Sentenza del 3 dicembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Bernard Bertossa, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, B.______,
reclamanti rappresentati dall’avv. Elio Brunetti, , contro Commissione federale delle case da gioco,
opponente
Oggetto Reclamo contro operazioni d’inchiesta (art. 27 DPA)
Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto BK_B 171/04
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Fatti: A. Nell’ottobre 2003, un’inchiesta penale amministrativa è stata avviata nei confronti degli organi della C.______S.A.. A quest’ultima, che gestisce il casinò situato a X.______, viene rimproverato di aver omesso di fornire alla Commissione federale delle case da gioco (in seguito: CFCG) delle informazioni ch’essa era tenuta di comunicare, infrazione prevista e punita dall’art. 56 cpv. 1 lett. e della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). Condotta dal segretariato della CFCG, l’inchiesta è stata affidata agli inquirenti D.______ e E.______. A.______, presidente del consiglio di amministrazione della C.______S.A. e B.______, direttore della società, sono stati incolpati in questo contesto.
B. L’11 marzo 2004, l’inquirente D.______ ha convocato B.______ in qualità di persona tenuta a fornire informazioni. Tuttavia, il 24 marzo seguente, all’inizio dell’audizione, l’inquirente ha informato B.______ sulla sua intenzione di interrogarlo in qualità d’imputato. L’interessato è stato informato del suo diritto di non rispondere alle domande che gli venivano poste, di farsi assistere da un difensore, di partecipare all’amministrazione delle prove e di consultare l’incarto. B.______ ha comunque accettato di rispondere alle domande poste dall’inquirente e le sue risposte sono state messe a verbale; quest’ultimo è stato da lui firmato.
C. Il 25 maggio 2004, l’inquirente E.______ ha fatto pervenire ad ogni imputato un esemplare del processo verbale finale impartendo ad ognuno di loro un termine per presentare le loro osservazioni scritte. Gli imputati, per mezzo di un difensore comune, l’avvocato Elio Brunetti, hanno inoltrato la loro presa di posizione in data 2 luglio 2004. In tale scritto, l’avvocato ha messo in discussione l’indipendenza della CFCG e dei suoi inquirenti e ha considerato che i principi contenuti negli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU non erano stati rispettati. Egli ha quindi chiesto l’annullamento dei verbali del 25 maggio. Per il resto, l’esistenza delle infrazioni rimproverate agli imputati è stata contestata.
D. Gli imputati sono stati convocati nuovamente dall’inquirente D.______ per un’audizione che ha avuto luogo il 16 settembre 2004. Essi sono stati accompagnati dal loro patrocinatore, il quale, immediatamente all’inizio
- 3 dell’interrogatorio ha esatto che la CFCG, prima di ogni altro atto procedurale, si pronunciasse sulle censure concernenti l’assenza d’imparzialità degli inquirenti. Il patrocinatore ha richiesto inoltre una decisione sulla validità dell’interrogatorio del suo cliente B.______ del 24 marzo 2004, sostenendo che quest’ultimo sarebbe stato privato del suo diritto di essere assistito da un difensore.
E. Con decisione dell’11 ottobre 2004, il direttore del segretariato della CFCG ha respinto le censure invocate dagli imputati e ha rifiutato di ordinare l’annullamento dei verbali in questione. In sostanza, egli ha ritenuto che la procedura adottata nei confronti degli imputati è stata conforme alle disposizioni topiche della LCG e che l’errore commesso nella convocazione di B.______ non ha avuto conseguenze sull’esercizio dei diritti legittimi di quest’ultimo.
F. Dissentendo da tale decisione, gli imputati, in data 14 ottobre 2004, hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali. Riprendendo l’argomentazione già riassunta, essi chiedono l’annullamento della decisione in questione nonché di tutti gli atti istruttori esperiti dalla CFCG. Quest’ultima ha postulato la reiezione del gravame, con protestate tasse e spese.
Diritto: 1. Il reclamo è stato inoltrato nel termine di tre giorni previsto dall’art. 28 cpv. 3 DPA; esso è dunque ricevibile. Non essendo l’oggetto del litigio una misura coercitiva ai sensi degli art. 26 e 45 seg. DPA, il reclamo deve essere trattato conformemente alle disposizioni dell’art. 27 DPA.
