Decisione del 12 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2012.36
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Visti: - il reclamo presentato il 25 giugno 2012 da A. avverso la decisione del 22 giugno 2012, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha negato il dissequestro di diversi immobili situati nel Comune di Agno di pertinenza del predetto, sequestrati l'8 marzo precedente nell'ambito di un'inchiesta fiscale a carico di A. e B.; - le osservazioni del 29 giugno 2012, mediante le quali l'AFC, trasmettendo il suddetto scritto alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, propone di respingere il reclamo, nella misura della sua ammissibilità; - lo scritto del 3 luglio 2012, mediante il quale la presente autorità ha invitato il reclamante a versare, entro il 16 luglio seguente, un anticipo delle spese di fr.1'500.--; - le richieste di proroga del 10 e 24 luglio 2012 presentate dal reclamante, alle quali la presente autorità ha dato seguito positivo, fissando in definitiva il termine per versare l'anticipo delle spese al 31 agosto 2012; - lo scritto del 6 settembre 2012, mediante il quale la Corte dei reclami ha fissato un termine suppletorio al 13 settembre seguente per il suddetto versamento; - la lettera del 7 settembre 2012, con il quale il reclamante dichiara di ritirare il proprio gravame. Considerato: - che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 settembre 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso; - che la causa va pertanto stralciata dal ruolo; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), - che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le
- 3 disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP); - che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF; - che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art 66 LTF).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 12 settembre 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Fiorenzo Cotti - Amministrazione federale delle contribuzioni
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