoscenza di importanti implicazioni in indagini penali (v. interrogatorio del 3 giugno 2016, MPC pag. 13-02-0519 e seg.; interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.043). In merito a H., in occasione dell’interrogatorio di confronto con B., egli ha dichiarato: “Ero a conoscenza di problematiche fiscali e che erano pendenti alla cassazione. Un procedimento penale relativo a problematiche fiscali che era pendente in cassazione. Sapevo che avevano commerciate in materie plastiche, che all’interno di queste società venivano contestate condotte non lecite. Sapevo che era stato posto sotto sequestro un importante quantitativo di denaro, depositato su conti correnti di tutte le persone coinvolte non solo di B. e di suo papà e di J.” (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0025). Quanto a C. e D., A. ha sempre dichiarato di non conoscerli e di non avere mai avuto a che fare con loro (interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0026; interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.015). Egli ha inoltre riferito di non sapere che B. avesse a che fare con queste persone e di non essere a conoscenza di precedenti penali importanti a loro carico (v. interrogatorio del 20 maggio 2021, TPF pag. 168.731.041 e 043). A suo dire, dalle intercettazioni effettuate nell’ambito dell’inchiesta italiana non sarebbe infatti emerso nulla in contrario. In sede dibattimentale d’appello, A. ha confermato quanto già dichiarato nel corso dell’interrogatorio di confronto con B., affermando che è possibile che qualche volta abbia effettuato operazioni di cambio valuta per conto di quest’ultimo, per importi di fr. 5'000.-/10'000.-, ma non per la restituzione in Italia (“se andava via un weekend con mia sorella, guidava una Ferrari per altro mia, andava in albergo, magari si fermava due o tre giorni e se il cambio è CHF 2'000.-/3'000.-, penso li voglia avere in tasca per fare la sua vita.”). Su questo punto, egli ha precisato di non sapere da dove proveniva questo denaro (interrogatorio del 20 aprile 2022, CAR pag. 7.400.016). 1.2.4.3 Dichiarazioni di B. Sentito per rogatoria in Italia, B. ha in un primo momento dichiarato di essere stato l’unico ad avere accesso alle due cassette di sicurezza in questione. Alla domanda volta a sapere chi sapeva dell’esistenza di quei soldi, egli ha risposto: “Nessuno, infatti entrambe le chiavi le avevo io.” Al quesito di sapere in che modo avrebbe portato i soldi, egli ha risposto che A. non era sempre in ufficio, facendo intendere di avere approfittato di un momento di assenza del suo collega per effettuare tale operazione (v. interrogatorio dell’11 dicembre 2015, MPC pag. 18- 01-6049, 6099 - 6100). Nell’ambito del medesimo interrogatorio, B. ha pure riferito che nel corso degli anni sarebbe nato un rapporto di amicizia con A., tant’è

- 29 vero che nel 2010 egli sarebbe stato il suo autista di nozze (v. MPC pag. 18-01- 6051). Interrogato in qualità di imputato nell’ambito dell’inchiesta condotta in Svizzera (v. interrogatorio del 25 novembre 2019, MPC pag. 13-26-0019 e segg.), B. ha dichiarato che il denaro raffigurato nelle fotografie scattate “all’indirizzo vecchio” delle società M. SA e L. SA, nella sala riunioni, apparteneva a C. e D. (e che si trattava di denaro vero). Alla domanda di sapere se tale denaro facesse parte della somma di fr. 4'250'000.- precedentemente da lui ricevuta da suo padre H. e da D. e proveniente dalle attività criminali per i quali C. e D. sono stati condannati, egli ha risposto che, sebbene non sapesse da dove provenisse il denaro, né come C. e D. lo avessero guadagnato, il medesimo era parte dell’importo ricevuto da suo padre H. e da D. Egli ha poi spiegato di avere tenuto tale denaro presso la sua abitazione a UU. prima di portarlo in ufficio. Sul motivo delle fotografie scattate, B. ha dichiarato: “Volevo restituirli a C. e D., non ricordo se la restituzione era già iniziata o è iniziata dopo lo scatto della fotografia. Questo evento segnava per me un momento di chiusura.” Egli ha poi riferito che in tale occasione avrebbe contato i soldi e che gli sembra di ricordare che fosse presente anche A. Alla precisa domanda se A. sapesse dell’origine di questi valori patrimoniali e dove erano depositati presso gli uffici delle società L. SA e M. SA, B. ha risposto: “Non mi ricordo se sapeva dove erano depositati, presumo e immagino che sapesse dell’origine di questi soldi. Immagino di averglielo detto io. Io non gli ho detto che sono soldi falsi. Non mi ricordo di aver mai sentito