Skip to content

Tribunale penale federale 18.11.2020 BV.2020.33

18. November 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·5,247 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Sequestro (art. 46 DPA).;;Sequestro (art. 46 DPA).;;Sequestro (art. 46 DPA).;;Sequestro (art. 46 DPA).

Volltext

Decisione del 18 novembre 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Cornelia Cova, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, B. SA, entrambi rappresentati dall'avv. Luca Trisconi,

Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: BV.2020.33-34

- 2 -

Fatti: A. In data 6 marzo 2015, il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha autorizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi degli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di C. SA, D. SA, E., F. e G., per sospetto di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta sull’utile (art. 175 e 176 LFID) nonché per frode fiscale (art. 186 LIFD), reati che sarebbero stati commessi dal 2008 al 2014. Parallelamente l’AFC conduce un’inchiesta penale amministrativa nei confronti di E., F. e G. per sospetto di truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente di sottrazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21), reati che sarebbero stati commessi nell’ambito della gestione delle società C. SA e D. SA nei periodi dal 2008 al 2014 (v. act. 2.2).

B. Il 14 agosto 2020, la DAPI ha ordinato il sequestro di un credito di fr. 900'000.– vantato da A. SA nei confronti di B. SA, iscritto a bilancio, relativo al finanziamento dell’acquisto, da parte di quest’ultima, delle particelle 1 e 2 RFD Z., nonché del conto “clienti Z.” n. 3. presso la Banca H., intestato al notaio I. (v. act. 1.1).

C. Con reclamo del 20 agosto 2020, A. SA e B. SA sono insorte contro i summenzionati sequestri dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento (v. act. 1).

D. Il 26 agosto 2020, il direttore dell'AFC ha trasmesso alla presente Corte il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendone la reiezione, nella misura della sua ricevibilità (v. act. 2). Egli ha parimenti trasmesso diversi allegati, tra i quali cinque (allegati da A a E) ad esclusiva attenzione della Corte (art. 25 cpv. 3 DPA), a protezione dei segreti d’inchiesta e fiscale.

E. Con scritto del 3 settembre 2020, le reclamanti, oltre a chiedere una proroga per l’inoltro della loro replica, hanno postulato l’accesso completo agli atti forniti dall’AFC con le loro osservazioni del 26 agosto 2020, compresi quindi gli allegati da A a E (v. act. 5).

- 3 -

F. Interpellata all’uopo da questa Corte, l’AFC, con scritto del 17 settembre, trasmesso alle reclamanti per presa di posizione (v. act. 11), ha inoltrato una copia dell’allegato D, oscurato in alcune sue parti, da mettere a disposizione delle reclamanti, ribadendo la sua volontà di vietare l’accesso a quest’ultime agli altri documenti (v. act. 9).

G. Con replica del 30 settembre 2020, trasmessa per conoscenza all’AFC (v. act. 14), le reclamanti hanno confermato sia la loro richiesta d’accesso completa agli atti, compresi quindi gli allegati da A a E alla presa di posizione del 26 agosto 2020, sia le loro conclusioni ricorsuali (v. act. 13).

H. Con decisione incidentale del 19 ottobre 2020, questa Corte ha accolto parzialmente la richiesta dell’AFC di non mettere a disposizione delle reclamanti gli allegati da A a E, con conseguente restituzione degli allegati B e C all’AFC, mentre gli allegati A, D ed E sono stati versati agli atti dell’incarto nel senso dei considerandi (v. act. 17).

I. Con scritti del 21 ottobre 2020, la presente autorità ha restituito all’AFC gli allegati B e C, nonché trasmesso alle reclamanti gli allegati A e D (v. act. 19 e 20).

Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile la DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).

1.2 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali

- 4 della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).

1.3 Nella fattispecie, la decisione di sequestro è stata notificata alle reclamanti il 17 agosto 2020 (v. act. 1.2 e 1.3). Interposto il 20 agosto seguente, il reclamo è tempestivo (v. art. 28 cpv. 3 DPA).

