Sentenza del 18 luglio 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Giorgio Bomio e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A. SA, rappresentata dall’avv. Fulvio Pezzati, Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2010.59
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La I Corte dei reclami penali, considerato che: - dal 20 agosto 2010 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti di B., sospettato di aver commesso gravi reati fiscali, come pure nei confronti delle società C. SA, a Z. e D. SA, a Z., di cui B. è azionista di riferimento (v.act. 3.1);
- nell’ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una decisione di sequestro relativa, tra altri, agli immobili di proprietà della reclamante, ossia le PPP n. 1, 2, 3, 4 e 5, nonché la part. n. 6 di Y. (v. act. 1.3);
- la decisione di sequestro è stata notificata a B. il 9 settembre 2010, a quel momento iscritto a Registro di commercio quale amministratore unico della reclamante (v. act. 3.4);
- il 20 settembre 2010 la A. SA, in Z. è insorta contro la menzionata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del sequestro (blocco del registro fondiario) (v. act. 1). Una copia di detto reclamo è stata inviata all’AFC il 24 settembre 2010 (act. 3.3);
- nelle sue osservazioni del 30 settembre 2010 il Direttore dell’AFC ha chiesto di dichiarare irricevibile il reclamo in quanto tardivo e di porre le spese a carico della A. SA (v. act. 3). Inoltre, il Direttore dell’AFC ha esposto i motivi per cui, a suo parere, il reclamo sarebbe infondato anche nel merito;
- la procedura è stata sospesa dal 5 ottobre 2010 al 31 maggio 2011 (v. act. 4, act. 5, act. 6, act. 7, act. 10, act. 11, act. 12, act. 13, act. 14, act. 15);
- l’iscrizione di B. quale amministratore unico della A. SA è stata cancellata a registro di commercio il 23/29 novembre 2010 (v. act. 19.4); - con replica del 20 giugno 2011 la reclamante ha contestato la non tempestività dell’impugnativa, sostenendo che lei stessa e la sua amministratrice unica avrebbero saputo del sequestro degli immobili solo il 20 settembre 2010; a tale proposito ha pure sostenuto che non vi sarebbe la prova della consegna della decisione qui impugnata a B. Inoltre, lo scritto del 9 settembre 2010 (act. 3.4) indicherebbe segnatamente che la decisione di sequestro riguarda gli immobili detenuti da B. direttamente o tramite terze perso-
- 3 ne, come pure i suoi crediti verso la reclamante: tuttavia, a quella data B. non era più proprietario delle azioni della A. SA. Nel merito, la reclamante ha ribadito l’adeguatezza del prezzo pagato per l’acquisto delle sue azioni e precisato che, in caso di confisca, la nuova azionista subirebbe conseguenze gravissime ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 CP (v. act. 19);
- giusta l’art. 933 cpv. 2 CO, le iscrizioni a registro di commercio fanno stato nei confronti di terzi a meno che si provi che il terzo avesse conoscenza della loro inesattezza: si tratta dell’effetto di pubblicità negativo delle iscrizioni nel registro di commercio (v. MARTIN K. ECKER, Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 3a edizione, Basilea, 2008, n. 8 ad art. 933 CO). Nella fattispecie, non sussiste alcun elemento che possa lasciar credere che la DAPI fosse a conoscenza della compravendita delle azioni della reclamante avvenuta il 12 agosto 2010, né vi è motivo di credere che a B., a cui il 9 settembre 2010 è stata consegnata “brevi manu” la comunicazione di medesima data, non siano stati consegnati anche i relativi allegati, tra cui la decisione di sequestro del 1° settembre 2010 (v. act. 3.4 e act. 1.3). Si deve pertanto concludere che il 9 settembre 2010 la reclamante, in applicazione dei principi di cui all’art. 933 CO, tramite il proprio amministratore unico B., ha avuto conoscenza della decisione di sequestro oggetto della presente procedura;
- giusta l’art. 28 cpv. 3 DPA, il reclamo dev’essere presentato per scritto entro tre giorni da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione;
- il termine inizia a decorrere il giorno seguente a quello della conoscenza o della notificazione, ritenuto che i giorni di sabato, domenica ed i giorni festivi riconosciuti influenzano solo la scadenza e non l’inizio della decorrenza di un termine (v. KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Basilea 2008, n. 17 ad art. 44 LTF; JEAN-MAURICE FRÉ- SARD, Commentare de la LTF, Berna 2009, n. 8 ad art. 44 LTF);
- nel caso concreto, il termine per impugnare la decisione di sequestro datata 1° settembre 2010 veniva a scadenza lunedì 13 settembre 2010, motivo per cui il reclamo datato 20 settembre 2010 è tardivo;
- anche a prescindere dalla tardività dell’impugnativa, le argomentazioni sollevate nella medesima andrebbero respinte: in effetti, non è contestato che nel 2008 B. abbia acquistato le azioni della reclamante e che ne fosse l’unico proprietario almeno fino all’agosto 2010 (v. act. 1.12); per contro le incertezze in merito sia al pagamento delle medesime in occasione della compravendita con E. che all’adeguatezza della controprestazione pattuita non hanno − ancora − potuto essere accertate, nonostante mesi di discus-
- 4 sioni tra le parti (v. act. 4, act. 6, act. 10, act. 12, act. 17). In simili circostanze, ritenuta pure la disponibilità dell’AFC ad autorizzare, a determinate condizioni, l’eventuale compravendita degli immobili sequestrati così da non ostacolare in alcun modo l’attività della A. SA (ed in proposito non è dato a sapere quali sarebbero le “conseguenze gravissime” che potrebbe subire E.), il mantenimento del sequestro sarebbe comunque giustificato e conforme al principio di proporzionalità;
- le spese procedurali vanno di conseguenza poste a carico della reclamante (art. 25 cpv. 4 DPA, art. 73 LOAP e art. 66 LTF per analogia; v. la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.78 del 28 gennaio 2011, consid. 3);
- la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--; essa è posta in deduzione dall’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già prelevato, di modo che la cassa del Tribunale penale federale rimborserà alla reclamante la somma di fr. 1'000.--;
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Decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della reclamante ed è dedotta dall’anticipo spese di fr. 1'500.-- già prelevato. La cassa del Tribunale penale federale ritornerà alla reclamante fr. 1'000.--.
Bellinzona, il 27 luglio 2011 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Fulvio Pezzati - Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).