dire da lui che sono soldi falsi ma penso di no.” In occasione dell’interrogatorio di confronto con A. (v. interrogatorio di confronto del 26 novembre 2019, MPC pag. 13-27-0024), B. ha ribadito che si trattava di denaro vero, precisando di non avere mai detto a A. che era stato pitturato. Egli ha inoltre affermato che da quello che può ricordare A. conosceva il contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17 e che in alcune occasioni il denaro è stato introdotto nelle cassette insieme. B. ha poi riferito che A. sapeva che la provenienza del denaro era illecita. A suo dire, oltre ad essere stato utilizzato per fare le fotografie, il denaro depositato nelle cassette di sicurezza in questione sarebbe stato utilizzato per fare dei cambi valuta, dai franchi svizzeri agli euro, prima di essere restituito ai proprietari. Sull’eventuale coinvolgimento di A. in queste operazioni di cambio valuta per la restituzione in Italia, egli ha dichiarato che quest’ultimo lo avrebbe aiutato recandosi negli uffici cambi per ritirare o per cambiare dei soldi. Alla domanda volta a sapere se anche A. avesse accesso alle cassette di sicurezza n. 13 e 17, B. ha risposto che le chiavi le aveva sempre lui, perché i soldi non erano suoi e preferiva tenerli lui. Egli ha infine precisato che il denaro che A. aiutava a cambiare proveniva in parte dalle cassette di sicurezza dove era depositato il denaro di cui alle fotografie menzionate.

- 30 - Sentito nuovamente nel corso dei dibattimenti d’appello, B. ha sostanzialmente ribadito quanto sostenuto nei precedenti interrogatori. Stando a quanto da lui dichiarato, A. era a conoscenza del fatto che il denaro raffigurato nelle immagini rinvenute nel computer sequestrato nel suo ufficio fosse autentico e che fosse da restituire a C. e D. Tale denaro sarebbe stato successivamente depositato nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17 presso gli uffici della L. SA. A questo proposito, egli ha precisato che al momento della foto nel vecchio ufficio non c’erano ancora le cassette di sicurezza. Secondo quanto dichiarato da B., le foto sarebbero state scattate nel periodo in cui aveva deciso di restituire il denaro (“eravamo in ufficio per contarli e abbiamo scattato la foto”). B. ha inoltre spiegato che il denaro deposito nelle cassette di sicurezza era una parte del denaro appartenente a C. e D. che lui aveva già iniziato a restituire, e che sarebbe quindi stato occultato in quel luogo in attesa che venisse restituito completamente. Egli immagina quindi che A. l’abbia visto andare e tornare dalle cassette di sicurezza visto che erano in ufficio insieme (“eravamo lì e il caveau era dentro in ufficio, non era all’esterno”). A suo dire, A. era dunque a conoscenza del contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, anche perché il denaro sarebbe stato in parte introdotto nelle cassette insieme a lui e A. lo avrebbe aiutato a cambiarlo (cambio valuta). Secondo B., A. sapeva dell’origine illecita di questo denaro e più precisamente che C. e D. avevano dei precedenti penali importanti perché glielo aveva detto lui. A suo dire, A. era anche a conoscenza del fatto che il denaro veniva restituito, a seconda delle occasioni, a uno dei due (C. o D.). B. ha poi affermato per la prima volta di avere avuto inizialmente solo una copia della chiave, mentre la seconda copia si trovava in ufficio, e che solo successivamente, dopo avere depositato il denaro nelle cassette, avrebbe preso lui entrambe le chiavi. Interrogato sul motivo di questa scelta, egli ha dichiarato: “Diciamo che la fiducia a volte era maggiore, a volte era minore e quindi ho preferito tenerle entrambe.” Quanto all’atto costitutivo di M. SA, non vi sarebbe un motivo particolare per cui si trovasse nella cassetta di sicurezza n. 17, ma gli sembra di ricordare che A. sapesse che si trovava in una delle due cassette di sicurezza. B. ha infine riferito che dopo le fotografie, il denaro sarebbe stato detenuto anche in casa. Alla precisa domanda di sapere quando l’avrebbe portato negli uffici per poi metterlo nelle cassette di sicurezza, egli non è però stato in grado di dare un’indicazione temporale. 1.2.5 Conclusioni 1.2.5.1 Come già rilevato dalla Corte penale (v. consid. 5.2.4 della sentenza impugnata), è incontestato che A., all’epoca dei fatti, fosse amministratore unico con firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA (v. interrogatorio di A. del 13 novembre 2015, MPC pag. 12-01-0006 e interrogatorio di A. dell’11 marzo 2016, MPC pag. 13-02-0010).