1.4 Nella misura in cui titolare del credito, iscritto nel suo bilancio, di fr. 900'000.– nei confronti di B. SA, sequestrato dall’AFC, A. SA ha un interesse degno di protezione a contestare tale misura. La sua legittimazione ad agire è dunque data su tale punto. Ciò non è invece il caso per B. SA, la quale, nella sua posizione di debitrice del suddetto importo, non ha dimostrato di avere un interesse specifico a impugnare il blocco in questione. Nella misura in cui né A. SA né B. SA sono titolari del conto n. 3 presso la Banca H., la loro legittimazione ricorsuale va negata contestualmente ad esso (v. TPF 2007 158 consid. 1.2; sentenza del Tribunale penale federale BV.2016.1 del 20 maggio 2016 consid. 1.3).

In definitiva, solo il gravame di A. SA (in seguito: la reclamante) avverso il sequestro del suddetto credito risulta dunque ammissibile.

2. La reclamante contesta innanzitutto l’applicabilità del termine di tre giorni nell’ambito di una decisione di sequestro a valere come garanzia di un contestato e non meglio precisato credito d’imposta, quindi al di fuori delle vere e proprie operazioni d’inchiesta e dei provvedimenti coattivi di cui agli art. 45 e segg. DPA. A suo dire, il credito sequestrato non sarebbe di certo paragonabile a un oggetto di cui all’art. 47 DPA, né rappresenterebbe un atto d’inchiesta.

2.1 L’art. 28 cpv. 3 DPA prevede che il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo dev’essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della

- 5 decisione; se il reclamante è in stato di arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all’autorità competente. Il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sul termine in questione, ammettendo che lo stesso è effettivamente molto corto e che può rivelarsi troppo breve in certe circostanze, per esempio quando delle ricerche approfondite risultano necessarie. Ciononostante, esso ha negato che la norma in questione sia in contrasto con l’art. 6 CEDU e l’art. 29 cpv. 1 Cost. (v. sentenza del Tribunale federale 8G.123/2002 del 5 febbraio 2002 consid. 3; LEONOVA, Commentario basilese, 2020, n. 32 ad art. 28 DPA).

2.2 Alla luce di quanto precede e tenuto conto che il credito oggetto della decisione impugnata, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, fa senz’altro parte di quei beni sequestrabili in virtù dell’art. 46 cpv. 1 lett. b DPA, le censure in questo ambito vanno disattese. La brevità del contestato termine non ha del resto impedito alla predetta di presentare un ricorso di dieci pagine, completato da una replica (v. act. 13). Essa avrebbe inoltre ancora potuto esprimersi spontaneamente sugli allegati A e D trasmessi in seguito alla decisione incidentale del 19 ottobre 2020 (v. DTF 142 II 218 consid. 2.4 e segg.), possibilità di cui non ha fatto uso.

3. La reclamante si oppone alla contestata decisione per arbitrio nelle motivazioni. A suo dire, l’autorità fiscale non ha reso verosimile l’entità dell’ipotetico credito fiscale né indica su quali elementi si fonderebbero gli asseriti sospetti di truffa in materia di tasse o le infrazioni alla LIP. Inoltre, avendo l’AFC già sequestrato i suoi certificati azionari e affermato che nel frattempo il valore degli stessi sarebbe aumentato, incomprensibile risulterebbe il sequestro di ulteriori fr. 900'000.–.

3.1 Dal diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (DTF 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). L'autorità chiamata ad emanare una decisione non deve confrontarsi con tutti gli argomenti sollevati, ma è sufficiente che si esprima su quelli rilevanti per il giudizio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; TPF 2009 49 consid. 4.3 e i riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di principio l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può tuttavia considerarsi sanata allorquando la persona interessata

- 6 ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012 consid. 2.2).

