Skip to content

Tribunale penale federale 11.10.2004 BK_H 155/04

11. Oktober 2004·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,177 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Domanda di proroga dell'arresto (art. 51 cpv. 3 PP);;Domanda di proroga dell'arresto (art. 51 cpv. 3 PP);;Domanda di proroga dell'arresto (art. 51 cpv. 3 PP);;Domanda di proroga dell'arresto (art. 51 cpv. 3 PP)

Volltext

Sentenza dell’11 ottobre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliere Vacalli Parti Ministero pubblico della Confederazione,

istante

contro

A.______, attualmente detenuto presso le carceri pretoriali di X.______

opponente

rappresentato dall’avv. Clarissa Indemini Oggetto Domanda di proroga dell’arresto (art. 51 cpv. 3 PP)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto BK_H 155/ 04

- 2 -

Fatti: A. Il 10 settembre 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato nei confronti di A.______ un’inchiesta di polizia giudiziaria per i titoli di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 LStup e di partecipazione ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter, successivamente estesa ai reati di aggressione e coazione ai sensi degli art. 134 e 181 CP. L’indagato è stato arrestato il 13 settembre 2004 presso il penitenziario cantonale ticinese della “Stampa”, dove stava scontando una pena di due anni e tre mesi di reclusione in seguito alla sentenza emessa il 19 febbraio 2004 dalla Corte delle assise correzionali del Canton Ticino per il reato di infrazione parzialmente aggravata alla LStup.. Il Giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto di A.______ per pericolo di collusione in data 15 settembre 2004.

B. Con istanza del 23 settembre 2004, il MPC ha chiesto alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale una proroga dell’arresto dell’indagato per una durata di 60 giorni, conformemente all’art. 51 cpv. 3 PP.

C. Invitato a determinarsi sulla domanda di proroga dell’arresto, il 4 ottobre 2004 A.______ ha comunicato di non opporsi, per il momento, al mantenimento della carcerazione preventiva, chiedendo però di limitarla per il più breve tempo possibile.

Diritto: 1. Giusta l’art. 51 cpv. 2 e 3 PP, se il MPC intende mantenere oltre i 14 giorni il carcere preventivo ordinato nell’ambito della procedura di indagine preliminare nei confronti di un imputato per rischio di collusione ai sensi dell’art. 44 n. 2 PP, deve presentare alla Corte dei reclami penali, prima della scadenza di questo termine, una richiesta di proroga dell’arresto. In concreto questa esigenza è stata rispettata, per cui l’istanza è senz’altro ricevibile in ordine.

- 3 -

La proroga può tuttavia essere accordata solamente se le condizioni cumulative dell’art. 44 n. 2 PP sono ancora adempiute. Devono quindi sussistere, da una parte, dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, dall’altra, delle determinate circostanze che fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni oppure compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la possibilità teorica che l’imputato approfitti della sua libertà per avere dei contatti suscettibili di danneggiare l’inchiesta non giustifica il mantenimento della detenzione. È invece necessario che vi siano degli indizi concreti che confermino questo rischio (DTF 117 Ia 257 consid. 4c, pag. 261).

2. A sostegno della sua istanza, il MPC osserva innanzitutto che i gravi indizi di colpevolezza pendenti a carico dell’indagato si sono ulteriormente confermati in seguito alle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio. Relativamente al reato di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, egli ha infatti ammesso di aver partecipato alla compra-vendita di un quantitativo di cocaina variante tra i 3,9 e i 5,2 chilogrammi; per quanto attiene ai reati di aggressione e coazione, egli ha riconosciuto di aver partecipato al pestaggio di una persona, a scopo intimidatorio, avvenuto il 15 maggio 2003 ad Y.______, pur rifiutandosi di fare il nome del mandante (o dei mandanti). Questi elementi, a prescindere dall’esistenza di gravi indizi di colpevolezza anche in merito alla partecipazione ad organizzazione criminale (tuttora piuttosto labili e soggetti ad ulteriori accertamenti), bastano largamente per soddisfare l’adempimento del primo requisito dell’art. 44 PP. La Corte dei reclami penali ritiene fondato anche il secondo requisito posto dall’art. 44 n. 2 PP, ossia la presenza di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove. Come rettamente sottolineato dall’istante, le peculiari caratteristiche del procedimento in corso, che riguarda numerose persone arrestate in Svizzera e all’estero sospettate di appartenere ad un’organizzazione criminale di stampo mafioso, comporta già di per sé un palese rischio di collusione, non essendo affatto da escludere che l’inchiesta possa venir estesa in futuro ad altre persone, tuttora a piede libero, oppure che delle preziose informazioni in merito al procedimento in corso possano pervenire a persone latitanti, sopratutto in Italia. La chiusura e la volontà di non collaborare, attestate ad esempio dal rifiuto di fornire i nomi dei fornitori della droga oppure dei mandanti del pestaggio, sostanziano il pericolo in questione, senza dimenticare che nel quadro del regime di espiazione della pena presso il penitenziario della “Stampa” l’interessato aveva preso contatto con un altro imputato del procedimento federale

- 4 -

(B.______), anch’esso indagato per reati associativi e infrazione alla LStup. A tutto ciò si aggiunge la necessità di svolgere ancora tutta una serie di atti d’indagine in Svizzera e all’estero, richiamati dal MPC alla pag. 4 della domanda di arresto del 14 settembre 2004.

3. Visto quanto precede, la domanda del MPC è accolta e la detenzione di A.______ è prorogata, in applicazione dell’art. 51 cpv. 3 PP, sino al 26 novembre 2004. Questa scadenza rispetta il principio della proporzionalità, tenuto conto della gravità dei reati di cui egli è accusato e degli atti di indagine che ancora devono essere esperiti. La detenzione preventiva dell’imputato dovrà tuttavia essere interrotta - e la carcerazione ordinaria in regime di espiazione della pena riprendere - se prima di questa scadenza i motivi di collusione dovessero venir meno.

- 5 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L’istanza è accolta e la detenzione preventiva ordinata sulla base dell’art. 44 n. 2 PP è prolungata fino al 26 novembre 2004. 2. Non si prelevano né tasse né spese.

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Redazione della sentenza terminata l’11 ottobre 2004 Comunicazione a - Avv. Clarissa Indemini - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

BK_H 155/04 — Tribunale penale federale 11.10.2004 BK_H 155/04 — Swissrulings