- 31 - 1.2.5.2 B., interrogato per rogatoria in Italia l’11 dicembre 2015, ha in un primo momento dichiarato che nessuno sapeva dei soldi depositati nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17, per poi cambiare la propria versione dei fatti nei successivi interrogatori cui è stato sottoposto in Svizzera. Più precisamente, sentito il 25 novembre 2019 in qualità di imputato, egli ha affermato di non ricordarsi se A. sapesse dei soldi depositati, ma immagina che sapesse della loro origine. In occasione dell’interrogatorio di confronto con A., B. ha poi dichiarato che da quello che poteva ricordare quest’ultimo sapeva dei soldi depositati. In sede dibattimentale di primo e secondo grado egli si è invece dimostrato convinto nell’affermare che A. fosse consapevole del contenuto delle cassette di sicurezza n. 13 e 17, precisando che il denaro sarebbe in parte stato introdotto nelle cassette insieme a lui e che A. lo avrebbe aiutato a cambiarlo (cambio valuta). Vero è che le dichiarazioni di B. circa i fatti oggetto della presente imputazione non sono sempre state costanti e univoche. Tuttavia, quelle rese da A. sugli stessi fatti sono apparse a questa Corte in gran parte prive di ogni logica e decisamente in contrasto con le risultanze oggettive agli atti. In primo luogo, questa Corte non ritiene plausibile che l’imputato abbia davvero creduto che il denaro raffigurato nelle fotografie fosse falso, pitturato sui lati con il pastello. Egli ha in un primo momento affermato che i soldi utilizzati per gli scatti fotografici, quale espressione di una tendenza social (“Rich Kids”), erano solo in parte veri, riferendosi a quelli messi in una posizione che si potevano vedere, mentre che gli altri erano fotocopie, create ad hoc con la fotocopiatrice dell’ufficio. In seguito, l’imputato ha dichiarato che sarebbe stato B. a dirgli che i soldi erano in gran parte falsi e che erano stati pitturati con il pastello. Egli ha poi nuovamente modificato il proprio racconto dicendo che B. non gli avrebbe detto come aveva fatto a creare queste banconote false. A. ha inoltre dichiarato di aver capito solo nel corso dell’inchiesta che si trattava di soldi veri. Tali dichiarazioni, oltre ad essere tra loro contraddittorie, sono in contrasto con quelle rese dall’imputato laddove afferma che B. aveva disponibilità economiche e che lui sapeva che fosse un “birichino” e che avesse problemi fiscali. Indipendentemente da quanto quest’ultimo gli avrebbe raccontato al momento delle fotografie, l’imputato avrebbe dovuto perlomeno insospettirsi di fronte ad un importante quantitativo di denaro contante, ripartito in mazzette rilegate con elastici. Quanto dichiarato da B., secondo cui lui e A. avrebbero contato i soldi e poi scattato le fotografie prima di procedere con la restituzione e che B. li avrebbe detenuti presso la sua abitazione per poi depositarli nelle cassette di sicurezza una volta che queste si erano rese disponibili, appare invece a questa Corte credibile. Il denaro raffigurato nelle fotografie era suddiviso in mazzette da fr. 1'000.- avvolte da elastici e almeno una banconota da EUR 500.-, proprio come quello