3.2 In concreto, occorre ricordare che le azioni della reclamante sono state sequestrate nel 2015, per cui le ragioni di tale misura e di quella qui contestata sono già note alla predetta. Ciò detto, nella decisione impugnata l’AFC menziona l’esistenza di due inchieste fiscali: una condotta nei confronti di tre persone fisiche e due giuridiche per sottrazione continuata di importanti montanti d’imposta (art. 175 e 176 LIFD) e truffa fiscale (art. 186 LIFD), e l’altra concernente tre persone fisiche per truffa in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA), subordinatamente per sottrazione d’imposta preventiva (art. 61 lett. a LIP), reati che sarebbero stati commessi dal 2008 al 2014 nella gestione delle due persone giuridiche di cui sopra. Va premesso che, anche se l’azionista unico della società reclamante è una delle persone fisiche indagate, la reclamante risulta comunque essere solo un terzo aggravato da una misura procedurale. In questo senso, l’AFC ha certo dovuto motivare la sua decisione, ma nel farlo ha anche dovuto ossequiare, per quanto possibile, il segreto fiscale nei confronti degli indagati. Ciò constatato, si rileva che l’autorità fiscale ha spiegato le ragioni alla base dei contestati sequestri, affermando segnatamente che “con decisione di sequestro del 17 marzo 2015, l’AFC pose sotto sequestro, tra gli altri beni, anche i certificati azionari della società A. SA, Y. A garanzia del controvalore dei citati certificati azionari in occasione di quel sequestro, venne posto sotto sequestro il conto bancario. Nel frattempo il valore dei predetti certificati azionari è aumentato, di conseguenza viene ordinato un sequestro aggiuntivo dell’importo di Fr. 900’000. Nel caso di specie viene sequestrato il credito che A. SA vanta nei confronti di B. SA per un totale di Fr. 900’000. Restituito l’importo di Fr. 900’000 sul conto “clienti Z.” presso la Banca H. numero 3, intestato al notaio I., che anch’esso verrà sequestrato, il sequestro del credito vantato da A. SA nei confronti di B. SA sarà considerato caduco. Il sequestro odierno è un sequestro dì garanzia. Infatti, esso serve a garantire il controvalore delle azioni di A. SA, le quali si trovano anch’esse sotto sequestro in quanto di proprietà di G. e che corrispondono al valore che sarà verosimilmente confiscato o contro il quale un risarcimento compensatorio verrà pronunciato. Vi è il sospetto che G. abbia commesso importanti sottrazioni d’imposta” (act. 1.1, pag. 1 e seg.). Visto quanto precede, non si vede come si possa ritenere insufficiente la motivazione fornita dall’AFC, la quale ha indubbiamente permesso alla ricorrente di ben comprendere le ragioni alla base dei sequestri e di formulare precise censure per contestarli. In sede di risposta, l’AFC ha del resto ulteriormente motivato la sua decisione, ciò che ha permesso alla ricorrente di completare le proprie argomentazioni in sede di replica. Per tacere del fatto che, in seguito alla decisione incidentale di questa Corte del 19 ottobre

- 7 -

2020, alla predetta sono stati messi a disposizione ulteriori documenti relativi all’inchiesta contenenti informazioni ancora più dettagliate sui reati contestati al suo azionista unico (v. act. 17).

4. L’insorgente contesta l’esistenza di sospetti di reato a carico di G. Dopo più di cinque anni, al di là di vaghi sospetti, l’autorità fiscale non sarebbe ancora stata in grado di formalizzare concrete accuse nei confronti del predetto, limitandosi a supposizioni e valutazioni astratte. A. SA censura inoltre la violazione del principio della proporzionalità, nella misura in cui l’AFC, oltre ad avere già sequestrato le sue azioni, avrebbe già bloccato tutti i valori patrimoniali dell’azionista unico stimati a circa 20 milioni di franchi. Sempre a detta dell’insorgente, il sequestro litigioso la priverebbe di una fetta importante della sua liquidità. Così l’autorità fiscale la metterebbe in ginocchio, impedendole di operare e di preservare il suo valore attraverso il conseguimento di un reddito aziendale.

