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Tribunale penale federale 31.10.2006 BE.2005.4_C

31. Oktober 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,256 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Volltext

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BE.2005.4

Sentenza del 31 ottobre 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI, Richiedente

contro

1. A., 2. B., entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C.. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.

C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.

E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. consid. 7.3). Dissentendo da tale decisione i coniugi A. e B. hanno interposto ricor-

- 3 so al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha respinto il gravame (sentenza 1S.31/2005).

F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli, la quale, prevista su diversi giorni, ha preso inizio il 27 luglio 2006. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad

- 4 art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. Come già rilevato nella sua sentenza del 14 settembre 2006 (consid. 3), la Corte dei reclami penali ha esaminato, in maniera esaustiva, tutti gli incarti sequestrati. Essa ha visionato i supporti informatici sui quali sono stati registrati i dati elettronici dello studio legale D.. Conformemente alla procedura in tre fasi stabilita nella sentenza dell’8 agosto 2005, nota alle parti, la Corte si è inizialmente limitata a distinguere gli incarti contenenti informazioni pertinenti per l’inchiesta da quelli per i quali una tale pertinenza è stata esclusa (consid. 3.1). Nella prima categoria, essa ha in seguito distinto gli incarti il cui contenuto non è coperto dal segreto professionale dell’avvocato da quelli potenzialmente toccati da tale segreto (consid. 3.2-3.3). Con la sentenza summenzionata, questa Corte ha ordinato la restituzione ai coniugi A. e B. degli incarti non pertinenti per l’inchiesta, e il versamento agli atti della documentazione utile all’inchiesta e non coperta dal segreto professionale dell’avvocato. Gli incarti restanti, ossia quelli potenzialmente toccati dal segreto in questione, hanno fatto l’oggetto della sentenza del 28 settembre 2006, ad eccezione della contabilità dello studio legale e della documentazione allegata, sulla quale codesta Corte si pronuncia mediante la presente decisione.

4. Questa Corte ha analizzato dettagliatamente gli incarti, scartati provvisoriamente dalla prima e dalla seconda cernita, concernenti la contabilità dello studio legale, nella quale risulta molto problematico distinguere i clienti protetti dal segreto professionale da quelli che non lo sono. Tale analisi ha permesso di suddividere la documentazione nel modo seguente:

4.1 Incarti in cui tutti i documenti contengono nomi di clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale e per i quali l’oscuramento di nomi o fatti risulta essere, per motivi pratici, disproporzionato (ad es. giustificativi bancari e postali, fatture in sospeso ed incassate, movimenti di cassa, ecc.), ossia: S396, S400, S402, S334, S336, S337, S338, S347, S351, S352, S353, S354, S356, S360, S21, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S30, S32,

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S33, S94, S95, S361, S362, S363, S368, S369, S371, S372, S373, S374, S375, S379, S380, S381, S383, S386, S387, S388, S389, S393, S395, S404, S405, S406, S408, S410, S411, S414, S417, S421, S440, S441, 7306, 7307, 7308, 7309, 7454, 7699, 8338, 8339, 8340, S308, S309, S310, S312, S313, S314, S316, S317, S318, S319, S320, S321, S322, S323, S324, S326, S327, S328, S329, S330, S331, S333, S341, S342, S343, S344. Tali incarti rimangono in sospeso.

4.2 Incarti in cui singoli documenti non coperti dal segreto professionale, o coperti da tale segreto ma nei quali nomi o fatti sono stati oscurati, vengono versati agli atti (ad es. liste d’incassi oscurate dei nomi dei clienti, bilanci, conti economici, ricapitolativi concernenti conti bancari, piani dei conti, ecc.), ossia: S399, S401, S335, S346, S348, S349, S350, S355, S359, S29, S364, S365, S370, S378, S382, S384, S385, S391, S392, S403, S407, S415, S416, S419, S345. Il resto dell’incarto rimane in sospeso.

