Decisione del 4 dicembre 2023 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A. SA,
rappresentata dagli avv. Federico Domenghini e Yannick Lehmann,
Reclamante
contro
SEGRETERIA DI STATO DELL'ECONOMIA SECO,
Controparte
Oggetto Indennità in caso di abbandono del procedimento (art. 100 cpv. 4 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2023.25
- 2 -
Fatti: A. Il 15 maggio 2023, la Segreteria di Stato dell’economia SECO (in seguito: SECO) ha disposto l’abbandono del procedimento penale amministrativo avviato il 9 settembre 2022 nei confronti di A. SA (v. act. 1.9) per sospetta violazione dell’art. 14c dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), procedimento nell’ambito del quale la SECO, il 9 settembre 2022, ha ordinato il sequestro (v. act. 1.8), revocato il 23 novembre seguente (v. act. 1.15), di circa 20'000 kg di barre d’argento di proprietà della predetta società (v. act. 1.3). Con l’abbandono, la SECO ha deciso che: “Le spese del procedimento restano a carico della Confederazione, come anche i costi e pigioni sostenuti dalla SECO durante la durata del sequestro” (punto 2 del dispositivo); “Un’indennità per ripetibili (supplementare a quella decisa dal Tribunale penale federale e già versata dalla SECO nel quadro della procedura di reclamo contro l’ordine di sequestro, BV.2022.33) di CHF 2'526.65 viene riconosciuta alla A. SA per le spese legali sostenute” (punto 3 del dispositivo); “La richiesta d’indennità della A. SA per il finanziamento dell’argento viene integralmente respinta” (punto 4 del dispositivo); “La richiesta di indennità della A. SA relativa ai costi interni sostenuti e ai costi fatturati dalla B. SA per il trasporto dell’argento viene integralmente respinta” (punto 5 del dispositivo).
B. Con reclamo del 16 giugno 2023, A. SA è insorta avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’accoglimento del gravame, “di conseguenza: a. La Confederazione è condannata al pagamento di un’indennità per ripetibili di CHF 68'930.15 a favore della reclamante oltre al 5% di interessi dal 16.04.2023. b. La Confederazione è condannata al pagamento di un’indennità di USD 58'922.75 a favore della reclamante relativa ai costi di finanziamento dell’argento oltre 5% di interessi dal 23.11.2022. c. La Confederazione è condannata al pagamento di un’indennità di CHF 2'560.00 relativa ai costi interni della reclamante oltre al 5% di interessi dal 23.11.2022 (scadenza media). d. La Confederazione è condannata al pagamento di un’indennità di CHF 5'115.45 a favore della reclamante relativa ai costi fatturati dalla B. SA per il trasporto dell’argento oltre al 5% di interessi dal 01.01.2023” (act. 1, pag. 13). In via eventuale, essa chiede che “il reclamo è accolto e le decisioni no. 3, 4 e 5 della decisione di desistenza dal procedimento della SECO del 15 maggio 2023 vengono annullate con il rinvio alla SECO per una nuova decisione” (ibidem).
C. Con risposta del 17 luglio 2023, la SECO ha postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata (v. act. 7).
- 3 -
D. Con replica del 30 agosto 2023, trasmessa alla SECO per conoscenza (v. act. 11), la reclamante ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 10).
Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1. 1.1 Le infrazioni alla legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (LEmb; RS 946.231) sono perseguite e giudicate secondo tale legge, unitamente alla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0). La SECO è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio (v. art. 14 cpv. 1 LEmb).
Per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; sentenza del Tribunale federale 1B_210/2017 del 23 ottobre 2017 consid. 1.1; 1B_91/2016 del 4 agosto 2016 consid. 4.1; TPF 2016 55 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BV.2020.10 del 23 giugno 2021 consid. 1.2). I principi generali della procedura penale e del diritto costituzionale devono in ogni caso essere presi in considerazione anche nei procedimenti penali amministrativi (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; TPF 2018 162 consid. 3; 2017 107 consid. 1.2 e 1.3; 2016 55 consid. 2.3).