2. Secondo gli art. 27 cpv. 1 e 28 cpv. 3 DPA, il reclamo diretto contro un atto od omissione di un funzionario inquirente deve essere inoltrato per iscritto al direttore o al capo dell’amministrazione in causa entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’atto d’inchiesta o ricevuto notifica della decisione contestata. Conformemente al testo chiaro dell’art. 22 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) applicabile sulla base del rinvio dell’art. 31 cpv. 1 DPA, tale
- 4 termine legale non può essere prorogato, né dall’autorità né dalle parti coinvolte (a proposito dell’art. 33 cpv. 1 OG, il cui tenore è identico a quello dell’art. 22 cpv. 1 PA, v. DTF 111 IV 48 e POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 1 ad art. 33 OG; sull’obbligo di rispettare i termini nella procedura penale, v. HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, § 43 n. 23). Il rispetto dei termini legali deve essere esaminato d’ufficio e la loro inosservanza implica l’irricevibilità del gravame tardivo (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442, pag. 316). Il fatto che un’autorità inferiore abbia accettato la violazione di un termine legale non vincola l’autorità di ricorso. Nella fattispecie, i reclamanti chiedono l’annullamento degli atti d’inchiesta, i quali tutti, senza eccezioni, sono stati portati a loro conoscenza diverse settimane prima del loro primo reclamo formulato mediante lo scritto che il loro patrocinatore ha inoltrato alla CFCG il 2 luglio 2004. Il loro reclamo è dunque chiaramente tardivo. Il fatto che il medesimo sia stato formulato nel termine - prolungato dalla CFCG - previsto all’art. 61 cpv. 3 DPA non cambia nulla a tale constatazione. La procedura prevista in materia di processi verbali finali, in effetti, ha come scopo unicamente quello di comunicare le accuse mosse nei confronti dell’imputato, di permettergli di spiegarsi e di sollecitare, se del caso, un complemento d’inchiesta (art. 61 cpv. 1 e 2 DPA). Essa non si sostituisce in nessun modo alla procedura prevista dagli art. 26 a 28 DPA, la quale, per ragioni di economia di procedura, impone a colui che censura un’irregolarità concernente un atto d’inchiesta di adire immediatamente l’autorità competente, senza proseguire oltre. Il principio della buona fede ed il suo corollario, il divieto dell’abuso di diritto, si applicano ugualmente nell’ambito della procedura penale (DTF 125 IV 79 consid. 1b, pag. 81). Essi si oppongono segnatamente alla ricevibilità di un ricorso per vizio di procedura invocato da colui che ha accettato la violazione censurata (PIQUEREZ, op. cit., n. 862, pag. 197; v. ugualmente DTF 117 Ia 491 consid. 2a, pag. 495). Nella fattispecie, i reclamanti hanno atteso la fine dell’inchiesta per lamentarsi di irregolarità (assenza d’imparzialità dell’organismo e dei funzionari inquirenti, privazione del diritto di essere assistiti da un avvocato in occasione del primo contatto) di cui erano a conoscenza da lungo tempo. I reclamanti non hanno neppure formulato una domanda di restituzione per inosservanza di un termine ai sensi dell’art. 24 PA. Il loro procedere tardivo è dunque abusivo e non può essere accettato.
3. Anche se la presente autorità fosse entrata nel merito delle censure invocate per la prima volta il 2 luglio 2004, queste sarebbero comunque da respingere.
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3.1 Contrariamente all’opinione espressa dal segretariato della CFCG, è certamente possibile per il giudice esaminare la conformità di una legge federale con i principi derivanti dalla CEDU. L’art. 191 Cost. impone in effetti ai tribunali di applicare non solamente il diritto federale, ma ugualmente il diritto internazionale vincolante per la Svizzera, segnatamente il diritto convenzionale (DTF 117 Ib 367, 369 seg., specialmente pag. 373; HAEFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, n. 1926, pag. 565 e n. 2091, pagg. 617-618; HANGARTNER, in EHRENZEL- LER/MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, n. 25 seg., specialmente 28, ad art. 191; AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Costitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 9 ad art. 190, pag. 1457). Il solo fatto che la LCG affida un compito di sorveglianza alla CFCG (art. 48 LCG) e istituisce il suo segretariato quale autorità competente per il perseguimento penale (art. 57 cpv. 1 LCG) non vieta al giudice di valutare la conformità di questo sistema con i principi derivanti dalla CEDU. Tale esame non conduce tuttavia alle conclusioni sostenute dai reclamanti, secondo i quali i meccanismi istituiti dalla LCG sarebbero contrari ai principi derivanti dall’art. 6 par. 1 CEDU e dall’art. 30 Cost.. Queste disposizioni, la cui portata è a tal proposito identica (DTF 128 V 82 consid. 