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Tribunale penale federale 17.11.2011 BP.2011.63

17. November 2011·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,701 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost.).;;Gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost.).;;Gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost.).;;Gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost.).

Volltext

Decisione del 17 novembre 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Paolo Caratti,

Richiedente

Oggetto Assistenza giudiziaria gratuita (art. 29 cpv. 3 Cost.)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BP.2011.63 (Procedura principale: BK.2011.22)

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Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato in data 19 dicembre 2002 un procedimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), il quale è stato in seguito esteso ad altri reati e persone, tra le quali A., sospettato segnatamente di aver partecipato alle attività dell'organizzazione criminale di cui sopra, in particolare a traffici di stupefacenti.

B. Costatata l'assenza di prove concrete attestanti il coinvolgimento attivo di A. nelle attività della summenzionata organizzazione criminale, in particolare nel traffico di stupefacenti, il MPC, in ossequio al principio "in dubio pro reo", ha deciso, in data 14 ottobre 2011, di abbandonare il procedimento a carico del predetto, addossando le spese procedurali alla Confederazione (v. incarto BK.2011.22, act. 1.1).

C. Il 27 ottobre 2011 A. ha interposto reclamo contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale postulandone l'annullamento. Egli chiede in sostanza che sia fatto ordine al MPC di emettere un nuovo decreto di abbandono che tenga conto delle sue pretese giusta l'art. 429 CPP, nonché di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 1).

D. Il 2 novembre 2011 la presente autorità ha inviato al ricorrente il formulario concernente la richiesta di assistenza giudiziaria, compilato e rispedito il 14 novembre seguente (v. act. 3).

Diritto: 1. 1.1. Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Nel Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), l’art. 132 cpv. 1 lett. b (per rinvio dell’art. 379 CPP per la procedura di ricorso) precisa che una difesa d’ufficio viene disposta se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi; non viene invece definita l’assistenza giudiziaria gratuita (M. HARA-

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RI/T. ALIBERTI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 3 e 20 ad art. 132), per la quale è necessario fare riferimento all’art. 136 CPP nella sezione riservata al gratuito patrocinio per l’accusatore privato. Questa disposizione precisa che il gratuito patrocinio comprende anche l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie, nonché l’esonero dalle spese procedurali (cpv. 2 lett. a e b; M. HARARI/T. ALIBERTI, op. cit., n. 21 ad art. 132).

1.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli obblighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è necessario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considerazione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risultante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a soddisfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estinguere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

1.3. L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; ALFRED BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; STEFAN MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in considerazione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

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1.4. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del possibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la situazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esigenze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali attuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richiedente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a dare un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la richiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

2. In concreto, dal formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria e dalla documentazione trasmessa risulta che il richiedente esercita l'attività di cuoco in un ristorante a Z. di pertinenza della società D. GmbH (v. act. 3.6), società a garanzia limitata le cui parti sociali sono detenute dalla moglie del predetto, la quale esercita la funzione di cameriera e gerente nel medesimo ristorante, anche se in realtà, secondo quanto menzionato nella dichiarazione fiscale 2010, il marito svolge il ruolo di "Betriebsleiter" (v. act. 3.2). Ad ogni modo, dall'analisi dei dati fiscali più recenti figuranti nella dichiarazione fiscale summenzionata, è d'uopo osservare che, per quanto riguarda i redditi, il richiedente ha percepito nel 2010 un salario annuale netto di fr. 63'968.--, al quale va aggiunto quello della moglie, ossia fr. 48'112.-- (v. act. 3.2). Nel formulario il richiedente menziona anche i redditi mensili netti suo e della moglie percepiti nel 2011, i quali ammonterebbero a fr. 2'700.-- risp. fr. 3'700.--. Tali importi, che in realtà sommati creano comunque un reddito familiare non trascurabile, non sono supportati dal benché minimo riscontro documentale (ad es. distinte paga), ragione per cui non possono essere presi in considerazione per determinare la situazione finanziaria familiare. Per quanto attiene invece ai debiti, il richiedente fa valere importi dovuti alla società D. GmbH, più precisamente fr. 112'741.-- dal richiedente e fr. 12'240.-- dalla moglie, per un totale di fr. 124'981.-- (v. act. 3.2). Va a tal proposito osservato che, essendo la società creditrice di pertinenza della moglie del richiedente, l'incidenza di tale debito sulle condizioni economiche familiari deve essere relativizzato. Inoltre, nel formulario, al capitolo "Altri debiti", viene menzionato un importo di fr. 170'000.-- riguardante l'esistenza di attestati di carenza beni. In questo ambito occorre rilevare che, da una parte, la documentazione presentata

- 5 dal richiedente a sostegno di tale presunto debito, il cui importo preciso è di fr. 175'156.45 (v. act. 3.5), data del 17 ottobre 2007; dall'altra, la dichiarazione fiscale 2010 è completamente silente al proposito, ciò che potrebbe far pensare che la situazione finanziaria del richiedente possa essere migliorata negli ultimi anni. Ad ogni modo, nella sua ultima dichiarazione fiscale il richiedente presenta un reddito imponibile di fr. 73'145.--, ciò che non permette di certo di concludere che il medesimo si trovi in uno stato d'indigenza.

3. Vista la mancata dimostrazione dello stato d’indigenza, la domanda d’assistenza presentata dal richiedente va respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo difensore, ragione per cui egli è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale, entro il 28 novembre 2011, un anticipo delle spese di fr. 1'500.--.

4. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 2. Il richiedente è invitato a versare entro il termine scadente il 28 novembre 2011 un anticipo delle spese di fr. 1'500.--. 3. Le spese giudiziarie concernenti la presente decisione seguono quelle della procedura di reclamo.

Bellinzona, 18 novembre 2011 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Paolo Caratti

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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