4.1 In base all’art. 46 cpv. 1 DPA devono essere sequestrati dal funzionario inquirente gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova (lett. a), gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati (lett. b), i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato (lett. c). Il sequestro è giustificato in presenza di sufficienti indizi del fatto che i valori patrimoniali siano serviti a commettere l'infrazione, rispettivamente che ne siano il prodotto (v. art. 70 cpv. 1 CP richiamato l'art. 2 DPA). Il sequestro è possibile anche per garantire il pagamento di un risarcimento equivalente a favore dello Stato (v. art. 71 CP cpv. 3 CP richiamato l’art. 2 DPA; Rep 1997 n. 14 pag. 96; HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2020, n. 28 ad art. 46 DPA; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Droit pénal accessoire. Code annoté, 2018, n. 1.4 ad art. 46 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahren, 2012, pag. 196). In quanto misura procedurale di carattere provvisorio, il sequestro non pregiudica la decisione materiale di confisca. Diversamente dal giudice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2; 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 2 e rinvii). La misura deve essere rispettosa del principio della proporzionalità (v. art. 36 cpv. 3 Cost. richiamata la garanzia della proprietà ex art. 26 Cost., nonché art. 45 cpv. 1 DPA; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1c; 119 IV 326 consid. 7e; sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005 consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005 consid. 2.1 e rinvii). Fintanto che persiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (DTF 141 IV 360 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.28 del 7 luglio 2005 consid. 2). La confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi a cui l'autore ha

- 8 trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (TPF 2005 109 consid. 5.2 e rinvii; sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006 consid. 3.2).

4.2 In concreto, il rapporto d’inchiesta del 10 dicembre 2019 concernente l’azionista unico della reclamante, G., illustra in maniera sufficiente i sospetti di reato a carico dello stesso (v. act. 2, allegato A). La documentazione raccolta attraverso le diverse perquisizioni domiciliari che hanno toccato le persone fisiche e giuridiche coinvolte ha permesso all’autorità fiscale di determinare l’ammontare delle distribuzioni dissimulate di utile contestate a G. derivanti dall’attività delle società a lui riconducibili (v. act. 2, allegato A, pag. 13 e segg.) nonché di identificarne i beneficiari (v. act. 2, allegato A, pag. 15 e segg.). L’AFC ha quindi elencato i redditi che G. non avrebbe indicato nelle sue dichiarazioni fiscali personali, i quali sono stati aggiunti agli altri redditi riportati nelle sue dichiarazioni fiscali private (v. act. 2, allegato A, pag. 11). Va precisato che la DAPI ha parimenti calcolato le presunte distribuzioni dissimulate di utile che sarebbero state corrisposte da C. SA, D. SA e J. SA negli anni dal 2008 al 2014. Tale fattispecie è però oggetto di un rapporto d’inchiesta speciale separato, non facente parte dell’incarto relativo alla presente procedura, concernente dette società, documento nel quale a G. viene contestato il ruolo di istigatore delle sottrazioni che sarebbero state commesse dalle società. A mente della DAPI, G. sarebbe inoltre l’amministratore di fatto delle stesse nonché liquidatore di fatto di due delle tre società. La reclamante sarebbe la società che il 7 ottobre 2014 avrebbe ripreso l’intera attività delle tre società di cui sopra (v. act. 2, allegato A, pag. 12). Di rilievo, per quanto riguarda i sospetti di reato a carico di G., risultano in particolare essere le affermazioni del coimputato E., il quale ha dichiarato di essere stato uno dei beneficiari delle distribuzioni dissimulate di utile delle tre società e di avere percepito circa due milioni di franchi nel periodo 2008-2014, aggiungendo che circa sei milioni di franchi sarebbero stati versati a G. (v. ibidem). Nel suo rapporto, l’AFC riassume in tre tabelle, una per ogni società, le presunte distribuzioni dissimulate di utile per il periodo 2008-2014. Esse ammonterebbero a fr. 2'772'710.– per D. SA, fr. 4'876'360.– per C. SA e fr. 1'551'465.– per J. SA. Negli anni seguenti il 2014, C. SA e D. SA sono fallite. Nella documentazione sequestrata presso K. SA, che si occupava della redazione della contabilità, è stata trovata la seguente dichiarazione di E.: “il sottoscritto signor E., X., dichiara con la presente che il saldo cassa indicato a bilancio al 31 dicembre 2012 dalle società D. SA e C. SA, è stato in realtà oggetto di versamento a favore del signor G. negli anni precedenti. Sin dall’inizio della gestione “A. SA”