- 32 rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17. Il fatto che alcune mazzette di banconote fossero state aperte fa inoltre pensare che in quell’occasione il denaro sia stato davvero “contato”. A mente di questa Corte, B. non aveva motivo di mentire quando ha dichiarato di non ricordare il momento in cui ha depositato i soldi nelle cassette di sicurezza. Il fatto che quest’ultimo non abbia saputo dare un’indicazione temporale in merito dimostra invece che il denaro non è stato depositato nelle cassette di sicurezza solo poco tempo prima della perquisizione, come invece vorrebbe far credere l’imputato affermando che le cassette di sicurezza erano state pulite nella settimana precedente e che in quell’occasione erano vuote. Secondo questa Corte, non è credibile che A. fosse ignaro di quanto contenuto nelle cassette di sicurezza in questione. L’imputato medesimo ha dichiarato di avere avuto in uso altre cassette di sicurezza nella stessa cassaforte. È dunque del tutto inverosimile che non abbia notato l’andirivieni di B. dal suo ufficio alla cassaforte. Il fatto che altre chiavi sarebbero state collocate al posto di quelle mancanti, come sostenuto da A., non è peraltro stato menzionato nel verbale di perquisizione. Non del tutto privo di significato risulta inoltre il fatto che all’interno di una delle due cassette di sicurezza sia stato rinvenuto l’atto costitutivo della società M. SA, società di cui A. era amministratore unico. Su questo punto, si osserva anche che B., oltre ad essere amico dell’imputato, era stato assunto da quest’ultimo come dipendente, per imparare il mestiere, e che quindi difficilmente, a mente di questa Corte, lo avrebbe tenuto all’oscuro di un fatto come questo. Le dichiarazioni di B., secondo cui A. lo avrebbe aiutato ad effettuare operazioni di cambio valuta per la restituzione in Italia, trova parziale riscontro nelle dichiarazioni dell’imputato, il quale ha ritenuto possibile di avere qualche volta cambiato valuta per conto di B., per importi di fr. 5'000.-/10'000.-, sebbene non per lo scopo indicato da quest’ultimo. Per quanto attiene al motivo di queste operazioni di cambio valuta, questa Corte non ritiene credibile che A. cambiasse il denaro per conto di B. che lo necessitava per attività private nel tempo libero. Secondo questa Corte, infatti, B. non avrebbe di certo avuto bisogno di qualcuno che lo aiutasse a cambiare del denaro, se non in presenza di grandi importi. Questa Corte rileva infine che B. non avrebbe avuto motivo di mentire chiamando in causa A. Per quanto dichiarato, egli non ha sminuito il proprio ruolo coinvolgendo A. Si sottolinea come B. non abbia nascosto circostanze a lui sfavorevoli, come non abbia sottaciuto quelle favorevoli all’imputato dichiarando, tra l’altro, di avere sempre avuto lui le chiavi delle cassette di sicurezza. B. è peraltro già stato condannato per i medesimi fatti in via definitiva.