1.2 Contro la decisione dell'amministrazione sulla richiesta di indennizzo è possibile presentare reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro 30 giorni dalla notificazione (v. art. 25 cpv. 1 DPA); in tal caso i disposti procedurali dell'art. 28 capoversi da 2 a 5 DPA si applicano per analogia (art. 100 cpv. 4 DPA). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. art. 28 cpv. 1 DPA). Con il reclamo si può invocare la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezzamento (v. art. 27 cpv. 3 DPA).
1.3 Il presente reclamo è interposto avverso i punti 3, 4 e 5 della decisione del 15 maggio 2023, mediante la quale la SECO ha fissato l’indennità da versare ad A. SA in seguito all’abbandono del procedimento a suo carico. Destinataria della decisione impugnata, la reclamante ha un interesse degno di protezione
- 4 alla modificazione della stessa, ritenuto che con la medesima viene largamente respinta la sua richiesta d’indennizzo (v. act. 1.17). La decisione impugnata, datata 15 maggio 2023, è stata notificata il 17 maggio seguente (v. act. 1.2); il termine di reclamo di cui all'art. 100 cpv. 4 DPA è pertanto stato ossequiato. Il reclamo è ricevibile in ordine.
2. All’imputato che ha beneficiato dell’abbandono del procedimento o è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine è assegnata, qualora ne faccia richiesta, un’indennità per il carcere preventivo e gli altri pregiudizi sofferti; tuttavia, l’indennità può essere negata in tutto o in parte qualora l’imputato abbia determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o abbia con temerarietà intralciato o prolungato il procedimento (art. 99 cpv. 1 DPA). Le condizioni per il rifiuto dell’indennità sono le stesse di quelle per l’addossamento delle spese giusta l’art. 95 cpv. 2 DPA. Nonostante la formulazione leggermente diversa dell'art. 95 cpv. 2 e dell'art. 99 cpv. 1 DPA, il campo di applicazione di queste disposizioni è identico a quello degli art. 426 cpv. 2 e 430 cpv. 1 CPP, che si applicano al procedimento penale ordinario. È quindi possibile fare riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza relative a questa disposizione. In linea di principio, l'addossamento delle spese esclude la richiesta d’indennizzo e la riparazione del torto morale. La decisione sulle spese pregiudica quindi la questione dell’indennità (GRIESSER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 2 ad art. 430 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 2 ad art. 430 CPP). Di conseguenza, si applica il principio secondo cui non è dovuta alcuna indennità in caso di addossamento delle spese, mentre se le spese sono sostenute dallo Stato, l'imputato ha diritto a un’indennità (DTF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Questo principio non si applica tuttavia in modo assoluto. In particolare, se ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura di un procedimento penale, la persona interessata non ha diritto a un’indennità (sentenza del Tribunale federale 6B_637/2013 del 19 settembre 2013 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BV.2018.30- 32 del 17 aprile 2019 consid. 2.1).