- 9 veniva regolarmente versato al signor G., da parte del sottoscritto, il denaro rimanente in cassa, dopo deduzione dagli incassi dei costi societari registrati in contabilità” (act. 2, allegato A, pag. 14). In occasione del suo interrogatorio del 18 marzo 2015, E. ha confermato che gli averi indicati al conto cassa li dava ogni dieci giorni a G., aggiungendo che per lui dare i soldi a G. era come metterli in cassa (v. ibidem). Nel suo rapporto, l’AFC afferma che i conti cassa di C. SA e D. SA, sulla carta, tendevano a lievitare, ma i fondi non si sarebbero trovati nelle disponibilità delle società poiché già distribuiti. Le due società, infatti, avrebbero versato in maniera dissimulata la disponibilità del conto cassa ai loro beneficiari ogni dieci giorni. I conti cassa delle due società hanno avuto la seguente evoluzione complessiva, che corrisponderebbe a quanto distribuito ai benficiari: fr. 224'221.– nel 2008, fr. 52'919.– nel 2009, fr. 1'224'495.– nel 2010, fr. 1'007'775.– nel 2011, fr. 502'102.– nel 2012, fr. 0.– nel 2013, per un totale di fr. 3'011'512.–. La DAPI sostiene che le società abbiano regolarmente corrisposto delle prestazioni dissimulate di utile, ma per non dover indicare il nome del beneficiario e quindi per non pagare delle imposte, avrebbero utilizzato il sistema di aumentare in maniera fittizia un conto dell’attivo (il conto cassa), sebbene questi fondi non fossero più nelle disponibilità delle società. Infatti, le società non disponevano di liquidità, tant’è che sono fallite, ed E., che gestiva le finanze delle società, ha dichiarato che i soldi erano già stati distribuiti. Pertanto, la DAPI, oltre alle distribuzioni derivanti da ricavi non contabilizzati dalle società (v. act. 2, allegato A, pag. 13), considera un’ulteriore distribuzione dissimulata di utile di fr. 3'011'512.–, corrisposta contabilizzando attivi fittizi, al posto di distribuire dividendi. Complessivamente, la presunta distribuzione versata dalle società ai loro beneficiari ammonterebbe a fr. 12'212'047.– (v. act. 2, allegato A, pag. 15 e segg.). Basandosi su documenti sequestrati in occasione delle perquisizioni, l’AFC sostiene che G. avrebbe incaricato E. di gestire le società che operavano all’A. SA al fine di ottenere: una parte consistente delle presunte distribuzioni dissimulate di utili generati dalle società; la supervisione della gestione dei locali tramite la consegna da parte del gestore, a scadenze regolari, di informazioni sulle entrate e uscite delle società; la E., anche se avrebbe incassato solamente il 25% delle presunte distribuzioni dissimulate di utile (v. act. 2, allegato A, pag. 20). Sulla base degli atti del suo incarto, la DAPI è giunta alla conclusione che i beneficiari delle presunte distribuzioni siano G. per il 75% e E. per il resto (v. act. 2, allegato A, pag. 37 e segg.). Quanto precede è certamente idoneo a sostanziare l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico di E. e G.

4.3 4.3.1 Per quanto riguarda la proporzionalità del sequestro, occorre innanzitutto rilevare che l’AFC ha ritenuto G. “organo di fatto delle società. Egli è considerato non solo autore per quanto riguarda la sottrazione delle proprie imposte dirette dovute sulle distribuzioni dissimulate di utile ricevute dalle società – e da altri redditi non dichia-

- 10 rati di varia natura – (cfr. Allegato A) ma anche istigatore delle sottrazioni di imposte dirette commesse dalle società (cfr. Allegato B). Pertanto egli non verrà solo chiamato a pagare le imposte personali non pagate, ma è anche ritenuto debitore solidale delle imposte non pagate dalle società (art. 177 cpv. 1 LIFD), le quali sono tutte state radiate dal Registro di commercio. Oltre a ciò, G. è considerato autore della sottrazione di imposta preventiva, in quanto ha ricevuto ingenti distribuzioni dissimulate di utile senza né pagare né dichiarare l’imposta preventiva (cfr. Allegato C). Pertanto è considerato debitore solidale (art. 12 cpv. 2 DPA) in quanto beneficiario del 75% delle distribuzioni dissimulate di utile nonché responsabile solidale (art. 12 cpv. 3 DPA) per il restante 25% a condizione di essere condannato penalmente per partecipazione intenzionale ai reati” (act. 2, pag. 4 e seg.).

