Decreto dell'8 ottobre 2010 Il Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei
Parti A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLACONFEDERAZIONE,
Controparte UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2010.57 (procedura principale: BB.2010.95)
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Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
- il reclamo del 7 ottobre 2010 interposto da A. contro la citazione del 5 ottobre 2010, mediante la quale il Giudice istruttore federale (in seguito: GIF) ha fissato l'interrogatorio del testimone B. al lunedì 11 ottobre 2010, alle ore 10.00, presso la sede della Polizia giudiziaria federale a Lugano ai sensi dell'art. 30 PP;
- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo.
Considerato: - che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);
- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;
- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);
- che nella fattispecie il reclamante fa valere che il termine così breve entro il quale è stato citato il testimone B., è manifestamente insufficiente e non gli consente di far capo ai mezzi di difesa concessi dalla procedura penale in modo efficace;
- che esso postula pertanto la concessione dell'effetto sospensivo; - che nella sostanza, per le ragioni espresse dal reclamante, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;
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- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo formulata da A. va accolta;
- che di conseguenza l'interrogatorio del testimone B. fissato per il lunedì 11 ottobre 2010, alle ore 10.00 è annullato; - che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
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Decreta: 1. La domanda di effetto sospensivo è accolta e la citazione del testimone B. annullata ai sensi dei considerandi. 2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, l'8 ottobre 2010 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a (anticipata via fax): - Avv. Luigi Mattei - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali
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