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Tribunale penale federale 20.06.2012 BV.2012.15

20. Juni 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,059 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA): tasse di giustizia.;;Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA): tasse di giustizia.;;Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA): tasse di giustizia.;;Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA): tasse di giustizia.

Volltext

Decisione del 20 giugno 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti 1. A. SA, 2. B. SA, 3. C.SA, 4. D. SA, 5. E. SA, 6. F. SA, 7. G. SA, 8. H. SA, 9. I. SA, 10. J. SA, 11. K. SA, tutte rappresentate dall’avv. Cesare Lepori

Reclamanti

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2012.15-25

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Fatti: A. Dal 20 febbraio 2012 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di L. e M., sospettati di aver personalmente commesso gravi reati fiscali, come pure di aver partecipato ai reati fiscali commessi dalle società N. SA, O. SA, P. SA, Q. SA, R. SA, S. SA, T. SA e AA. SA. I reati contemplati nell’inchiesta sono la grave sottrazione di imposta ai sensi degli art. 175 e segg. LIFD e la frode fiscale ai sensi dell'art. 186 LIFD.

B. Nell’ambito di detta inchiesta, il 7 marzo 2012 il collaboratore inquirente della DAPI ha notificato una richiesta di informazioni scritte ai sensi dell’art. 40 DPA alla banca BB e alla CC. SA, chiedendo a questi due istituti la comunicazione dei numeri di conto delle relazioni intrattenute nel periodo a partire dal 1° gennaio 2002 e di cui certo DD., domiciliato a Z., è titolare, avente diritto economico o per le quali è al beneficio di una procura.

C. Con reclami del 15 marzo 2012, 11 società anonime riconducibili a DD. e di cui egli è l’amministratore unico, sono insorte contro la predetta richiesta di informazioni, chiedendone l’annullamento. Il 27 marzo 2012, con 11 decisioni separate, l’AFC ha dichiarato irricevibili tutti i gravami interposti, mettendo a carico di ogni singola ricorrente una tassa di decisione di fr. 800.-- (v. act. 1.1- 1.11).

D. Il 2 aprile 2012 le 11 reclamanti in prima istanza hanno presentato, per il tramite del loro comune patrocinatore, un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando la riforma delle decisioni impugnate nel senso di ridurre la tassa di giudizio emessa da fr. 800.-- ad un massimo di fr. 200.-- cadauna (v. act. 1, pag. 4). Per le reclamanti, la tassa di giudizio inflitta sarebbe infatti eccessiva e violerebbe palesemente il diritto federale, ritenuto che tutte le decisioni impugnate sono praticamente identiche, trattano il medesimo complesso di fatti e sviluppano le stesse argomentazioni giuridiche.

E. Nelle proprie osservazioni del 4 maggio 2012 l’AFC chiede la reiezione del reclamo in misura della sua ammissibilità; l’autorità inquirente sostiene infatti di non aver violato il diritto federale né di aver abusato del proprio potere di apprezzamento mettendo a carico delle singole reclamanti una tassa di giudizio

- 3 di fr. 800.--, cifra che rimane ampiamente nei limiti di quanto previsto dall’apposita ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (v. act. 7). Invitate a presentare una replica entro il 18 maggio 2012, le reclamanti non vi hanno dato seguito.

F. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto: 1. 1.1 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente non impugnabili giusta l'art. 26 DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o il capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA). La decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA).

1.2 In concreto le società reclamanti, destinatarie delle decisioni impugnate e debitrici della tassa di giudizio ivi contenuta, hanno un interesse degno di protezione alla modificazione delle stesse. Dal momento che i loro precedenti gravami sono stati trattati dall'amministrazione in causa ai sensi dell'art. 27 DPA ("altre operazioni di inchiesta"), esse dispongono senz'altro della legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 DPA. Le decisioni impugnate, datate 27 marzo 2012, sono state inviate il 28 e ricevute al più presto il giorno successivo, 29 marzo 2012, dal patrocinatore delle reclamanti; il termine di reclamo di cui all'art. 28 cpv. 3 DPA deve pertanto ritenersi ossequiato. Il reclamo, ricevibile in ordine, è tempestivo.

2. Le reclamanti censurano – come detto – le 11 decisioni impugnate limitatamente ai dispositivi concernenti la tassa di decisione di fr. 800.-- applicata ad ogni singola decisione; esse ritengono infatti tale importo eccessivo e lesivo del diritto federale, in particolare dell'art. 8 dell'ordinanza sulle tasse e le spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), applicabile in specie. Il limite superiore posto da tale normativa (fr. 2'000.--) sarebbe infatti stato ampiamente superato dalla somma delle tasse di giustizia imposte (fr. 8'800.--), considerato che le decisioni impugnate sono praticamente identiche, fanno

- 4 parte del medesimo complesso di fatti e non hanno richiesto un esame ed un approfondimento distinto. L'Amministrazione in causa, da parte sua, considera invece giustificata e adeguata la tassa percepita per l'evasione dei menzionati reclami, ritenuta l'attività svolta nell'esaminare i singoli ricorsi interposti, l'oggetto delle impugnative e le questioni giuridiche da risolvere. Essa fa notare che l'ammontare emesso si situa ampiamente nei limiti di legge e non viola il diritto federale, posto che in quest'ambito l'autorità inquirente dispone di un ampio potere di apprezzamento (v. act. 7, pag. 3).