4.3.2 L’autorità fiscale ha affermato che la misura litigiosa costituisce un sequestro di garanzia, dovuto all’aumento del valore delle azioni della reclamante. A fronte di un valore azionario di fr. 4.4 milioni (stato al 31 agosto 2020), l’AFC, per garantire il valore di detti titoli, ha potuto bloccare solo fr. 702'925.– depositati su un conto bancario dell’insorgente. Il sequestro di fr. 900'000.– permetterebbe quindi di garantire con maggiore certezza il controvalore delle suddette azioni già sequestrate. Tale importo sarebbe da considerare solamente nella misura in cui i valori complessivamente sequestrati a garanzia delle azioni non superino il valore di quest’ultime. L’importo massimo dei beni che sarebbe possibile sequestrare non giocherebbe quindi alcun ruolo per la questione della liceità del presente sequestro di garanzia. In assenza della contestata misura, l’importo di fr. 900'000.–, una volta saldato il debito, sarebbe a libera disposizione della società e potrebbe essere addirittura distribuito all’azionista, ledendo non solo gli interessi del fisco ma anche impoverendo la società.

4.3.3 L’autorità fiscale contesta in ogni caso la stima fatta dalla reclamante nel suo gravame dell’importo complessivo dei beni sequestrati nel 2015 a G. e alle società a lui riferibili. A suo dire, l’allegato E alle osservazioni del 26 agosto 2020 “compara la lista presentata dalle reclamanti con i beni realmente sotto sequestro nonché i rispettivi valori. È d’uopo puntualizzare che da un lato la lista fornita dalle reclamanti comprende dei beni che sono già stati venduti o che non si trovano sotto sequestro penale da parte della DAPI e dall’altro che i valori peritali indicati nel reclamo sono stati ridotti in base alle relative ipoteche che gravano i fondi. Gli importi forniti dalla DAPI rappresentano quindi i valori netti sotto sequestro. In seguito sono stati aggiunti alla lista presentata dalle reclamanti alcuni beni e i rispettivi valori, i quali non erano contenuti nella predetta lista. Come si evince chiaramente dall’Allegato E, il totale dei valori sotto sequestro non arriva nemmeno vicino ai CHF 20 mio. paventati dalle reclamanti. Da ultimo, l’Allegato E contiene il totale delle imposte dovute da G. (interessi esclusi) con i rispettivi riferimenti agli Allegati

- 11 -

A-C per pronta consultazione. Aggiungendo anche gli interessi di ritardo sulle imposte dovute, gli importi sarebbero ancora da correggere al rialzo (basti pensare agli interessi di ritardo di 12 anni per le imposte 2008). Confrontando il totale dei beni sotto sequestro con quello delle imposte dovute da G. risulta evidente che i sequestri attivi non sono in alcun modo disproporzionati” (act. 2, pag. 6).

4.3.4 Per quanto attiene alle asserite conseguenze finanziarie derivanti dal sequestro litigioso, l’AFC afferma che “qualora dovessero essere necessari dei fondi per finanziare l’attività della società, la reclamante può in ogni momento domandarne lo sblocco all’AFC rispettivamente alla DDC. Come si evince infatti dallo scritto del 15 luglio 2020 della DDC al notaio I., CHF 325’000 di spettanza di A. SA nell’ambito della vendita della PPP 4, fondo base 5 RFD W. saranno versati sul conto clienti del notaio rogante e rimarranno a disposizione di comprovate esigenze di liquidità di A. SA” (act. 2, pag. 5). Essa aggiunge che “secondo i bilanci al 31 agosto 2020, il conto cassa presenta un saldo di CHF 268’968.07, il conto corrente postale di CHF 30’295.84. I ricavi generati per il periodo fino al 31 agosto 2020, comprensivo quindi della chiusura forzata a causa del Covid-19, ammontano a CHF 508’518.81, i costi a CHF 330’544. I costi di pigione indicati ammontano a CHF 146’946. La reclamante, secondo quanto da lei stessa indicato, ha quindi sufficienti fondi per ripartire con l’attività, i ricavi generati andranno poi a incrementare la liquidità a disposizione della società” (ibidem).