2.1 2.1.1 Nella decisione impugnata, la SECO ha affermato che “iI 2 settembre 2022 la banca C. ha venduto alla società A. SA di Balerna 19’967.56445 kg (peso lordo 20’400 kg) di barre di argento per un valore totale di 12'069’075.48 USD. In base alla fattura (N° 1) relativa alla vendita, il paese d’origine dell’argento era la Federazione Russa. In data 5 settembre 2022 è stata annunciata per l’importazione, tramite dichiarazione doganale n° 2, la spedizione dell’argento da parte della banca C. a destinazione della società A. SA, per il tramite dello spedizioniere B. AG, il quale era inoltre consegnatario autorizzato. La spedizione è stata dapprima automaticamente bloccata dalla Dogana Nordost – Zürich, in quanto l’argento di origine russa è considerato un bene economicamente importante
- 5 -
(n° tariffa 3) ai sensi dell’art. 14c in combinato disposto con l’allegato 20 dell’Ordinanza. La merce è stata in seguito liberata e si trovava presso l’acquirente, la società A. SA. In data 6 settembre 2022, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha preso contatto con la SECO per informarla di questa importazione d’argento e per richiedere una valutazione del caso, vista la possibile violazione dell’Ordinanza. In data 9 settembre 2022 la SECO ha ordinato il sequestro di 19’967.56445 kg (peso lordo 20’400 kg) di barre di argento per un valore totale di 12'069’075.48 USD venduto dalla banca C. alla società A. SA di Balerna, in quanto sulla base della documentazione fornita dalla A. SA all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (USDC) e poi trasmessa da quest’ultimo alla SECO, l’argento avrebbe potuto essere stato importato in Svizzera in violazione del divieto previsto all’art. 14c dell’Ordinanza. L’ordine di sequestro si è reso immediatamente necessario, in quanto la società era ormai già in possesso dell’argento e la stessa avrebbe potuto disporne liberamente. Va inoltre sottolineato che su stessa successiva ammissione della A. SA (replica del 26 ottobre 2022) la documentazione presentata alle Autorità doganali conteneva una fattura con delle indicazioni errate in merito all’origine dell’argento. Alla stessa data, unitamente all’ordine di sequestro un’inchiesta di diritto penale amministrativo è stata aperta nei confronti della società A. SA (…). Contro l’ordine di sequestro, la società A. SA ha interposto reclamo in data 15/19 settembre 2022, il quale è stato trasmesso in ragione di competenza al Tribunale penale federale dalla SECO il 21 settembre 2022. Nel suo scritto per inoltrare il reclamo, la SECO ha inoltre sottolineato che la fattura a disposizione delle autorità doganali differiva per quanto attiene al paese d’origine dell’argento da quella presentata da A. SA nel suo reclamo (…). Per riassumere, A. SA ha fatto valere che le barre d’argento importate non erano originarie della Federazione Russa, bensì dell’Unione Sovietica (URSS) e la loro provenienza era britannica. Secondo la società ne conseguirebbe che l’art. 14c dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina non sarebbe applicabile. Le barre sequestrate non rientrerebbero inoltre nella categoria di cui all’allegato 20 cifra 7601, in quanto, trattandosi di barre “Good Delivery” ai sensi della London Bullion Market Association (LBMA), non sarebbero né greggio, né semilavorate, come neppure in polvere. La società ha inoltre sottolineato che un’interpretazione in senso contrario dell’Ordinanza a quanto da lei esposto nella presa di posizione comporterebbe il collasso del sistema clearing relativo alla compra/vendita dell’argento. È solo quindi al momento del reclamo, dei successivi scambi di scritti davanti al TPF e nella sua presa di posizione che la società ha fornito le informazioni relative all’effettiva (e corretta) origine dell’argento e alla data della sua importazione – anteriore all’introduzione delle sanzioni – nell’Unione europea. Si tiene a sottolineare che queste informazioni non erano a disposizione delle autorità doganali, né in seguito della SECO, al momento dell’importazione in Svizzera dell’argento (…). Sulla base delle nuove e corrette informazioni ottenute da A. SA, l’ordine di sequestro è stato revocato in data 23 novembre 2022 e la A. SA è stata
