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Tribunale penale federale 16.04.2019 BV.2019.18

16. April 2019·Italiano·CH·penale federale·PDF·664 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA). Ritiro del reclamo.;;Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA). Ritiro del reclamo.;;Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA). Ritiro del reclamo.;;Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA). Ritiro del reclamo.

Volltext

Decisione del 16 aprile 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati, Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE DOGANE, Controparte

Oggetto Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)

Ritiro del reclamo

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2019.18

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Visti: - il gravame presentato in data 25 marzo 2019 da A. avverso la decisione 21 marzo 2019 della Direzione generale delle dogane con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo contro il rigetto della richiesta di unire l’inchiesta penale doganale al procedimento aperto presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino pronunciato dalla Sezione antifrode doganale di Lugano (v. act. 1 e 1.1); - la missiva 26 marzo 2019 di questa Corte al reclamante con la richiesta di effettuare il versamento di un anticipo spese di fr. 2'000.– entro l’8 aprile 2019 (v. act. 2); - lo scritto del 9 aprile 2019 del patrocinatore del reclamante con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (v. act. 3). Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 9 aprile 2019 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162); - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF; - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/

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FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz. 2014, n. 46 ad art. 66 LTF).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 16 aprile 2019 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Fulvio Pezzati - Amministrazione federale delle dogane

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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