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Tribunale penale federale 14.12.2004 BK_H 212/04

14. Dezember 2004·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,200 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP);;Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)

Volltext

Sentenza del 14 dicembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto reclamante

rappresentato dall’avv. Yasar Ravi, contro Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto: BK_H 212/04

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Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.

B. Il 29 novembre 2004, A.______ è insorto contro l’ordinanza di conferma dell’arresto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli censura l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti l’arresto come pure dei pericoli di collusione e di fuga; si duole inoltre di un insufficiente accesso agli atti del suo incarto. L’imputato chiede, in via principale, di essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria e, subordinatamente, in applicazione del principio della proporzionalità, di accompagnare tale libertà da misure sostitutive ad apprezzamento della Corte adita.

C. Con osservazioni del 6 dicembre 2004, il MPC e il Giudice istruttore federale postulano la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. Le autorità inquirenti osservano che, contrariamente all’opinione del reclamante, tutti i reati in questione sono stati regolarmente contestati all’interessato e che in merito sono stati raccolti numerosi indizi. Riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 25 novembre 2004, il Giudice istruttore conferma poi la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, opponendosi ad una scarcerazione dell’imputato.

D. Nella sua replica del 9 dicembre 2004, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Egli contesta inoltre la tempestività delle osservazioni inoltrate da MPC e Giudice istruttore. Non sono state richieste dupliche.

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Diritto: 1. 1.1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata). 1.2 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di essere messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 25 novembre 2004 al patrocinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza al più presto il 26 novembre. Il reclamo, interposto il 29 novembre 2004, è dunque tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell’imputato è pacifica. 1.3 Sono invece inconsistenti le censure in merito alla presunta tardività delle osservazioni del MPC e del Giudice istruttore federale esposte nella replica del 9 dicembre 2004. Giusta l’art. 32 cpv. 3 OG le operazioni processuali, fra le quali rientrano anche le ordinanze per lo scambio degli allegati disposti dall’autorità adita, devono essere compiute entro il termine; per il rispetto di tale termine basta però che l’atto sia stato consegnato alla posta entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del termine (art. 32 cpv. 3 seconda frase OG). Ciò significa che le osservazioni al reclamo del MPC e del Giudice istruttore federale, datate 6 dicembre 2004 e inviate in tale data, sono tempestive, anche se sono pervenute alla Corte dei reclami penali e al rappresentante della controparte solo il giorno successivo, ossia il 7 dicembre.

2. ll reclamante si duole anzitutto di un accesso incompleto agli atti, chiedendo di poter visionare quelli determinanti per la decisione di conferma della carcerazione. 2.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando

- 4 l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche Luca Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”. 2.2 Le osservazioni del MPC e del Giudice istruttore federale, che appaiono sufficientemente motivate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la particolare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospettati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerarchico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico. Nel corso degli interrogatori ai quali è stato sottoposto, l’imputato è stato messo al corrente di ulteriori prove e fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare di prove (intercettazioni telefoniche) che farebbero stato di un suo ampio coinvolgimento nel traffico di stupefacente (cfr. i verbali di interrogatorio dell’imputato del 23 e 24.11.2004). L’articolato e lungo reclamo introdotto dimostra d’altronde che il reclamante è perfet-

- 5 tamente consapevole delle accuse a lui rivolte e che il suo diritto di difesa non è stato leso in modo inammissibile dalla limitazione dell’accesso agli atti. 2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP.