- 6 autorizzata a riprendere possesso della merce precedentemente sequestrata” (act. 1.3, pag. 2 e seg.). In altre parole, “la documentazione fornita dalla società al momento dell’importazione e a disposizione delle Autorità doganali e della SECO era insufficiente per determinare se l’importazione fosse effettivamente conforme all’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. Difatti, la fattura allegata alla dichiarazione doganale indicava come paese d’origine la Federazione Russa e ciò in chiara violazione dell’Ordinanza, poiché l’art. 14c vietava l’importazione tanto di beni provenienti, che di quelli originari dalla Federazione Russa e ha imposto l’intervento immediato dell’autorità inquirente. Inoltre, su stessa ammissione della A. SA la documentazione presentata alle Autorità doganali conteneva una fattura con delle indicazioni errate in merito all’origine dell’argento. La SECO ha dunque dovuto agire d’urgenza e in buona fede sulla base delle informazioni di cui disponeva al momento del sequestro. L’ordine di sequestro e l’apertura del procedimento erano quindi necessari per evitare che la A. SA disponesse dell’argento e ciò fino all’accertamento delle circostanze di fatto e di diritto relative all’importazione. La situazione andava inoltre regolata con urgenza, in quanto la società era già entrata in possesso dell’argento e aveva già cominciato a disporne (un certo numero di barre era infatti già stato lavorato e trasformato in polvere)” (ibidem, pag. 5). La SECO conclude che “visto quanto precede va quindi considerato che la società A. SA ha causato l’apertura dell’inchiesta (e l’ordine di sequestro) per sua colpa. In questo contesto, la SECO ha dovuto chiarire le circostanze esatte e lo svolgimento preciso dell’importazione della merce proprio tramite l’apertura di un’inchiesta di diritto penale amministrativo” (ibidem). La SECO ha quindi largamente respinto le richieste d’indennizzo presentate dalla reclamante (v. supra Fatti lett. A e B).
2.1.2 La reclamante sostiene che l’argento non sarebbe mai stato di dubbia provenienza, in quanto sarebbe stato evidente da tutti gli atti doganali l’importazione dal Regno Unito. Sulla base della documentazione presentata, le autorità doganali sarebbero giunte alla conclusione che l’argento poteva essere legalmente importato in Svizzera. Nonostante ciò, la SECO avrebbe ordinato il sequestro dell’argento senza interpellare prima la reclamante al fine di ottenere ulteriori ragguagli, violando il principio della proporzionalità. A suo avviso, “dagli atti doganali risultava che l’argento era LBMA Good Delivery (…) e che agli agenti dell’UDSC il 12 settembre 2022 era stata mostrata la lettera della banca C. del 1mo settembre 2022 (…), dalla quale si evince che l’argento in questione era stato prodotto prima del 7 marzo 2022 (data in cui la LBMA ha sospeso lo status Good Delivery per la Federazione Russa); vale a dire quindi ancora prima dell’entrata in vigore delle sanzioni europee contro la Federazione Russa, e che erano in libera circolazione nel Regno Unito da prima di quella data. La SECO ha poi definitivamente ricevuto la lettera della banca C. del 15 settembre 2022 (…) come allegato del reclamo del 15 settembre 2022. Ne discende che per la SECO, al più tardi da quel momento in poi, doveva essere indubbiamente
- 7 evidente che sia dal lato della provenienza che dal lato dell’origine, l’argento non violava alcuna sanzione vigente. Eppure la SECO ha ordinato il dissequestro solo in data 23 novembre 2022 dopo un lasso temporale di 77 giorni, chiaramente sproporzionato” (act. 1, pag. 8). L’insorgente “presume che la SECO non era affatto pronta a gestire e supervisionare le pratiche inerenti alle sanzioni contro la Federazione Russa e ha necessitato del tempo fino a fine novembre 2022 per chiarire l’applicabilità concreta dell’Ordinanza. Le affermazioni della SECO, secondo le quali la colpa per l’apertura dell’inchiesta e per l’ordine di sequestro sarebbe da ricondurre alla reclamante, sono pertanto illusorie e del tutto fuori luogo” (ibidem). Asserendo di aver “subito dei considerevoli danni a causa degli ordini impartiti dalla SECO, la reclamante chiede un’indennità per i pregiudizi sofferti ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 DPA” (ibidem, pag. 9; v. supra Fatti lett. B).
