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Tribunale penale federale 28.02.2023 BV.2022.50

28. Februar 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,016 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA)

Volltext

Decisione del 28 febbraio 2023 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2022.50 (Procedura secondaria: BP.2022.82)

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Visti: - la decisione del 1° dicembre 2022, con la quale l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC), susseguentemente ad una perquisizione effettuata lo stesso giorno, ha sequestrato diversi supporti informatici, documentazione varia, 34 pacchetti di sigarette, 1 kg di tabacco narghilé nonché fr. 20'000.– in contante, presso il domicilio di A. (v. act. 2.9), soggetto sospettato di aver importato in Svizzera svariate stecche di sigarette in omissione delle formalità doganali (v. act. 2.9); - il reclamo del 2 dicembre 2022 inoltrato all’UDSC, mediante il quale A. ha contestato la decisione di cui sopra, postulando il dissequestro dell’importo di fr. 20'000.– (v. act. 1); - la risposta del 9 dicembre 2022, con la quale il Capo suppl. Perseguimento penale dell’UDSC ha chiesto che il gravame venga respinto nella misura della sua ammissibilità (v. act. 2); - lo scritto del 12 dicembre 2022, con il quale questa Corte ha invitato A. a versare un anticipo delle spese di fr. 2'000.– (v. act. 3); - lo scritto del 14 dicembre 2022, mediante il quale A. si è dichiarato impossibilitato a versare l’importo in questione (v. BP.2022.82, act. 1); - lo scritto del 19 dicembre 2022, con il quale questa Corte ha invitato A. a compilare il formulario per la richiesta dell’assistenza giudiziaria gratuita (v. BP.2022.82, act. 2); - il formulario di cui sopra trasmesso da A. in data 20 dicembre 2022 (v. act. 3); - la decisione del 13 gennaio 2023, con la quale questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria in parola, invitando A. a versare entro il 27 gennaio 2023 un anticipo delle spese di fr. 2'000.– (v. BP.2022.82, act. 4); - lo scritto del 3 febbraio 2023, con il quale questa Corte ha fissato un ultimo termine (suppletorio) al 16 febbraio 2023 per versare l’anticipo delle spese in questione (v. act. 6). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami a lei sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale

- 3 amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta innanzitutto dal DPA (v. art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP); - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3); - che la parte che adisce il Tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 primo periodo LTF); - che il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo (v. art. 62 cpv. 3 primo periodo LTF); - che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 secondo periodo LTF); - che se l’anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell’istanza (art. 62 cpv. 3 terzo periodo LTF); - che, in concreto, il reclamante non ha versato l’anticipo delle spese richiesto (v. act. 8); - che non avendo il reclamante dato seguito all’invito del 3 febbraio 2023, il gravame deve essere dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 200.– a carico del reclamante (v. art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Le spese di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante.

Bellinzona, 28 febbraio 2023 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).