4.3.5 Questa Corte condivide le considerazioni dell’AFC. Da una parte, nella misura in cui il valore delle azioni dipende anche dagli attivi della società e quindi dai suoi beni, al sequestro dei titoli in questione deve seguire anche quello dei beni della società, sino a concorrenza del valore delle azioni. In questo senso, avendo l’AFC sequestrato beni della reclamante per un valore ben inferiore a quello delle azioni, l’agire dell’autorità fiscale non presta fianco a critiche. Da disattendere è quindi l’obiezione formulata dalla ricorrente, secondo la quale se il valore delle azioni è aumentato, incomprensibile sarebbe il sequestro di ulteriori fr. 900'000.– (v. act. 1, pag. 5 e 9). L’AFC ha dichiarato che il valore delle azioni della reclamante è effettivamente aumentato rispetto al momento in cui sono state sequestrate: esso è stato stimato a circa fr. 4.4 milioni (stato 31 agosto 2020). Il bilancio presentato dalla società (v. act. 1.11) permette di confermare tale importo, derivante dalla somma dei valori relativi al capitale proprio/sociale (fr. 100'000.–), alle riserve (fr. 50'000.–), all’utile riportato (fr. 4'099'588.82) e all’utile (fr. 177'974.43). Sono tuttavia i valori concreti facenti parte degli attivi, tra i quali figura il credito di fr. 900'000.– nei confronti di B. SA, che sostanziano e garantiscono il valore delle azioni. In altre parole, dovesse l’importo in questione venire a mancare – l’AFC teme, legittimamente, che lo stesso possa essere distribuito all’azionista – il valore delle azioni diminuirebbe, fatto che occorre evidentemente evitare. D’altra parte, anche volendo prendere in considerazione gli elementi già sequestrati (v. act. 2,

- 12 allegato E), tra i quali, giustamente, non figurano quei beni degli attivi necessari alla continuazione dell’attività della reclamante, a fronte delle pertinenti considerazioni espresse dall’AFC (v. act. 2, pag. 6) nonché del credito fiscale da quest’ultima ipotizzato (v. supra consid. 4.2), il sequestro risulta ossequioso del principio della proporzionalità. L’autorità fiscale ha del resto dimostrato che le condizioni finanziarie della reclamante non sono tali da metterne in pericolo l’esistenza e di essere comunque pronta a sbloccare liquidità se ciò dovesse essere necessario (v. supra consid. 4.3.4).

4.4 La reclamante sostiene, infine, che il provvedimento contestato, anziché essere una valida misura per assicurare il futuro eventuale pagamento di imposte, si appalesa come un nuovo inaccettabile sopruso, un’angheria, un attacco personale contro l’azionista della reclamante, il quale mira unicamente alla distruzione e annientamento dello stesso sia dal punto di vista economico sia morale.

Ora, nella misura in cui tali affermazioni costituiscono delle mere affermazioni di parte non sostenute dal benché minimo riscontro probatorio, tale censura non merita ulteriore disamina. Essa è del resto già di per sé contraddetta dagli accertamenti e dalle considerazioni di cui qui sopra.

4.5 In conclusione, i sequestri vanno confermati e il reclamo respinto, nella misura della sua ammissibilità.

5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico delle reclamanti in solido. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese già versato.

- 13 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto. 2. Le spese di fr. 2'000.– sono poste a carico delle reclamanti in solido. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 19 novembre 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Luca Trisconi - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Fatti: 4.3.5 Questa Corte condivide le considerazioni dell’AFC. Da una parte, nella misura in cui il valore delle azioni dipende anche dagli attivi della società e quindi dai suoi beni, al sequestro dei titoli in questione deve seguire anche quello dei beni ...

BV.2020.33 — Tribunale penale federale 18.11.2020 BV.2020.33 — Swissrulings