2.2 Per valutare se le spese possono essere addossate all'imputato in caso di proscioglimento o di abbandono del procedimento, risp. se il pagamento dell’indennità può essere rifiutato, è necessario innanzitutto chiarire per quale motivo è stata avviata l'inchiesta penale e se tale motivo costituisca un comportamento dell’imputato reprensibile dal punto di vista legale. Non si tratta di una responsabilità per colpa penale, ma di una responsabilità che si avvicina ai principi del diritto civile per una condotta illecita che ha causato l'avvio o ostacolato lo svolgimento di un procedimento penale (DTF 119 Ia 332 consid. 1b). Tuttavia, non ogni violazione contrattuale, ogni comportamento immorale ai sensi dell'art. 20 CO o ogni violazione della buona fede ai sensi dell'art. 2 CC può essere considerato un comportamento reprensibile che giustifica una condanna alle spese. Tra la condotta civilmente reprensibile – che va valutata applicando per analogia i principi derivanti dall’interpretazione dell’art. 41 CO – e i costi causati dall'indagine deve esistere un rapporto di causalità adeguata. Il comportamento dell'imputato che viola palesemente norme di comportamento scritte o non scritte, comunali, cantonali o federali, deve quindi essere stato idoneo, secondo l'ordinario corso degli eventi e l'esperienza generale della vita, a creare il sospetto di un reato e quindi a dare origine all'apertura di un procedimento penale o a ostacolare lo svolgimento dell'indagine penale avviata (cdt. “colpa procedurale”; v. DTF 116 Ia 162 consid. 2f con rinvii; sentenze del Tribunale federale 1B_39 e 43/2012 del 10 maggio 2012 consid. 3.3, nonché 1B_12/2012 del 20 febbraio 2012 consid. 2.2, riassunta in ius.focus 4/2012 pag. 25, e 6B_570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 6.1.1 pubblicato in RtiD I-2009 N. 45 pag. 189; sentenza del Tribunale penale federale BV.2020.12 del 15 ottobre 2020 consid. 3.2). In questo contesto, l'addossamento delle spese viene preso in considerazione solo se l'autorità, nell'esercizio del suo giusto potere discrezionale, si è vista costretta ad avviare un procedimento penale a causa della condotta reprensibile dell'accusato. L'addossamento delle spese all'imputato è fuori discussione in ogni caso se l'autorità ha avviato un'indagine penale per eccesso di zelo, sulla base di una valutazione errata della situazione
- 8 giuridica o in modo affrettato. Ciò conformemente anche al principio secondo cui l’addossamento delle spese processuali all'imputato in caso di proscioglimento o abbandono del procedimento ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 162 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_241/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 1.3.2). L'autorità deve spiegare come la persona accusata abbia chiaramente violato una norma di comportamento con una sua azione civilmente reprensibile (sentenze del Tribunale federale 6B_1247/2015 del 15 aprile 2016 consid. 1.3; 6B_1126/2014 del 21 aprile 2015 consid. 1.3 con rinvii; 1P.164/2022 del 25 giugno 2002, in: Pra 2002 n. 203 pag. 1067). Da un punto di vista fattuale, l’addossamento delle spese può basarsi solo su circostanze incontestabili o già chiaramente provate (sentenza del Tribunale federale 6B_893/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 3.2 con rinvii). L'addossamento delle spese in caso di proscioglimento o abbandono del procedimento viola la presunzione di innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP, art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 2 CEDU) se dalla motivazione della decisione sulle spese emerge, direttamente o indirettamente, che l'imputato è ritenuto penalmente colpevole. La motivazione non deve quindi dare a una persona imparziale l'impressione che l'imputato sia sospettato o colpevole di un reato (DTF 115 Ia 309 consid. 1; 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009 consid. 2.2; TPF 2008 121 consid. 2), poiché in questo modo l'addossamento delle spese equivarrebbe a una pena fondata sul sospetto (DTF 119 Ia 332 consid. 1b; sentenze del Tribunale federale 6B_893/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 3.2; 6B_887/2016 del 6 ottobre 2016 consid. 6.1; 6B_1247/2015 del 15 aprile 2016 consid. 1.3; ognuna con rinvii; sentenze BV.2020.12 consid. 3.2; BV.2018.30-32 consid. 2.4.1).
