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Tribunale penale federale 15.06.2022 BV.2022.16

15. Juni 2022·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,241 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA);;Sequestro (art. 46 DPA)

Volltext

Decisione del 15 giugno 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Miriam Forni, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2022.16

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Visti: - la decisione del 1° aprile 2022, con la quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha respinto una domanda di dissequestro di diversi valori patrimoniali presentata in data 28 marzo 2022 da A. nell’ambito di un procedimento penale amministrativo a carico di B. e altri per svariati reati fiscali (v. act. 2.6); - il reclamo del 5 aprile 2022 inoltrato all’AFC, mediante il quale A. ha contestato la decisione di cui sopra, postulando lo sblocco di fr. 25'000.– sequestrati nell’ambito di una perquisizione dell’abitazione del suo compagno B. avvenuta il 16 marzo 2022 a Paradiso (v. act. 2.1-2.4); - la risposta del 12 aprile 2022, con la quale il direttore dell’AFC ha chiesto la reiezione del gravame (v. act. 2); - gli inviti del 13 aprile 2022 di questa Corte ad A. a versare un anticipo delle spese di fr. 2'000.– e a inoltrare una replica entro il 25 aprile 2022 (v. act. 3); - la lettera del 25 aprile 2022, con la quale A. ha chiesto una proroga del termine per versare l’anticipo delle spese (v. act. 5); - lo scritto del 27 aprile 2022, mediante il quale questa Corte ha prorogato il termine per versare l’anticipo delle spese al 5 maggio 2022 (v. act. 6); - lo scritto del 10 maggio 2022, con il quale questa Corte ha fissato un ultimo termine (suppletorio) al 23 maggio 2022 per versare l’anticipo delle spese in questione (v. act. 7); - il versamento dell’anticipo delle spese di fr. 2'000.– da parte di A. accreditato sul conto postale del Tribunale penale federale in data (valuta) 24 maggio 2022 (v. act. 8); - lo scritto del 27 maggio 2022, mediante il quale questa Corte, constatata l’incertezza relativa alla data d’addebito del conto di A., ha invitato quest’ultima a provare la tempestività del versamento in questione (v. act. 9). Considerato: - che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami a lei sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale

- 3 amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]); - che in questo ambito la procedura è retta innanzitutto dal DPA (v. art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP); - che per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (v. DTF 139 IV 246 consid. 1.2); - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).; - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3); - che la parte che adisce il Tribunale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 primo periodo LTF); - che il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo (v. art. 62 cpv. 3 primo periodo LTF); - che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio (art. 62 cpv. 3 secondo periodo LTF); - che se l’anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell’istanza (v. art. 62 cpv. 3 terzo periodo LTF); - che, secondo gli art. 91 cpv. 5 CPP e 48 cpv. 4 LTF, il termine di pagamento è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità di ricorso, al più tardi l’ultimo giorno del termine (v. DTF 139 III 364 consid. 3.2.2); - che, in concreto, l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– è stato accreditato sul conto postale di questo Tribunale in data (valuta) 24 maggio 2022 (v. act. 8), ossia il giorno dopo il termine suppletorio fissato (v. act. 7); - che non essendo chiara la data d’addebito del conto della reclamante, questa Corte ha invitato la stessa a provare, entro il 7 giugno 2022, la tempestività del

- 4 versamento dell’anticipo delle spese (v. act. 9); - che in base alla giurisprudenza, il relativo onere della prova è a carico del reclamante (v. STOLL, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 22 ad art. 91 CPP; AMSTUTZ/ARNOLD, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 29 ad art. 49 LTF e riferimenti giurisprudenziali); - che non avendo la reclamante dato seguito all’invito di cui sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 200.– a carico della reclamante (v. art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF); - che queste sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato; - che la Cassa del Tribunale penale federale restituirà alla reclamante il saldo di fr. 1'800.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. Le spese di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà alla reclamante il saldo di fr. 1'800.–.

Bellinzona, 17 giugno 2022 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Amministrazione federale delle contribuzioni,

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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