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Tribunale penale federale 07.07.2020 BG.2020.20

7. Juli 2020·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,105 Wörter·~11 min·7

Zusammenfassung

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).;;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).;;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).;;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).

Volltext

Decisione del 7 luglio 2020 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,

Richiedente

contro

KANTON OBWALDEN, STAATSANWALT- SCHAFT,

Opponente

Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: BG.2020.20

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Fatti:

A. In data 22 ottobre 2019 la Staatsanwaltschaft del Canton Obvaldo (in seguito: MP/OW) ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) una domanda di assunzione del procedimento penale a carico di A. domiciliato a Z. (Canton Soletta) per minaccia (art. 180 CP) e coazione (art. 181 CP). Nella sua domanda, il MP/OW faceva valere che i fatti determinanti per il procedimento – il predetto avrebbe costretto B. a sottoscrivere un contratto di prestito – si sarebbero svolti, tra il 29 marzo e il 16 aprile 2019, a Y. (TI), ovvero nel territorio di competenza del MP/TI (v. act. 1.1).

B. Con scritto del 29 ottobre 2019, il MP/TI ha rifiutato l’assunzione del procedimento, affermando in sostanza che né la vittima né l’autore risiedono in Ticino e che non parlano l’italiano, essendosi trovati a Y. (TI) unicamente per un breve periodo di vacanza. Per questo motivo sarebbero dati i presupposti per un foro derogatorio. Inoltre, secondo il MP/TI, le minacce costitutive di estorsione non si sarebbero svolte in Ticino, dove è avvenuta la sottoscrizione del contratto di prestito, bensì altrove e in data successiva al 29 marzo 2019, per questo motivo non vi sarebbe alcun foro ex art. 31 CPP in Ticino (v. act. 1.2).

C. In data 18 febbraio 2020, il MP/TI ha decretato il non luogo a procedere dell’inchiesta a carico di A. per rifiuto di assunzione del procedimento (v. act. 1.3).

D. Con scritto del 24 aprile 2020, il MP/OW si è opposto al rifiuto di assunzione del procedimento penale da parte del MP/TI e ne ha sollecitato nuovamente l’assunzione. A suo dire non vi sarebbero motivi sufficienti che giustifichino un foro derogatorio, inoltre non sarebbe dato nessun nesso territoriale effettivo con il Canton Obvaldo (v. act. 1.4).

E. Con scritto del 12 maggio 2020, il MP/TI ha comunicato al MP/OW di respingere nuovamente la richiesta di assunzione del procedimento penale poiché, dopo lo scritto di rifiuto di cui al punto B., egli non ha più ricevuto alcuna notizia da parte del MP/OW, ritenendo questo comportamento una tacita accettazione della sua competenza (v. act. 1.5).

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F. Con scritto del 2 giugno 2020, il MP/OW ha riconfermato quanto esposto nella sua presa di posizione del 24 aprile 2020 (v. act. 1.6).

G. Con istanza di determinazione del foro competente del 16 giugno 2020, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che venga decretata l’assenza di competenza territoriale del Cantone Ticino per la conduzione del procedimento penale in questione (v. act. 1).

H. Con risposta del 19 giugno 2020, trasmessa al MP/TI per conoscenza (v. act. 5), il MP/OW chiede che la domanda ticinese sia dichiarata inammissibile (v. act. 2).

I. Con osservazioni spontanee del 26 giugno 2020, il MP/TI ha riconfermato le sue conclusioni del 16 giugno 2020 (v. act. 6).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). La norma sembra limitare la legittimazione per adire il Tribunale penale federale al Cantone che per primo si è occupato del

- 4 caso, ma così non è. Innanzitutto non è sempre possibile determinare la cronologia dei vari passi intrapresi a livello cantonale, inoltre, i principi di celerità e di economia procedurale richiedono che venga riconosciuta la legittimità per agire a tutti i ministeri pubblici interessati (BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP). Al fine di evitare inutili scambi di corrispondenza e ritardi nel procedimento, è auspicabile che siano le autorità competenti per rappresentare il procedimento anche di fronte al Tribunale penale federale a condurre le trattative (KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 10 ad art. 40). Non ci si può tuttavia aspettare dal Cantone che riceve una domanda di assunzione del procedimento che chiarisca in primo luogo se la domanda proviene o meno dall’autorità competente del Cantone richiedente. Nei rapporti giuridici intercantonali il destinatario della domanda deve piuttosto poter presumere che le richieste provengano dall’autorità competente (decisione del Tribunale penale federale BG.2013.1 del 6 febbraio 2013 consid. 1.2). Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, op. cit., n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; FINGERHUTH/LIEBER, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente terminato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012 consid. 1.3; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012