3. Secondo l’art. 44 PP, la detenzione preventiva si giustifica allorquando esistono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato, se esiste presunzione della sua imminente fuga e/o determinate circostanze fanno presumere ch’egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria. Si tratta dunque di analizzare se tali condizioni cumulative sono adempiute nella fattispecie (v. sentenza del Tribunale federale 1S.13/2004 del 1° dicembre 2004, consid. 2.1). 3.1 Nel merito, il reclamante lamenta l’assenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare la detenzione preventiva. Egli sostiene che le autorità inquirenti non sono state in grado di sostanziare con documentazione probante nessuna delle ipotesi di reato ascrittegli, per cui, visto anche il lasso di tempo intercorso dall’apertura dell’inchiesta, non vi sarebbero le condizioni per mantenerlo in carcere. Di avviso diametralmente opposto sono invece il MPC e il Giudice istruttore federale, secondo i quali gli atti sinora raccolti dimostrerebbero invece il coinvolgimento attivo del reclamante in tutte le attività delittuose dell’organizzazione sotto inchiesta. 3.2 La censura non ha pregio. Dagli atti sinora esperiti emerge infatti con sufficiente evidenza che il reclamante ha intrattenuto strette relazioni - che travalicano palesemente quelle di un’asserita semplice e disinteressata amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto inchiesta, tra i quali B.______ e C.______; con quest’ultimo avrebbe in particolare conversato più volte, utilizzando un linguaggio in codice usuale tra i membri dell’organizzazione, prima dello scambio del chilogrammo di cocaina che ha portato all’arresto di C.______ nei pressi del locale da questi gestito a X.______ (v. interrogatorio dell’imputato del 23.11.2004, con i relativi estratti delle conversazioni telefoniche, act. 12.7). Malgrado le evidenti reticenze dell’indagato, vi sono inoltre agli atti chiare indicazioni di intensi contatti telefonici e personali, in Svizzera e durante viaggi in Italia, con altri esponenti di spicco dell’organizzazione quali D.______, pure indagato per

- 6 traffico di stupefacenti nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “cosca di Y.______” (v. rapporto informativo FedPol, act. 4.2). Nel corso delle perquisizioni effettuate dalla Polizia con l’ausilio di cani specializzati nell’autovettura e nell’ufficio di A.______ a Z.______ sono inoltre state rilevate delle tracce di cocaina, ciò che avvalora il sospetto che egli abbia trasportato e custodito tale sostanza anche per conto di terzi e non solo per i suoi asseriti consumi personali (v. interrogatorio del 24.11.2004, act 12.5). Va a questo proposito segnalato che l’atteggiamento del reclamante in sede di interrogatorio, sinora improntato a grande reticenza, se effettivamente non può deporre a suo sfavore avendo da tempo dottrina e giurisprudenza riconosciuto il diritto al silenzio di un imputato (DTF 121 II 257 consid. 4a; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 68 n° 13, pag. 303), non giova certo ad un avanzamento celere dell’inchiesta ed al chiarimento della sua posizione processuale. 3.3 Più sfumato è il giudizio relativo all’altra imputazione contestata al reclamante, ossia a quella di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. L’autorità inquirente fa invero stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nell’attività di riciclaggio di denaro di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati dal qui reclamante - quali B.______ appare assodato; d’altra parte, alcune operazioni relative al finanziamento di un commercio di macchine da costruzione da lui intrapreso appaiono effettivamente poco chiare. Tuttavia, perlomeno allo stadio attuale delle indagini, tali indizi rimangono ancora piuttosto labili riferiti alla persona del reclamante, e in ogni caso mancano della gravità richiesta dell’art. 44 PP. La mancanza di gravi e pertinenti indizi di colpevolezza relativamente a questa imputazione non modifica però l’essenza del giudizio complessivo, che vede il reclamante, come esaminato nei precedenti considerandi, fortemente sospettato di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale nonché di infrazione aggravata alla LStup. Questi elementi bastano largamente per soddisfare l’adempimento del primo requisito dell’art. 44 PP, in attesa di ulteriori accertamenti istruttori relativi alle altre imputazioni. La situazione in merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione (o la sua proroga) va d’altronde apprezzata in modo diverso a seconda se l’inchiesta riguardi un solo indagato a cui vengono imputati fatti relativamente semplici e circoscritti nel tempo oppure se, - come nella fattispecie - l’indagato fa parte di un’organizzazione criminale che ha agito a livello transnazionale per parecchi anni e sul cui conto gravano accuse di vario tipo.