2.1 A tenore dell’art. 46a della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010), introdotto dalla legge federale sul programma di sgravio 2003 (RU 2004 1633), il Consiglio federale è autorizzato a fissare gli emolumenti concernenti le decisioni e altre prestazioni dell’amministrazione federale. Tale delega legislativa legittima così l’art. 6 cpv. 2 dell’ordinanza del 31 agosto 1992 sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (RS 642.132), il quale, per rinvio al già citato art. 8 dell’ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa, permette all’AFC di prelevare una tassa di decisione da fr. 50.-- a 2'000.--. Giusta l'art. 6a della medesima ordinanza, la tassa di decisione (art. 7-9) deve essere calcolata secondo l'importanza della causa e il tempo necessario per evaderla. Nel diritto penale amministrativo valgono in proposito gli stessi principi generali validi per la copertura delle spese procedurali nella procedura penale; gli emolumenti che lo Stato può riscuotere dal soggetto che ricorre alla giustizia devono essere determinati in base ai principi della copertura delle spese e a quello dell'equivalenza: non devono perciò superare il costo assunto dallo Stato per la prestazione fornita. Gli emolumenti devono essere congrui al valore oggettivo della prestazione e restare entro limiti ragionevoli (v. MAURO MINI, Commentario CPP, n. 2 ad art. 422 CPP).

2.2 In concreto i reclami sottoposti all'autorità di primo grado erano praticamente identici; formulati in maniera stringata, constano in pratica di due corti paragrafi di esposizione dei fatti (uguali in tutti i gravami, se non per l'indicazione delle differenti relazioni bancarie interessate dal provvedimento impugnato) e una pagina scarsa di motivazioni in diritto, medesime per tutti gli 11 reclami (v. act. 7.1). Già ad una sola e sommaria lettura degli stessi si evince chiaramente l'identità del contesto fattuale e giuridico; che la loro trattazione non ha necessitato un approfondimento per ogni singolo reclamo lo si deduce chiaramente anche dalla forma e dalle motivazioni contenute nelle decisioni su reclamo emesse dall'AFC, anch'esse del tutto identiche se non per la differente intestazione delle parti coinvolte. Se è vero che il patrocinatore legale e le reclamanti hanno deliberatamente scelto di inoltrare 11 impugnative distinte, esponendosi quindi, in caso di reiezione o irricevibilità delle stesse, ad una messa a carico delle spese per ogni singola procedura, non è comunque ben dato di sapere per quale motivo l'autorità resistente non abbia optato per una riunione

- 5 delle procedure in una singola decisione su reclamo, vista la loro perfetta identità fattuale e giuridica. Pur costituendo delle entità giuridiche separate, le varie società anonime in oggetto sono tutte chiaramente riconducibili ad un unico soggetto fisico, tale DD., di modo che anche le argomentazioni avanzate dall'AFC in sede di osservazioni relative alla tutela del segreto fiscale e della confidenzialità dei dati delle singole società risultano pretestuose. In definitiva, nel caso concreto le cause sottoposte all'esame dell'amministrazione non potevano essere considerate di grande importanza e/o complessità, ed anche il dispendio temporale necessario per il loro esame poteva tutto sommato essere ricondotto all'evasione di un solo reclamo, gli altri 10 essendo - oltre che molto brevi e semplici - del tutto identici. Applicare alla trattazione di ogni singolo reclamo una tassa di giudizio di fr. 800.--, pari al 40% della tassa massima percepibile per legge (fr. 2'000.--, riservato quest'ultimo importo per procedure di grande importanza o complessità), appare quindi eccessivo e lesivo del diritto federale, pur considerato l'ampio margine di apprezzamento che competete alle autorità amministrative nell'applicare le tasse di giudizio e gli emolumenti nelle procedure ricorsuali a loro sottoposte. Per rispetto ai principi dell'equivalenza e della copertura delle spese evocati in precedenza (v. consid. 2.1 supra), nel caso concreto la tassa di giustizia deve quindi essere sensibilmente ridotta; il presente reclamo merita pertanto parziale accoglimento, e le decisioni dell'AFC qui impugnate vanno riformate nel senso che la tassa di giustizia è stabilita in fr. 350.-- per ogni singola decisione.

3. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Trovano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011). Giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, alle reclamanti – parzialmente soccombenti – vengono addossate spese per un importo di fr. 500.--; il resto dell'anticipo spese versato (fr. 1'500.--) deve invece essergli restituito; pur in gran parte soccombente nella presente vertenza, all'autorità non vengono invece addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia). L'AFC è inoltre obbligata a rifondere alle reclamanti, in parte vincenti, adeguate spese ripetibili (art. 68 LTF per analogia). Nel caso concreto, tenuto conto del presumibile dispendio temporale nell'elaborazione del presente reclamo e della tariffa applicabile nonché del parziale grado di soccombenza, un importo forfettario di fr. 700.-- (IVA inclusa), da porre a carico dell'amministrazione in causa, appare adeguato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto al senso dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico delle reclamanti in solido. Il saldo dell'importo versato a titolo di anticipo delle spese, ossia fr. 1'500.--, è restituito alle reclamanti. 3. L'AFC verserà alle reclamanti in solido un importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili di causa ridotte.

Bellinzona, 21 giugno 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Cesare Lepori - Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è data alcuna via di ricorso.

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