2a, pag. 84; 126 I 235 consid. 2a, pag. 236), impongono in effetti l’intervento di un giudice indipendente ed imparziale solamente nella fase giudiziaria della procedura (AUBERT/MAHON, op. cit., n.1 ad art. 30 Cost., pag. 280). Esse non possono quindi essere invocate per contestare la legittimità del cumulo delle funzioni di sorveglianza e di perseguimento in seno alla medesima autorità amministrativa e questo a maggior ragione nell’ambito della procedura penale amministrativa, dove la persona oggetto di una decisione dell’amministrazione può esigere, senza dover giustificare la sua richiesta, che la sua causa sia sottoposta ad un tribunale (art. 72 DPA). 3.2 Per quanto concerne la censura relativa all’assenza d’imparzialità di uno dei funzionari inquirenti, vi è da rilevare innanzi tutto che i reclamanti fanno valere in realtà un motivo di ricusazione che avrebbero dovuto invocare seguendo la procedura prevista all’art. 29 DPA, ovvero rivolgendosi tempestivamente al superiore del funzionario in questione (art. 29 cpv. 2 DPA). È regola in effetti che la persona intenzionata ad ottenere la ricusazione di un membro di un’autorità deve agire immediatamente al momento in cui ha conoscenza del motivo che potrebbe giustificare tale procedimento. Se non interviene con conoscenza di causa e tarda senza ragione a richiedere la ricusazione della persona toccata, commette un abuso di diritto che non merita protezione (DTF 114 Ia 348). Nella fattispecie, i reclamanti conoscevano già al momento dell’apertura dell’inchiesta l’identità dei funzionari del segretariato incaricati della medesima, ed è solo il 2 luglio 2004 che, per la
- 6 prima volta, hanno contestato l’imparzialità di uno di loro. La loro censura è manifestamente tardiva. Questa è inoltre infondata, in quanto gli argomenti avanzati dai reclamanti non fanno parte dei motivi di ricusazione previsti dall’art. 29 cpv. 1 DPA. Il funzionario toccato non ha in effetti nessun interesse personale nella causa, non ha legami di parentela con una o l’altra delle parti e l’esercizio simultaneo di compiti di sorveglianza e di perseguimento non è sufficiente per creare un’apparenza di prevenzione ai sensi dell’art. 29 DPA. Contrariamente a quanto previsto nella DTF 120 IV 226, non esiste nella fattispecie nessun rapporto di concorrenza tra il funzionario coinvolto e la ditta dei reclamanti. 3.3 Infine, è a torto che il reclamante B.______ pretende essere stato leso nei suoi diritti di difesa per il modo con cui è stato convocato, poi ascoltato in occasione della sua audizione del 24 marzo 2004. È vero che convocando l’interessato in qualità di persona tenuta a fornire informazioni e poi interrogandola come imputato, il funzionario inquirente ha adottato un comportamento censurabile. Questa irregolarità tuttavia avrebbe potuto giustificare l’annullamento del verbale d’audizione - sollecitato dal reclamante in questione - solo se quest’ultimo fosse stato effettivamente privato di un diritto invocabile. Questo non è il caso nella fattispecie. Come risulta dal verbale litigioso, il reclamante si è visto immediatamente notificare i suoi diritti di difesa e segnatamente quello di non rispondere alle domande dell’inquirente e di essere assistito da un difensore. Direttore di una ditta importante, il reclamante era sicuramente in grado di comprendere il significato di tali avvertimenti. Egli non pretende d’altronde il contrario. Accettando di rispondere immediatamente alle domande dell’inquirente, il reclamante ha dunque, in tutta conoscenza di causa, rinunciato a l’assistenza immediata di un avvocato. Dal momento in cui, secondo gli art. 32 e 39 cpv. 3 DPA, l’assistenza di un difensore non è obbligatoria ma solo facoltativa, l’assenza di un avvocato all’audizione del 24 marzo 2004 non costituisce dunque una causa di nullità degli atti compiuti in tale occasione.
4. Anche se fosse risultato ricevibile, il reclamo sarebbe dunque stato respinto. In applicazione dell’art. 156 OG (applicabile sulla base del rinvio degli art. 245 PP e 25 cpv. 4 DPA) e dell’art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), la tassa di giustizia di fr. 1'500.-- sarà messa, in solido, a carico dei reclamanti, dedotto l’anticipo dei costi di fr. 500.-- già versato.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.-- già versato, essi sono invitati a versare il saldo di fr. 1'000.--.
Bellinzona, 6 dicembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a - Avv. Elio Brunetti - Commissione federale delle case da gioco
Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.