2.3 Giusta l’art. 14c dell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, sono vietati l’acquisto di beni economicamente importanti per la Federazione Russa di cui all’allegato 20 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l’importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera. L’allegato 20, che elenca i beni economicamente importanti, prevede, alla voce di tariffa doganale n. 1, l’argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere. L’art. 31 cpv. 1 della predetta ordinanza prevede che la SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2a, 4-6, 9-28f e 29c-30d. Tale autorità persegue e giudica le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb; essa può ordinare sequestri e confische (art. 32 cpv. 2 dell’ordinanza). Chiunque viola gli articoli 2a, 4-6, 9-15, 17-20 e 22-30 dell’ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb (art. 32 cpv. 1 dell’ordinanza).
In concreto, se è vero che in una prima fase l’argento litigioso è stato dapprima bloccato in dogana e poi liberato da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), va comunque anche rilevato che in data 6 settembre 2022, tale autorità ha preso contatto con la SECO “per
- 9 informarla di questa importazione d’argento e per richiedere una valutazione del caso, vista la possibile violazione dell’Ordinanza” (act. 1.9, pag. 2). In una sua e-mail del 6 dicembre 2023, l’UDSC ha dichiarato che “gestern wurde eine Einfuhrzollanmeldung für Silberbarren aus GB mit Ursprung RU, die nach unserer Auffassung den Embargobestimmungen unterliegen (Art. 14c Abs. 1 bzw. Anhang 20 der Ukraine-Verordnung), zu Unrecht freigegeben und die Ware abgeführt” (act. 7, pag. 2). Nella sua risposta al reclamo, la SECO ha indicato che “fra gli allegati dell’e-mail del Settore Sanzioni della SECO con la quale è stata inoltrata al Settore Diritto la segnalazione dell’UDSC, la lettera del 1° settembre 2022 della banca C. non era presente. L’e-mail conteneva la fattura del 2 settembre 2022 della banca C. con l’indicazione Russian Federation quale paese d’origine dell’argento, la dichiarazione d’importazione 2 e le liste Excel relative ad ogni singola barra importata (alla voce Brand si potrà notare che anche questa lista indica State refineries, various locations, Russian Federation)” (ibidem, pag. 2). Importante quindi evidenziare che al momento della segnalazione del caso la SECO non disponeva del predetto scritto del 1° settembre 2022 relativo all’importazione nel Regno Unito dell’argento prima dell’entrata in vigore della predetta ordinanza. Essa ha quindi dovuto procedere d’urgenza al sequestro del metallo e all’apertura del procedimento penale a carico della reclamante, al fine di chiarire i fatti, dato che le barre si trovavano già in mano della predetta, la quale aveva peraltro già iniziato a lavorarle (una parte era già stata trasformata in polvere). In altre parole, sulla base delle informazioni erronee contenute nella fattura della banca C., sussistevano dubbi circa l’origine dell’argento, ciò che ha imposto, in virtù del principio in dubio pro duriore (v. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1 e 7.2; TPF 2014 106 consid. 6.3.2), l’apertura dell’inchiesta e il sequestro della merce; misura la cui durata, dal 9 settembre al 23 novembre 2022, visti gli accertamenti da effettuare nonché la procedura di reclamo dinanzi a questa Corte (v. BB.2022.33), in occasione della quale è stata accertata l’effettiva provenienza dell’argento (v. act. 1.3, pag. 3), non viola il principio della proporzionalità.