4.3 Incarti in cui la stragrande maggioranza dei documenti non sono coperti dal segreto professionale e possono quindi essere versati agli atti (ad es. fatture pagate dallo studio legale che non concernono cause giudiziarie), ossia: S93, S269, S315, S325, S332. I documenti restanti rimangono in sospeso.

4.4 Incarti che non contengono nomi di clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale (sostanzialmente fatture pagate dallo studio legale per servizi ricevuti da terzi), ossia: S397, S398, S339, S340, S357, S358, S367, S376, S377, S390, S394, S409, S412, S413, 8142, S311, S366, S422, S423. Essi vengono versati agli atti.

4.5 In questa occasione la Corte ha statuito ugualmente su alcuni incarti, non concernenti la contabilità, che sino ad ora non avevano fatto l’oggetto di una decisione, ossia: 6619, 599, 662, 664, 665, 684, 820, 890, 908, 7096, 7408, 7409, 7864, 7865, 7867, 7955, 7997. Eccezion fatta per l’incarto 6619, che deve essere restituito agli indagati in quanto non pertinente per l’inchiesta, gli altri, utili all’inchiesta e non protetti dal segreto professionale dell’avvocato, devono essere versati agli atti.

5. Dopo le varie sentenze emanate da questa Corte, rimane in sospeso il destino degli incarti enumerati al considerando 4, che contengono, totalmente o parzialmente, liste di nomi di clienti. La cernita di tali documenti impone un lavoro considerevole di dubbia proporzionalità. Occorrerebbe infatti, in ogni situazione, identificare, tra i nomi figuranti negli atti, quelli che concernono clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale dell’avvocato,

- 6 procedendo quindi al loro oscuramento. Un’altra soluzione potrebbe consistere nel ricorrere all’assistenza di un esperto, come previsto da questa Corte nella sua sentenza dell’8 agosto 2005 (consid. 7.3). Tale misura potrebbe tuttavia comportare ritardi e costi presumibilmente importanti. Prima di optare per la soluzione più adeguata, la Corte intende verificare la reale necessità, per l’AFC, di ottenere l’accesso agli altri documenti contabili. A tale scopo, l’autorità inquirente sarà dunque invitata ad indicare alla Corte, esponendone i motivi, a quali ulteriori documenti desidera accedere. Per presentare tale richiesta, sarà fissato un termine che terrà conto del tempo necessario per procedere all’esame degli incarti già versati agli atti conformemente alle sentenze precedenti.

6. In conclusione, la Corte dei reclami penali ordina la consegna di una parte della documentazione analizzata all’AFC e la restituzione dell’incarto 6619 agli indagati, conformemente a quanto previsto al considerando 4. La contabilità dello studio legale D. relativa al periodo 1993 – 2002 rimasta in sospeso, con tutta la documentazione allegata, sarà oggetto di una decisione ulteriore.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere consegnati, ai sensi dei considerandi, all’AFC per i bisogni dell’inchiesta: 1.1 S93, S269, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 3 febbraio 2005. 1.2 S366, S422, S423, S315, S325, S332, S397, S398, S339, S340, S357, S358, S367, S376, S377, S390, S394, S409, S412, S413, 8142, S311, 599, 662, 664, 665, 684, 820, 890, 908, 7096, 7408, 7409, 7864, 7865, 7867, 7955, 7997, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10 marzo 2005.

2. Sono inoltre da consegnare all’AFC, per i bisogni dell’inchiesta, singoli documenti relativi agli incarti seguenti: S399, S401, S335, S346, S348, S349, S350, S355, S359, S29, S364, S365, S370, S378, S382, S384, S385, S391, S392, S403, S407, S415, S416, S419, S345, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10 marzo 2005.

3. L’incarto 6619, secondo il verbale di perquisizione e sequestro del 9 e 10 marzo 2005, deve essere restituito ai coniugi A. e B..

4. L’AFC è invitata a presentare, entro il 2 gennaio 2007, una richiesta circostanziata riguardante l’ulteriore documentazione contabile, rimasta in sospeso, a lei necessaria per l’inchiesta in corso.

5. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 31 ottobre 2006

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

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Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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