- 5 consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011 consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all’autorità competente del Canton Obvaldo, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l’autorità competente in materia, ossia l’Oberstaastanwalt des Kantons Obwalden (v. art. 44a cpv. 3 della «Gesetz über die Gerichtsorganisation» del Canton Obvaldo del 22 settembre 1996 [GBD/OW 134.1]), bensì con il MP/OW.

1.3 Alla luce di ciò, e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015 consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novembre 2012 consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008 consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). Anche volendo ritenere lo scambio di scritti terminato, poiché non stava al MP/TI di verificare che il MP/OW fosse legittimato ad agire di fronte a questa Corte, l’istanza di determinazione del foro sarebbe in ogni caso tardiva. Il MP/TI ha infatti ricevuto lo scritto del MP/OW del 2 giugno 2020 il giorno seguente, ma ha adito questo Tribunale unicamente in data 16 giugno 2020 senza addurre motivi ai sensi della giurisprudenza citata al consid. 1.1.

1.4 Visto quanto sopra, l’istanza di determinazione del foro competente presentata dal MP/TI è inammissibile.

2. A titolo abbondanziale, anche volendo considerare l’istanza ammissibile, va precisato che essa si sarebbe conclusa con l’attribuzione del procedimento al Cantone Ticino, e ciò in virtù di quanto segue.

2.1 L'autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 CPP se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono (art. 40 cpv. 3 CPP). La deroga al foro legale deve tuttavia restare l'ec-

- 6 cezione. Un accordo o una decisione in tal senso è condizionata dall'esistenza di motivi pertinenti. Le considerazioni sull’inopportunità del foro ex art. 31-37 CPP devono imporsi in maniera evidente. Inoltre, un Cantone può essere dichiarato competente o dichiararsi competente in deroga al foro legale unicamente in presenza di un nesso territoriale effettivo (TPF 2012 66 consid. 3.1 pag. 67 e seg.; TPF 2011 178 consid. 3.1 pag. 180 e seg; decisione del Tribunale penale federale BG.2019.9 del 21 agosto 2019 consid. 5.2). Questa Corte ha già avuto modo di affermare che un altro motivo pertinente ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 CPP può esistere allorquando un'autorità di un Cantone rimane inattiva per quattro mesi dopo essersi vista respingere da un altro Cantone una domanda di assunzione del procedimento (TPF 2011 178 consid. 2.1 pag. 178 e seg.; decisione del Tribunale penale federale BG.2017.7 del 26 luglio 2017 consid. 5.5). Un'inazione di così lunga durata deve essere considerata, in ossequio al principio della buona fede, come un riconoscimento della propria competenza per atti concludenti (v. TPF 2011 178 consid. 3.2 pag. 181; decisioni BG.2017.7 consid. 5.5; BG.2013.25 del 25 febbraio 2014 consid. 1.3 con rinvii). 2.2 In concreto, il MP/OW è rimasto inattivo per quasi sei mesi dopo il primo rifiuto di assunzione del procedimento da parte del MP/TI. Alla luce di quanto sopra, un’inazione così lunga dovrebbe essere considerata un riconoscimento della propria competenza per atti concludenti. Tuttavia, gli atti dell’incarto non permettono di evidenziare la presenza di un nesso territoriale effettivo col Canton Obvaldo, luogo di domicilio della persona danneggiata, mentre è possibile accertare la presenza di presunti atti penalmente rilevanti in Ticino, per cui il nesso territoriale con tale Cantone è pacifico.

3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 8 luglio 2020 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Ministero Pubblico del Cantone Ticino - Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden (con copia delle osservazioni del 26 giugno 2020 del Cantone Ticino)

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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