A tal proposito giova ricordare quanto ammesso dalla reclamante nella sua replica del 25 ottobre 2022 prodotta nell’ambito della procedura dinanzi a questa Corte relativa alla contestazione del sequestro, ossia: “Come giustamente indicato dalla SECO, la documentazione doganale differisce dalla documentazione allegata al nostro reclamo del 15 settembre a.c. Più precisamente, la documentazione doganale conteneva una fattura con delle indicazioni errate. In effetti la fattura emessa inizialmente faceva riferimento alla Federazione Russa in qualità di luogo di origine dei metalli preziosi in questione. Tale errore è stato rilevato unicamente dopo aver ricevuto l’informazione della SECO datata 9 settembre a.c. in merito a) al sequestro e b) all’apertura di una inchiesta penale-amministrativa. Conseguentemente a questo rilevamento, l’istituto bancario C. ha provveduto alla trasmissione dei documenti corretti, vale a dire la fattura con la corretta dicitura rispetto all’origine e la lettera di conferma in merito sia
- 10 all’osservanza delle disposizioni stabilite dalla LBMA che all’inserimento delle barre nel sistema clearing del metallo prezioso importato. Da un’ulteriore verifica da parte nostra è altresì emerso che l’istituto bancario stesso al momento della transazione aveva emesso della documentazione scambiando da una parte i numeri di fattura e dell’altro – come già indicato – la dicitura inerente al paese d’origine. I fatti dimostrano che alla A. SA in una prima fase sono stati trasmessi i documenti errati. Quelli corretti ed in linea con i controlli effettuati dalla nostra società sono poi stati recapitati solo in un secondo tempo. Per la buona forma ed alfine di evitare ogni tipo di confusione, osserviamo quanto segue: La transazione oggetto delle misure prese dalla SECO riguarda delle barre di argento prodotte nella URSS ed immesse nel sistema clearing prima deI 2015. Queste barre erano raccolte nella fattura corretta (AT0170239) e supportate dalla dichiarazione scritta della banca C. del 15 settembre a.c. Di conseguenza la fattura con il numero 1 con l’indicazione “Russian Federation” è da considerarsi errata” (incarto BV.2022.23, act. 15, pag. 1). Che rimanessero legittimi dubbi residuali è implicitamente ammesso dalla reclamante stessa quando scrive che “la documentazione prodotta in seno al reclamo comprova senza nessun dubbio che il metallo prezioso da noi importato è stato introdotto nel Regno Unito prima dell’8 aprile 2022, vale a dire la data in cui il divieto della CE è entrato in vigore” (ibidem, pag. 2). Argumentum e contrario fino a quel momento rimanevano ancora dubbi da chiarire da parte degli inquirenti.
In definitiva, le informazioni erronee inizialmente fornite dalla reclamante sono in rapporto di causalità naturale e adeguata con l’avvio e la prosecuzione del procedimento penale in questione, a tal punto che la SECO non poteva obiettivamente procedere diversamente. È solo in sede ricorsuale che sono stati spazzati via tutti i comprensibili dubbi che l’autorità inquirente non poteva che acclarare con la dovuta oculatezza a fronte dei palesi sospetti iniziali, in un ambito così delicato come il regime sanzionatorio istituito dal nostro Paese dopo l’invasione russa dell’Ucraina. In questo senso, la condotta della reclamante integra chiaramente “colpa procedurale” ai sensi della giurisprudenza. Avendo quindi la reclamante provocato in maniera illecita e colpevole l’avvio del procedimento a suo carico, essa non ha diritto a un’indennità giusta l’art. 99 e seg. DPA. Ciò nonostante, la SECO ha comunque deciso di non addossare le spese del procedimento alla reclamante e di assegnare alla stessa un’indennità per ripetibili di fr. 2'526.65 per 10 ore di lavoro “per il sostegno legale ricevuto dallo Studio Domenghini & Partners AG nella preparazione della presa di posizione relativa all’apertura della procedura di diritto penale amministrativo (terza voce della nota d’onorario del 16 marzo 2023)” (act. 1.3, pag. 7). Si tratta di una decisione di cui in questa sede va preso atto senza che vi siano margini per una reformatio in peius, non trattandosi in concreto di una procedura giudiziaria ex art. 73 e segg. DPA.
- 11 -
2.4 In definitiva, il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
3. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico della reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese già versato.
- 12 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è messa a carico della reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 5 dicembre 2023 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Federico Domenghini e Yannick Lehmann - Segreteria di Stato dell'economia SECO
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.