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4. Il reclamante contesta la presenza di un pericolo di collusione, ritenendo che non vi siano motivi per temere che - una volta posto al beneficio della libertà - egli possa impedire o ostacolare l’operato delle autorità inquirenti. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è tuttavia fuori luogo, come evidenziato anche nel giudizio impugnato dal Giudice istruttore federale. Non è affatto da escludere che se rimesso in libertà, il reclamante possa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta in Svizzera o in Italia (v. consid. 2.2, supra). A questo proposito va pure considerato il fatto che l’inchiesta, anche per la sua intrinseca complessità, è ben lungi dall’essere terminata, e che numerosi atti istruttori (in particolare rogatorie) sono tuttora in corso sia in Svizzera sia all’estero.

5. Il reclamante sostiene infine di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva quali la prestazione di una cauzione e il deposito dei documenti. Il MPC e il Giudice istruttore contestano tali affermazioni, asserendo che gli sviluppi dell’inchiesta porterebbero ad aggravare la posizione del reclamante per cui l’eventualità di una lunga pena da espiare accompagnata dalla possibilità di vivere la propria latitanza altrove grazie alla struttura logistica dell’organizzazione criminale di cui il reclamante farebbe parte costituirebbero degli elementi importanti atti a dimostrare il reale pericolo di fuga. La Corte dei reclami penali ritiene fondato il pericolo di fuga invocato dalle autorità inquirenti. I reati contestati al reclamante sono gravi, fatto ammesso peraltro anche dall’interessato stesso. Se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto conto anche dei suoi precedenti penali per traffico di stupefacenti. È vero che il reclamante vive da tempo in Svizzera con la famiglia, dove esercita un’attività indipendente. Ciononostante, egli ha dichiarato nel corso degli interrogatori di recarsi ogni anno a Y.______ (Italia), suo paese d’origine e dove è nato e cresciuto, per rendere visita ai genitori. Questi elementi dimostrano che il reclamante ha comunque conservato dei legami importanti con il suo paese d’origine. Inoltre, per sua stessa ammissione, ultimamente i rapporti con la moglie sono piuttosto logori. Questo insieme di circostanze, accompagnate dal fatto che l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte (la N’drangheta calabrese) è effettivamente in grado - come affermato

- 8 dalle autorità inquirenti - di garantire periodi di latitanza relativamente lunghi ai propri affiliati, permette di affermare che, al fine di evitare una fuga a questo punto non solo possibile ma verosimile, è necessario confermare la detenzione preventiva dell’imputato. Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive quali il versamento di una cauzione o il deposito dei documenti di identità (postulate in via subordinata nel gravame), permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto.

6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. In conformità al nuovo art. 245 PP, valido dal 1° aprile 2004, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146-161 OG, per quanto la legge non disponga altrimenti. 6.1 In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); l’art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribunale (all’occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall’inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Nel caso concreto, essendo il gravame manifestamente infondato - ossia sin dall’inizio privo di possibilità di esito favorevole - la domanda di assistenza presentata dal reclamante va in principio respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario dell’avvocato d’ufficio, e questo a prescindere dall’esistenza del requisito dell’indigenza. 6.2 Tuttavia, come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare, la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato d’ufficio, nel caso in cui il suo patrocinato non sia in grado di farlo (v. art. 36 cpv. 2 PP; sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004). L’art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. Dato che il difensore del reclamante non ha fatto pervenire al tribunale alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento (art. 3 cpv. 3). Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile attività espletata dall’avvocato nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami pe-

- 9 nali, un’indennità di fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa indennità segue l’esito del procedimento principale.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. 4. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Avv. Yasar Ravi nella presente procedura è fissata a fr. 1'500.-- e segue l’esito del procedimento principale.

Bellinzona, 17 dicembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Avv. Yasar Ravi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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