- 33 - Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte è giunta al convincimento, di là di ogni ragionevole dubbio, che A. abbia contribuito in maniera determinante ad occultare il denaro rinvenuto nelle cassette di sicurezza n. 13 e 17. 1.2.5.3 Per quanto concerne l’origine criminale del denaro in questione, le dichiarazioni rese da B., secondo cui tale denaro sarebbe parte dei fr. 4'250'000.- ricevuti da suo padre H. e da D., sono apparse a questa Corte costanti e credibili. L’origine criminale di tale somma è stata accertata tramite la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 6 marzo 1998 n. 1952/95, con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6865/98 del 28 ottobre 1998, con la sentenza dalla Corte di Appello di Milano n. 2649/2000 del 31 ottobre 2000, con la sentenza emessa in data 28 gennaio 2005 da parte della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, sentenza confermata dalla Corte di Assise d'Appello di Milano n. 10/06 emessa in data 20 febbraio 2006 e divenuta irrevocabile con la sentenza della Corte di Cassazione di Roma n. 1454 del 13 giugno 2007, e con la sentenza del Tribunale di Milano n. 13505 del 16 dicembre 2005 (n. 5753/04 RG TRIB – n. 10539/99 R.G.N.R – n. 5771/99 RG GIP), sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 22 gennaio 2008, e con la sentenza del 28 settembre 2016 emessa da parte del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano (proc. n. 8994/R.G.N.R. – proc. n. 12952/16 e 17964/16 R.G.G.I.P) e con la sentenza emessa da parte della Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Penale, del 21 giugno 2017 (Reg. Gen. App. 000573/2017) che ha confermato la sentenza di primo grado. Tali sentenze hanno accertato la commissione dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine e furti, di concorso in traffico di sostanze stupefacenti, di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, di associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, di abusiva attività finanziaria, estorsione e usura (MPC pag. 18-01-4706 e segg., 4730 e segg., 4880 e segg., 3904 e segg., 4749 e segg., 6329 e segg., 4989 e segg., 6502 e segg., 8182). Tali reati, tra cui in particolare il furto, la rapina, l’estorsione, l’usura e l’organizzazione criminale, costituiscono per il diritto svizzero dei crimini (v. art. 139, 140, 156, 157, 260ter CP) e vanno dunque ritenuti reati a monte ai sensi dell’art. 305bis n. 1 CP (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). 1.2.5.4 La censura sollevata dalla difesa, secondo cui l’ipotesi di riciclaggio andrebbe a cadere dal momento che una confisca – visto il tempo trascorso dal reato a monte – non sarebbe più pronunciabile, deve essere evasa negativamente per le ragioni che seguono.

- 34 - Come indicato in precedenza (v. supra consid. 1.1.4.2), quando i valori patrimoniali oggetto di una possibile confisca provengono da un reato commesso all'estero, il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria si determina sulla scorta del diritto del luogo in cui tale reato è stato perpetrato (DTF 126 IV 255 consid. 3b/bb e 4c). Considerato che nella fattispecie il reato a monte è stato commesso in Italia, il diritto applicabile per determinare il termine di prescrizione della pretesa confiscatoria è quello italiano. A questo proposito, la Corte d’assise d’appello di Milano ha già avuto modo di chiarire che l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione non preclude al giudice dell’impugnazione la possibilità di disporre la misura patrimoniale (confisca), se l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto è rimasto inalterato anche nel successivo grado di giudizio (sentenza del 27 novembre 2018 della Corte d’assise d’appello di Milano, proc. n. 41/20018 – n. 2018/000045 Reg.Gen. – n. 2008/025124 R.G.N.R). 1.2.5.5 Sotto il profilo soggettivo, per le ragioni già esposte in precedenza (consid. 1.2.5.2), questa Corte ritiene che A. sapesse che il denaro raffigurato nelle fotografie era autentico. A fronte di un importante quantitativo di denaro contante, non è infatti credibile che A. non si fosse informato con l’amico sulla provenienza di tale denaro. A mente di questa Corte, l’imputato era inoltre consapevole che nelle citate cassette di sicurezza fosse contenuto il denaro contante di cui alle fotografie menzionate, avendo egli medesimo addirittura aiutato a cambiarlo. Questa Corte è inoltre giunta al convincimento che l’imputato sapeva della provenienza illecita del denaro in questione. Non è infatti credibile che A. non si fosse informato dell’origine del denaro che andava a cambiare per conto di B., considerato dall’imputato un “birichino”. Non vi è inoltre motivo di ritenere che B. mentisse quando ha dichiarato di avere personalmente informato A. in proposito. 1.2.5.6 Viste tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di riciclaggio di denaro in relazione al capo di imputazione n. 1.3. 2. Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (capo d’accusa n. 2) 2.1 Decreto d’accusa e sentenza di prima istanza Mediante atto d’accusa del 27 gennaio 2021 A. è stato pure accusato di avere, a V., tra il mese di settembre 2014 e fino aI 30 dicembre 2014, presso gli uffici della società M. SA e della società L. SA, in correità con B., agendo a titolo professionale, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale della società M. SA e amministratore di fatto della società L. SA, e B. formalmente in qualità

- 35 di impiegato della L. SA e socio occulto della società M. SA, società iscritta all’Associazione II., accettato i valori patrimoniali provenienti da Q. A. è stato in particolare accusato di avere, a seguito della vendita di dieci chilogrammi di oro a Q., accettato l’importo di EUR 380’000.- sulla relazione bancaria n. 5 intestata alla società L. SA presso la Banque LL. SA di V., denaro proveniente dalla relazione n. IBAN 6 intestata alla società MM., di cui Q. è avente diritto economico, presso la Banque RRR. SA, di VV., senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, con lo scopo di vanificare la verifica e l’accertamento del rispetto degli obblighi di diligenza. Con sentenza SK.2021.3 del 28 maggio 2021 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP). In particolare, dopo avere ritenuto adempiuto il requisito dell’attività esercitata a titolo professionale di cui all’art. 305ter CP, l’istanza precedente è giunta alla conclusione che la società L. SA, per il tramite dell’amministratore de facto e titolare A., abbia venduto a Q. dieci chilogrammi di oro senza richiedere la sottoscrizione del cosiddetto Formulario A per il relativo bonifico. Secondo gli accertamenti della prima Corte, A. era consapevole di tale obbligo e, ciò nonostante, non ha identificato correttamente l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali come invece avrebbe dovuto secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti (CAR pag. 1.100.051 - 1.100.054). 2.2 Posizione dell’appellante (A.) Con dichiarazione d’appello del 31 agosto 2021 (CAR pag. 1.100.126 - 130) A. ha chiesto di essere prosciolto dal reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter CP). Egli sostiene di non avere mai venduto dieci chilogrammi di oro a Q. e che neppure L. SA o M. SA avrebbero mai operato nell’ambito dell’oro. 2.3 Elementi oggettivi e soggettivi del reato 2.3.1 Il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ai sensi dell’art. 305ter cpv. 1 CP (nella versione in vigore fino al 31.12.2014) prevedeva che chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. L’art. 305ter CP costituisce un Sonderdelikt (MARK PIETH, op. cit., n. 7 ad art. 305ter CP). Tale norma obbliga chi opera professionalmente nel settore finanziario ad

- 36 accertare l'identità del suo vero cliente. La carente diligenza in operazioni finanziarie è un reato di messa in pericolo astratta dell'amministrazione della giustizia. Il comportamento incriminato consiste nell'effettuare operazioni finanziarie senza accertarsi dell'identità dell'avente economicamente diritto, malgrado particolari indizi inducano a ritenere che la controparte non corrisponde all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali. La violazione dell'obbligo di identificazione è sufficiente. L’art. 305ter CP si limita, dunque, a sanzionare le carenze all’obbligo di identificazione in senso stretto. La questione a sapere se l'avente economicamente diritto ha acquisito i valori patrimoniali in modo penalmente riprensibile non è di rilievo ai sensi della norma in questione (sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9; DTF 6B_729/2010 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.1 non pubblicato nella DTF 138 IV 1; DTF 134 IV 307 consid. 2; DTF 129 IV 329 consid. 2.5.3; cfr. anche Messaggio del 12 giugno 1989 a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero, Legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie, FF 1989 II 837, pag. 865). L'oggetto del dovere di diligenza previsto dalla norma è quindi l'identificazione dell'avente diritto economico, ovvero della persona fisica o giuridica che ha di fatto la possibilità di disporre dei valori patrimoniali e dunque colei a cui tali valori appartengono sotto il profilo economico (DTF 136 IV 127 consid. 3.1.1; sentenza del TF 6B_501/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2.1.1; sentenza n. 17.2013.104-126 del 10 luglio 2014 della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino consid. 9). 2.3.2 Deve dunque trattarsi di un autore che sia attivo nel settore finanziario: la definizione dell'autore è strettamente legata a quella dell'attività. Essa tende ad inglobare in quanto branca gli operatori del settore finanziario. Oltre alle banche e agli istituti finanziari (inclusi gli enti parabancari) vi rientrano per esempio i fiduciari, i consulenti in materia di investimenti, gli amministratori finanziari, gli agenti di cambio («money changers»), i commercianti in metalli preziosi e gli avvocati commercialisti (v. Messaggio a sostegno di una

CA.2021.15 — Tribunale penale federale 20.06.2022 CA.2021.15 — Swissrulings